15.2008.21
Fallimento. Tasse e spese
15 maggio 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
15.2008.21
Data decisione, Autorità:
15.05.2008, CEF
Titolo:
Fallimento. Tasse e spese
SPESE ESECUTIVE
art. 261 LEF
art. 9 OTLEF
art. 11 OTLEF
art. 13 OTLEF
art. 19 OTLEF
art. 33 OTLEF
art. 44 OTLEF
art. 46 OTLEF
Incarto n.
15.2008.21
Lugano
15 maggio
2008
CJ/sc/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 11 febbraio 2008 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il conto delle
tasse e delle spese di liquidazione dell’eredità giacente
__________, già in __________
procedura che concerne anche gli altri creditori:
1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3
rappr. dalla RA 1
4. PI 4
rappr. da RA 2
5. PI 5
viste le
osservazioni 20 febbraio della PI 1, 26 febbraio delle PI 2 e 3 marzo 2008
dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il
17 aprile 2007, la Pretura di Lugano ha ordinato la liquidazione in via di
fallimento dell’eredità fu __________. Il 24 aprile 2007, CO 1 ha proceduto
all’interrogatorio di RI 1, quale rappresentante degli eredi di __________ (che
avevano rinunciato all’eredità), secondo procura del 30 gennaio 2007. In tale
occasione, è stata verbalizzata la seguente osservazione dell’interrogato: “mi
metto volontieri gratuitamente a disposizione per l’equa distribuzione degli
attivi salvo restando che la banca non compensi l’avere in conto con il debito.
In quanto vista la situazione ritengo che i costi di procedura siano troppo
alti”. Sono stati inventariati attivi per un valore stimato in fr. 4'110,29.
B. Il
30 agosto 2007, l’Ufficio ha depositato la graduatoria, in cui sono stati
iscritti 7 crediti di terza classe (di cui uno di RI 1 per fr. 12'265,65) per
un totale di fr. 19'231.--.
C. Il 5
febbraio 2008, l’Ufficio ha depositato lo stato di riparto, che a fronte di
attivi per fr. 4'784,56 prevede spese di liquidazione per fr. 2'099,96 e un
riparto di fr. 2'684,60 a favore dei creditori, corrispondente a un dividendo
del 13,98%.
D. RI 1
contesta il conto delle tasse e delle spese, allegando una violazione dei
principi di proporzionalità e di pari trattamento, in quanto il 43% del ricavo
degli attivi è stato versato allo Stato a pagamento delle spese di
liquidazione, lasciando ai “veri” creditori della massa ereditaria un dividendo
del solo 13,98%. Il ricorrente denuncia inoltre una violazione del principio di
trasparenza, chiedendo che dette spese siano documentate, e ricorda di aver
proposto all’Ufficio dei fallimenti, alfine di attenuare le spese, di seguire
tutta la pratica di suddivisione dell’eredità giacente, a titolo volontario e
gratuito. Aveva poi desistito, allorquando i funzionari, ritenendo la
liquidazione semplice, avrebbero affermato che il presunto importo delle spese
si sarebbe in fin dei conti dimezzato. Il ricorrente ritiene infine paradossale
che lo Stato incameri una cifra esorbitante e sproporzionata mentre ha d’altro
canto rinunciato a prelevare le imposte dovute dal defunto per l’anno fiscale
2006 e probabilmente verserà all’impresa di pompe funebri il contributo alle
spese del funerale delle persone decedute in stato d’indigenza previsto dalla
legge cantonale.
E. Il
10 aprile 2008, la Camera ha trasmesso al ricorrente il protocollo della
liquidazione, con l’indicazione delle singole operazioni e delle correlate
tasse e spese, impartendogli un termine di 10 giorni per inoltrare eventuali
osservazioni. RI 1 non ha fatto uso di questa facoltà.
