15.2007.92
Ricorso contro la comminatoria di fallimento. Irricevibilità delle censure di merito. Tardività della contestazione in merito alla notifica del precetto esecutivo
25 gennaio 2008Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2007.92
Data decisione, Autorità:
25.01.2008, CEF
Titolo:
Ricorso contro la comminatoria di fallimento. Irricevibilità delle censure di merito. Tardività della contestazione in merito alla notifica del precetto esecutivo
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 17 LEF
Incarto n.
15.2007.92
Lugano
25 gennaio
2008
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 settembre 2007 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della
comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa contro la
ricorrente da
PI 1
rappr. da RA 1
viste le osservazioni:
- 3 ottobre 2007 di PI 1 __________;
- 12 ottobre 2007 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ il 6 agosto 2007 l’CO 1 ha emesso, su richiesta
di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 8'005.--
oltre accessori.
L’atto esecutivo è
stato notificato alla debitrice il 4 settembre 2007.
B. Con ricorso 12
settembre 2007 RI 1 si oppone all’emissione della comminatoria di fallimento perché
il decreto ingiuntivo del Tribunale di __________ del 23 ottobre 2003, sul
quale si fonda la pretesa della procedente, non sarebbe stato emesso
regolarmente. Innanzitutto la ricorrente non sarebbe stata ritualmente convocata:
il Tribunale di __________ poi avrebbe erroneamente ritenuto che quest’ultima
avesse sede a __________, quando invece in quel luogo essa aveva solo un agente
italiano con un ufficio di rappresentanza neppure iscritto nel registro di
commercio.
L’escussa argomenta poi
di nulla dovere alla procedente, atteso che quest’ultima non avrebbe
adeguatamente adempiuto i compiti a lui affidati.
RI 1 evidenzia ancora che il precetto esecutivo non sarebbe mai stato
consegnato all’amministratore della società. A differenza di quanto ritenuto
nella decisione del 15 maggio 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale di appello (inc. n. 14.2006.__________), che ha respinto l’appello di
RI 1 contro la sentenza con la quale il Segretario assessore della Pretura __________
ha parzialmente accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione, all’amministratore mai sarebbe stata recapitata la convocazione da
parte della Pretura __________. La ricorrente evidenzia che gli atti in
discussione potrebbero essere stati consegnati a degli apprendisti che mai li avrebbero
trasmessi all’amministratore.
C. Delle
osservazioni 3 ottobre 2007 di PI 1 e 12 ottobre 2007 dell’CO 1, entrambe
postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Contro la
notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità
di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99,
n. 3 ad art. 160; Ottomann,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/
Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad
esempio quando:
– l'escusso reputa
di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40
LEF);
– l'esecuzione è
riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione
di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio
dell'opposizione;
– la decisione (sommaria
o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso sostiene che
la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione
incompetente territorialmente (DTF
118.
III 6; 96 III 33 cons. 2).
2.
Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
3.
Non
riconoscendo le pretese avanzate dalla procedente perché quest’ultima non
avrebbe adempiuto i compiti affidatigli in modo adeguato, la debitrice allega unicamente una questione di merito. Anche
l’argomentazione poi secondo cui il decreto ingiuntivo italiano invocato quale
titolo di credito non sarebbe stato emesso regolarmente, costituisce una
motivazione che non rientra tra quelle che permettono di adire la via
ricorsuale e che può essere analizzata nell'ambito della procedura di ricorso
dell’art. 17 LEF. L’CO 1 ha quindi correttamente
emesso, sulla base di una sentenza pretorile divenuta esecutoria, la
comminatoria di fallimento contro RI 1. Non essendo le questioni di merito
sollevate dalla ricorrente più proponibili in questa sede per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di
vigilanza, il ricorso su questo punto è dunque respinto.
4.
La ricorrente sostiene
poi che la comminatoria di fallimento deve essere annullata anche perché il
precetto esecutivo e la convocazione della Pretura per
l’udienza di contraddittorio mai sarebbero stati recapitati all’amministratore della società.
4.1
Per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso contro i provvedimenti degli
organi di esecuzione forzata deve essere presentato entro dieci giorni da
quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento. Nella concreta
fattispecie l’amministratore unico della RI 1 ha avuto conoscenza del precetto
esecutivo il più tardi il 31 agosto 2006, quando egli ha interposto l’opposizione.
L’impugnativa 12 settembre 2007, in quanto rivolta contro le modalità di notifica
del PE, risulta pertanto inammissibile in quanto ampiamente tardiva.
4.2
Il ricorso previsto
dall'art. 17 LEF è un rimedio giuridico rivolto all'autorità di vigilanza
avente per oggetto un provvedimento della procedura esecutiva, ovvero una
decisione. Secondo dottrina e giurisprudenza, per decisione s’intende ogni atto
individuale e concreto, compiuto da un organo d'esecuzione forzata in virtù del
suo potere pubblico, che permette la prosecuzione dell'esecuzione con effetti
verso l'esterno (DTF 116 III 93, cons. 1; Lorandi,
Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000,
n. 46 ad art. 17 LEF; Erard,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 10 ad art. 17).
A
questo riguardo è di tutta evidenza che la citazione delle parti all’udienza di
discussione sull’istanza di rigetto dell’opposizione è un atto giudiziario di
competenza del giudice del rigetto, il quale non è un organo d'esecuzione
forzata. La questione sollevata dalla ricorrente
secondo cui essa non avrebbe ritualmente ricevuto la convocazione
della Pretura per l’udienza di contraddittorio non può dunque essere
fatta valere con un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF. Essa deve essere proposta impugnando la sentenza che
rigetta l’opposizione con un ricorso in cassazione o con un appello nel termine
di 10 giorni dalla notifica (cfr. art. 17, 18 e 22 LALEF), cosa che in concreto
RI 1 ha del resto fatto, avendo appellato con atto 14 dicembre 2006 -respinto
con decisione 15 maggio 2007- la sentenza 11 dicembre 2006 del Segretario
assessore della Pretura __________.
5.
Il ricorso 12
settembre 2007 di RI 1, per quanto ammissibile, è respinto.
Non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17,
39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso 12 settembre 2007 di RI 1, __________, per quanto ammissibile, è
respinto.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
-
RI 1 __________;
-
__________ RA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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