15.2008.24
Rappresentanza processuale. Comminatoria di fallimento. Decisione di condanna e di rigetto dell'opposizione divenuti definitivi. Termine per chiedere la continuazione dell'esecuzione
6 giugno 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
15.2008.24
Data decisione, Autorità:
06.06.2008, CEF
Titolo:
Rappresentanza processuale. Comminatoria di fallimento. Decisione di condanna e di rigetto dell'opposizione divenuti definitivi. Termine per chiedere la continuazione dell'esecuzione
RAPPRESENTANZA
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
art. 38 LEF
art. 40 LEF
art. 43 LEF
art. 88 cpv. 1 LEF
art. 88 cpv. 2 LEF
art. 15 LPR
Incarto n.
15.2008.24
Lugano
6 giugno 2008
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Ermotti
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 marzo 2008 di
RI 1
(patrocinata dall’RA 1)
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della
comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa contro la
ricorrente da
PI 1
(patrocinata dall’ RA 2)
viste le osservazioni:
- 14 marzo 2008 di PI 1, __________;
- 27 marzo 2008 dell’CO 1;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 6 marzo 2008 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ dell’CO 1 del 3/5 gennaio 2000 PI 1 procede controRI 1 per
l’incasso di fr. 130'132.00 oltre accessori.
B.
Interposta tempestiva opposizione, la
procedente, con petizione del 2 marzo 2000, ha chiesto alla Pretura della
Giurisdizione di __________ la condanna dell’escussa al pagamento della somma
di fr. 130'132.00 oltre accessori e il rigetto definitivo dell’opposizione al
PE n. __________.
C. Con
sentenza 20 novembre 2006 il Pretore ha accolto la petizione e ha rigettato in
via definitiva l’opposizione al precetto. Il primo giudice ha pure respinto la
domanda riconvenzionale presentata il 29 maggio 2000 da RI 1 e chiedente che PI
1 venisse condannata a pagarle fr. 390'400.00 oltre accessori.
D. Contro
la decisione del Pretore l’escussa ha interposto appello alla seconda Camera
civile del Tribunale di appello (II CC), che con sentenza 7 gennaio 2008 ha parzialmente accolto l’appello limitatamente
però alla sola domanda riconvenzionale nel senso che PI 1 è stata condannata a
pagare a RI 1 l’importo di fr. 42'290.00 oltre accessori.
E. Il 13 febbraio
2008 PI 1 ha presentato la domanda di prosecuzione dell’esecuzione. Il 28
febbraio 2008 l’Ufficio ha quindi emesso la comminatoria di fallimento, notificata
all’escussa il giorno successivo.
F. Con tempestivo
ricorso 3 marzo 2008 RI 1 chiede di annullare la comminatoria di fallimento
perché la sentenza del 7 gennaio 2008 della seconda Camera civile del Tribunale di appello non sarebbe passata
in giudicato, atteso che essa il 12 febbraio 2008 ha interposto un ricorso in
materia civile al Tribunale federale tendente all’accoglimento integrale della
domanda riconvenzionale. A mente della ricorrente se fosse vero quanto
sostenuto nella sentenza del 7 gennaio 2008, ossia che lei nell’appello del 5
gennaio 2007 non ha espressamente contestato la mercede dovuta a PI 1 come determinata
dal giudice di prime cure, allora il relativo dispositivo sarebbe passato in
giudicato “con la sentenza di prime cure” e quindi il termine di un anno di cui
all’art. 88 cpv. 2 LEF sarebbe da lungo tempo trascorso.
G. Con osservazioni
del 14 marzo 2008 PI 1 chiede la reiezione del gravame, rilevando che agli atti
non vi è alcuna procura a favore dell’__________ RA 1, motivo per il quale, se
tale lacuna non venisse sanata, il ricorso dovrebbe essere respinto già in
ordine. A mente dell’osservante con l’emanazione della sentenza del 7 gennaio
2008 della seconda Camera civile del Tribunale di
appello, i dispositivi n. 1, 1.1, 1.2 e 1.3 della
sentenza del 20 novembre 2006 del Pretore di __________ sarebbero passati in
giudicato perché la ricorrente si è limitata a contestare dinnanzi al Tribunale
federale il dispositivo della sentenza d’appello relativo alla domanda
riconvenzionale. Per questo motivo l’esecuzione può essere proseguita con
l’emanazione della comminatoria di fallimento.
H. Delle
osservazioni 27 marzo 2007 dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
Considerato:
Considerandi
1.
Per l'art. 15
LPR la rappresentanza processuale a ricorrere nell'ambito di una procedura di
esecuzione forzata è riconosciuta a chi detiene una rappresentanza legale, agli
avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro
praticanti, nonché ai fiduciari con l'autorizzazione cantonale. Nel caso di
specie l’__________ RA 1, avuta visione delle osservazioni di PI 1, il 28 marzo
2008.
ha trasmesso a questa Camera la procura con la quale RI 1 lo ha
autorizzato a presentare questo ricorso. Ne consegue che l’eccezione di carenza
di legittimazione del patrocinatore della ricorrente deve essere disattesa.
