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Decisione

15.2008.29

Procedura di opposizione al sequestro e rivendicazione dei beni sequestrati. Assegnazione del termine per promuovere azione di rivendicazione/contestazione della rivendicazione di un credito non incor

3 marzo 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con istanza 11 febbraio 2008 diretta contro PI 1, RI 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 2 e n. 4 LEF, di porre sotto sequestro “tutti gli averi patrimoniali

depositati su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni

bancarie intestate o cointestate a PI 2, segnatamente, ma non solo, il conto n.

__________401 ed il conto n. __________347 siccome dagli atti risultanti in

realtà averi di PI 1”, presso Banca __________, __________. Il tutto fino a concorrenza di fr. 168'579'827.– (ossia € 105'315'000.– al

tasso di conversione Euro/CHF valido per quel giorno) oltre interessi del 5%

dal 13 dicembre 2005.

B. Il

12 febbraio 2008, il Pretore __________, ha decretato il sequestro per un

importo pari a fr. 168'579'827.– (€ 105'315'000.–) oltre interessi al 5% dal 13

dicembre 2005. È stato immediatamente eseguito dall’CO 1, che ha poi allegato

al verbale di sequestro la comunicazione 13 febbraio 2008 della banca, secondo

cui “alla data del sequestro il sig. PI 2 è esclusivamente titolare della relazione

__________401 PI 2 (relazione nominativa)” e che “sulla relazione

bancaria __________401 PI 2 sono depositati complessivi Euro 7'281'165,43”.

C. Il

22 febbraio 2008 PI 2 ha formulato opposizione al sequestro e nel contempo ha

rivendicato presso l’CO 1 l’appartenenza dei beni sequestrati.

D. Il

27 febbraio 2008, l’Ufficio ha assegnato alla creditrice sequestrante un

termine di 20 giorni giusta l’art. 108 LEF per promuovere contro il terzo

rivendicante azione di contestazione della sua pretesa sul conto n. __________401,

pena il riconoscimento della medesima nella procedura in atto.

E. Con

ricorso 10 marzo 2008, RI 1 contesta quest’ultimo provvedimento, ritenendo che

il termine per agire in giudizio vada semmai impartito a PI 2, e che comunque

l’avvio di una procedura di rivendicazione sia prematura, dal momento che il

sequestro non è (non era) ancora definitivo, stante l’opposizione formulata

dallo stesso rivendicante. Sostiene infatti che il diritto del debitore sequestrato

sul conto sequestrato sia più verosimile, ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 n. 2

LEF, di quello del terzo rivendicante, dal momento che la sua formale

intestazione a PI 2 – un semplice prestanome – risulta abusiva e dunque

irrilevante, come dimostra il fatto che il Pretore __________, ne abbia

decretato il sequestro nell’ambito di una procedura diretta contro PI 1. A titolo abbondanziale, la ricorrente fa valere argomenti analoghi a quelli che – come si vedrà

appresso – svilupperà nella procedura di opposizione al sequestro.

F. Il

12 marzo 2008, il Presidente della scrivente Camera ha concesso effetto sospensivo

al ricorso.

G. Il

25 marzo 2008, PI 1 ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni al

ricorso, confermando la sua completa estraneità sia formale (titolarità), sia

sostanziale (economica) in relazione ai conti bancari (ed eventuali averi che

vi fossero depositati) oggetto di contestazione.

H. Nelle

proprie osservazioni, PI 2 si oppone all’accoglimento dei ricorso, rilevando di

essere l’unico avente diritto economico sulle relazioni n. __________ e __________,

