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Decisione

15.2008.14

Minimo di esistenza di base di conviventi. Supplemento per il mantenimento dei figli. Debitore che mantiene presso di sé per un lasso di tempo superiore alla media i figli di cui non ha la custodia. P

17 giugno 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

24 gennaio 2008 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti

di RI 1, determinando il minimo d’esistenza mensile del debitore in fr.

1605.--, sulla base del seguente conteggio:

importi

di base fr. 775.--

affitto fr.

830.--

Totale fr. 1605.--

B. Con

ricorso 5 febbraio 2008 RI 1 insorge contro il pignoramento. Egli argomenta di

essere divorziato e di vivere da un anno con una compagna. Non essendo sposato e

non potendo reputare come durevole la comunione domestica, il ricorrente

pretende che gli sia riconosciuto quale minimo di base l’importo di fr.

1'100.-- mensili per persona che vive sola. L’escusso rileva di avere due figli

minorenni che passano da lui un fine settimana ogni due settimane. Tale

circostanza gli procurebbe dei costi che dovrebbero essere considerati nella

determinazione del minimo vitale. Pure considerati dovrebbero essere gli

importi per il mantenimento dei due figli (fr. 500.-- rispettivamente fr.

350.-- mensili) e la somma di fr. 50.-- mensili che egli verserebbe alla Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG per estinguere un credito che quest’ultima

vanta nei suoi confronti.

C. Delle

osservazioni 8 febbraio 2008 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del

debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le

circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del

pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua

famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2.

Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo

di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale, tenendo conto dei ricavi

e delle spese effettivi mensili.

3.

Per il calcolo

del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed

oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto

e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto

sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).

4.

In

merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al verbale di pignoramento

allestito dall’Ufficio va rilevato.

5.1

Il ricorrente chiede che gli venga

riconosciuto quale minimo di base l’importo di fr.

1'100.-- mensili per persona che vive sola, in quanto

egli convive da un anno con la compagna ma la comunione

domestica non può ancora essere considerata durevole.

5.2

In passato, parte

della dottrina e alcuni tribunali cantonali avevano ritenuto

determinante in tale situazione il minimo di esistenza di base per una “persona

singola che vive presso parenti” (cfr. i rif. in: Guidicelli/ Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex

art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 68). Tale prassi si fondava su precedenti versioni della Tabella per il calcolo del

minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito: Tabella),

in cui si distingueva tra “persona singola che vive da sola” (fr.

1'025.--) e “persona singola che vive presso parenti” (fr. 925.--). Orbene,

questa distinzione non è stata ripresa nella tabella in vigore attualmente (dal

1° gennaio 2001, cfr. Foglio ufficiale cantonale n° 2001/2, p. 74 ss.), la

quale, alla cifra I/3, determina in fr. 1'550.-- il minimo di base mensile per

“coniugi o due altre persone adulte che formano una durevole comunione

domestica”. La precedente prassi è pertanto superata (in tal senso: Vonder Mühll, nota in BlSchK 2002, 128

s.; scritto 1/6/2001 dell’autorità di vigilanza di Lucerna, BlSchK 2003, 89),

ciò che è sfuggito a una parte della dottrina (cfr. Guidicelli/Piccirilli, op. cit., loc. cit.; Bühler, Betreibungs- und

prozessrechtliches Existenzminimum, AJP 2002, 646 s., ad 2/C).

5.3

Fondandosi

sul nuovo testo della tabella attualmente in vigore, nonché sul principio

giurisprudenziale secondo cui il contributo al

mantenimento comune che si può esigere dal convivente dell’escusso non può

superare la metà delle spese, stante l’assenza di obbligo legale di mutuo

mantenimento (DTF 128 III 159, cons. 3b; 109 III 102, cons. 2), il Tribunale

federale ha precisato, come detto, che per un debitore che vive in concubinato

l’importo base corrisponde fondamentalmente – ma al minimo – alla metà di

quello previsto per coniugi, ossia fr. 775.-- (DTF 130 III 768, cons. 2.4). Da

questa sentenza si evince che la quota parte del mantenimento comune da porre a

carico dell’escusso deve essere determinata secondo criteri meramente

economici, ossia dipende dalla misura in cui egli effettivamente vi partecipa,

fermo restando che tale quota ammonta almeno alla metà del minimo di base.

