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Decisione

15.2007.98

Pignoramento. Accompagnamento forzato dell'escusso per mezzo della polizia

12 febbraio 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

27 giugno 2006, la cassa malati RI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione

n. __________ nei confronti di PI 1, producendo il relativo precetto esecutivo

(relativo ai premi da gennaio a settembre 2005) notificato in via edittale sul

Foglio ufficiale cantonale __________. L’avviso di pignoramento è stato emesso

il 30 giugno 2006.

Il 5

marzo 2007, RI 1 ha poi chiesto la prosecuzione delle esecuzioni n. __________,

__________ e __________, sulla base delle proprie decisioni di rigetto

dell’opposizione del 18 gennaio 2007 relative ai premi da ottobre 2005 a marzo

2006, rispettivamente da aprile a giugno 2006 e da luglio a settembre 2006. Gli

avvisi di pignoramento sono stati emessi il 12 marzo 2007.

Infine il

13 luglio 2007, RI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione n. __________, producendo

una sua decisione di rigetto dell’opposizione del 29 maggio 2007 (premi da

ottobre a dicembre 2006). L’avviso di pignoramento è stato emesso il 2 agosto

2007.

A

tutt’oggi il pignoramento nelle menzionate esecuzioni non è stato eseguito.

B. Nelle

osservazioni al ricorso, l’Ufficio spiega la propria inazione con

l’impossibilità di contattare il debitore per l’esecuzione del pignoramento. Anche

le richieste d’intervento della polizia, formulate già nell’ambito di

precedenti procedure (cfr. scritto 5 gennaio 2005 e solleciti 22 marzo, 30

novembre 2005 e 22 marzo 2006), non hanno avuto buon fine. Il 20 aprile 2006,

la Polizia cantonale (Posto di __________) ha risposto di non essere riuscita a

contattare l’escusso, né telefonicamente né al suo domicilio, precisando che

egli era stato “sfrattato” dalla sua abitazione di __________ e risultava senza

fissa dimora. Anche la denuncia penale inoltrata il 28 aprile 2006 non ha avuto

alcun effetto.

L’Ufficio evidenzia d’altronde di essersi accorto in sede di

allestimento delle osservazioni che l’escusso, in uno scritto contenente

allegazioni di vario genere, ha tempestivamente interposto opposizione

all’esecuzione n. __________ e propone di annullare il relativo avviso di

pignoramento emesso il 30 giugno 2006.

C. Come

sollecitata dalla Camera con ordinanza 12 dicembre 2007, la ricorrente ha

prodotto le buste d’intimazione delle decisioni di rigetto dell’opposizione

emesse nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________, che

risultano non essere state ritirate da PI 1.

D. Il

18 dicembre 2007, in risposta all’ordinanza 12 dicembre 2007 del Presidente

della Camera, l’avv. __________, dopo aver ricordato i suoi precedenti

interventi nelle esecuzioni in questione, ha comunicato di non rappresentare PI

1 nella procedura ricorsuale in oggetto.

Considerandi

in diritto:

1.

La

prosecuzione di un’esecuzione sospesa da opposizione è nulla (STF 7B.29/2002,

cons. 2c). In concreto, l’avviso di pignoramento emesso nell’esecuzione n. __________

si avvera pertanto nullo, ciò che dev’essere constatato d’ufficio (art. 22 cpv.

1.

LEF). Il ricorso va quindi respinto limitatamente all’esecuzione in questione.

2.

Le

opposizioni interposte alle altre esecuzioni sono invece state validamente

rigettate dalla cassa malati ricorrente, che ha dimostrato di aver da tempo

spedito le decisioni all’escusso. Il fatto che quest’ultimo non le abbia

ritirate non ne compromette la validità, poiché è nota a questa Camera che PI 1

è avvezzo a non prendere in consegna gli invii raccomandati (cfr. CEF 6 marzo

2001.

