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Decisione

15.2008.20

Sequestro. Convalida. Ritiro dell'azione di rigetto dell'opposizione dopo l'avvio di una procedura di riconoscimento del credito posto in esecuzione

17 marzo 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2008.20

Data decisione, Autorità:

17.03.2008, CEF

Titolo:

Sequestro. Convalida. Ritiro dell'azione di rigetto dell'opposizione dopo l'avvio di una procedura di riconoscimento del credito posto in esecuzione

CONVALIDA DEL SEQUESTRO

art. 279 LEF

art. 280 cf. 1 LEF

Incarto n.

15.2008.20

Lugano

17 marzo 2008

CJ/sc/sc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 11 febbraio 2008 di

RI 1

rappr. dall’ RA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il provvedimento

29 gennaio 2008 con il quale ha respinto la richiesta della ricorrente di

constatare la caducità del sequestro n. 1'251'061 decretato l’11 settembre 2007

a favore di

PI 1

rappr. dall’ RA 2

viste le

osservazioni 25 febbraio 2008 di PI 1 e 28 febbraio 2008 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

1. Il

12 settembre 2007, a richiesta di PI 1, il Pretore __________ ha decretato nei

confronti di RI 1, a concorrenza di fr. 26'268,75, il sequestro di un suo

aeromobile di marca Beechcraft stazionato all’aeroporto di Lugano-Agno. Il

sequestro è stato eseguito lo stesso giorno. Successivamente, e più

precisamente il 16 gennaio 2008, l’Ufficio ha ammesso in sostituzione

dell’aereo sequestrato una garanzia bancaria per l’importo di fr. 45'000.--.

Considerandi

2.

PI

1.

ha tempestivamente convalidato il sequestro promuovendo l’esecuzione n. __________

per l’incasso di fr. 26'268,75, oltre interessi dal 1° novembre 2005. Sempre

tempestivamente, la procedente, con istanza 20 novembre 2007, ha poi chiesto il

rigetto dell’opposizione interposta dall’escussa;

3.

Il

16.

gennaio 2008, all’escussa è stato notificato l’atto di citazione formulato

dall’escutente presso il Tribunale di Milano, con cui ha chiesto la condanna di

RI 1 al pagamento di fr. 26'268,75, oltre gli interessi di mora dal dovuto al

saldo.

4.

Il

23.

gennaio 2008, il Pretore del Distretto di Lugano ha stralciato la causa di

rigetto a domanda della parte istante.

5.

Il

29.

gennaio 2008, l’Ufficio ha respinto la domanda della ricorrente tendente

alla constatazione della caducità del sequestro, ritenendo che con l’azione

promossa in Italia la procedente l’avesse validamente convalidato.

6.

Con

il ricorso in esame, RI 1 contesta la decisione dell’Ufficio. A suo parere, la

promozione dell’azione in Italia non avrebbe tempestivamente convalidato il

sequestro, siccome lo è stata più di 10 giorni dopo la notifica del verbale di

sequestro.

6.1

Giusta

l’art. 279 cpv. 1 LEF, il creditore che avesse ottenuto un sequestro

prima di promuovere l'esecuzione o l'azione deve provvedervi entro dieci giorni

dalla notificazione

del verbale di sequestro. Nel caso concreto, non è contestato – e comunque

risulta dagli atti – che PI 1 ha tempestivamente convalidato il sequestro con

l’esecuzione n. __________.

6.2

Non

è poi nemmeno contestato – e anche in questo caso risulta dagli atti – che PI 1

ha tempestivamente chiesto il rigetto dell’opposizione interposta

all’esecuzione n. __________ ai sensi dell’art. 279 cpv. 2

LEF, primo periodo.

6.3

Le

parti dissentono invece sulla portata del ritiro dell’azione di rigetto dell’opposizione.

In virtù dell’art. 279 cpv. 2 LEF, secondo periodo, se la domanda di

rigetto non è ammessa, il procedente deve promuovere l'azione di accertamento

del credito che egli vanta entro dieci giorni dalla notificazione della

decisione. Ebbene, non vi è dubbio che il procedente che, come nel caso

concreto, promuove azione di accertamento del suo credito senza attendere

l’esito della procedura di rigetto, per poi ritirare l’azione di rigetto

facendo esplicito riferimento all’azione di merito, all’atto pratico accorcia

il termine prescritto all’art. 279 cpv. 2 LEF, secondo periodo. Dal punto di

vista teleologico, ricordato che la normativa dell’art. 279 LEF tende ad

obbligare il creditore ad agire con diligenza per evitare che il sequestro

rimanga in vigore più a lungo del necessario (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP,

Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 4 ad art. 279), non si può considerare che il

ritiro dell’azione di rigetto dell’opposizione faccia decadere

il sequestro, ma si deve piuttosto ritenere che l’avvio della procedura di

merito ancora prima della pronunzia della decisione sull’istanza di rigetto,

deve valere come convalida tempestiva del sequestro ai sensi dell’art. 279

cpv. 2 LEF, secondo periodo. A scanso di equivoci, va precisato che la

litispendenza – che corrisponde alla nozione federale di apertura dell’azione

giusta l’art. 279 LEF – è determinata in diritto italiano dalla notificazione

della citazione (art. 39 cpv. 3 CPCit.), avvenuta nel caso di specie il 16

gennaio 2008 (doc. 3 allegato alle osservazioni di PI 1).

L’identità della causale e dell’importo del credito nella procedura di

sequestro e nella procedura di merito avviata in Italia risulta dagli atti

(doc. 3 e 5 allegati alle osservazioni della resistente).

7.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 279, 280 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 11 febbraio 2008 di RI 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. RA 1, __________;

– avv.

RA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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