Contrariamente a quanto pare sostenere Ochsner

(Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 96 ad art. 93),

non è possibile in tutti i casi tenere conto solo della metà del minimo vitale

comune. Ciò è ammissibile solo nell’ipotesi in cui il convivente, con i propri

redditi, è in grado di far fronte almeno all’altra metà delle spese comuni. Se

non è il caso, il contributo da porre a carico dell’escusso deve essere

aumentato nella debita proporzione, altrimenti esso verrebbe ingiustamente

penalizzato rispetto ai debitori che vivono da soli (l’escusso che convive con

una persona senza redditi dovrebbe mantenersi con un importo effettivo di fr.

775.

-- invece di fr. 1'100.--). D’altra parte, dal momento che l’escusso deve

sopportare almeno la metà delle spese comuni per il motivo che il convivente

non ha obblighi di mantenimento nei suoi confronti, anche il convivente non

deve poter pretendere che l’escusso si assuma da solo tutti gli oneri

indispensabili comuni. Da questi principi, la Camera ha stabilito che, nell’ipotesi

in cui il convivente non percepisce redditi, l’importo del minimo di base

dell’escusso deve essere limitato al massimo all’importo riconosciuto per una

persona sola, ossia fr. 1'100.-- (CEF 6 agosto 2007 [15.07.37], cons. 2.4). In

sintesi, il minimo di base di un debitore che vive in concubinato varia tra fr.

775.

-- e fr. 1'100.-- (o fr. 1'250.-- se convive con un figlio che non è anche

figlio del convivente), a dipendenza dell’importo dei redditi del concubino.

Nel caso di specie non vi sono dubbi concreti che la convivente, con i propri

redditi, è in grado di far fronte almeno all’altra metà delle spese comuni,

ritenuto che è lo stesso ricorrente nell’atto di ricorso ad affermare che la

convivente lo “sta già aiutando molto”. Ne consegue pertanto che l’Ufficio si è

correttamente determinato stabilendo in fr. 775.-- l’importo base mensile.

6.

Secondo

il punto I.4. della Tabella l’importo base mensile per il mantenimento di figli

fino a sei anni di età ammonta fr. 250.-da 6 a 12 anni di età a fr. 350.-- e

oltre i 12 anni di età a fr. 500.--. Il supplemento è riconosciuto nel calcolo

del minimo vitale solo quando i figli vivono nella stessa economia domestica

del debitore (Guidicelli/

Piccirilli, op. cit., n. 119). Nel caso di

specie i due figli di RI 1 sono affidati alle cure della madre, motivo per il

quale la richiesta RI 1 di riconoscergli fr. 500.-- rispettivamente fr. 350.--

mensili per il mantenimento dei figli non può essere accolta.

7.

Se

il debitore, spesso e per un lasso di tempo superiore alla media, alloggia e

mantiene presso di sé i figli, di cui non ha la custodia, ben si giustifica che

se ne tenga conto nel computo del minimo vitale (BlSchK 2001, 174 s.; Guidicelli/ Piccirilli, op.

cit., n. 123). Nel caso di specie tale presupposto non si realizza: infatti, trascorrendo i figli di RI 1 con il padre un fine settimana ogni due

settimane, essi stanno con lui esattamente il periodo di tempo che in genere

viene stabilito nell’ambito della regolamentazione del diritto alle relazioni

personali tra i figli e i genitori non affidatari a seguito di divorzio.

8.

Per

quanto riguarda il prospettato conteggio nella determinazione del minimo vitale

di fr. 50.-- mensili per il pagamento di un credito che la Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG vanta nei confronti dell’escusso, va evidenziato che

perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre

un’espressa norma di legge in tale senso. La giurisprudenza del Tribunale federale

ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori

sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e

di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie

obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il

venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla

sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di

locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III

18).

Tale indirizzo

giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso

e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile in base agli articoli

92.

e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

E’ di tutta evidenza

che la deduzione prospettata dal ricorrente per il pagamento di fr. 50.--

mensili alla Cassa cantonale di compensazione, importo che l’escusso neppure

pretende essere dovuto ad un creditore privilegiato, non può entrare in linea

di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi

giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore

pretende sia concesso alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

Abbondanzialmente si

rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si

chiede la deduzione vengano effettivamente versati alla creditrice.

9.

Da quanto

precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non

si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17,

93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

-

RI 1, __________;

-

PI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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