15.2007.98
Pignoramento. Accompagnamento forzato dell'escusso per mezzo della polizia
12 febbraio 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2007.98
Data decisione, Autorità:
12.02.2008, CEF
Titolo:
Pignoramento. Accompagnamento forzato dell'escusso per mezzo della polizia
OBBLIGO DEL DEBITORE
art. 91 cpv. 2 LEF
Incarto n.
15.2007.98
15.2007.95
Lugano
12 febbraio
2008
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso per denegata giustizia presentato
l’11 settembre 2007 da
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, in relazione a esecuzioni
concernenti
PI 1
viste le
osservazioni 1° ottobre 2007 dell’CO 1;
letti ed esaminati
gli atti;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Il
27 giugno 2006, la cassa malati RI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione
n. __________ nei confronti di PI 1, producendo il relativo precetto esecutivo
(relativo ai premi da gennaio a settembre 2005) notificato in via edittale sul
Foglio ufficiale cantonale __________. L’avviso di pignoramento è stato emesso
il 30 giugno 2006.
Il 5
marzo 2007, RI 1 ha poi chiesto la prosecuzione delle esecuzioni n. __________,
__________ e __________, sulla base delle proprie decisioni di rigetto
dell’opposizione del 18 gennaio 2007 relative ai premi da ottobre 2005 a marzo
2006, rispettivamente da aprile a giugno 2006 e da luglio a settembre 2006. Gli
avvisi di pignoramento sono stati emessi il 12 marzo 2007.
Infine il
13 luglio 2007, RI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione n. __________, producendo
una sua decisione di rigetto dell’opposizione del 29 maggio 2007 (premi da
ottobre a dicembre 2006). L’avviso di pignoramento è stato emesso il 2 agosto
2007.
A
tutt’oggi il pignoramento nelle menzionate esecuzioni non è stato eseguito.
B. Nelle
osservazioni al ricorso, l’Ufficio spiega la propria inazione con
l’impossibilità di contattare il debitore per l’esecuzione del pignoramento. Anche
le richieste d’intervento della polizia, formulate già nell’ambito di
precedenti procedure (cfr. scritto 5 gennaio 2005 e solleciti 22 marzo, 30
novembre 2005 e 22 marzo 2006), non hanno avuto buon fine. Il 20 aprile 2006,
la Polizia cantonale (Posto di __________) ha risposto di non essere riuscita a
contattare l’escusso, né telefonicamente né al suo domicilio, precisando che
egli era stato “sfrattato” dalla sua abitazione di __________ e risultava senza
fissa dimora. Anche la denuncia penale inoltrata il 28 aprile 2006 non ha avuto
alcun effetto.
L’Ufficio evidenzia d’altronde di essersi accorto in sede di
allestimento delle osservazioni che l’escusso, in uno scritto contenente
allegazioni di vario genere, ha tempestivamente interposto opposizione
all’esecuzione n. __________ e propone di annullare il relativo avviso di
pignoramento emesso il 30 giugno 2006.
C. Come
sollecitata dalla Camera con ordinanza 12 dicembre 2007, la ricorrente ha
prodotto le buste d’intimazione delle decisioni di rigetto dell’opposizione
emesse nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________, che
risultano non essere state ritirate da PI 1.
D. Il
18 dicembre 2007, in risposta all’ordinanza 12 dicembre 2007 del Presidente
della Camera, l’avv. __________, dopo aver ricordato i suoi precedenti
interventi nelle esecuzioni in questione, ha comunicato di non rappresentare PI
1 nella procedura ricorsuale in oggetto.
Considerandi
in diritto:
1.
La
prosecuzione di un’esecuzione sospesa da opposizione è nulla (STF 7B.29/2002,
cons. 2c). In concreto, l’avviso di pignoramento emesso nell’esecuzione n. __________
si avvera pertanto nullo, ciò che dev’essere constatato d’ufficio (art. 22 cpv.
1.
LEF). Il ricorso va quindi respinto limitatamente all’esecuzione in questione.
2.
Le
opposizioni interposte alle altre esecuzioni sono invece state validamente
rigettate dalla cassa malati ricorrente, che ha dimostrato di aver da tempo
spedito le decisioni all’escusso. Il fatto che quest’ultimo non le abbia
ritirate non ne compromette la validità, poiché è nota a questa Camera che PI 1
è avvezzo a non prendere in consegna gli invii raccomandati (cfr. CEF 6 marzo
2001.
