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Decisione

15.2008.21

Fallimento. Tasse e spese

15 maggio 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

17 aprile 2007, la Pretura di Lugano ha ordinato la liquidazione in via di

fallimento dell’eredità fu __________. Il 24 aprile 2007, CO 1 ha proceduto

all’interrogatorio di RI 1, quale rappresentante degli eredi di __________ (che

avevano rinunciato all’eredità), secondo procura del 30 gennaio 2007. In tale

occasione, è stata verbalizzata la seguente osservazione dell’interrogato: “mi

metto volontieri gratuitamente a disposizione per l’equa distribuzione degli

attivi salvo restando che la banca non compensi l’avere in conto con il debito.

In quanto vista la situazione ritengo che i costi di procedura siano troppo

alti”. Sono stati inventariati attivi per un valore stimato in fr. 4'110,29.

B. Il

30 agosto 2007, l’Ufficio ha depositato la graduatoria, in cui sono stati

iscritti 7 crediti di terza classe (di cui uno di RI 1 per fr. 12'265,65) per

un totale di fr. 19'231.--.

C. Il 5

febbraio 2008, l’Ufficio ha depositato lo stato di riparto, che a fronte di

attivi per fr. 4'784,56 prevede spese di liquidazione per fr. 2'099,96 e un

riparto di fr. 2'684,60 a favore dei creditori, corrispondente a un dividendo

del 13,98%.

D. RI 1

contesta il conto delle tasse e delle spese, allegando una violazione dei

principi di proporzionalità e di pari trattamento, in quanto il 43% del ricavo

degli attivi è stato versato allo Stato a pagamento delle spese di

liquidazione, lasciando ai “veri” creditori della massa ereditaria un dividendo

del solo 13,98%. Il ricorrente denuncia inoltre una violazione del principio di

trasparenza, chiedendo che dette spese siano documentate, e ricorda di aver

proposto all’Ufficio dei fallimenti, alfine di attenuare le spese, di seguire

tutta la pratica di suddivisione dell’eredità giacente, a titolo volontario e

gratuito. Aveva poi desistito, allorquando i funzionari, ritenendo la

liquidazione semplice, avrebbero affermato che il presunto importo delle spese

si sarebbe in fin dei conti dimezzato. Il ricorrente ritiene infine paradossale

che lo Stato incameri una cifra esorbitante e sproporzionata mentre ha d’altro

canto rinunciato a prelevare le imposte dovute dal defunto per l’anno fiscale

2006 e probabilmente verserà all’impresa di pompe funebri il contributo alle

spese del funerale delle persone decedute in stato d’indigenza previsto dalla

legge cantonale.

E. Il

10 aprile 2008, la Camera ha trasmesso al ricorrente il protocollo della

liquidazione, con l’indicazione delle singole operazioni e delle correlate

tasse e spese, impartendogli un termine di 10 giorni per inoltrare eventuali

osservazioni. RI 1 non ha fatto uso di questa facoltà.

Considerando in diritto:

1. Incassata

la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria,

l’amministrazione del fallimento compila lo stato di ripartizione e il conto

finale (art. 261 LEF). Si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate

dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla

formazione dell’inventario (art. 262 cpv. 1 LEF). Le tasse e le spese sono

disciplinate dall’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge

sulla esecuzione e sul fallimento (“OTLEF”, RS 281.35), ovvero, per quanto

concerne le procedure di fallimento, dagli art. 1 a 15 (disposizioni generali

applicabili a tutti i tipi di procedura esecutiva) e 43 a 47 OTLEF (norme

specifiche alla materia fallimentare). A dipendenza del tipo di operazione, detta

ordinanza determina le tasse in modo forfettario (ad es. art. 46 cpv. 1 lett.

a), in funzione del tempo impiegato (ad es. art. 44), in funzione del valore

dell’attivo (art. 45) o in modo misto (ad es. art. 46 cpv. 1 lett. c). In linea

di massima, le spese (gli esborsi) devono essere totalmente rimborsate (art. 13

cpv. 1 OTLEF). Una parte può domandare che sia allestito, al costo di

fr. 8.-- per pagina (art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF), un conteggio

particolareggiato delle spese indicante gli articoli dell’ordinanza che sono

stati applicati (art. 3 OTLEF).

Considerandi

2.

È pertanto a torto

che il ricorrente lamenta una lesione del principio di trasparenza. Qualora

avesse voluto controllare il calcolo delle spese, sarebbe infatti spettato a

lui chiedere all’Ufficio la consegna di un conteggio particolareggiato ai sensi

dell’art. 3 OTLEF. In ogni caso, la Camera, in via eccezionale e gratuita, ha

messo a disposizione del protocollo della liquidazione, con

l’indicazione delle singole operazioni e delle correlate tasse e spese.

3.

Da

questo documento risulta che l’Ufficio ha correttamente calcolato le tasse per

la determinazione dell’attivo (interrogatorio, inventario) e dei creditori noti

in base all’art. 44 OTLEF. Gli scritti per i quali l’ordinanza non prevede una

tassa particolare sono giustamente stati fatturati fr. 8.-- per pagina iniziata

o intera (art. 5 e 9 cpv. 1 lett. a OTLEF), oltre alle spese postali (per gli

invii semplici fr. 0,85.-- e per le raccomandate fr. 5.--: art. 13 cpv. 1

OTLEF), le quali tuttavia avrebbero dovuto figurare nella colonna “Spese”. La

tassa per la verifica dei crediti è conforme a quanto prescritto all’art. 46

cpv. 1 lett. a OTLEF (fr. 20.-- x 7 crediti). La tassa di fr. 40.-- per

l’allestimento di ogni pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) e sul

Foglio ufficiale svizzero (FUSC) (apertura del fallimento in procedura sommaria

giusta l’art. 231 LEF [art. 232 LEF], deposito della graduatoria [art. 249 cpv.

2.

LEF] e chiusura del fallimento [art. 268 cpv. 4 LEF]) è a giusto titolo

fondata sull’art. 11 OTLEF; le spese di pubblicazione sono quelle

effettivamente pagate dall’Ufficio (note FUC e FUSC) (art. 13 cpv. 1 OTLEF). La

tassa per l’incasso del ricavo della realizzazione degli attivi (saldo del

conto del defunto, fucile, restituzione d’imposte) e il suo riversamento ai

creditori (dopo prelievo delle spese di liquidazione) è stata calcolata secondo

i combinati art. 19 cpv. 1, 33 e 46 cpv. 2 lett. d OTLEF (5‰ di fr. 3'901,76). La tassa per il

pagamento dei debiti della massa (fatture della Pretura, del FUC e del FUSC) si

determina in applicazione degli art. 19 e 46 cpv. 2 lett. b OTLEF (fr. 5.-- per

i pagamenti d’importi fino a fr. 1'000.--). Secondo l’art. 46 cpv. 1 lett. c

OTLEF, la tassa per l’allestimento del conto finale (art. 261 LEF), dello stato

di ripartizione (art. 261 LEF) e del rapporto finale al giudice del fallimento

(art. 268 cpv. 1 LEF) è di fr. 200.-- per ogni operazione che non duri più di

un’ora (cfr. il testo della norma in francese e in tedesco). L’Ufficio si è

correttamente attenuto a questa norma, sennonché, nell’interesse dei creditori,

ha computato una tassa di soli fr. 100.-- per la tenuta del protocollo e del

conto tasse e spese, ovvero per l’allestimento del conto finale (ritenuto che

esso è il riassunto del conto tasse e spese integrato nello stato di

ripartizione: art. 2 n. 8 RUF). L’importo di fr. 32,65 contabilizzato per spese

vive per le fotocopie, i telefoni e l’archiviazione dell’incarto trova la sua

giustificazione all’art. 13 cpv. 1 OTLEF.

