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Decisione

15.2008.11

Revocazione di una donazione immobiliare. Gestione coatta dell'immobile. Cambiamento dell'intestazione del conto bancario di gestione degli affitti

13 febbraio 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

15.2008.11

Data decisione, Autorità:

13.02.2008, CEF

Titolo:

Revocazione di una donazione immobiliare. Gestione coatta dell'immobile. Cambiamento dell'intestazione del conto bancario di gestione degli affitti

REVOCA PER DONAZIONE

art. 291 LEF

Incarto n.

15.2008.11

Lugano

13 febbraio

2008

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sui ricorsi 26 novembre 2007 (n. 7/2007) e

27 novembre 2007 (n. 8/2007) di

RI 1

patrocinata dall’ PA 1

rispettivamente

PI 2, __________

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 14

novembre 2007 con cui è stata ordinata l’amministrazione coatta dei fondi

mappale n. __________ e __________ RFD __________ nell’ambito della

liquidazione in via fallimentare della

PI 1

procedura che

concerne anche

1. PI 3

Considerandi

2.

PI 4

3.

PI 5

4.

PI 6

5.

PI 7

6.

PI 8

2-6 patrocinati dall’ PA 2

viste le

osservazioni 22 gennaio 2008 di PI 3, 25 gennaio 2008 dell’avv. PA 2 e 14

novembre 2007/ 28 gennaio 2008 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

1.

I

ricorsi di RI 1 e PI 2 sono diretti contro lo stesso provvedimento e possono

pertanto essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm,

le cause conservando comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi

restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

2.

Il

1° luglio 1999 si è aperta la liquidazione in via fallimentare dell’eredità

giacente fu PI 1. Il 24 marzo 2005, la Segretaria assessore della Pretura __________

ha accolto le azioni presentate il 28 giugno 2001 da alcuni cessionari dei

diritti della massa (__________, __________, __________ e __________) tendenti

alla revoca di due donazioni immobiliari effettuate dal defunto a favore della

figlia RI 1, e ha di conseguenza ordinato a quest’ultima la retrocessione alla

massa fallimentare dei fondi part. n. __________ e __________ RFD __________ e

n. __________ RFD __________; la II Camera civile del Tribunale d’appello ha

respinto gli appelli presentati contro dette sentenze il 18 agosto 2006 (inc.

12.2005

/91), mentre i ricorsi per riforma sono stati respinti dal Tribunale

federale il 16 maggio 2007 (inc. 5C.231 e 323/2006).

3.

L’8

novembre 2007, il rappresentante dei cessionari del diritto di revocazione,

avv. PA 2, ha chiesto all’Ufficio di procedere al recupero dei ricavi netti

prodotti dai tre immobili dalla data d’iscrizione a registro fondiario delle

donazioni poi revocate, così come all’amministrazione degli immobili sino alla

loro realizzazione. Il 14 novembre 2007, l’Ufficio ha invitato la fiduciaria PI

2, società che gestiva i fondi di __________ per conto di RI 1, a provvedere da

quel momento all’amministrazione degli immobili in questione a favore della

massa fallimentare e a procedere alla modifica delle firme sul conto bancario

aperto a suo nome per le necessità di tale gestione, nel senso di vincolarne

l’accesso alla firma collettiva a due dell’Ufficio e della fiduciaria.

4.

Sia

PI 2 che RI 1 hanno impugnato questo provvedimento. La fiduciaria ha però

ritirato il suo ricorso il 28 novembre 2007, sicché esso dev’essere stralciato,

poiché divenuto privo di oggetto (art. 24c LPR).

RI

1.

ha invece mantenuto la sua richiesta di annullamento del provvedimento, che

ritiene nullo perché le è stato trasmesso unicamente per conoscenza e che

nessuna sentenza giudiziaria le ha revocato l’amministrazione dei fondi di __________.

PI

3.

si è limitato a ricordare di aver rivendicato in sede d’insinuazione un

diritto sul provento degli affitti in qualità di cessionario degli stessi.

A

nome dei cessionari dei diritti della massa, l’avv. PA 2 chiede la reiezione

del ricorso, sostenendo che RI 1, in virtù della sentenza di revoca, deve

tollerare la realizzazione forzata degli immobili e di tutto quanto con tale

realizzazione è connesso.

5.

Poiché la revocazione della donazione pone a carico della donataria

l’obbligo di tollerare l'esecuzione forzata come se la donazione non avesse

avuto luogo, ella deve anche tollerare che l'Ufficio provveda

all'amministrazione dell'immobile, visto che l'avrebbe dovuto fare qualora il

defunto ne fosse stato il proprietario all'apertura della liquidazione. La

decisione impugnata va quindi confermata. Il fatto che RI 1 non sia stata

indicata quale destinataria diretta è infatti irrilevante, dato che i suoi

diritti non sono stati pregiudicati: ha potuto far valere – ed effettivamente

ha fatto valere – le proprie ragioni con piena cognizione di causa. D’altronde,

la scelta della fiduciaria PI 2 quale amministratrice degli immobili non è

stata formalmente contestata e va quindi confermata.

6.

In

linea di massima, l’obbligo di restituzione si estende anche ai frutti, ai

prodotti e agli interessi dei beni sottoposti a revocazione (DTF 98 III 44

segg.; Peter, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 291, con rif.). Tuttavia, la restituzione dei frutti incassati

prima dell’instaurazione dell’amministrazione coatta può essere imposta contro

la volontà del beneficiario soltanto con una decisione giudiziaria ai sensi

degli art. 289 segg. LEF. L’amministrazione del fallimento e l’autorità di

vigilanza non sono competenti per statuire sulla questione della restituzione o

della disposizione di beni formalmente intestati a terzi, nel caso concreto il

conto bancario relativo alla gestione degli immobili. Quando la pretesa revocatoria

non è liquida, l’amministrazione e la realizzazione di beni di terzi presuppone

un’esecuzione e/o una decisione giudiziaria (Schüpbach, Droit et actions révocatoires, Basilea/Francoforte

sul Meno 1997, n. 162 segg., 219 e 225 ad art. 291), come pure il semplice blocco provvisionale dei beni se

essi si trovano in possesso del terzo (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 42 ad art. 242). Orbene, nella fattispecie la decisione 24

marzo 2005 della Segretaria assessore __________ non contiene alcuna

indicazione sul conto bancario in questione, probabilmente perché i cessionari

dei diritti della massa non hanno formulato conclusioni in merito. Sennonché il

conto risulta intestato ad PI 2 che, contrariamente a RI 1, con il ritiro del

suo ricorso ora non si oppone più al cambiamento di firme. La decisione impugnata va quindi confermata anche su questo punto.

7.

A

scanso di equivoci, occorre precisare che l’Ufficio, nel provvedimento

impugnato, non si è determinato sulla destinazione del saldo del conto a quel

momento. Gli spetterà ora decidere se questo saldo dev’essere inventariato

quale attivo fallimentare o se dev’essere restituito (e a chi).

8.

La

questione delle pretese di PI 3 quale cessionaria degli affitti non è oggetto

di questa procedura. Andrà risolta, per la parte spettante alla massa, in sede

di allestimento dello stato di riparto, ricordato comunque che gli affitti

maturati dopo l’apertura del fallimento fanno in linea di principio parte della

massa attiva (DTF 130 III 255, cons. 4.1; 111 III 75-76, cons. 3).

9.

Il

ricorso di RI 1 va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 291 LEF; 24c LPR; 61

e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Le

procedure dipendenti dai ricorsi 26 e 27 novembre 2007 di RI 1 e di PI 2 sono

congiunte.

2.

Il

ricorso 27 novembre 2007 di PI 2, __________, è stralciato dai ruoli per

intervenuto ritiro.

3.

Il

ricorso 26 novembre 2007 di RI 1, __________, è respinto.

4.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Intimazione

a: – avv. PA 1, __________;

avv. PA 2, __________;

PI 3, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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