come si evince dai formulari A 19 giugno 2001 e 29 novembre 2004, e l’unica

persona autorizzata a disporre dei conti. L’opponente afferma poi di aver

sempre operato su questi conti in prima persona, a titolo personale, e di

essere del tutto estraneo ad ogni e qualsiasi ipotesi di illecito civilistico o

penale rispetto alle esposizioni avversarie, con argomenti analoghi a quelli

presentati in sede di opposizione al sequestro, segnatamente per quanto concerne

l’accordo transattivo da lui proposto il 24 luglio 2007 e accettato dalla

sequestrante con modifiche il 4 ottobre 2007, secondo cui egli s’impegnava a

versare € 4'000'000.-- alla banca ma avrebbe poi potuto liberamente disporre

del saldo del conto, ciò che comporterebbe riconoscimento da parte della banca dell’esclusiva

titolarità di PI 2 su tale saldo. Egli si oppone d’altronde alla sospensione

della procedura di rivendicazione in attesa dell’esito della procedura di

opposizione al sequestro.

I. Con

osservazioni 8 aprile 2008, l’CO 1 conferma la correttezza del proprio operato,

evidenziando che le relazioni bancarie sono intestate a terzi, sicché la

questione del possesso non può essere messa in discussione.

L. Con

atto di replica 24 aprile 2008, la ricorrente, così come autorizzata dal

decreto 10 aprile 2008 di questa Camera, ha presentato osservazioni sulle

osservazioni di PI 2, incentrate sulla contestazione delle conclusioni

avversarie relative all’accordo transattivo 24 luglio/4 ottobre 2007 e su tre

altre affermazioni del resistente.

M. In

duplica, PI 2 contesta l’ammissibilità della replica, le cui allegazioni nulla

avrebbero a che vede con il tema ricorsuale e nemmeno verterebbero su aspetti

di fatto di diritto nuovi, che non sarebbero già dovuti essere affrontati con

il ricorso. Per il resto, il resistente contesta nel merito tutte le allegazioni

di replica.

N. Il 2

ottobre 2009, PI 2 ha prodotto il nuovo formulario A relativo al conto n. __________401

da lui sottoscritto il 30 settembre 2009.

O. Con sentenza

13 ottobre 2009, il Pretore __________ ha respinto opposizione al sequestro, in

quanto, dalla vertenza penale avviata dalla Procura __________ contro il

debitore sequestrato PI 1 e due altri imputati __________ e __________) per

reati contro il patrimonio, era emerso che i tre operavano su conti di clienti “privilegiati”

– fra cui l'opponente appunto – con i quali erano state concordate modalità di

spartizione dei guadagni così conseguiti. I documenti da cui risultava che quei

conti erano intestati all'opponente, costituivano soltanto dichiarazioni

scritte di parte. Questa Camera ha confermato la sentenza pretorile con sentenza

del 7 gennaio 2010 (inc. 14.09.89), ricordando in particolare che anche PI 2 è

stato coinvolto nel procedimento penale in corso in Italia, conclusosi con il

patteggiamento della pena, nel quale si è riscontrato una sua responsabilità in

merito alle operazioni illecite eseguite sul conto sequestrato (cons. 14). Tale

sentenza è da poco passata in giudicato.

Considerandi

in diritto:

1.

L’ammissibilità

dei documenti prodotti da PI 2 il 2 ottobre 2009 è dubbia, visto che lo scambio

degli allegati era già chiuso. In ogni caso, essi sono irrilevanti, siccome

hanno il valore probatorio di semplici dichiarazioni di parte. Motivo per il

quale non sono stati notificati a controparte.

2.

Visto

l’esito del ricorso, è inutile esaminare la ricevibilità – contestata – della

replica.

3.

Giusta

l’art. 107 cpv. 1 LEF (n. 2), il debitore e il creditore possono contestare presso

l’ufficio d’esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda un credito

o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del

terzo; in caso di contestazione nel termine impartito dall’ufficio, esso

impartisce al terzo un termine di 20 giorni per promuovere azione di accertamento

del proprio diritto nei confronti di colui che lo contesta (art. 107 cpv. 2 e 5

LEF). Viceversa, se la pretesa del terzo appare più fondata di quella del debitore,

l’ufficio impartisce al creditore e/o al debitore il termine di 20 giorni per

promuovere nei confronti del terzo azione di contestazione della sua pretesa

(art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF). Queste norme si applicano anche per

analogia all’esecuzione dei sequestri (art. 275 LEF; DTF 110 III 62 cons. 2a).