Considerando in diritto:
1. Incassata
la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria,
l’amministrazione del fallimento compila lo stato di ripartizione e il conto
finale (art. 261 LEF). Si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate
dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla
formazione dell’inventario (art. 262 cpv. 1 LEF). Le tasse e le spese sono
disciplinate dall’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge
sulla esecuzione e sul fallimento (“OTLEF”, RS 281.35), ovvero, per quanto
concerne le procedure di fallimento, dagli art. 1 a 15 (disposizioni generali
applicabili a tutti i tipi di procedura esecutiva) e 43 a 47 OTLEF (norme
specifiche alla materia fallimentare). A dipendenza del tipo di operazione, detta
ordinanza determina le tasse in modo forfettario (ad es. art. 46 cpv. 1 lett.
a), in funzione del tempo impiegato (ad es. art. 44), in funzione del valore
dell’attivo (art. 45) o in modo misto (ad es. art. 46 cpv. 1 lett. c). In linea
di massima, le spese (gli esborsi) devono essere totalmente rimborsate (art. 13
cpv. 1 OTLEF). Una parte può domandare che sia allestito, al costo di
fr. 8.-- per pagina (art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF), un conteggio
particolareggiato delle spese indicante gli articoli dell’ordinanza che sono
stati applicati (art. 3 OTLEF).
Considerandi
2.
È pertanto a torto
che il ricorrente lamenta una lesione del principio di trasparenza. Qualora
avesse voluto controllare il calcolo delle spese, sarebbe infatti spettato a
lui chiedere all’Ufficio la consegna di un conteggio particolareggiato ai sensi
dell’art. 3 OTLEF. In ogni caso, la Camera, in via eccezionale e gratuita, ha
messo a disposizione del protocollo della liquidazione, con
l’indicazione delle singole operazioni e delle correlate tasse e spese.
3.
Da
questo documento risulta che l’Ufficio ha correttamente calcolato le tasse per
la determinazione dell’attivo (interrogatorio, inventario) e dei creditori noti
in base all’art. 44 OTLEF. Gli scritti per i quali l’ordinanza non prevede una
tassa particolare sono giustamente stati fatturati fr. 8.-- per pagina iniziata
o intera (art. 5 e 9 cpv. 1 lett. a OTLEF), oltre alle spese postali (per gli
invii semplici fr. 0,85.-- e per le raccomandate fr. 5.--: art. 13 cpv. 1
OTLEF), le quali tuttavia avrebbero dovuto figurare nella colonna “Spese”. La
tassa per la verifica dei crediti è conforme a quanto prescritto all’art. 46
cpv. 1 lett. a OTLEF (fr. 20.-- x 7 crediti). La tassa di fr. 40.-- per
l’allestimento di ogni pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) e sul
Foglio ufficiale svizzero (FUSC) (apertura del fallimento in procedura sommaria
giusta l’art. 231 LEF [art. 232 LEF], deposito della graduatoria [art. 249 cpv.
2.
LEF] e chiusura del fallimento [art. 268 cpv. 4 LEF]) è a giusto titolo
fondata sull’art. 11 OTLEF; le spese di pubblicazione sono quelle
effettivamente pagate dall’Ufficio (note FUC e FUSC) (art. 13 cpv. 1 OTLEF). La
tassa per l’incasso del ricavo della realizzazione degli attivi (saldo del
conto del defunto, fucile, restituzione d’imposte) e il suo riversamento ai
creditori (dopo prelievo delle spese di liquidazione) è stata calcolata secondo
i combinati art. 19 cpv. 1, 33 e 46 cpv. 2 lett. d OTLEF (5‰ di fr. 3'901,76). La tassa per il
pagamento dei debiti della massa (fatture della Pretura, del FUC e del FUSC) si
determina in applicazione degli art. 19 e 46 cpv. 2 lett. b OTLEF (fr. 5.-- per
i pagamenti d’importi fino a fr. 1'000.--). Secondo l’art. 46 cpv. 1 lett. c
OTLEF, la tassa per l’allestimento del conto finale (art. 261 LEF), dello stato
di ripartizione (art. 261 LEF) e del rapporto finale al giudice del fallimento
(art. 268 cpv. 1 LEF) è di fr. 200.-- per ogni operazione che non duri più di
un’ora (cfr. il testo della norma in francese e in tedesco). L’Ufficio si è
correttamente attenuto a questa norma, sennonché, nell’interesse dei creditori,
ha computato una tassa di soli fr. 100.-- per la tenuta del protocollo e del
conto tasse e spese, ovvero per l’allestimento del conto finale (ritenuto che
esso è il riassunto del conto tasse e spese integrato nello stato di
ripartizione: art. 2 n. 8 RUF). L’importo di fr. 32,65 contabilizzato per spese
vive per le fotocopie, i telefoni e l’archiviazione dell’incarto trova la sua
giustificazione all’art. 13 cpv. 1 OTLEF.