In

applicazione dell’art. 46 cpv. 1 lett. a OTLEF, l’Ufficio ha calcolato la tassa

per gli avvisi di deposito dello stato di riparto in fr. 20.-- per ogni

creditore, oltre alle spese di fotocopia dello stato di riparto allegato

all’avviso destinato al ricorrente (nella sua qualità di rappresentante degli

eredi), riducendo l’importo totale a fr. 115.-- in considerazione delle

specificità della fattispecie. La norma citata dall’Ufficio si applica tuttavia

solo all’allestimento della graduatoria. In realtà, poiché l’ordinanza non tratta

in modo particolare dell’avviso di deposito dello stato di riparto (mod. 10aF e

10F), la tassa va calcolata in funzione dell’art. 9 cpv. 1 OTLEF, ovvero in fr.

8.

--/pagina. Nel caso concreto, la tassa complessiva ammonta a fr. 56.-- (7 x

8.

--), oltre al costo delle fotocopie dello stato di riparto (fr. 2.-- x 7

pagine, art. 9 cpv. 3 OTLEF) e alle spese postali (6 x fr. 5.--), ovvero in

tutto a fr. 100.--.

Al

momento del deposito dello stato di ripartizione, l’Ufficio ha stimato in fr.

300.

-- le spese per la chiusura del fallimento. A conti fatti, le spese

effettive si sono rivelate inferiori a quanto previsto di fr. 66.50.

L’importo

prelevato in eccedenza è quindi di fr. 81.50 (fr. 15 + 66.50). Occorre pertanto

ordinare all’Ufficio di restituire al ricorrente la parte che gli spetta,

ovvero fr. 52.-- (81.50 x 12'265,65 ./. 19'201.--), senza prelievo di tassa (la

tassa dell’art. 19 OTLEF comprende infatti sia l’incasso del ricavo o del

credito del fallito sia il suo riversamento ai creditori, art. 33 e 46 cpv. 2

lett. d OTLEF).

4.

Riguardo

agli aspetti quantitativi, il ricorrente non ha contestato le cifre (durata

delle operazioni, numero di scritti, entità delle spese) esposte dall’Ufficio.

Non vi sono d’altronde dubbi sulla necessità delle operazioni compiute in

concreto, che si evince direttamente dalle norme di legge citate nel precedente

considerando (in particolare per quanto concerne gli atti formali e le

pubblicazioni). Non v’è poi spazio per i principi di proporzionalità e di pari

trattamento menzionati nel ricorso, perché l’Ordinanza sulle tasse stabilisce

il principio del rimborso delle spese e della retribuzione dell’operato degli

uffici dei fallimenti, ne determina anche la misura nonché il prelevamento

preferenziale (supra ad cons. 1), e ciò indipendentemente da eventuali

interventi dello Stato a favore dei creditori (sotto forma di condoni, sussidi,

ecc.), i quali sono disciplinati da altre leggi. Del resto, l’importo globale

delle tasse e delle spese prelevato in concreto (fr. 2'100.--, da ridurre a fr.

2018,50) è inferiore all’importo usualmente chiesto ai creditori per evitare la

chiusura del fallimento per mancanza di attivi (fr. 3'000.--). Va infine

rilevato come la soluzione ipotizzata dal ricorrente per contenere le spese di

liquidazione fosse impossibile: l’intervento di un creditore

nell’amministrazione del fallimento, persino quale membro di un’amministrazione

speciale ai sensi dell’art. 237 cpv. 2 LEF, è infatti escluso (Jeandin/Fischer, Commentaire romand de

la LP, Basilea 2005, n. 17 ad art. 237).

5.

Il

ricorso va pertanto parzialmente accolto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 261 LEF; 9, 11, 13, 19, 33, 44, 46, 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 11 febbraio 2008 di RI 1, __________, è parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza, il totale delle tasse e spese della liquidazione dell’eredità fu __________,

già in __________, è determinato in fr. 2'018,50.

1.2

È

ordinato all’CO 1 il pagamento di fr. 52.-- a RI 1.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– PI

1, __________;

– PI

2, __________;

– RA

1, __________;

– RA

2, __________;

– PI

5, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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