15.2008.29
Procedura di opposizione al sequestro e rivendicazione dei beni sequestrati. Assegnazione del termine per promuovere azione di rivendicazione/contestazione della rivendicazione di un credito non incor
3 marzo 2010Italiano14 min
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Numero d'incarto:
15.2008.29
Data decisione, Autorità:
03.03.2010, CEF
Titolo:
Procedura di opposizione al sequestro e rivendicazione dei beni sequestrati. Assegnazione del termine per promuovere azione di rivendicazione/contestazione della rivendicazione di un credito non incorporato in una cartavalore. Intestazione del conto bancario sequestrato e abuso di diritto
RIVENDICAZIONE DI TERZI
art. 2 cpv. 2 CC
art. 107 cpv. 2 cf. 2 LEF
art. 108 cpv. 1 cf. 2 LEF
art. 275 LEF
Incarto n.
15.2008.29
Lugano
3 marzo 2010
CJ/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 10 marzo 2008 di
RI 1 (I)
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione di
assegnazione di termine giusta l’art. 108 LEF emessa il 27 febbraio 2008 nella
procedura di sequestro n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti
di:
PI 1 (I)
rappr. dall’ RA 2
procedura che concerne anche, quale terzo rivendicante
dei beni sequestrati:
PI 2, __________ (I)
rappr. dall’avv. RA 3, __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Con istanza 11 febbraio 2008 diretta contro PI 1, RI 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 2 e n. 4 LEF, di porre sotto sequestro “tutti gli averi patrimoniali
depositati su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni
bancarie intestate o cointestate a PI 2, segnatamente, ma non solo, il conto n.
__________401 ed il conto n. __________347 siccome dagli atti risultanti in
realtà averi di PI 1”, presso Banca __________, __________. Il tutto fino a concorrenza di fr. 168'579'827.– (ossia € 105'315'000.– al
tasso di conversione Euro/CHF valido per quel giorno) oltre interessi del 5%
dal 13 dicembre 2005.
B. Il
12 febbraio 2008, il Pretore __________, ha decretato il sequestro per un
importo pari a fr. 168'579'827.– (€ 105'315'000.–) oltre interessi al 5% dal 13
dicembre 2005. È stato immediatamente eseguito dall’CO 1, che ha poi allegato
al verbale di sequestro la comunicazione 13 febbraio 2008 della banca, secondo
cui “alla data del sequestro il sig. PI 2 è esclusivamente titolare della relazione
__________401 PI 2 (relazione nominativa)” e che “sulla relazione
bancaria __________401 PI 2 sono depositati complessivi Euro 7'281'165,43”.
C. Il
22 febbraio 2008 PI 2 ha formulato opposizione al sequestro e nel contempo ha
rivendicato presso l’CO 1 l’appartenenza dei beni sequestrati.
D. Il
27 febbraio 2008, l’Ufficio ha assegnato alla creditrice sequestrante un
termine di 20 giorni giusta l’art. 108 LEF per promuovere contro il terzo
rivendicante azione di contestazione della sua pretesa sul conto n. __________401,
pena il riconoscimento della medesima nella procedura in atto.
E. Con
ricorso 10 marzo 2008, RI 1 contesta quest’ultimo provvedimento, ritenendo che
il termine per agire in giudizio vada semmai impartito a PI 2, e che comunque
l’avvio di una procedura di rivendicazione sia prematura, dal momento che il
sequestro non è (non era) ancora definitivo, stante l’opposizione formulata
dallo stesso rivendicante. Sostiene infatti che il diritto del debitore sequestrato
sul conto sequestrato sia più verosimile, ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 n. 2
LEF, di quello del terzo rivendicante, dal momento che la sua formale
intestazione a PI 2 – un semplice prestanome – risulta abusiva e dunque
irrilevante, come dimostra il fatto che il Pretore __________, ne abbia
decretato il sequestro nell’ambito di una procedura diretta contro PI 1. A titolo abbondanziale, la ricorrente fa valere argomenti analoghi a quelli che – come si vedrà
appresso – svilupperà nella procedura di opposizione al sequestro.
F. Il
12 marzo 2008, il Presidente della scrivente Camera ha concesso effetto sospensivo
al ricorso.
