15.2008.14
Minimo di esistenza di base di conviventi. Supplemento per il mantenimento dei figli. Debitore che mantiene presso di sé per un lasso di tempo superiore alla media i figli di cui non ha la custodia. P
17 giugno 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
15.2008.14
Data decisione, Autorità:
17.06.2008, CEF
Titolo:
Minimo di esistenza di base di conviventi. Supplemento per il mantenimento dei figli. Debitore che mantiene presso di sé per un lasso di tempo superiore alla media i figli di cui non ha la custodia. Privilegi a determinati creditori
ENTITÀ DEL PIGNORAMENTO
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2008.14
Lugano
17 giugno
2008
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Ermotti
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 febbraio 2008 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del
debitore nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente
da
PI 1
viste
le osservazioni 8 febbraio 2008 dell’CO 1 ;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il
24 gennaio 2008 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti
di RI 1, determinando il minimo d’esistenza mensile del debitore in fr.
1605.--, sulla base del seguente conteggio:
importi
di base fr. 775.--
affitto fr.
830.--
Totale fr. 1605.--
B. Con
ricorso 5 febbraio 2008 RI 1 insorge contro il pignoramento. Egli argomenta di
essere divorziato e di vivere da un anno con una compagna. Non essendo sposato e
non potendo reputare come durevole la comunione domestica, il ricorrente
pretende che gli sia riconosciuto quale minimo di base l’importo di fr.
1'100.-- mensili per persona che vive sola. L’escusso rileva di avere due figli
minorenni che passano da lui un fine settimana ogni due settimane. Tale
circostanza gli procurebbe dei costi che dovrebbero essere considerati nella
determinazione del minimo vitale. Pure considerati dovrebbero essere gli
importi per il mantenimento dei due figli (fr. 500.-- rispettivamente fr.
350.-- mensili) e la somma di fr. 50.-- mensili che egli verserebbe alla Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG per estinguere un credito che quest’ultima
vanta nei suoi confronti.
C. Delle
osservazioni 8 febbraio 2008 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del
debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
2.
Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo
di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale, tenendo conto dei ricavi
e delle spese effettivi mensili.
3.
Per il calcolo
del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed
oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto
e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto
sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).
4.
In
merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al verbale di pignoramento
allestito dall’Ufficio va rilevato.
5.1
Il ricorrente chiede che gli venga
riconosciuto quale minimo di base l’importo di fr.
1'100.-- mensili per persona che vive sola, in quanto
egli convive da un anno con la compagna ma la comunione
domestica non può ancora essere considerata durevole.
5.2
In passato, parte
della dottrina e alcuni tribunali cantonali avevano ritenuto
determinante in tale situazione il minimo di esistenza di base per una “persona
singola che vive presso parenti” (cfr. i rif. in: Guidicelli/ Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex
art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 68). Tale prassi si fondava su precedenti versioni della Tabella per il calcolo del
minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito: Tabella),
in cui si distingueva tra “persona singola che vive da sola” (fr.
1'025.--) e “persona singola che vive presso parenti” (fr. 925.--). Orbene,
questa distinzione non è stata ripresa nella tabella in vigore attualmente (dal
1° gennaio 2001, cfr. Foglio ufficiale cantonale n° 2001/2, p. 74 ss.), la
quale, alla cifra I/3, determina in fr. 1'550.-- il minimo di base mensile per
“coniugi o due altre persone adulte che formano una durevole comunione
domestica”. La precedente prassi è pertanto superata (in tal senso: Vonder Mühll, nota in BlSchK 2002, 128
s.; scritto 1/6/2001 dell’autorità di vigilanza di Lucerna, BlSchK 2003, 89),
ciò che è sfuggito a una parte della dottrina (cfr. Guidicelli/Piccirilli, op. cit., loc. cit.; Bühler, Betreibungs- und
prozessrechtliches Existenzminimum, AJP 2002, 646 s., ad 2/C).
5.3
Fondandosi
sul nuovo testo della tabella attualmente in vigore, nonché sul principio
giurisprudenziale secondo cui il contributo al
mantenimento comune che si può esigere dal convivente dell’escusso non può
superare la metà delle spese, stante l’assenza di obbligo legale di mutuo
mantenimento (DTF 128 III 159, cons. 3b; 109 III 102, cons. 2), il Tribunale
federale ha precisato, come detto, che per un debitore che vive in concubinato
l’importo base corrisponde fondamentalmente – ma al minimo – alla metà di
quello previsto per coniugi, ossia fr. 775.-- (DTF 130 III 768, cons. 2.4). Da
questa sentenza si evince che la quota parte del mantenimento comune da porre a
carico dell’escusso deve essere determinata secondo criteri meramente
economici, ossia dipende dalla misura in cui egli effettivamente vi partecipa,
fermo restando che tale quota ammonta almeno alla metà del minimo di base.
