Lexipedia

Decisione

15.2008.25

Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa

7 aprile 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

delle varie procedure esecutive promosse nei confronti di PI 1 e di cui ai

gruppi di pignoramento n. __________, n. __________ e n. __________

, l’IS 1ha pignorato i diritti spettanti all’escussa nelle

eredità indivise ed in comunione, relitte dai defunti __________ e __________, composte

di PI 1, PI 6, PI 4 e PI 5.

L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alle comunioni la

quota di comproprietà A di 1/3 della particella n. __________ RFD di __________

e la particella n. __________ di __________. Nel verbale di pignoramento non è

stato indicato il valore di quanto pignorato.

B. Avendo

creditori procedenti presentato le domande di vendita, il __________ dicembre

2007 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza

di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il __________ gennaio

2008. All’udienza, alla quale era assente l’escussa e parte dei

creditori, nessuna conciliazione è stata raggiunta. In

tale occasione l’Ufficio ha determinato il valore delle quote pignorate a PI 1

in complessivi Fr. 45’000.--

L’__________

febbraio 2008, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10

giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione delle quote

ereditarie dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel

termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

C.

Il 5 marzo 2008 l’IS 1 ha chiesto a questa

Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione

spettanti a PI 1 nelle eredità indivise relitte dai

defunti __________ e __________, preavvisando la loro vendita a pubblici incanti.

Considerato

Considerandi

1.

Dal

verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti

all’escussa nelle comunioni ereditarie fu __________ e fu __________ composte di PI 1PI 6

2.

La

procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità

indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti

dell’escusso.

3.

L’Ufficio

ha determinato che la quota parte dell’escussa è di 3/32 della comunione

ereditaria fu __________ e di 1/8 della comunione ereditaria fu __________ e

che il valore delle quote parte dell’escussa nelle menzionate comunioni

ereditarie assomma a fr. 45'000.-- (cfr. verbale dell’udienza di

conciliazione del __________ gennaio 2008 trasmesso a tutti gli interessati

unitamente allo scritto __________ febbraio 2008). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna

delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della

comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai

coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del

Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in

comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di

conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare

proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di

vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari

dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento

della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10.

cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la

vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il

valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del

pignoramento o delle trattative di conciliazione.

4.

Nel caso di

specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita a pubblici incanti dei diritti

pignorati, precisando che le masse ereditarie sono costituite dalla quota di

comproprietà A di 1/3 della particella n. __________ RFD di __________ e dalla

particella n. __________ RFD di __________ di un valore complessivo di fr. 450'000.--

(cfr. verbale dell’udienza di conciliazione del __________ gennaio 2008). Per questo motivo l’Ufficio ha assegnato alle quote pignorate di

pertinenza dell’escussa il valore di fr. 45'000.--. Questi dati non sono stati

contestati dalle parti interessate alle quali è stato trasmesso il verbale

dell’udienza di conciliazione. In queste circostanze si

può pertanto ritenere che il valore delle quote pignorate sia sufficientemente

determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la

vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa

dello scioglimento delle comunioni ereditarie e della liquidazione del

patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata,

visto che l’attivo da realizzare è limitato alla sola quota parte di 3/32 rispettivamente di 1/8 spettante all’escussa nella

vendita dei fondi di proprietà delle comunioni ereditarie.

5.

L’istanza 5 marzo 2008 dell’IS 1 è pertanto accolta.

Non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del

Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti

in comunione (RDC);

pronuncia:

1.

L’istanza 5 marzo 2008 dell’IS 1 è accolta.

1.1

Di conseguenza è ordinata la realizzazione a

mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a PI 1 nella divisione

della comunione relitta da __________ e nella divisione della comunione relitta

da __________ composta di PI 1, PI 6, PI 4 e PI 5. __________

2.

Non si prelevano spese,

né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

all'IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster