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Decisione

15.2008.28

Sequestro e pignoramento di una polizza d'assicurazione conclusa con una compagnia d'assicurazione delle Bahamas e depositata presso una banca svizzera facente parte dello stesso gruppo di società. Ob

10 giugno 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 26 marzo 2007, in base a un decreto emesso lo stesso giorno dal

Pretore __________, l’CO 1 ha sequestrato per conto di RI 1 “ogni avere

patrimoniale di qualsiasi natura del signor PI 1 __________, da questi detenuto

a qualsiasi titolo presso la sede di __________ PI 2 (in particolare il conto

bancario no. __________), fino a concorrenza di fr. 202'176,45, oltre interessi

al 5% dal 7 novembre 2005.

B. Il

29 agosto 2007, nell’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro,

l’Ufficio ha pignorato gli stessi beni, facendosi consegnare dalla banca una

distinta patrimoniale degli averi del debitore, con valuta del 28 agosto 2007.

C. Il

30 agosto 2007, l’Ufficio ha invitato la banca a versargli il saldo (di

complessivi fr. 5'870.--) dei due conti aperti a nome del debitore, a

comunicarne i movimenti per il periodo dal 1° gennaio al 28 agosto 2007 e a consegnare

una copia conforme all’originale della polizza d’assicurazione n. __________ indicata

nella distinta patrimoniale.

D. Il 7

settembre 2007, l’Ufficio ha chiesto a PI 2 d’informarlo sul tipo di polizza

pignorata e sul suo valore di riscatto al 7 settembre 2007. Il 17 settembre, PI

2 ha invitato l’Ufficio a rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa PI

3, al suo indirizzo nelle Bermuda, ciò che è stato fatto il 20 settembre. Il 4

ottobre, PI 3, da __________, ha risposto che si trattava di una polizza vita

“unit-linked riscattabile”, il cui valore di riscatto al 29 agosto 2007 era di

€ 5'495,22. Il 12 ottobre 2007, l’Ufficio, con il consenso dell’escusso, ha

chiesto alla banca di procedere al riscatto della polizza assicurativa.

E. Il

14 novembre 2007, l’Ufficio, preso atto del valore di riscatto esiguo rispetto

all’apporto unico minimo di € 150'000.-- previsto dal prospetto informativo

relativo a tale strumento finanziario, ha chiesto alla banca di trasmettere

tutta la documentazione comprovante le movimentazioni relative alla polizza.

Tale richiesta è stata ribadita il 22 novembre, l’11 e il 18 dicembre.

Lo stesso

18 dicembre, la banca ha confermato che il valore di riscatto sarebbe stato

versato nei giorni seguenti direttamente dalla compagnia di assicurazione. Ha

d’altronde comunicato di non detenere la documentazione richiesta,

sottolineando come il richiamo all’art. 91 cpv. 4 LEF fosse fuori luogo,

giacché la banca non avrebbe l’obbligo di rivelare i movimenti antecedenti il

pignoramento. Il 19 dicembre 2007, l’Ufficio ha comunicato all’escussa di

ritenere la procedura evasa. Il 27 dicembre, PI 3 ha versato fr. 8'858,34 sul

conto postale dell’Ufficio.

F. Sollecitato

dal patrocinatore della creditrice, l’Ufficio, il 4 gennaio 2008, ha diffidato PI

2 a comunicare il valore di riscatto della polizza al 26 marzo 2007, fondandosi

su una sentenza di questa Camera del 10 giugno 1998. Il 9 gennaio 2008, la

banca ha informato l’Ufficio di aver trasmesso la sua richiesta alla compagnia d’assicurazione,

pur precisando che la sentenza da esso citata riguardava solo conti bancari e

non le movimentazio- ni di una polizza assicurativa, seppur depositata in

banca, poiché esse sfuggirebbero al controllo della depositaria. L’11 e il 30

gennaio 2008, l’Ufficio ha rinnovato la diffida, questa volta all’indirizzo

della compagnia d’assicurazione.

G. Il 6

febbraio 2008, PI 3 ha comunicato all’Ufficio di ritenere che il decreto e il

verbale di sequestro non giustificassero un diritto d’informazione nei suoi

confronti e l’ha invitato a procedere con una richiesta d’informazioni,

rispettivamente con una domanda d’edizione di documenti in via rogatoriale.