In
applicazione dell’art. 46 cpv. 1 lett. a OTLEF, l’Ufficio ha calcolato la tassa
per gli avvisi di deposito dello stato di riparto in fr. 20.-- per ogni
creditore, oltre alle spese di fotocopia dello stato di riparto allegato
all’avviso destinato al ricorrente (nella sua qualità di rappresentante degli
eredi), riducendo l’importo totale a fr. 115.-- in considerazione delle
specificità della fattispecie. La norma citata dall’Ufficio si applica tuttavia
solo all’allestimento della graduatoria. In realtà, poiché l’ordinanza non tratta
in modo particolare dell’avviso di deposito dello stato di riparto (mod. 10aF e
10F), la tassa va calcolata in funzione dell’art. 9 cpv. 1 OTLEF, ovvero in fr.
8.
--/pagina. Nel caso concreto, la tassa complessiva ammonta a fr. 56.-- (7 x
8.
--), oltre al costo delle fotocopie dello stato di riparto (fr. 2.-- x 7
pagine, art. 9 cpv. 3 OTLEF) e alle spese postali (6 x fr. 5.--), ovvero in
tutto a fr. 100.--.
Al
momento del deposito dello stato di ripartizione, l’Ufficio ha stimato in fr.
300.
-- le spese per la chiusura del fallimento. A conti fatti, le spese
effettive si sono rivelate inferiori a quanto previsto di fr. 66.50.
L’importo
prelevato in eccedenza è quindi di fr. 81.50 (fr. 15 + 66.50). Occorre pertanto
ordinare all’Ufficio di restituire al ricorrente la parte che gli spetta,
ovvero fr. 52.-- (81.50 x 12'265,65 ./. 19'201.--), senza prelievo di tassa (la
tassa dell’art. 19 OTLEF comprende infatti sia l’incasso del ricavo o del
credito del fallito sia il suo riversamento ai creditori, art. 33 e 46 cpv. 2
lett. d OTLEF).
4.
Riguardo
agli aspetti quantitativi, il ricorrente non ha contestato le cifre (durata
delle operazioni, numero di scritti, entità delle spese) esposte dall’Ufficio.
Non vi sono d’altronde dubbi sulla necessità delle operazioni compiute in
concreto, che si evince direttamente dalle norme di legge citate nel precedente
considerando (in particolare per quanto concerne gli atti formali e le
pubblicazioni). Non v’è poi spazio per i principi di proporzionalità e di pari
trattamento menzionati nel ricorso, perché l’Ordinanza sulle tasse stabilisce
il principio del rimborso delle spese e della retribuzione dell’operato degli
uffici dei fallimenti, ne determina anche la misura nonché il prelevamento
preferenziale (supra ad cons. 1), e ciò indipendentemente da eventuali
interventi dello Stato a favore dei creditori (sotto forma di condoni, sussidi,
ecc.), i quali sono disciplinati da altre leggi. Del resto, l’importo globale
delle tasse e delle spese prelevato in concreto (fr. 2'100.--, da ridurre a fr.
2018,50) è inferiore all’importo usualmente chiesto ai creditori per evitare la
chiusura del fallimento per mancanza di attivi (fr. 3'000.--). Va infine
rilevato come la soluzione ipotizzata dal ricorrente per contenere le spese di
liquidazione fosse impossibile: l’intervento di un creditore
nell’amministrazione del fallimento, persino quale membro di un’amministrazione
speciale ai sensi dell’art. 237 cpv. 2 LEF, è infatti escluso (Jeandin/Fischer, Commentaire romand de
la LP, Basilea 2005, n. 17 ad art. 237).
5.
Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 261 LEF; 9, 11, 13, 19, 33, 44, 46, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 11 febbraio 2008 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza, il totale delle tasse e spese della liquidazione dell’eredità fu __________,
già in __________, è determinato in fr. 2'018,50.
1.2
È
ordinato all’CO 1 il pagamento di fr. 52.-- a RI 1.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– PI
1, __________;
– PI
2, __________;
– RA
1, __________;
– RA
2, __________;
– PI
5, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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