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Decisione

15.2007.92

Ricorso contro la comminatoria di fallimento. Irricevibilità delle censure di merito. Tardività della contestazione in merito alla notifica del precetto esecutivo

25 gennaio 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ il 6 agosto 2007 l’CO 1 ha emesso, su richiesta

di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 8'005.--

oltre accessori.

L’atto esecutivo è

stato notificato alla debitrice il 4 settembre 2007.

B. Con ricorso 12

settembre 2007 RI 1 si oppone all’emissione della comminatoria di fallimento perché

il decreto ingiuntivo del Tribunale di __________ del 23 ottobre 2003, sul

quale si fonda la pretesa della procedente, non sarebbe stato emesso

regolarmente. Innanzitutto la ricorrente non sarebbe stata ritualmente convocata:

il Tribunale di __________ poi avrebbe erroneamente ritenuto che quest’ultima

avesse sede a __________, quando invece in quel luogo essa aveva solo un agente

italiano con un ufficio di rappresentanza neppure iscritto nel registro di

commercio.

L’escussa argomenta poi

di nulla dovere alla procedente, atteso che quest’ultima non avrebbe

adeguatamente adempiuto i compiti a lui affidati.

RI 1 evidenzia ancora che il precetto esecutivo non sarebbe mai stato

consegnato all’amministratore della società. A differenza di quanto ritenuto

nella decisione del 15 maggio 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale di appello (inc. n. 14.2006.__________), che ha respinto l’appello di

RI 1 contro la sentenza con la quale il Segretario assessore della Pretura __________

ha parzialmente accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione, all’amministratore mai sarebbe stata recapitata la convocazione da

parte della Pretura __________. La ricorrente evidenzia che gli atti in

discussione potrebbero essere stati consegnati a degli apprendisti che mai li avrebbero

trasmessi all’amministratore.

C. Delle

osservazioni 3 ottobre 2007 di PI 1 e 12 ottobre 2007 dell’CO 1, entrambe

postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in

seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Contro la

notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità

di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend

Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99,

n. 3 ad art. 160; Ottomann,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/

Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad

esempio quando:

– l'escusso reputa

di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40

LEF);

– l'esecuzione è

riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è pendente azione

di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio

dell'opposizione;

– la decisione (sommaria

o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

– l'escusso sostiene che

la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione

incompetente territorialmente (DTF

118.

III 6; 96 III 33 cons. 2).

2.

Per

questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

3.

Non

riconoscendo le pretese avanzate dalla procedente perché quest’ultima non

avrebbe adempiuto i compiti affidatigli in modo adeguato, la debitrice allega unicamente una questione di merito. Anche

l’argomentazione poi secondo cui il decreto ingiuntivo italiano invocato quale

titolo di credito non sarebbe stato emesso regolarmente, costituisce una

motivazione che non rientra tra quelle che permettono di adire la via

ricorsuale e che può essere analizzata nell'ambito della procedura di ricorso

dell’art. 17 LEF. L’CO 1 ha quindi correttamente

emesso, sulla base di una sentenza pretorile divenuta esecutoria, la

comminatoria di fallimento contro RI 1. Non essendo le questioni di merito

sollevate dalla ricorrente più proponibili in questa sede per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di

vigilanza, il ricorso su questo punto è dunque respinto.

4.

La ricorrente sostiene

poi che la comminatoria di fallimento deve essere annullata anche perché il

precetto esecutivo e la convocazione della Pretura per

l’udienza di contraddittorio mai sarebbero stati recapitati all’amministratore della società.

4.1

Per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso contro i provvedimenti degli

organi di esecuzione forzata deve essere presentato entro dieci giorni da

quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento. Nella concreta

fattispecie l’amministratore unico della RI 1 ha avuto conoscenza del precetto

esecutivo il più tardi il 31 agosto 2006, quando egli ha interposto l’opposizione.

L’impugnativa 12 settembre 2007, in quanto rivolta contro le modalità di notifica

del PE, risulta pertanto inammissibile in quanto ampiamente tardiva.

4.2

Il ricorso previsto

dall'art. 17 LEF è un rimedio giuridico rivolto all'autorità di vigilanza

avente per oggetto un provvedimento della procedura esecutiva, ovvero una

decisione. Secondo dottrina e giurisprudenza, per decisione s’intende ogni atto

individuale e concreto, compiuto da un organo d'esecuzione forzata in virtù del

suo potere pubblico, che permette la prosecuzione dell'esecuzione con effetti

verso l'esterno (DTF 116 III 93, cons. 1; Lorandi,

Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000,

n. 46 ad art. 17 LEF; Erard,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 10 ad art. 17).

A

questo riguardo è di tutta evidenza che la citazione delle parti all’udienza di

discussione sull’istanza di rigetto dell’opposizione è un atto giudiziario di

competenza del giudice del rigetto, il quale non è un organo d'esecuzione

forzata. La questione sollevata dalla ricorrente

secondo cui essa non avrebbe ritualmente ricevuto la convocazione

della Pretura per l’udienza di contraddittorio non può dunque essere

fatta valere con un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF. Essa deve essere proposta impugnando la sentenza che

rigetta l’opposizione con un ricorso in cassazione o con un appello nel termine

di 10 giorni dalla notifica (cfr. art. 17, 18 e 22 LALEF), cosa che in concreto

RI 1 ha del resto fatto, avendo appellato con atto 14 dicembre 2006 -respinto

con decisione 15 maggio 2007- la sentenza 11 dicembre 2006 del Segretario

assessore della Pretura __________.

5.

Il ricorso 12

settembre 2007 di RI 1, per quanto ammissibile, è respinto.

Non si prelevano spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17,

39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso 12 settembre 2007 di RI 1, __________, per quanto ammissibile, è

respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

-

RI 1 __________;

-

__________ RA 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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