H. L’8

febbraio 2008, l’Ufficio ha trasmesso alla procedente la risposta della

compagnia assicurativa, precisando di ritenere la procedura evasa. L’11

febbraio, l’Ufficio ha comunicato la perdita subìta dalla stessa procedente nell’esecuzione n. __________, stabilita

in fr. 214'081,55.

I. RI

1 si aggrava contro questi ultimi due provvedimenti, chiedendone l’annullamento.

Pretende inoltre che sia fatto ordine a PI 2 e a PI 3 d’indicare l’esatto

valore di riscatto della polizza di assicurazione n. __________ al momento del

sequestro (ovvero al 26 marzo 2007) e di rilasciare gli estratti relativi alle

movimentazioni concernenti detta polizza dal 26 marzo al 29 agosto 2007, sotto

la comminatoria delle pene dell’art. 292 CP. Essa ritiene infatti che, in base

alla giurisprudenza cantonale, la banca sia tenuta ad indicare il valore della

polizza di assicurazio- ne non solo alla data dell’esecuzione del pignoramento,

ma anche alla data dell’esecuzione del sequestro. Sostiene che PI 2 sarebbe in

grado di reperire facilmente la documentazione relativa alla polizza in

questione, perché essa è detenuta da una società – PI 3 – che fa parte del

medesimo gruppo a cui appartiene la banca (__________); inoltre, i documenti

agli atti evidenziano come la pratica assicurativa sarebbe gestita dalla sua

sede di Zurigo, tant’è vero che PI 3 ha effettivamente accettato di riscattare la

polizza per il suo valore alla data del pignoramento (29 agosto 2007). RI 1

qualifica quindi come abusivo il suo rifiuto di comunicare i dati relativi al

periodo precedente.

Nelle

proprie osservazioni, PI 2 sottolinea innanzitutto come abbia in tutti i suoi

scritti sempre dichiarato di non essere in possesso della documentazione

relativa ai movimenti della polizza. Siccome la banca non è parte al contratto

di assicura- zione e visto che PI 3 è una compagnia assicurativa giuridicamente

indipendente da lei, PI 2 non sarebbe in grado di fornire le informazioni

richieste. Il pignoramento sarebbe del resto escluso qualora fosse applicabile

il diritto svizzero, ovvero l’art. 80 LCA. PI 2 sostiene inoltre che il

sequestro e il pignoramento non sono diretti contro la compagnia assicurativa e

non le sono stati notificati. Poiché essa ha la sede all’estero, eventuali atti

giudiziari possono esserle notificati solo per le usuali vie rogatoriali. Se in

concreto la polizza ha potuto essere riscattata, è stato solo grazie all’esplicito

consenso dell’assicurato.

In

replica, RI 1 ribadisce in particolare che la polizza in questione è gestita da

Zurigo, tramite il settore “__________”, tant’è che i firmatari del doc. A (__________e

__________) sono dipendenti di PI 2. In duplica, la banca ha riconfermato le

proprie osservazioni.

Considerandi

in diritto:

1.

I

firmatari dell’allegato di osservazioni – __________ e __________ – risultano

iscritti nel registro di commercio di __________ quali titolari del diritto di

firma collettiva a due per PI 2 (sede principale) (cfr. estratto prodotto con

la duplica). Le osservazioni e la duplica sono pertanto ricevibili.

2.

Giusta

l’art. 91 cpv. 4 LEF, sul quale la ricorrente fonda le proprie conclusioni, i

terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti

hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo d’informare

del debitore, ovvero sono tenuti ad indicare, sino a concorrenza di quanto

necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i beni del debitore da essi

detenuti e tutti i crediti che il debitore vanta nei confronti di detti terzi,

nella misura in cui hanno un valore patrimoniale. L’obbligo d’informazione del

debitore e dei terzi si estende anche ai redditi e ai beni del primo situati

all’estero nella misura in cui tale informazione sia necessaria per stabilire l’eccedenza

disponibile ai sensi dell’art. 93 LEF, nonché alle transazioni anteriori

all’esecuzione del pignoramento intervenute durante il periodo sospetto degli

art. 286 a 288 LEF se vi sono indizi che abbiano carattere revocabile (Jeandin, Commentaire romand de la LP, n.

10, 15 e 17 ad art. 91, con rif.).

3.

Nel

caso concreto, la banca PI 2 non è giuridicamente debitrice delle prestazioni assicurative

oggetto del ricorso. Parte al contratto di assicurazione è PI 3 (doc. N),

società che non risulta iscritta in nessun registro di commercio svizzero, e

tanto meno in quello di __________ quale succursale di PI 2. D’altronde, il

decreto di sequestro non si estende ai diritti derivanti dalla polizza di

assicurazione che al momento del pignoramento era depositata presso la sede di __________

di PI 2: essi non possono infatti essere considerati come “detenuti” dalla

banca nel senso di quanto indicato alla voce “oggetti da sequestrare” del

decreto di sequestro del 26 marzo 2007 (doc. C), perché questa polizza non è

una cartavalore, visto che nessuna clausola del contratto di assicurazione obbliga

l’assicuratore a versare le prestazioni dovute contro consegna della polizza

(cfr. doc. N e A1); del resto anche in diritto svizzero la polizza di

assicurazione generalmente non è una cartavalore (Kuhn, Kommentar zum VVG, 2001, n. 9 ad art. 73). È anche

irrilevante che PI 3 faccia probabilmente parte con PI 2 dello stesso gruppo di

società: riservati i casi di manifesto abuso di diritto (tra cui non rientra

quello in esame, cfr. infra ad 5), solo la realtà giuridica e non quella

economica è determinante ai fini dell’applicazione del diritto

esecutivo (DTF 113 III 31, consid. 3, con rif.). La banca, a prescindere dal

fatto di sapere se ne ha concretamente la possibilità, non è pertanto tenuta a

fornire le informazioni richieste dalla ricorrente.

4.

Ma

nemmeno a PI 3 può essere imposto tale obbligo già per il fatto che, come detto,

il decreto di sequestro non si estende ai diritti derivanti dalla polizza

deposi- tata presso PI 2: ora, dal momento che l’escusso non è domiciliato nel

foro del sequestro, anche il pignoramento può vertere unicamente sui beni

sequestrati (Gilliéron, Commen- taire

de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 15 ad art. 279). Va d’al-

tronde precisato

che un’interpretazione estensiva del decreto di sequestro si scontrerebbe con

il principio di territorialità del diritto esecutivo, che limita l’estensione

geografica dei sequestri e dei pignoramenti ai diritti patrimoniali situati in

Svizzera. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 128 III

474, consid. 3.1), condivisa dalla dottrina maggioritaria (ad

es. Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 272; Stoffel,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 40

ad art. 272), i crediti non incorporati in una cartavalore né

garantiti da pegno vanno pignorati (rispettivamente sequestrati) nel

circondario del domicilio svizzero dell’escusso (per i diritti derivanti da una

polizza di assicurazione, cfr. Jaeger,

Kommentar zum VVG, vol. III, 1933, n. 13 ad art. 79/80); se l’escusso è

domiciliato all’estero, i crediti possono essere sequestrati e/o pignorati nel

circondario del domicilio o della sede del terzo debitore (nell’ipotesi

specifica dell’assicuratore). Il pignoramento e/o il sequestro è pertanto

escluso qualora, come nel caso di specie, né l’assicurato né l’assicuratore abbiano

il domicilio o la sede in Svizzera. Siccome i redditi dell’escusso non sono

oggetto del pignoramento, è inutile che l’CO 1 s’informi sul valore dei suoi

beni situati all’estero, in particolare le sue pretese contro PI 3. In queste

condizioni, può essere lasciata aperta la questione di sapere se il decreto di

sequestro potrebbe essere notificato ai rappresentanti svizzeri della compagnia

d’assicurazione (ovvero __________ e __________) o se invece esso dovrebbe

esserle notificato nelle Bermuda in via rogatoriale, oppure se l’CO 1 non dovrebbe

piuttosto ottenere le informazioni richieste direttamente dall’escusso, tramite

una rogatoria rivolta alle autorità italiane del suo domicilio. In definitiva,

la ricorrente deve far capo ai mezzi del diritto esecutivo italiano o delle

Bermuda.

5.

La

ricorrente allega ancora che la posizione assunta dalla banca e dalla compagnia

d’assicurazione è abusiva: entrambe le società fanno parte del medesimo gruppo,

hanno un indirizzo comune a Zurigo e la medesima carta intestata, e PI 3

gestirebbe, tramite persone che sono dipen- denti di entrambe le società, le

questioni relative alle polizze come quella dell’escusso proprio da Zurigo,

luogo del resto in cui è stata emessa la polizza in questione. Il comportamento

della compagnia d’assicurazione sarebbe poi contraddittorio, perché essa ha

comunque accettato il riscatto della polizza alla data del pignoramento.

5.1

Come

esposto sopra (nel consid. 3), dal punto di vista esecutivo i rapporti

patrimoniali vanno in linea di massima considerati in funzione di criteri

giuridici e non economici. Ogni persona risponde unicamente dei propri obblighi

(principio della responsabilità personale). Eccezioni sono ammesse soltanto in

casi particolari, in cui il terzo che si richiama a tale principio ha

acquistato il bene con un atto revocabile ai sensi degli art. 285 segg. LEF oppure (sussidiariamente) in modo manifestamente abusivo giusta l’art.

2.

cpv. 2 CC (cfr. C. Jaques, La

saisie et le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l’ayant

droit économique, ZZZ 2005, p. 321 segg. ad 2). Generalmente, la

questione dell’abuso di diritto si pone in situazioni in cui l’escusso si

prevale in modo insostenibile del fatto che il bene sequestrato o pignorato

appartiene formalmente a un terzo. Il Tribunale federale ha però avuto modo di

precisare che il sequestro di un credito, nella fattispecie incorporato in una

cartavalore, non può essere eseguito nel luogo in cui il creditore

(una società anonima) ha solamente un recapito postale e non esercita alcuna attività,

e ciò anche se la società vi abbia la propria sede (DTF 112 III 118, cons. 3a).

5.2

Nel caso concreto, si

deve dare atto alla ricorrente che diversi indizi fanno pensare che la polizza di assicurazione pignorata sia di fatto gestita a Zurigo

– luogo in cui d’altronde è stata emessa (doc. N): si pensi al fatto che le

risposte di PI 3 (doc. A e M) sono state spedite da Zurigo e sono state

sottoscritte da persone che sono iscritte a registro di commercio quali

procuratori di PI 2. Questa Camera, in virtù dell’art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF, ha

tuttavia verificato presso l’Ufficio federale delle assicurazioni private che PI

3.

è assoggettata alla sorveglianza dell’autorità monetaria di Bermuda (“Bermuda

Monetary Authority”, cfr. www.bma.bm, alla

voce “Insurance”/”Licensed Entities”, sub C). Ciò basta per ritenere che detta

società esiste davvero, ha una personalità giuridica propria e non ha solo un

recapito postale nelle Bermuda. Occorre d’altronde ricordare che, dal punto di

vista esecutivo, non si può fare astrazione dei rapporti giuridici formali per

il solo fatto che vi siano indizi d’identità economica tra due soggetti

di diritto distinti. Ciò può avvenire soltanto in casi eccezionali, ovvero

quando sono realizzate determinate circo- stanze supplementari che fanno ritenere

manifestamente abusiva (giusta l’art. 2 cpv. 2 CC) l’invocazione della dualità

giuridica da parte di chi si se ne prevale per opporsi al pignora- mento o al

sequestro (cfr. CEF 7 agosto 2003 [15.03.47], cons. 3.2-3.3). Nella

fattispecie, la ricorrente non ha allegato né reso verosimile che PI 2 abbia in

modo manifestamente abusivo partecipato alla costituzione della polizza di assicurazio-

zione per permettere all’escusso di sottrarre alla ricorrente l’importo di €

521'000.-- concordato con __________ il 30 giugno 2004 (doc. V). La banca non è

pertanto giuridicamente tenuta a fornire le informazioni richieste dalla

ricorrente, mentre la compagnia d’assicurazione lo potrebbe essere solo in base

ad un provvedimento esecutivo (sequestro, pignoramento) esplicitamente diretto

nei suoi confronti (supra ad cons. 4).

5.3

A scanso di equivoci,

va precisato che non si può dedurre dal fatto che PI 3 abbia versato

all’Ufficio il valore di riscatto della polizza alla data del pignora- mento,

perché l’escusso aveva dato il suo consenso all’opera- zione e non risulta

averlo dato per la fornitura delle informazioni richieste dalla ricorrente.

6.

Il ricorso va di conseguenza respinto. Non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 91 LEF; 61 e 62

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a:

– Studio

legale RA 1, __________;

avv. __________, __________;

PI 2,

__________, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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