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Decisione

15.2008.12

Determinazione del domicilio e quindi del foro ordinario d'esecuzione

14 maggio 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

domanda d’esecuzione n. __________ dell’8 gennaio 2008 l’__________ RI 1 chiede

all’CO 1 l’emissione di un precetto esecutivo contro PI 1 per l’incasso di un

credito di fr. 1'941.75 oltre accessori. La procedente indica quale domicilio

dell’escussa __________, __________.

B. Il

10 gennaio 2008 l’Ufficio ha comunicato all’__________ RI 1 di non poter dar

seguito alla domanda di esecuzione in quanto la debitrice è domiciliata a __________.

C. Con

ricorso 21 gennaio 2008 l’__________ RI 1 chiede di annullare il provvedimento

10 gennaio 2008 dell’CO 1 e di ordinare a quest’ultimo di procedere alla notifica

del precetto esecutivo a PI 1.

La

ricorrente evidenzia che il 27 settembre 2007 ha richiesto all’Ufficio di

esecuzione di __________ l’emissione di un precetto esecutivo contro PI 1 (doc.

G), perché il 17 settembre 2007 l’Ufficio controllo abitanti del Comune di __________

le aveva comunicato che l’escussa non era qui domiciliata (doc. F). L’Ufficio

di esecuzione di__________ si è però rifiutato di dar seguito alla domanda di

esecuzione poiché, secondo informazioni di polizia, la debitrice risiederebbe a

__________, __________ (doc. H). Il 4 ottobre 2007 l’Ufficio controllo abitanti

del Comune di __________, così richiesto dalla stessa ricorrente, le ha però comunicato

che PI 1 è domiciliata a __________, come del resto confermato dallo stesso

Ufficio controllo abitanti di quel Cantone (cfr. anche doc. O), e che vi

sarebbe un legame con __________ unicamente perché un figlio vi soggiorna e la

madre verrebbe a trovarlo di tanto in tanto (doc. I e L). A seguito di questi

nuovi elementi, la procedente ha presentato una seconda e ancora una terza

domanda di esecuzione all’Ufficio di __________ (doc. M, Q), che nuovamente si

è rifiutato di emettere il precetto, ritenendo avere l’escussa il proprio

domicilio effettivo a __________ (doc. N, R).

La

ricorrente argomenta che la debitrice risiede stabilmente e in modo effettivo a

__________ in __________, con il figlio minorenne che qui frequenta una scuola

privata. A __________ la debitrice avrebbe ora il proprio centro di interessi e

avrebbe l’intenzione di rimanere stabilmente, come anche accertato dal

Tribunale di __________ nell’ambito della procedura di protezione dell’unione

coniugale (cfr. doc. U). Avendo dunque l’escussa il proprio domicilio effettivo

a __________, l’Ufficio esecuzione di questa città è compente per l’emissione

del precetto.

D. Delle

osservazioni 5 febbraio 2008 dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario, in

seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo l'art. 46 cpv. 1 LEF il debitore deve essere escusso al suo

domicilio.

2.

Per determinare il domicilio (art. 23 cpv. 1 CC) e pertanto il foro

ordinario d'esecuzione deve essere stabilito il luogo dove una persona risiede

con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente in modo oggettivo e riconoscibile

per terzi e che è diventato il centro delle sue relazioni personali e dei suoi

interessi (Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 33

ad art. 46). Normalmente il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si

trascorre il tempo libero e dove si trovano gli effetti personali (Schmid, op.

cit., n. 33 ad art. 46). Secondo la prassi determinante non è la volontà

interna della persona, bensì le circostanze oggettive riconoscibili per terzi (Schmid, op.

cit., n. 35 ad art. 46). Dove si trova il luogo di domicilio di una persona non

è significativo solo per essa stessa, ma soprattutto per i terzi e per le

autorità e deve quindi poter essere determinato secondo criteri riconoscibili

da questi ultimi (Schmid, op. cit., n. 35 ad art. 46). Per la

determinazione del domicilio fondamentale non è il luogo dove viene svolta la

professione, bensì il luogo dove vengono intrattenute le relazioni familiari e

sociali (Schmid, op. cit., n. 33, 35 e 36 ad art. 46).