2.
Contro la
notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità
di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99,
n. 3 ad art. 160; Ottomann,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/
Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160), ad esempio
quando:
– l'escusso reputa
di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40
LEF);
– l'esecuzione è
riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione
di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio
dell'opposizione;
– la decisione (sommaria
o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso sostiene che
la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione
incompetente territorialmente (DTF
118.
III 6; 96 III 33 cons. 2).
3.
Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
4.
RI 1allega ritualmente questioni di
forma, sostenendo che la sentenza del 7 gennaio 2008 della seconda Camera
civile del Tribunale di
appello non sarebbe passata in
giudicato e che, subordinatamente, il termine di un anno di cui all’art. 88
cpv. 2 LEF sarebbe decorso.
4.1
Con petizione del
2.
marzo 2000 PI 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di __________ la
condanna dell’escussa al pagamento della somma di fr. 130'132.00 oltre
accessori e il rigetto definitivo del’opposi- zione al PE n. __________. Con
pronunciato 20 novembre 2006 il Pretore ha accolto la petizione, ha rigettato
in via definitiva l’opposizione al precetto e ha respinto una domanda
riconvenzionale presentata il 29 maggio 2000 da RI 1e chiedente che RA 1
venisse condannata a pagarle fr. 390'400.00 oltre accessori. Contro questa
decisione l’escussa ha interposto appello alla seconda Camera civile del Tribunale di appello chiedendo di respin-
gere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale. Con sentenza del 7
gennaio 2008 quest’ultima ha parzial-mente accolto l’appello limitatamente però
alla sola domanda riconvenzionale nel senso che Fasana Costantino Snc è stata
condannata a pagare a Ghitello SA l’importo di fr. 42'290.00 oltre accessori. Contro
questa sentenza, l’11 febbraio 2008 RI 1 ha presentato ricorso in materia
civile al Tribunale federale chiedendo che, invariati gli altri dispositivi, i
Dispositivo
dispositivi n. 2 e n. 2.1. della sentenza del 20 novembre 2006 del Pretore vengano
riformati nel senso che la domanda riconvenzionale sia accolta e la tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili vengano poste a carico diPI 1. Nel ricorso
al Tribunale federale l’escussa ha omesso di impugnare i dispositivi n. 1., n.
1.1. e n. 1.2. della sentenza del 20 novembre 2006 del Pretore, così che sia la
decisione con la quale RI 1 è stata condannata a versare a PI 1 l’importo di
fr. 130'977.50 oltre interessi, sia il rigetto dell’opposizione al precetto n. __________
sono divenuti definitivi. Considerato che la prosecu- zione dell’esecuzione
presuppone che il precetto sia divenuto definitivo (rechtskräftig, cfr. Ottomann, op.
cit., n. 7 all’art. 159) e che in concreto tale condizione è soddisfatta,
corretto è stato l’operato dell’Ufficio, che ricevuta la domanda di
prosecuzione dell’esecuzione, ha emesso la comminatoria di fallimento.
4.2. Per l’ art. 88 cpv.
1 e 2 LEF se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di
una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del
precetto il creditore può chiederne la continuazione. Questo diritto si
estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta
opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa
l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione, ciò che comprende
sia una procedura di rigetto dell'opposizione, sia una causa di merito (art.
79, rispettivamente 83 LEF), sia ancora una procedura di determinazione del
ritorno a miglior fortuna in base all'art. 265a LEF (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, n. 23 all’art. 88).
Nella
fattispecie, il PE è stato emesso il 3 gennaio 2000 ed è stato notificato il 5
gennaio 2000 all’escussa, la quale ha interposto opposizione. L’azione
giudiziaria è stata promossa con petizione del 2 marzo 2000. La sentenza della seconda
Camera civile del Tribunale di appello, con cui è stato respinto l’appello con
il quale l’escussa ha contestato la decisione pretorile sia laddove ha accolto
la petizione di PI 1 che laddove ha respinto la domanda riconvenzionale, è
stata emessa il 7 gennaio 2008 e intimata alle parti il 10 gennaio 2008.
Pertanto l’anno di validità del PE, che ha iniziato a decorrere il 5 gennaio
2000 (data della notifica), è rimasto sospeso dal 2 marzo 2000 (data in cui è
stata promossa l’azione giudiziaria) fino alla notifica della sentenza della seconda
Camera civile del Tribunale di appello, che al più presto può essere avvenuta l’
11 gennaio 2008. La domanda di proseguire l’esecuzione del 13 febbraio 2008 è
stata pertanto inoltrata entro lo spirare del termine di un anno.
5. Da quanto
precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 38, 40, 43, 88 cpv. 1 e 2 LEF; 15 LPR; 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
-
__________ RA 1, __________;
-
__________ RA 2
Comunicazione
all’ CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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