3.1

Secondo

la dottrina e la giurisprudenza cantonale ginevrina, il diritto federale non

vieta la coesistenza parallela della procedura di opposizione al sequestro

(art. 278 LEF) e della procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106

segg. LEF. Il terzo rivendicante può però anche aspettare la fine della

procedura di opposizione prima di formulare la sua rivendicazione sui beni sequestrati

(Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, Basi­lea/Ginevra/Monaco 2005, n. 22 ad

art. 275, con rif.). Se invece egli la formula prima,

l’ufficio d’esecuzione deve avviare la procedura subito. L’operato dell’CO 1 è

quindi corretto sotto questo punto di vista.

3.2

Nei

casi in cui la decisione dell’ufficio d’esecuzione circa l’attri­buzione

dell’onere d’inoltrare la causa dell’art. 109 LEF viene impugnata, ai sensi

dell’art. 17 LEF, per motivi sostanzialmente analoghi a quelli fatti valere in

sede di opposizione al sequestro, è di regola opportuno, per economia di

procedura, che l’autorità di vigilanza statuisca sul ricorso solo una volta

noto l’esito della procedura di opposizione al sequestro, in special modo

quando l’opposizione – come nel caso in esame – non verte solo sulla questione

dell’appartenenza dei beni ma anche su altri presupposti (esistenza ed

esigibilità del credito, causa del sequestro), siccome il sequestro potrebbe

essere annullato, di solito a breve termine (cfr. art. 278 cpv. 2 LEF),

rendendo così privo di oggetto il ricorso.

3.3

Non è

contestato che l’oggetto del sequestro in esame è un credito non incorporato in

una cartavalore ai sensi degli art. 107 cpv. 1 n. 2 e 108 cpv. 2 n. 2 LEF,

sicché il termine per promuovere azione va impartito applicando il criterio

della miglior verosimiglianza.

a) L’azione

dell’art. 109 LEF non tende a determinare chi è il titolare del credito sequestrato,

ma se il diritto vantato dal terzo rivendicante è di natura a sottrarre il bene

pignorato o sequestrato all’esecuzione forzata o è di natura (come ad esempio

un diritto di pegno) ad influire sul risultato dell’esecuzione forzata (cfr. Tschumy, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 27 ad art. 109; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 6 ad art. 109). La questione

della titolarità del credito, che viene esaminata solo in via pregiudiziale,

non è necessariamente determinante, in particolare quando il terzo fa valere un

diritto di distrazione su un credito di cui non è titolare (ad es. in virtù dell’art.

401.

CO, cfr. Tschumy, op. cit., n.

3.

ad art. 106). Non lo è nemmeno quando il terzo invoca il proprio diritto in

modo abusivo o se lo stesso è revocabile ai sensi degli art. 285 segg. LEF.

b) In

effetti, se dal punto di vista esecutivo, i rapporti patrimoniali vanno in

linea di massima considerati in funzione di criteri giuridici e non economici,

ogni persona rispondendo unicamente dei propri obblighi (principio della

responsabilità personale), eccezioni sono ammesse in casi particolari, in cui

il terzo si richiama abusivamente a tale principio con lo scopo d'impedire il

sequestro del bene in questione (caso del prestanome o "uomo di paglia",

cfr. CEF 18 ottobre 2005, inc. 14.05.67, cons. 3.1-3.2, RtiD I-2006 767 ss n.

83c) oppure quando il suo titolo di proprietà/tito­larità è inopponibile al

creditore siccome revocabile ai sensi degli art. 285 segg. LEF (cfr. CEF 10

giugno 2008, inc. 15.08.28, cons. 5.1, RtiD I-2009, 729 s. n. 62c [massima],

con rif.).

c) La

questione che si pone in questa sede è tuttavia diversa e di portata molto più

contenuta: si tratta unicamente di determinare se l’Ufficio ha impartito alla

parte giusta il termine per promuovere azione ai sensi dell’art. 109 LEF, in

altri termini se ha correttamente applicato l’art. 108 cpv. 2 LEF (in relazione

con il cpv. 1 n. 2). Dal profilo concreto, la decisione è rilevante solo per la

questione dell’anticipo delle spese di giustizia e non per quella dell’onere

della prova nell’azione di rivendicazione o di contestazione di rivendicazione

(cfr. Tschumy, op. cit., n. 1 ad

art. 109, con rif.). Onde facilitare e velocizzare la decisione dell’ufficio

d’esecuzione, ed evitare una discussione anticipata del merito della questione,

il legislatore, per ripartire l’onere dell’azione, ha stabilito agli art. 107 e

108.

LEF dei criteri (presunzioni) semplici, fondati sulla mera apparenza: il

possesso per i beni mobili corporali, l’iscrizione a registro fondiario per gli

immobili e la verosomiglianza della loro titolarità per i crediti (Tschumy, op. cit., n. 5 ad art. 107).

Per il rinvio dell’art. 275 LEF, questi criteri valgono anche in materia di

sequestro, a prescindere dall’esito della procedura di opposizione al sequestro

(art. 278 LEF) in merito alla questione dell’appartenenza dei beni sequestrati

(esito che comunque, in casi analoghi a quello in esame, l’ufficio non è in

grado di conoscere). Per quanto riguarda i crediti, l’ufficio d’ese­cuzione deve

quindi stabilire, in modo sommario, se è più verosimile che il titolare della

pretesa sia il debitore o se è più verosimile che lo sia il terzo debitore.

L’ufficio può al riguardo fondarsi sulle apparenze senza dover esperire

accertamenti più approfonditi (A. Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13

ad art. 107). Si attiene alle dichiarazioni delle parti e non è tenuto a verificare

la fondatezza della rivendicazione; deve unicamente risolvere la questione del

miglior diritto apparente, ovvero determinare chi – dell’escusso o del terzo

rivendicante – ha, secondo la più grande verosimiglianza, la qualità di

creditore o è meglio in grado di disporre del credito o di esercitarlo, senza

doversi chiedere se la fattispecie è o no conforme al diritto (STF 26 febbraio

2008, inc.5A.588/2007, cons. 2.2; DTF 123 III 370, cons. 3b). Per i crediti contro una banca, il titolare è la persona a cui il

conto è intestato, anche se il formulario A indica un’altra persona quale avente

diritto economico (C. Jaques, La saisie

et le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l’ayant droit

économique, ZZZ 2005, 344 ad 3.5.3).

d) Nel caso concreto, è pacifico che PI 2 è l’unico titolare e avente

diritto economico della relazione n. __________401 (l’unica oggetto della

decisione impugnata) nonché l’unica persona abilitata a disporne formalmente

nei confronti della banca. Ben si giustificava quindi impartire alla ricorrente

il termine per contestare la rivendicazione del resistente giusta l’art. 108

cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF. Il fatto che la formale intestazione del conto a PI 2

appaia abusiva e quindi inopponibile nei confronti della ricorrente non va

preso in considerazione in questa sede, poiché è irrilevante rispetto al

criterio di legge fondato sulla titolarità del credito (posto agli art. 107 e

108.

LEF). Come per ogni altra decisione, vanno ovviamente riservati i casi di

rivendicazione manifestamente abusiva (art. 2 cpv. 2 CC e Jaques, op. cit., note 265 e 266 ad p.

374). Per quanto attiene alla fattispecie, il carattere abusivo della

rivendicazione di PI 2 – ritenuto verosimile in sede di opposizione al

sequestro – non può dirsi manifesto, giacché è stato discusso in modo diffuso

dalle parti e da questa Camera.

4.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 107, 108, 109, 275

LEF, 2 cpv. 2 CC, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. RA 1, __________;

avv. RA 3, __________;

avv. RA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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