15.2008.20
Sequestro. Convalida. Ritiro dell'azione di rigetto dell'opposizione dopo l'avvio di una procedura di riconoscimento del credito posto in esecuzione
17 marzo 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2008.20
Data decisione, Autorità:
17.03.2008, CEF
Titolo:
Sequestro. Convalida. Ritiro dell'azione di rigetto dell'opposizione dopo l'avvio di una procedura di riconoscimento del credito posto in esecuzione
CONVALIDA DEL SEQUESTRO
art. 279 LEF
art. 280 cf. 1 LEF
Incarto n.
15.2008.20
Lugano
17 marzo 2008
CJ/sc/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 11 febbraio 2008 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il provvedimento
29 gennaio 2008 con il quale ha respinto la richiesta della ricorrente di
constatare la caducità del sequestro n. 1'251'061 decretato l’11 settembre 2007
a favore di
PI 1
rappr. dall’ RA 2
viste le
osservazioni 25 febbraio 2008 di PI 1 e 28 febbraio 2008 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Il
12 settembre 2007, a richiesta di PI 1, il Pretore __________ ha decretato nei
confronti di RI 1, a concorrenza di fr. 26'268,75, il sequestro di un suo
aeromobile di marca Beechcraft stazionato all’aeroporto di Lugano-Agno. Il
sequestro è stato eseguito lo stesso giorno. Successivamente, e più
precisamente il 16 gennaio 2008, l’Ufficio ha ammesso in sostituzione
dell’aereo sequestrato una garanzia bancaria per l’importo di fr. 45'000.--.
Considerandi
2.
PI
1.
ha tempestivamente convalidato il sequestro promuovendo l’esecuzione n. __________
per l’incasso di fr. 26'268,75, oltre interessi dal 1° novembre 2005. Sempre
tempestivamente, la procedente, con istanza 20 novembre 2007, ha poi chiesto il
rigetto dell’opposizione interposta dall’escussa;
3.
Il
16.
gennaio 2008, all’escussa è stato notificato l’atto di citazione formulato
dall’escutente presso il Tribunale di Milano, con cui ha chiesto la condanna di
RI 1 al pagamento di fr. 26'268,75, oltre gli interessi di mora dal dovuto al
saldo.
4.
Il
23.
gennaio 2008, il Pretore del Distretto di Lugano ha stralciato la causa di
rigetto a domanda della parte istante.
5.
Il
29.
gennaio 2008, l’Ufficio ha respinto la domanda della ricorrente tendente
alla constatazione della caducità del sequestro, ritenendo che con l’azione
promossa in Italia la procedente l’avesse validamente convalidato.
6.
Con
il ricorso in esame, RI 1 contesta la decisione dell’Ufficio. A suo parere, la
promozione dell’azione in Italia non avrebbe tempestivamente convalidato il
sequestro, siccome lo è stata più di 10 giorni dopo la notifica del verbale di
sequestro.
6.1
Giusta
l’art. 279 cpv. 1 LEF, il creditore che avesse ottenuto un sequestro
prima di promuovere l'esecuzione o l'azione deve provvedervi entro dieci giorni
dalla notificazione
del verbale di sequestro. Nel caso concreto, non è contestato – e comunque
risulta dagli atti – che PI 1 ha tempestivamente convalidato il sequestro con
l’esecuzione n. __________.
6.2
Non
è poi nemmeno contestato – e anche in questo caso risulta dagli atti – che PI 1
ha tempestivamente chiesto il rigetto dell’opposizione interposta
all’esecuzione n. __________ ai sensi dell’art. 279 cpv. 2
LEF, primo periodo.
6.3
Le
parti dissentono invece sulla portata del ritiro dell’azione di rigetto dell’opposizione.
In virtù dell’art. 279 cpv. 2 LEF, secondo periodo, se la domanda di
rigetto non è ammessa, il procedente deve promuovere l'azione di accertamento
del credito che egli vanta entro dieci giorni dalla notificazione della
decisione. Ebbene, non vi è dubbio che il procedente che, come nel caso
concreto, promuove azione di accertamento del suo credito senza attendere
l’esito della procedura di rigetto, per poi ritirare l’azione di rigetto
facendo esplicito riferimento all’azione di merito, all’atto pratico accorcia
il termine prescritto all’art. 279 cpv. 2 LEF, secondo periodo. Dal punto di
vista teleologico, ricordato che la normativa dell’art. 279 LEF tende ad
obbligare il creditore ad agire con diligenza per evitare che il sequestro
rimanga in vigore più a lungo del necessario (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP,
Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 4 ad art. 279), non si può considerare che il
ritiro dell’azione di rigetto dell’opposizione faccia decadere
il sequestro, ma si deve piuttosto ritenere che l’avvio della procedura di
merito ancora prima della pronunzia della decisione sull’istanza di rigetto,
deve valere come convalida tempestiva del sequestro ai sensi dell’art. 279
cpv. 2 LEF, secondo periodo. A scanso di equivoci, va precisato che la
litispendenza – che corrisponde alla nozione federale di apertura dell’azione
giusta l’art. 279 LEF – è determinata in diritto italiano dalla notificazione
della citazione (art. 39 cpv. 3 CPCit.), avvenuta nel caso di specie il 16
gennaio 2008 (doc. 3 allegato alle osservazioni di PI 1).
L’identità della causale e dell’importo del credito nella procedura di
sequestro e nella procedura di merito avviata in Italia risulta dagli atti
(doc. 3 e 5 allegati alle osservazioni della resistente).
7.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 279, 280 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 11 febbraio 2008 di RI 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. RA 1, __________;
– avv.
RA 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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