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Decisione

15.2008.22

Istanza di proroga del termine per chiudere la liquidazione fallimentare (amministrazione speciale)

3 aprile 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2008.22

Data decisione, Autorità:

03.04.2008, CEF

Titolo:

Istanza di proroga del termine per chiudere la liquidazione fallimentare (amministrazione speciale)

TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO

art. 270 LEF

Incarto n.

15.2008.22

Lugano

3 aprile 2008

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 3 marzo 2008 di

IS 1

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF

nella procedura fallimentare diretta contro

PI 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

che il fallimento, decretato il 26 novembre 2004, è

stato sospeso per mancanza di attivo il 10 gennaio 2005;

che la liquidazione è però stata continuata in

procedura ordinaria con pubblicazione del __________ 2005 (FUC __________, __________),

in seguito all’anticipo delle spese di liquidazione;

che l’istante è stato nominato amministratore speciale

in occasione della prima assemblea dei creditori il 14 febbraio 2005, la quale

ha pure designato una delegazione dei creditori composta dell’avv. __________,

di __________ e di __________;

che la graduatoria è stata depositata il 29

ottobre 2007 (FUC 86/2007, p. 8257);

che l’11 dicembre 2007 si è tenuta la

seconda assemblea dei creditori;

che dopo un richiamo del 14 dicembre 2007

di questa Camera, l’amministratore speciale, il 3 marzo 2008, ha presentato

istanza di proroga del termine per ultimare la liquidazione;

Considerandi

che egli espone che la liquidazione ha

conosciuto inattesi ritardi a causa delle trattative intervenute tra il

creditore ipotecario (__________) e la conduttrice del capannone industriale

che sorge sull’unico attivo della fallita, ovvero un diritto per sé stante e

permanente iscritto su un fondo situato nella zona industriale di __________;

che le trattative erano legate al problema

dello smaltimento di rifiuti industriali tossici depositati sul sedime in

questione, che la conduttrice si era impegnata ad eseguire in cambio di una

riduzione del canone locativo;

che le trattative vertevano anche sulla

manutenzione del capannone (in particolar modo per quanto concerne il tetto) e sulla

vendita a trattative private del diritto per sé stante e permanente alla stessa

conduttrice;

che l’amministrazione fallimentare, non

avendo i mezzi né per lo smaltimento dei rifiuti tossici né per la manutenzione

del capannone, si è limitata a tentare di mediare le parti e a curare i

rapporti con altri potenziali acquirenti dello stabile;

che l’eccessiva durata delle trattative ha

condotto l’amministratore a proporre e a far decidere alla seconda assemblea

dei creditori la vendita all’asta del diritto per sé stante e permanente nel

2008;

che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura

di fallimento dev’essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del

medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno,

prorogare tale termine;

che in concreto non si può non rilevare come l’istante abbia

aspettato più di 3 anni prima di chiedere la prima proroga;

che d’altronde non si spiega perché si sia atteso quasi 3 anni prima

del deposito della graduatoria (ricordato il termine di 60 giorni previsto

all’art. 247 cpv. 1 LEF);

che tale modo di procedere ha in particolare ritardato

eccessivamente la convocazione della seconda assemblea dei creditori, privando

questi ultimi della facoltà di decidere quanto richiedeva la gestione del

fallimento (art. 253 cpv. 2 LEF), ovvero, nel caso di specie, di pronunciarsi

sull’opportunità delle trattative tra conduttrice e creditrice ipotecaria

(rispetto a una vendita immediata) e dell’intervento dell’amministratore, con

un costo che, come rilevato nella sua relazione alla seconda assemblea,

probabilmente assorbirà interamente le disponibilità della massa non gravate da

pegno (con il rilievo che tutti gli onorari e le spese esposte per operazioni

relative allo stabile dovranno comunque essere considerati quali spese di

amministrazione del pegno ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 LEF);

che l’omissione d’indicazioni precise nella graduatoria, giusta

l’art. 60 cpv. 3 RUF, sulla questione di sapere se i macchinari fissati al

terreno siano o no da considerare quali accessori del fondo e quindi siano o no

gravati dai pegni immobiliari rischia di ritardare ulteriormente la procedura

qualora vi siano contestazioni in sede di ripartizione;

che la procedura in esame non rispetta quindi l’imperativo di

celerità posto dalla legge;

che tuttavia dev’essere rilevato che i creditori non sembrano

essersi lamentati dei ritardi e anzi hanno avallato l’operato

dell’amministrazione del fallimento in occasione della seconda assemblea;

che ora occorre che l’istante si attivi con celerità per mettere in

atto la decisione della seconda assemblea dei creditori di porre all’asta il diritto per sé stante e permanente e i macchinari e per portare la

liquidazione a termine;

che a questo scopo si concede la proroga richiesta, invitando

l’istante, nel futuro, a rispettare con scrupolo le norme procedurali del

diritto fallimentare.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

decreta:

1. L’istanza

3 marzo 2008 dell’avv. IS 1, amministratore speciale del fallimento di PI 1, è

accolta.

1.1. Il

termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 30 settembre 2008.

2. Intimazione

all’avv. IS 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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