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Decisione

15.2008.18

Ricorso irricevibile per carente motivazione

28 febbraio 2008Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

15.2008.18

Data decisione, Autorità:

28.02.2008, CEF

Titolo:

Ricorso irricevibile per carente motivazione

PROCEDURA DI RICORSO

art. 7 cpv. 3 LPR

Incarto n.

15.2008.18

Lugano

28 febbraio

2008

CJ/sc/kc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 28 gennaio 2008 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria

di fallimento emessa il 22 gennaio 2008 nell’esecuzione n. __________ promossa

contro il ricorrente da

PI 1

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che per l'art. 7 cpv. 1 LPR, l'atto di ricorso deve

Considerandi

essere presentato in forma scritta all'organo di esecuzione e fallimento che ha

preso il provvedimento impugnato, in tante copie quante sono le parti

interessate più due (per l'organo e per l'autorità di vigilanza);

che

l'atto deve indicare, tra l'altro, le domande e la motivazione, anche sommaria (art.

7.

cpv. 3 lett. a e b LPR);

che il gravame deve essere inoltrato, con

una motivazione conforme alle esigenze legali, entro il termine di ricorso;

che nel caso di specie, il ricorrente si è

limitato a scrivere la parola “opposizione” in calce alla comminatoria di

fallimento;

che egli non ha d’altronde dato seguito

allo scritto 30 gennaio 2008 dell’Ufficio, con cui gli è stato impartito un

termine di 10 giorni per motivare il ricorso;

che il ricorso, nella misura in cui debba

essere considerato tale, risulta pertanto irricevibile;

Richiamati

gli art. 17 e 20a LEF; 7 cpv. 3 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia: 1. Il ricorso 28 gennaio 2008 di RI 1, __________, nell’esecuzione

no. 325'341 è irricevibile.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

– RI

1, __________;

– PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente

Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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