[inc. 15.2000.35] e 8 maggio 2002 [15.02.21], cons. 3c) e in genere a
rendersi irreperibile (cfr. scritti 24 ottobre 2006 e 11 luglio 2007 della
polizia comunale di __________ prodotti con le osservazioni dell’Ufficio). Le
domande di prosecuzione delle esecuzioni n. __________, __________, __________
e __________ sono di conseguenza valide e obbligano l’Ufficio a procedere
all’esecuzione dei pignoramenti richiesti dalla ricorrente.
3.
Giusta
l’art. 91 cpv. 1 LEF il debitore è tenuto sotto minaccia di pena ad assistere
al pignoramento o a farvisi rappresentare e ad indicare, sino a concorrenza di
quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni,
compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti
verso i terzi; se il debitore omette senza giustificazione sufficiente di
assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare l’ufficio di esecuzione
può ordinarne l’accompagnamento per mezzo della polizia (cfr. art. 91 cpv. 2
LEF). La polizia, sia essa comunale o cantonale, agisce quale organo ausiliario
dell'UEF e deve eseguire l'ordine impartito senza poterne discutere la legittimità
dal profilo del diritto esecutivo federale. Il modo d'attuazione
dell'intervento rientra nell'esclusiva competenza e responsabilità della
polizia, nell'ossequio dei fondamenti costituzionali del diritto
amministrativo, tenendo conto dei principi di legalità e di proporzionalità che
lo connotano (R. Schweizer,
Entwicklungen im Polizeirecht von Bund und Kantonen, in: AJP 1997, pag. 384).
L'organo d'esecuzione non deve attendere la conclusione della procedura penale
per richiedere l'intervento dell'autorità di polizia (CEF
20.
maggio 1997 [inc. 15.96.204], in: Rep. 1997, 240 segg., consid. 4-6; CEF 6 marzo 2001 [inc. 15.2000.35], consid. 4-5; CEF 22 gennaio 2004
[inc. 15.03.159/160], RtiD II-2004 744 ss n. 85c).
3.1
Nel
caso di specie, l’CO 1 non ha ancora potuto procedere al pignoramento nelle
esecuzioni promosse dalla ricorrente per il mancato accompagnamento
dell’escusso per mezzo della polizia ai sensi dell’art. 91 cpv. 2 LEF. Tale
inattività non pare giustificata. Anche se PI 1 sembra attualmente senza dimora
fissa, egli non è comunque irreperibile, perché continua a scrivere E-mails e a
telefonare all’Ufficio e ad altre autorità con apparecchi apparentemente
situati nel Ticino; inoltre, l’escusso ha già fatto recapitare diversi invii
raccomandati spediti dall’Ufficio – senza aprirli – alla Cancelleria dello
Stato.
3.2
In
queste circostanze, l’Ufficio chiederà nuovamente l’intervento della polizia
sulla base della presente sentenza, ricordato comunque che essa, giusta gli art.
64.
cpv. 2 e 91 cpv. 2 LEF, è tenuta a fornire assistenza agli uffici di
esecuzione anche senza preventiva decisione dell’autorità di vigilanza o della
magistratura penale, e deve fare tutto il possibile per raggiungere lo scopo
stabilito dalla legge, in concreto l’esecuzione del pignoramento in presenza
dell’escusso. Visto il tempo trascorso, l’Ufficio, prima di richiedere
l’accompagnamento forzato di PI 1, emanerà comunque nuovi avvisi di
pignoramento, da notificarsi per mezzo di polizia, in cui verrà esplicitamente
ricordata la possibilità di traduzione forzata e di denuncia penale nel caso in
cui egli non dovesse assistere al pignoramento o farsi rappresentare senza
giustificazione sufficiente.
4.
Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 91 LEF, art. 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso per denegata giustizia presentato l’11 settembre 2007 da RI 1, __________,
è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza, è fatto ordine all’CO 1 di procedere al pignoramento nelle
esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ secondo le
modalità stabilite al considerando 3.2.
1.2
L’avviso
di pignoramento emesso nell’esecuzione n. __________ è nullo.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – PI 1, __________, per mezzo della polizia;
– RI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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