15.2008.23
Ricorso contro il verbale di pignoramento. Irricevibilità delle censure relative all'importo del credito posto in esecuzione e ad asserite mancanze dell'Ufficio non sostanziate né motivate
14 aprile 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2008.23
Data decisione, Autorità:
14.04.2008, CEF
Titolo:
Ricorso contro il verbale di pignoramento. Irricevibilità delle censure relative all'importo del credito posto in esecuzione e ad asserite mancanze dell'Ufficio non sostanziate né motivate
PROCEDURA DI RICORSO
art. 112 LEF
art. 7 cpv. 3 let. b LPR
Incarto n.
15.2008.23
Lugano
14 aprile
2008
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 28 febbraio 2008 di
RI 1
rappr. dal padre RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________
promossa contro la ricorrente dal
PI 1
viste le
osservazioni 11 marzo del PI 1 e 26 marzo 2008 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il PI
1 procede contro la ricorrente per l’incasso di fr. 925.-- oltre interessi e
spese;
che il 25
febbraio 2008, l’CO 1 ha pignorato il fondo mapp. n. __________ RFD di __________,
di cui la ricorrente è proprietaria (e sul quale grava a favore dei suoi
genitori un diritto di abitazione vita natural durante);
che il 28
febbraio 2008, il padre della ricorrente (minorenne), quale suo rappresentante
legale, ha contestato il verbale di pignoramento, affermando che l’ammontare
del debito non sarebbe conforme alla realtà;
che le
censure della ricorrente relative all’importo della pretesa posta in esecuzione
sono già state respinte dal Giudice di pace del circolo di __________ con
sentenza del 27 novembre 2006, confermata in ultima istanza dal Tribunale
federale il 13 marzo 2007, con cui ha rigettato in modo definitivo
l’opposizione interposta da RI 1;
che né l’CO
1 né la Camera di esecuzione e fallimenti sono competenti per riesaminare detta
sentenza;
che per
il resto la critica generica rivolta al comportamento dell’CO 1 non è né
specificata né motivata, nemmeno sommariamente, ed è pertanto irricevibile
(cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b della Legge sulla procedura di ricorso in materia
di esecuzione e fallimenti [LPR, RL 3.5.1.2]);
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 112 LEF; 7 cpv. 3 lett. b LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso 28 febbraio 2008 di RI 1, __________, è
respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – RA 1, __________;
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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