[inc. 15.2000.35] e 8 maggio 2002 [15.02.21], cons. 3c) e in genere a

rendersi irreperibile (cfr. scritti 24 ottobre 2006 e 11 luglio 2007 della

polizia comunale di __________ prodotti con le osservazioni dell’Ufficio). Le

domande di prosecuzione delle esecuzioni n. __________, __________, __________

e __________ sono di conseguenza valide e obbligano l’Ufficio a procedere

all’esecuzione dei pignoramenti richiesti dalla ricorrente.

3.

Giusta

l’art. 91 cpv. 1 LEF il debitore è tenuto sotto minaccia di pena ad assistere

al pignoramento o a farvisi rappresentare e ad indicare, sino a concorrenza di

quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni,

compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti

verso i terzi; se il debitore omette senza giustificazione sufficiente di

assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare l’ufficio di esecuzione

può ordinarne l’accompagnamento per mezzo della polizia (cfr. art. 91 cpv. 2

LEF). La polizia, sia essa comunale o cantonale, agisce quale organo ausiliario

dell'UEF e deve eseguire l'ordine impartito senza poterne discutere la legittimità

dal profilo del diritto esecutivo federale. Il modo d'attuazione

dell'intervento rientra nell'esclusiva competenza e responsabilità della

polizia, nell'ossequio dei fondamenti costituzionali del diritto

amministrativo, tenendo conto dei principi di legalità e di proporzionalità che

lo connotano (R. Schweizer,

Entwicklungen im Polizeirecht von Bund und Kantonen, in: AJP 1997, pag. 384).

L'organo d'esecuzione non deve attendere la conclusione della procedura penale

per richiedere l'intervento dell'autorità di polizia (CEF

20.

maggio 1997 [inc. 15.96.204], in: Rep. 1997, 240 segg., consid. 4-6; CEF 6 marzo 2001 [inc. 15.2000.35], consid. 4-5; CEF 22 gennaio 2004

[inc. 15.03.159/160], RtiD II-2004 744 ss n. 85c).

3.1

Nel

caso di specie, l’CO 1 non ha ancora potuto procedere al pignoramento nelle

esecuzioni promosse dalla ricorrente per il mancato accompagnamento

dell’escusso per mezzo della polizia ai sensi dell’art. 91 cpv. 2 LEF. Tale

inattività non pare giustificata. Anche se PI 1 sembra attualmente senza dimora

fissa, egli non è comunque irreperibile, perché continua a scrivere E-mails e a

telefonare all’Ufficio e ad altre autorità con apparecchi apparentemente

situati nel Ticino; inoltre, l’escusso ha già fatto recapitare diversi invii

raccomandati spediti dall’Ufficio – senza aprirli – alla Cancelleria dello

Stato.

3.2

In

queste circostanze, l’Ufficio chiederà nuovamente l’intervento della polizia

sulla base della presente sentenza, ricordato comunque che essa, giusta gli art.

64.

cpv. 2 e 91 cpv. 2 LEF, è tenuta a fornire assistenza agli uffici di

esecuzione anche senza preventiva decisione dell’autorità di vigilanza o della

magistratura penale, e deve fare tutto il possibile per raggiungere lo scopo

stabilito dalla legge, in concreto l’esecuzione del pignoramento in presenza

dell’escusso. Visto il tempo trascorso, l’Ufficio, prima di richiedere

l’accompagnamento forzato di PI 1, emanerà comunque nuovi avvisi di

pignoramento, da notificarsi per mezzo di polizia, in cui verrà esplicitamente

ricordata la possibilità di traduzione forzata e di denuncia penale nel caso in

cui egli non dovesse assistere al pignoramento o farsi rappresentare senza

giustificazione sufficiente.

4.

Il

ricorso va pertanto parzialmente accolto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 91 LEF, art. 61 e 62

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso per denegata giustizia presentato l’11 settembre 2007 da RI 1, __________,

è parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza, è fatto ordine all’CO 1 di procedere al pignoramento nelle

esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ secondo le

modalità stabilite al considerando 3.2.

1.2

L’avviso

di pignoramento emesso nell’esecuzione n. __________ è nullo.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – PI 1, __________, per mezzo della polizia;

– RI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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