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Decisione

15.2008.23

Ricorso contro il verbale di pignoramento. Irricevibilità delle censure relative all'importo del credito posto in esecuzione e ad asserite mancanze dell'Ufficio non sostanziate né motivate

14 aprile 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2008.23

Data decisione, Autorità:

14.04.2008, CEF

Titolo:

Ricorso contro il verbale di pignoramento. Irricevibilità delle censure relative all'importo del credito posto in esecuzione e ad asserite mancanze dell'Ufficio non sostanziate né motivate

PROCEDURA DI RICORSO

art. 112 LEF

art. 7 cpv. 3 let. b LPR

Incarto n.

15.2008.23

Lugano

14 aprile

2008

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 28 febbraio 2008 di

RI 1

rappr. dal padre RA 1

contro

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________

promossa contro la ricorrente dal

PI 1

viste le

osservazioni 11 marzo del PI 1 e 26 marzo 2008 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il PI

1 procede contro la ricorrente per l’incasso di fr. 925.-- oltre interessi e

spese;

che il 25

febbraio 2008, l’CO 1 ha pignorato il fondo mapp. n. __________ RFD di __________,

di cui la ricorrente è proprietaria (e sul quale grava a favore dei suoi

genitori un diritto di abitazione vita natural durante);

che il 28

febbraio 2008, il padre della ricorrente (minorenne), quale suo rappresentante

legale, ha contestato il verbale di pignoramento, affermando che l’ammontare

del debito non sarebbe conforme alla realtà;

che le

censure della ricorrente relative all’importo della pretesa posta in esecuzione

sono già state respinte dal Giudice di pace del circolo di __________ con

sentenza del 27 novembre 2006, confermata in ultima istanza dal Tribunale

federale il 13 marzo 2007, con cui ha rigettato in modo definitivo

l’opposizione interposta da RI 1;

che né l’CO

1 né la Camera di esecuzione e fallimenti sono competenti per riesaminare detta

sentenza;

che per

il resto la critica generica rivolta al comportamento dell’CO 1 non è né

specificata né motivata, nemmeno sommariamente, ed è pertanto irricevibile

(cfr. art. 7 cpv. 3 lett. b della Legge sulla procedura di ricorso in materia

di esecuzione e fallimenti [LPR, RL 3.5.1.2]);

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 112 LEF; 7 cpv. 3 lett. b LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso 28 febbraio 2008 di RI 1, __________, è

respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RA 1, __________;

– PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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