15.2008.22
Istanza di proroga del termine per chiudere la liquidazione fallimentare (amministrazione speciale)
3 aprile 2008Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
15.2008.22
Data decisione, Autorità:
03.04.2008, CEF
Titolo:
Istanza di proroga del termine per chiudere la liquidazione fallimentare (amministrazione speciale)
TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO
art. 270 LEF
Incarto n.
15.2008.22
Lugano
3 aprile 2008
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 3 marzo 2008 di
IS 1
tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF
nella procedura fallimentare diretta contro
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
che il fallimento, decretato il 26 novembre 2004, è
stato sospeso per mancanza di attivo il 10 gennaio 2005;
che la liquidazione è però stata continuata in
procedura ordinaria con pubblicazione del __________ 2005 (FUC __________, __________),
in seguito all’anticipo delle spese di liquidazione;
che l’istante è stato nominato amministratore speciale
in occasione della prima assemblea dei creditori il 14 febbraio 2005, la quale
ha pure designato una delegazione dei creditori composta dell’avv. __________,
di __________ e di __________;
che la graduatoria è stata depositata il 29
ottobre 2007 (FUC 86/2007, p. 8257);
che l’11 dicembre 2007 si è tenuta la
seconda assemblea dei creditori;
che dopo un richiamo del 14 dicembre 2007
di questa Camera, l’amministratore speciale, il 3 marzo 2008, ha presentato
istanza di proroga del termine per ultimare la liquidazione;
Considerandi
che egli espone che la liquidazione ha
conosciuto inattesi ritardi a causa delle trattative intervenute tra il
creditore ipotecario (__________) e la conduttrice del capannone industriale
che sorge sull’unico attivo della fallita, ovvero un diritto per sé stante e
permanente iscritto su un fondo situato nella zona industriale di __________;
che le trattative erano legate al problema
dello smaltimento di rifiuti industriali tossici depositati sul sedime in
questione, che la conduttrice si era impegnata ad eseguire in cambio di una
riduzione del canone locativo;
che le trattative vertevano anche sulla
manutenzione del capannone (in particolar modo per quanto concerne il tetto) e sulla
vendita a trattative private del diritto per sé stante e permanente alla stessa
conduttrice;
che l’amministrazione fallimentare, non
avendo i mezzi né per lo smaltimento dei rifiuti tossici né per la manutenzione
del capannone, si è limitata a tentare di mediare le parti e a curare i
rapporti con altri potenziali acquirenti dello stabile;
che l’eccessiva durata delle trattative ha
condotto l’amministratore a proporre e a far decidere alla seconda assemblea
dei creditori la vendita all’asta del diritto per sé stante e permanente nel
2008;
che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura
di fallimento dev’essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del
medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno,
prorogare tale termine;
che in concreto non si può non rilevare come l’istante abbia
aspettato più di 3 anni prima di chiedere la prima proroga;
che d’altronde non si spiega perché si sia atteso quasi 3 anni prima
del deposito della graduatoria (ricordato il termine di 60 giorni previsto
all’art. 247 cpv. 1 LEF);
che tale modo di procedere ha in particolare ritardato
eccessivamente la convocazione della seconda assemblea dei creditori, privando
questi ultimi della facoltà di decidere quanto richiedeva la gestione del
fallimento (art. 253 cpv. 2 LEF), ovvero, nel caso di specie, di pronunciarsi
sull’opportunità delle trattative tra conduttrice e creditrice ipotecaria
(rispetto a una vendita immediata) e dell’intervento dell’amministratore, con
un costo che, come rilevato nella sua relazione alla seconda assemblea,
probabilmente assorbirà interamente le disponibilità della massa non gravate da
pegno (con il rilievo che tutti gli onorari e le spese esposte per operazioni
relative allo stabile dovranno comunque essere considerati quali spese di
amministrazione del pegno ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 LEF);
che l’omissione d’indicazioni precise nella graduatoria, giusta
l’art. 60 cpv. 3 RUF, sulla questione di sapere se i macchinari fissati al
terreno siano o no da considerare quali accessori del fondo e quindi siano o no
gravati dai pegni immobiliari rischia di ritardare ulteriormente la procedura
qualora vi siano contestazioni in sede di ripartizione;
che la procedura in esame non rispetta quindi l’imperativo di
celerità posto dalla legge;
che tuttavia dev’essere rilevato che i creditori non sembrano
essersi lamentati dei ritardi e anzi hanno avallato l’operato
dell’amministrazione del fallimento in occasione della seconda assemblea;
che ora occorre che l’istante si attivi con celerità per mettere in
atto la decisione della seconda assemblea dei creditori di porre all’asta il diritto per sé stante e permanente e i macchinari e per portare la
liquidazione a termine;
che a questo scopo si concede la proroga richiesta, invitando
l’istante, nel futuro, a rispettare con scrupolo le norme procedurali del
diritto fallimentare.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 270 LEF,
decreta:
1. L’istanza
3 marzo 2008 dell’avv. IS 1, amministratore speciale del fallimento di PI 1, è
accolta.
1.1. Il
termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 30 settembre 2008.
2. Intimazione
all’avv. IS 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster