15.2008.25
Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa
7 aprile 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2008.25
Data decisione, Autorità:
07.04.2008, CEF
Titolo:
Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa
COMUNIONE
art. 132 LEF
art. 9 RDC
art. 10 RDC
Incarto n.
15.2008.25
Lugano
7 aprile 2008
EC/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 5 marzo
2008 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi
dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escussa
PI 1
nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal
defunto
PI 2
nonché nell’eredità indivisa ed in comunione relitta
dalla defunta
PI 3
composte di:
PI 1, __________
PI 6, __________
PI 4, __________
PI 5, __________
questi due
ultimi rappr da: __________ __________, __________
nelle varie
esecuzioni di cui ai gruppi di pignoramento n. __________, n. __________ e n. __________
dell’IS 1 promosse contro l’escussa da
__________, __________
__________, __________
entrambe rappr. dal PI 7, __________
PI 8__________________
rappr. daPI 8, __________
PI 9, __________
rappr. dalla __________, __________
PI 10, __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
delle varie procedure esecutive promosse nei confronti di PI 1 e di cui ai
gruppi di pignoramento n. __________, n. __________ e n. __________
, l’IS 1ha pignorato i diritti spettanti all’escussa nelle
eredità indivise ed in comunione, relitte dai defunti __________ e __________, composte
di PI 1, PI 6, PI 4 e PI 5.
L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alle comunioni la
quota di comproprietà A di 1/3 della particella n. __________ RFD di __________
e la particella n. __________ di __________. Nel verbale di pignoramento non è
stato indicato il valore di quanto pignorato.
B. Avendo
creditori procedenti presentato le domande di vendita, il __________ dicembre
2007 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza
di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il __________ gennaio
2008. All’udienza, alla quale era assente l’escussa e parte dei
creditori, nessuna conciliazione è stata raggiunta. In
tale occasione l’Ufficio ha determinato il valore delle quote pignorate a PI 1
in complessivi Fr. 45’000.--
L’__________
febbraio 2008, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10
giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione delle quote
ereditarie dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel
termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.
C.
Il 5 marzo 2008 l’IS 1 ha chiesto a questa
Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione
spettanti a PI 1 nelle eredità indivise relitte dai
defunti __________ e __________, preavvisando la loro vendita a pubblici incanti.
Considerato
Considerandi
1.
Dal
verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti
all’escussa nelle comunioni ereditarie fu __________ e fu __________ composte di PI 1PI 6
2.
La
procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità
indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti
dell’escusso.
3.
L’Ufficio
ha determinato che la quota parte dell’escussa è di 3/32 della comunione
ereditaria fu __________ e di 1/8 della comunione ereditaria fu __________ e
che il valore delle quote parte dell’escussa nelle menzionate comunioni
ereditarie assomma a fr. 45'000.-- (cfr. verbale dell’udienza di
conciliazione del __________ gennaio 2008 trasmesso a tutti gli interessati
unitamente allo scritto __________ febbraio 2008). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna
delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della
comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai
coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del
Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di
conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare
proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di
vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento
della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10.
cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la
vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il
valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del
pignoramento o delle trattative di conciliazione.
4.
Nel caso di
specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita a pubblici incanti dei diritti
pignorati, precisando che le masse ereditarie sono costituite dalla quota di
comproprietà A di 1/3 della particella n. __________ RFD di __________ e dalla
particella n. __________ RFD di __________ di un valore complessivo di fr. 450'000.--
(cfr. verbale dell’udienza di conciliazione del __________ gennaio 2008). Per questo motivo l’Ufficio ha assegnato alle quote pignorate di
pertinenza dell’escussa il valore di fr. 45'000.--. Questi dati non sono stati
contestati dalle parti interessate alle quali è stato trasmesso il verbale
dell’udienza di conciliazione. In queste circostanze si
può pertanto ritenere che il valore delle quote pignorate sia sufficientemente
determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la
vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa
dello scioglimento delle comunioni ereditarie e della liquidazione del
patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata,
visto che l’attivo da realizzare è limitato alla sola quota parte di 3/32 rispettivamente di 1/8 spettante all’escussa nella
vendita dei fondi di proprietà delle comunioni ereditarie.
5.
L’istanza 5 marzo 2008 dell’IS 1 è pertanto accolta.
Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del
Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti
in comunione (RDC);
pronuncia:
1.
L’istanza 5 marzo 2008 dell’IS 1 è accolta.
1.1
Di conseguenza è ordinata la realizzazione a
mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a PI 1 nella divisione
della comunione relitta da __________ e nella divisione della comunione relitta
da __________ composta di PI 1, PI 6, PI 4 e PI 5. __________
2.
Non si prelevano spese,
né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
all'IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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