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Decisione

15.2007.97

Opposizione a precetto esecutivo. Ricorso contro la comminatoria di fallimento

14 febbraio 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. __________del 4/23 luglio 2007 dell’CO 1, PI 1 procede

contro RI 1 per l’incasso di un credito di fr. 4'023.15 oltre accessori.

B. Così richiesto

dal creditore, il 12 settembre 2007 l’Ufficio ha emesso la comminatoria di

fallimento. Ciò è avvenuto perché, come emerge dall’esemplare del precetto

esecutivo destinato al creditore, quest’ultimo sarebbe cresciuto in giudicato

per mancata tempestiva opposizione.

C.

Con ricorso 28 settembre 2007 RI 1 chiede di

annullare la comminatoria di fallimento perché le prestazioni fatturate dal

procedente non corrisponderebbero alle prestazioni effettivamente eseguite.

Inoltre il mandato di eseguire le opere idrauliche negli spazi locati dalla __________

sarebbe stato conferito al procedente da questa società e non da lui

personalmente. L’escusso sostiene di aver regolarmente interposto opposizione

al precetto esecutivo quando lo stesso gli è stato notificato. Ciò risulterebbe

dalla copia del precetto a lui destinata, dalla quale emerge che egli ha

apposto la propria firma nella rubrica “Opposizione”.

D. A

sostegno della tesi secondo cui egli avrebbe interposto tempestiva opposizione

al precetto, il ricorrente produce l’esemplare del precetto esecutivo per il

debitore, sul quale figura la firma di RI 1 nella rubrica “Opposizione”.

E.

Delle osservazioni 8 ottobre 2007 di PI 1

chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

F. Con

osservazioni 22 ottobre 2007 l’CO 1 evidenzia che la persona che ha notificato

il precetto all’escusso non ricorda con precisione quanto avvenuto in concreto.

Quest’ultima ha comunque precisato che al momento della notifica al debitore

viene sempre segnalata la possibilità di interporre opposizione e che se quest’ultimo

la interpone, la stessa viene immediatamente formalizzata. Per questo motivo

quindi l’Ufficio ritiene che il ricorrente ha omesso di interporre opposizione

al precetto notificatogli il 23 luglio 2007.

Considerato

Considerandi

1.

Per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve

dichiararlo verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il

precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di

esecuzione.

2.

L'opposizione al

PE non soggiace a particolari esigenze di forma, ritenuto che è sufficiente che

dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre

opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta

opposizione spetta all'escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n. 27 ad art. 74, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76).

3.

Come

emerge dalle osservazioni presentate dall’CO 1, nel caso concreto il funzionario

che ha notificato il precetto esecutivo all'escusso non ricorda se quest’ultimo

avesse o non avesse interposto opposizione. RI 1 non ha pertanto portato la

prova che gli spettava, poiché la sua firma nella rubrica

“Opposizione” figurante sul suo esemplare del precetto esecutivo sarebbe

anche potuta essere apposta solo dopo la notifica: e ciò già perché manca, su

entrambi gli esemplari, la firma del funzionario nella casella

"opposizione". Infatti il modulo prevede esplicitamente che l'agente

che procede alla notificazione deve certificare la conformità dell'opposizione

con la sua firma, appunto per evitare che possano poi sorgere contestazioni in

merito alla determinazione del momento in cui l'opposizione è stata interposta.

In un caso del genere, il dubbio va interpretato a scapito di chi sopporta

l'onere della prova, quindi a sfavore dell'escusso (cfr. Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74),

non essendovi spazio, su questa questione, per l'applicazione del principio

"in dubio pro debitore" che il Tribunale federale e la dottrina hanno

ammesso nella questione – diversa – dell'interpretazione delle dichiarazioni

dell'escusso (cfr. DTF 108 III 9; Gilliéron,

op. cit., n. 42 ad art. 74; Amonn/

Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed.,

Berna 2003, n. 26 ad § 18; critico: Bessenich,

op. cit., n. 21 ad art. 74). Il principio "in dubio pro debitore" ha

infatti la sua ragione di essere in particolare in materia d'interpretazione

della volontà dell'escusso: ciò non può invece valere in tema di prova

dell'avvenuta opposizione in sé stessa, altrimenti vi sarebbe il rischio che

l'istituto dell'opposizione venga svuotato del suo significato, dal momento che

l'escusso potrebbe sempre rimediare alla sua negligenza, apponendo sul proprio

esemplare del precetto una dichiarazione scritta di opposizione dopo la

scadenza del termine di 10 giorni e facendo poi valere mesi dopo dubbi

sull'operato dell'agente notificatore.

4.

Contro la

notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità

di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend

Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99,

n. 3 ad art. 160; Ottomann,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/

Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad

esempio quando:

- l'escusso reputa di

non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

- l'esecuzione è

riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

- è pendente azione di

disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio

dell'opposizione;

-

la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora

esecutiva;

- l'escusso sostiene

che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione

incompetente territorialmente (DTF

118.

III 6; 96 III 33 cons. 2).

5.

Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

6.

L’argomentazione

del ricorrente secondo cui egli non avrebbe conferito al procedente alcun

mandato ed inoltre che le prestazioni da questi fatturate non

corrisponderebbero alle prestazioni effettivamente eseguite, costituisce una

motivazione che non rientra tra quelle che permettono di adire la via

ricorsuale e che non può essere analizzata nell'ambito della procedura di

ricorso dell’art. 17 LEF dinanzi all'Autorità di vigilanza per carenza di

competenza materiale.

7.

Il

ricorso 28 settembre 2007 di RI 1ri è quindi respinto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 39, 40, 43, 74 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett.

a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso 28 settembre 2007 di RI 1 __________, è respinto.

2. Non si

prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

- RI 1 __________;

- PI 1 __________.

Comunicazione all’CO

1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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