Contrariamente a quanto pare sostenere Ochsner
(Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 96 ad art. 93),
non è possibile in tutti i casi tenere conto solo della metà del minimo vitale
comune. Ciò è ammissibile solo nell’ipotesi in cui il convivente, con i propri
redditi, è in grado di far fronte almeno all’altra metà delle spese comuni. Se
non è il caso, il contributo da porre a carico dell’escusso deve essere
aumentato nella debita proporzione, altrimenti esso verrebbe ingiustamente
penalizzato rispetto ai debitori che vivono da soli (l’escusso che convive con
una persona senza redditi dovrebbe mantenersi con un importo effettivo di fr.
775.
-- invece di fr. 1'100.--). D’altra parte, dal momento che l’escusso deve
sopportare almeno la metà delle spese comuni per il motivo che il convivente
non ha obblighi di mantenimento nei suoi confronti, anche il convivente non
deve poter pretendere che l’escusso si assuma da solo tutti gli oneri
indispensabili comuni. Da questi principi, la Camera ha stabilito che, nell’ipotesi
in cui il convivente non percepisce redditi, l’importo del minimo di base
dell’escusso deve essere limitato al massimo all’importo riconosciuto per una
persona sola, ossia fr. 1'100.-- (CEF 6 agosto 2007 [15.07.37], cons. 2.4). In
sintesi, il minimo di base di un debitore che vive in concubinato varia tra fr.
775.
-- e fr. 1'100.-- (o fr. 1'250.-- se convive con un figlio che non è anche
figlio del convivente), a dipendenza dell’importo dei redditi del concubino.
Nel caso di specie non vi sono dubbi concreti che la convivente, con i propri
redditi, è in grado di far fronte almeno all’altra metà delle spese comuni,
ritenuto che è lo stesso ricorrente nell’atto di ricorso ad affermare che la
convivente lo “sta già aiutando molto”. Ne consegue pertanto che l’Ufficio si è
correttamente determinato stabilendo in fr. 775.-- l’importo base mensile.
6.
Secondo
il punto I.4. della Tabella l’importo base mensile per il mantenimento di figli
fino a sei anni di età ammonta fr. 250.-da 6 a 12 anni di età a fr. 350.-- e
oltre i 12 anni di età a fr. 500.--. Il supplemento è riconosciuto nel calcolo
del minimo vitale solo quando i figli vivono nella stessa economia domestica
del debitore (Guidicelli/
Piccirilli, op. cit., n. 119). Nel caso di
specie i due figli di RI 1 sono affidati alle cure della madre, motivo per il
quale la richiesta RI 1 di riconoscergli fr. 500.-- rispettivamente fr. 350.--
mensili per il mantenimento dei figli non può essere accolta.
7.
Se
il debitore, spesso e per un lasso di tempo superiore alla media, alloggia e
mantiene presso di sé i figli, di cui non ha la custodia, ben si giustifica che
se ne tenga conto nel computo del minimo vitale (BlSchK 2001, 174 s.; Guidicelli/ Piccirilli, op.
cit., n. 123). Nel caso di specie tale presupposto non si realizza: infatti, trascorrendo i figli di RI 1 con il padre un fine settimana ogni due
settimane, essi stanno con lui esattamente il periodo di tempo che in genere
viene stabilito nell’ambito della regolamentazione del diritto alle relazioni
personali tra i figli e i genitori non affidatari a seguito di divorzio.
8.
Per
quanto riguarda il prospettato conteggio nella determinazione del minimo vitale
di fr. 50.-- mensili per il pagamento di un credito che la Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG vanta nei confronti dell’escusso, va evidenziato che
perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre
un’espressa norma di legge in tale senso. La giurisprudenza del Tribunale federale
ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori
sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e
di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie
obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il
venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla
sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di
locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III
18).
Tale indirizzo
giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso
e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile in base agli articoli
92.
e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’ di tutta evidenza
che la deduzione prospettata dal ricorrente per il pagamento di fr. 50.--
mensili alla Cassa cantonale di compensazione, importo che l’escusso neppure
pretende essere dovuto ad un creditore privilegiato, non può entrare in linea
di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi
giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore
pretende sia concesso alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
Abbondanzialmente si
rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si
chiede la deduzione vengano effettivamente versati alla creditrice.
9.
Da quanto
precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17,
93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
-
RI 1, __________;
-
PI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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