3.

La

ricorrente allega che l’escussa non è domiciliata a __________ ma nel Canton Ticino

e più precisamente in __________ a __________, dove un figlio minorenne soggiorna per

frequentare una scuola privata.

Dagli

atti risulta che PI 1 è formalmente domiciliata in ____________________ (doc.

P). La stessa escussa negli scritti del luglio 2007 e del 7 novembre 2007

sostiene di abitare da 18 anni a __________, città in cui, unitamente al marito,

gestisce uno studio medico.

Tuttavia

dalle decisioni di rigetto della domanda di esecuzione dell’Ufficio di __________

del 1° ottobre 2007 (doc. H), del 15 ottobre 2007 (doc. N) e del 29 ottobre

2007.

(doc. R) emerge che sulla base di accertamenti di polizia e di

accertamenti effettuati dai funzionari di esecuzione presso il marito

dell’escussa, PI 1 avrebbe il proprio domicilio a __________ e più precisamente

in __________. Dalla decisione del 5 gennaio 2007 (doc. C) del Tribunale civile

di __________, Tribunale unico in questioni famigliari, emerge poi che il

figlio dell’escussa __________, provvisoriamente affidato al padre, ha il

diritto ogni 14 giorni di far visita alla madre a __________ dove il marito,

nel limite del possibile, deve portarlo e poi venire a riprenderlo trascorso il

fine settimana. Nella successiva decisione del 15 febbraio 2007 (doc. U) lo

stesso Tribunale ha argomentato che PI 1 già nell’estate del 2006 si era

trasferita a __________ e che da allora ha sempre confermato di volervi

rimanere.

Siccome

l’escussa risiede durante la settimana a __________ dove vive con il figlio a

lei affidato e neppure durante il fine settimana in cui esercita il diritto di

visita sul figlio affidato al marito si reca a __________, essendo il marito

che glielo porta a __________ e viene in seguito a riprenderlo, può essere

oggettivamente affermato che __________, nonostante l’attestazione di domicilio

del 18 ottobre 2007 dell’Ufficio controllo abitanti di __________, è il luogo dove

PI 1 risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e che rappresenta

ora il centro dei suoi interessi. Questa circostanza, riconoscibile anche a

terzi, permette di concludere che __________ sia effettivamente il domicilio di

PI 1. Ne consegue che, essendo dato il foro esecutivo a __________, l’Ufficio di

questa Città deve dar seguito alla domanda di esecuzione dell’8 gennaio 2008. Il

provvedimento 10 gennaio 2008 dell'CO 1 va quindi annullato e allo stesso va

ordinato di proseguire la procedura esecutiva n. __________ notificando il

precetto esecutivo a PI 1 presso il suo domicilio a __________ in __________.

Sebbene

questo accertamento non tragga seco il rischio che PI 1 venga escussa in due

luoghi diversi, poiché l’Ufficio esecuzione di __________ considera che il foro

esecutivo generale si trova in Ticino, a scanso di equivoci, la presente

sentenza viene trasmessa anche a quell’Ufficio.

4.

Il

ricorso 21 gennaio 2008 dell’__________ RI 1 è accolto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 17, 46 cpv. 1 LEF; 23 cpv. 1 CC; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia

1. Il

ricorso 21 gennaio 2008 dell’avv.

RI 1, __________, è accolto.

1.1. Il provvedimento 10 gennaio 2008 dell'CO 1 è annullato.

1.2. All'CO 1 è ordinato di proseguire l'esecuzione n. __________

promossa dall’__________ RI 1 contro PI 1, notificando a quest’ultima il

precetto esecutivo presso il suo domicilio di __________.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

- __________

RI 1, __________;

- PI

1, __________;

- Betreibungsamt des Kantons __________, __________

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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