G. Il
25 marzo 2008, PI 1 ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni al
ricorso, confermando la sua completa estraneità sia formale (titolarità), sia
sostanziale (economica) in relazione ai conti bancari (ed eventuali averi che
vi fossero depositati) oggetto di contestazione.
H. Nelle
proprie osservazioni, PI 2 si oppone all’accoglimento dei ricorso, rilevando di
essere l’unico avente diritto economico sulle relazioni n. __________ e __________,
come si evince dai formulari A 19 giugno 2001 e 29 novembre 2004, e l’unica
persona autorizzata a disporre dei conti. L’opponente afferma poi di aver
sempre operato su questi conti in prima persona, a titolo personale, e di
essere del tutto estraneo ad ogni e qualsiasi ipotesi di illecito civilistico o
penale rispetto alle esposizioni avversarie, con argomenti analoghi a quelli
presentati in sede di opposizione al sequestro, segnatamente per quanto concerne
l’accordo transattivo da lui proposto il 24 luglio 2007 e accettato dalla
sequestrante con modifiche il 4 ottobre 2007, secondo cui egli s’impegnava a
versare € 4'000'000.-- alla banca ma avrebbe poi potuto liberamente disporre
del saldo del conto, ciò che comporterebbe riconoscimento da parte della banca dell’esclusiva
titolarità di PI 2 su tale saldo. Egli si oppone d’altronde alla sospensione
della procedura di rivendicazione in attesa dell’esito della procedura di
opposizione al sequestro.
I. Con
osservazioni 8 aprile 2008, l’CO 1 conferma la correttezza del proprio operato,
evidenziando che le relazioni bancarie sono intestate a terzi, sicché la
questione del possesso non può essere messa in discussione.
L. Con
atto di replica 24 aprile 2008, la ricorrente, così come autorizzata dal
decreto 10 aprile 2008 di questa Camera, ha presentato osservazioni sulle
osservazioni di PI 2, incentrate sulla contestazione delle conclusioni
avversarie relative all’accordo transattivo 24 luglio/4 ottobre 2007 e su tre
altre affermazioni del resistente.
M. In
duplica, PI 2 contesta l’ammissibilità della replica, le cui allegazioni nulla
avrebbero a che vede con il tema ricorsuale e nemmeno verterebbero su aspetti
di fatto di diritto nuovi, che non sarebbero già dovuti essere affrontati con
il ricorso. Per il resto, il resistente contesta nel merito tutte le allegazioni
di replica.
N. Il 2
ottobre 2009, PI 2 ha prodotto il nuovo formulario A relativo al conto n. __________401
da lui sottoscritto il 30 settembre 2009.
O. Con sentenza
13 ottobre 2009, il Pretore __________ ha respinto opposizione al sequestro, in
quanto, dalla vertenza penale avviata dalla Procura __________ contro il
debitore sequestrato PI 1 e due altri imputati __________ e __________) per
reati contro il patrimonio, era emerso che i tre operavano su conti di clienti “privilegiati”
– fra cui l'opponente appunto – con i quali erano state concordate modalità di
spartizione dei guadagni così conseguiti. I documenti da cui risultava che quei
conti erano intestati all'opponente, costituivano soltanto dichiarazioni
scritte di parte. Questa Camera ha confermato la sentenza pretorile con sentenza
del 7 gennaio 2010 (inc. 14.09.89), ricordando in particolare che anche PI 2 è
stato coinvolto nel procedimento penale in corso in Italia, conclusosi con il
patteggiamento della pena, nel quale si è riscontrato una sua responsabilità in
merito alle operazioni illecite eseguite sul conto sequestrato (cons. 14). Tale
sentenza è da poco passata in giudicato.
Considerandi
in diritto:
1.
L’ammissibilità
dei documenti prodotti da PI 2 il 2 ottobre 2009 è dubbia, visto che lo scambio
degli allegati era già chiuso. In ogni caso, essi sono irrilevanti, siccome
hanno il valore probatorio di semplici dichiarazioni di parte. Motivo per il
quale non sono stati notificati a controparte.
2.
Visto
l’esito del ricorso, è inutile esaminare la ricevibilità – contestata – della
replica.
3.
Giusta
l’art. 107 cpv. 1 LEF (n. 2), il debitore e il creditore possono contestare presso
l’ufficio d’esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda un credito
o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del
terzo; in caso di contestazione nel termine impartito dall’ufficio, esso
impartisce al terzo un termine di 20 giorni per promuovere azione di accertamento
del proprio diritto nei confronti di colui che lo contesta (art. 107 cpv. 2 e 5
LEF). Viceversa, se la pretesa del terzo appare più fondata di quella del debitore,
l’ufficio impartisce al creditore e/o al debitore il termine di 20 giorni per
promuovere nei confronti del terzo azione di contestazione della sua pretesa
(art. 108 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF). Queste norme si applicano anche per
analogia all’esecuzione dei sequestri (art. 275 LEF; DTF 110 III 62 cons. 2a).
3.1
Secondo
la dottrina e la giurisprudenza cantonale ginevrina, il diritto federale non
vieta la coesistenza parallela della procedura di opposizione al sequestro
(art. 278 LEF) e della procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106
segg. LEF. Il terzo rivendicante può però anche aspettare la fine della
procedura di opposizione prima di formulare la sua rivendicazione sui beni sequestrati
(Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 22 ad
art. 275, con rif.). Se invece egli la formula prima,
l’ufficio d’esecuzione deve avviare la procedura subito. L’operato dell’CO 1 è
quindi corretto sotto questo punto di vista.
3.2
Nei
casi in cui la decisione dell’ufficio d’esecuzione circa l’attribuzione
dell’onere d’inoltrare la causa dell’art. 109 LEF viene impugnata, ai sensi
dell’art. 17 LEF, per motivi sostanzialmente analoghi a quelli fatti valere in
sede di opposizione al sequestro, è di regola opportuno, per economia di
procedura, che l’autorità di vigilanza statuisca sul ricorso solo una volta
noto l’esito della procedura di opposizione al sequestro, in special modo
quando l’opposizione – come nel caso in esame – non verte solo sulla questione
dell’appartenenza dei beni ma anche su altri presupposti (esistenza ed
esigibilità del credito, causa del sequestro), siccome il sequestro potrebbe
essere annullato, di solito a breve termine (cfr. art. 278 cpv. 2 LEF),
rendendo così privo di oggetto il ricorso.
3.3
Non è
contestato che l’oggetto del sequestro in esame è un credito non incorporato in
una cartavalore ai sensi degli art. 107 cpv. 1 n. 2 e 108 cpv. 2 n. 2 LEF,
sicché il termine per promuovere azione va impartito applicando il criterio
della miglior verosimiglianza.
a) L’azione
dell’art. 109 LEF non tende a determinare chi è il titolare del credito sequestrato,
ma se il diritto vantato dal terzo rivendicante è di natura a sottrarre il bene
pignorato o sequestrato all’esecuzione forzata o è di natura (come ad esempio
un diritto di pegno) ad influire sul risultato dell’esecuzione forzata (cfr. Tschumy, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 27 ad art. 109; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 6 ad art. 109). La questione
della titolarità del credito, che viene esaminata solo in via pregiudiziale,
non è necessariamente determinante, in particolare quando il terzo fa valere un
diritto di distrazione su un credito di cui non è titolare (ad es. in virtù dell’art.
401.
CO, cfr. Tschumy, op. cit., n.
3.
ad art. 106). Non lo è nemmeno quando il terzo invoca il proprio diritto in
modo abusivo o se lo stesso è revocabile ai sensi degli art. 285 segg. LEF.
b) In
effetti, se dal punto di vista esecutivo, i rapporti patrimoniali vanno in
linea di massima considerati in funzione di criteri giuridici e non economici,
ogni persona rispondendo unicamente dei propri obblighi (principio della
responsabilità personale), eccezioni sono ammesse in casi particolari, in cui
il terzo si richiama abusivamente a tale principio con lo scopo d'impedire il
sequestro del bene in questione (caso del prestanome o "uomo di paglia",
cfr. CEF 18 ottobre 2005, inc. 14.05.67, cons. 3.1-3.2, RtiD I-2006 767 ss n.
83c) oppure quando il suo titolo di proprietà/titolarità è inopponibile al
creditore siccome revocabile ai sensi degli art. 285 segg. LEF (cfr. CEF 10
giugno 2008, inc. 15.08.28, cons. 5.1, RtiD I-2009, 729 s. n. 62c [massima],
con rif.).
c) La
questione che si pone in questa sede è tuttavia diversa e di portata molto più
contenuta: si tratta unicamente di determinare se l’Ufficio ha impartito alla
parte giusta il termine per promuovere azione ai sensi dell’art. 109 LEF, in
altri termini se ha correttamente applicato l’art. 108 cpv. 2 LEF (in relazione
con il cpv. 1 n. 2). Dal profilo concreto, la decisione è rilevante solo per la
questione dell’anticipo delle spese di giustizia e non per quella dell’onere
della prova nell’azione di rivendicazione o di contestazione di rivendicazione
(cfr. Tschumy, op. cit., n. 1 ad
art. 109, con rif.). Onde facilitare e velocizzare la decisione dell’ufficio
d’esecuzione, ed evitare una discussione anticipata del merito della questione,
il legislatore, per ripartire l’onere dell’azione, ha stabilito agli art. 107 e
108.
LEF dei criteri (presunzioni) semplici, fondati sulla mera apparenza: il
possesso per i beni mobili corporali, l’iscrizione a registro fondiario per gli
immobili e la verosomiglianza della loro titolarità per i crediti (Tschumy, op. cit., n. 5 ad art. 107).
Per il rinvio dell’art. 275 LEF, questi criteri valgono anche in materia di
sequestro, a prescindere dall’esito della procedura di opposizione al sequestro
(art. 278 LEF) in merito alla questione dell’appartenenza dei beni sequestrati
(esito che comunque, in casi analoghi a quello in esame, l’ufficio non è in
grado di conoscere). Per quanto riguarda i crediti, l’ufficio d’esecuzione deve
quindi stabilire, in modo sommario, se è più verosimile che il titolare della
pretesa sia il debitore o se è più verosimile che lo sia il terzo debitore.
L’ufficio può al riguardo fondarsi sulle apparenze senza dover esperire
accertamenti più approfonditi (A. Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13
ad art. 107). Si attiene alle dichiarazioni delle parti e non è tenuto a verificare
la fondatezza della rivendicazione; deve unicamente risolvere la questione del
miglior diritto apparente, ovvero determinare chi – dell’escusso o del terzo
rivendicante – ha, secondo la più grande verosimiglianza, la qualità di
creditore o è meglio in grado di disporre del credito o di esercitarlo, senza
doversi chiedere se la fattispecie è o no conforme al diritto (STF 26 febbraio
2008, inc.5A.588/2007, cons. 2.2; DTF 123 III 370, cons. 3b). Per i crediti contro una banca, il titolare è la persona a cui il
conto è intestato, anche se il formulario A indica un’altra persona quale avente
diritto economico (C. Jaques, La saisie
et le séquestre des droits patrimoniaux dont le débiteur est l’ayant droit
économique, ZZZ 2005, 344 ad 3.5.3).
d) Nel caso concreto, è pacifico che PI 2 è l’unico titolare e avente
diritto economico della relazione n. __________401 (l’unica oggetto della
decisione impugnata) nonché l’unica persona abilitata a disporne formalmente
nei confronti della banca. Ben si giustificava quindi impartire alla ricorrente
il termine per contestare la rivendicazione del resistente giusta l’art. 108
cpv. 1 n. 2 e cpv. 2 LEF. Il fatto che la formale intestazione del conto a PI 2
appaia abusiva e quindi inopponibile nei confronti della ricorrente non va
preso in considerazione in questa sede, poiché è irrilevante rispetto al
criterio di legge fondato sulla titolarità del credito (posto agli art. 107 e
108.
LEF). Come per ogni altra decisione, vanno ovviamente riservati i casi di
rivendicazione manifestamente abusiva (art. 2 cpv. 2 CC e Jaques, op. cit., note 265 e 266 ad p.
374). Per quanto attiene alla fattispecie, il carattere abusivo della
rivendicazione di PI 2 – ritenuto verosimile in sede di opposizione al
sequestro – non può dirsi manifesto, giacché è stato discusso in modo diffuso
dalle parti e da questa Camera.
4.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 107, 108, 109, 275
LEF, 2 cpv. 2 CC, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. RA 1, __________;
–
avv. RA 3, __________;
–
avv. RA 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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