15.2008.11
Revocazione di una donazione immobiliare. Gestione coatta dell'immobile. Cambiamento dell'intestazione del conto bancario di gestione degli affitti
13 febbraio 2008Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
15.2008.11
Data decisione, Autorità:
13.02.2008, CEF
Titolo:
Revocazione di una donazione immobiliare. Gestione coatta dell'immobile. Cambiamento dell'intestazione del conto bancario di gestione degli affitti
REVOCA PER DONAZIONE
art. 291 LEF
Incarto n.
15.2008.11
Lugano
13 febbraio
2008
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sui ricorsi 26 novembre 2007 (n. 7/2007) e
27 novembre 2007 (n. 8/2007) di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
rispettivamente
PI 2, __________
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 14
novembre 2007 con cui è stata ordinata l’amministrazione coatta dei fondi
mappale n. __________ e __________ RFD __________ nell’ambito della
liquidazione in via fallimentare della
PI 1
procedura che
concerne anche
1. PI 3
Considerandi
2.
PI 4
3.
PI 5
4.
PI 6
5.
PI 7
6.
PI 8
2-6 patrocinati dall’ PA 2
viste le
osservazioni 22 gennaio 2008 di PI 3, 25 gennaio 2008 dell’avv. PA 2 e 14
novembre 2007/ 28 gennaio 2008 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1.
I
ricorsi di RI 1 e PI 2 sono diretti contro lo stesso provvedimento e possono
pertanto essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm,
le cause conservando comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
2.
Il
1° luglio 1999 si è aperta la liquidazione in via fallimentare dell’eredità
giacente fu PI 1. Il 24 marzo 2005, la Segretaria assessore della Pretura __________
ha accolto le azioni presentate il 28 giugno 2001 da alcuni cessionari dei
diritti della massa (__________, __________, __________ e __________) tendenti
alla revoca di due donazioni immobiliari effettuate dal defunto a favore della
figlia RI 1, e ha di conseguenza ordinato a quest’ultima la retrocessione alla
massa fallimentare dei fondi part. n. __________ e __________ RFD __________ e
n. __________ RFD __________; la II Camera civile del Tribunale d’appello ha
respinto gli appelli presentati contro dette sentenze il 18 agosto 2006 (inc.
12.2005
/91), mentre i ricorsi per riforma sono stati respinti dal Tribunale
federale il 16 maggio 2007 (inc. 5C.231 e 323/2006).
3.
L’8
novembre 2007, il rappresentante dei cessionari del diritto di revocazione,
avv. PA 2, ha chiesto all’Ufficio di procedere al recupero dei ricavi netti
prodotti dai tre immobili dalla data d’iscrizione a registro fondiario delle
donazioni poi revocate, così come all’amministrazione degli immobili sino alla
loro realizzazione. Il 14 novembre 2007, l’Ufficio ha invitato la fiduciaria PI
2, società che gestiva i fondi di __________ per conto di RI 1, a provvedere da
quel momento all’amministrazione degli immobili in questione a favore della
massa fallimentare e a procedere alla modifica delle firme sul conto bancario
aperto a suo nome per le necessità di tale gestione, nel senso di vincolarne
l’accesso alla firma collettiva a due dell’Ufficio e della fiduciaria.
4.
Sia
PI 2 che RI 1 hanno impugnato questo provvedimento. La fiduciaria ha però
ritirato il suo ricorso il 28 novembre 2007, sicché esso dev’essere stralciato,
poiché divenuto privo di oggetto (art. 24c LPR).
RI
1.
ha invece mantenuto la sua richiesta di annullamento del provvedimento, che
ritiene nullo perché le è stato trasmesso unicamente per conoscenza e che
nessuna sentenza giudiziaria le ha revocato l’amministrazione dei fondi di __________.
PI
3.
si è limitato a ricordare di aver rivendicato in sede d’insinuazione un
diritto sul provento degli affitti in qualità di cessionario degli stessi.
A
nome dei cessionari dei diritti della massa, l’avv. PA 2 chiede la reiezione
del ricorso, sostenendo che RI 1, in virtù della sentenza di revoca, deve
tollerare la realizzazione forzata degli immobili e di tutto quanto con tale
realizzazione è connesso.
5.
Poiché la revocazione della donazione pone a carico della donataria
l’obbligo di tollerare l'esecuzione forzata come se la donazione non avesse
avuto luogo, ella deve anche tollerare che l'Ufficio provveda
all'amministrazione dell'immobile, visto che l'avrebbe dovuto fare qualora il
defunto ne fosse stato il proprietario all'apertura della liquidazione. La
decisione impugnata va quindi confermata. Il fatto che RI 1 non sia stata
indicata quale destinataria diretta è infatti irrilevante, dato che i suoi
diritti non sono stati pregiudicati: ha potuto far valere – ed effettivamente
ha fatto valere – le proprie ragioni con piena cognizione di causa. D’altronde,
la scelta della fiduciaria PI 2 quale amministratrice degli immobili non è
stata formalmente contestata e va quindi confermata.
6.
In
linea di massima, l’obbligo di restituzione si estende anche ai frutti, ai
prodotti e agli interessi dei beni sottoposti a revocazione (DTF 98 III 44
segg.; Peter, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 291, con rif.). Tuttavia, la restituzione dei frutti incassati
prima dell’instaurazione dell’amministrazione coatta può essere imposta contro
la volontà del beneficiario soltanto con una decisione giudiziaria ai sensi
degli art. 289 segg. LEF. L’amministrazione del fallimento e l’autorità di
vigilanza non sono competenti per statuire sulla questione della restituzione o
della disposizione di beni formalmente intestati a terzi, nel caso concreto il
conto bancario relativo alla gestione degli immobili. Quando la pretesa revocatoria
non è liquida, l’amministrazione e la realizzazione di beni di terzi presuppone
un’esecuzione e/o una decisione giudiziaria (Schüpbach, Droit et actions révocatoires, Basilea/Francoforte
sul Meno 1997, n. 162 segg., 219 e 225 ad art. 291), come pure il semplice blocco provvisionale dei beni se
essi si trovano in possesso del terzo (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 42 ad art. 242). Orbene, nella fattispecie la decisione 24
marzo 2005 della Segretaria assessore __________ non contiene alcuna
indicazione sul conto bancario in questione, probabilmente perché i cessionari
dei diritti della massa non hanno formulato conclusioni in merito. Sennonché il
conto risulta intestato ad PI 2 che, contrariamente a RI 1, con il ritiro del
suo ricorso ora non si oppone più al cambiamento di firme. La decisione impugnata va quindi confermata anche su questo punto.
7.
A
scanso di equivoci, occorre precisare che l’Ufficio, nel provvedimento
impugnato, non si è determinato sulla destinazione del saldo del conto a quel
momento. Gli spetterà ora decidere se questo saldo dev’essere inventariato
quale attivo fallimentare o se dev’essere restituito (e a chi).
8.
La
questione delle pretese di PI 3 quale cessionaria degli affitti non è oggetto
di questa procedura. Andrà risolta, per la parte spettante alla massa, in sede
di allestimento dello stato di riparto, ricordato comunque che gli affitti
maturati dopo l’apertura del fallimento fanno in linea di principio parte della
massa attiva (DTF 130 III 255, cons. 4.1; 111 III 75-76, cons. 3).
9.
Il
ricorso di RI 1 va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 291 LEF; 24c LPR; 61
e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Le
procedure dipendenti dai ricorsi 26 e 27 novembre 2007 di RI 1 e di PI 2 sono
congiunte.
2.
Il
ricorso 27 novembre 2007 di PI 2, __________, è stralciato dai ruoli per
intervenuto ritiro.
3.
Il
ricorso 26 novembre 2007 di RI 1, __________, è respinto.
4.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Intimazione
a: – avv. PA 1, __________;
–
avv. PA 2, __________;
–
PI 3, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster