15.2008.32
Richiesta garanzie fiscali. Sequestro fiscale. Firma. Segreto fiscale. Ricevibilità del ricorso ex art. 17 LEF. Limitazione del sequestro/pignoramento a quanto necessario a una sufficiente copertura d
17 giugno 2008Italiano19 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2008.32
Data decisione, Autorità:
17.06.2008, CEF
Titolo:
Richiesta garanzie fiscali. Sequestro fiscale. Firma. Segreto fiscale. Ricevibilità del ricorso ex art. 17 LEF. Limitazione del sequestro/pignoramento a quanto necessario a una sufficiente copertura del credito posto in esecuzione
SEQUESTRO FISCALE
art. 8a cpv. 1 LEF
art. 17 LEF
art. 91 LEF
art. 97 cpv. 2 LEF
art. 275 LEF
art. 276 LEF
art. 110 cpv. 2 LIFD
art. 170 LIFD
art. 183 cpv. 2 LT
art. 249 LT
Incarto n.
15.2008.32
Lugano
17 giugno
2008
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Ermotti
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 3 aprile 2008 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro i sequestri n. __________,
__________ e __________ eseguiti nei confronti di
PI 1
a favore di
1. PI 2, __________
2. PI 3 __________
3. PI 4, __________
tutti rappr. dall’RA 2, __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 18 marzo 2008, l’RA 2, per conto della PI 4, della PI 3 e del PI
2, ha emesso tre richieste di garanzia nei confronti di PI 1 per fr. 545'000.--,
rispettivamente 530'000.-- e fr. 720'000.--, a copertura delle imposte
federali, cantonali e comunali 2003/2004 e “in aggiunta” a precedenti richieste
di garanzia del 18 aprile 2005. Quale motivo delle richieste, l’autorità
fiscale ha indicato che “nei confronti del contribuente è in corso un
procedimento penale. Nell’ambito di questi accertamenti sono emersi importanti
elementi non dichiarati e sottratti all’imposizione del fisco. L’attività del
contribuente sembrerebbe essere strutturata in maniera tale da permettere a
quest’ultimo di sottrarre, in modi diversi, i propri beni patrimoniali
all’esecuzione del fisco rendendo la stessa più difficile. Il credito ed il
pagamento sembrerebbero oggettivamente minacciati”.
Lo stesso
18 marzo, l’RA 2 ha emesso tre decreti di sequestro, indicando quale titolo e
causa del sequestro le summenzionate richieste di garanzia e quale oggetto da sequestrare
“il mappale n. __________ RFD di __________ di proprietà dell’RI 1, __________,
__________, di cui PI 1 è il solo azionista ed amministratore unico, secondo la
teoria della trasparenza rovesciata [...]”.
B. Sempre
il 18 marzo 2008, l’CO 1 ha proceduto al sequestro del citato immobile, indicando
in fr. 3'270'000.-- il suo valore di stima e in fr. 3'060'000.-- il relativo
aggravio ipotecario nominale. Il 9 aprile 2008, l’Ufficio ha assegnato ai
creditori il termine per promuovere azione di contestazione della
rivendicazione di RI 1 secondo l’art. 108 LEF, ciò che essi hanno fatto con
petizione del 29 aprile 2008. L’udienza preliminare è fissata per il 1°
settembre 2008.
C. Il 3
aprile 2008, RI 1 ha presentato ricorso contro l’esecuzione dei sequestri, facendo
valere che:
– essi
sono nulli perché vertono su beni appartenenti a una persona, la ricorrente,
diversa dall’asserito debitore, PI 1;
– i
decreti e i verbali di sequestro, come pure le decisioni di tassazione riferite
agli anni 2003 e seguenti, non sono state notificate né a PI 1 né alla
ricorrente;
– gli
avvisi di pignoramento/sequestro 27 marzo 2008 notificati alla Banca __________,
nella sua qualità di creditrice ipotecaria, contengono vizi formali: mancanza
di qualsiasi riferimento alle richieste di garanzia, indicazione del domicilio
di PI 1 a __________ invece che nel Comune di __________, assenza di menzione
della responsabilità del creditore per i danni ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 n.
5 LEF; sottoscrizione delle decisioni fiscali presumibilmente da persone non
espressamente autorizzate a rappresentare le autorità fiscali procedenti;
– il
valore dell’immobile sequestrato, unitamente a quanto sequestrato e pignorato
in esecuzione di precedenti richieste di garanzia del 18 aprile 2005, valutati
prudenzialmente in fr. 3'500'000.-- a fr. 4'000'000.--, supera di gran lunga i
crediti vantati dal fisco.
D. Nelle
sue osservazioni, l’RA 2 ritiene anzitutto il ricorso irricevibile, in quanto
verterebbe su questioni di merito, da risolversi nella procedura di
rivendicazione giusta l’art. 108 LEF, e quindi sottratte al potere di
cognizione di questa Camera. A titolo aggiuntivo, le resistenti contestano la
legittimazione a ricorrere di RI 1, in quanto essa invocherebbe abusivamente la
propria indipendenza giuridica rispetto a PI 1. Non avrebbe d’altronde un
interesse pratico ed attuale a dolersi del fatto che il valore dei beni sequestrati
supera l’importo dei crediti posti in esecuzione. La censura sarebbe del resto
infondata, ma l’obbligo alla preservazione del segreto fiscale impedirebbe le
resistenti di contestare le affermazioni della ricorrente. Infine, la cosiddetta
teoria della trasparenza rovesciata (“umgekehrter Durchgriff”)
giustificherebbe il sequestro del fondo della ricorrente, stante l’identità
economica esistente tra la società e il suo amministratore nonché azionista
unico PI 1.
E. Nelle
sue osservazioni 4/29 aprile 2008, l’CO 1 evidenzia di aver ritenuto di poter
eseguire i sequestri richiesti nella misura in cui nei decreti era chiaramente
indicato che il debitore risultava essere unico azionista e proprietario di RI
1. La questione della proprietà andrà stabilita nella causa di rivendicazione
ai sensi dell’art. 108 LEF. Gli immobili oggetto del sequestro sono gravati da
pegno, sicché il ricavo, dopo il pagamento dei creditori ipotecari, potrebbe
non coprire le pretese vantate dal fisco. I verbali di sequestro (al momento
dell’inoltro del ricorso) non sono ancora stati notificati perché tutti gli
accertamenti non sono ancora stati completati.
Considerandi
in diritto:
1.
Il
ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha per
oggetto non l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto
a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo
amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui
scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura
esecutiva (Cometta, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 [di
seguito: BAKO], n. 1 ss. ad art. 17; Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998 [di seguito: Commentario], n. 3.c ad parte
generale, p. 14 s.). È legittimata a ricorrere giusta l’art. 17 LEF la parte
che ha un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito
di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta,
BAKO, n. 38 ad art. 17; Cometta,
Commentario, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17). In
particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di
procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice
constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione
forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF
(cfr. Cometta, Commentario, p. 15
ad d; Gilliéron, n. 65 ad art.
17, con rif.).
2.
Nel caso in esame, è evidente che RI 1 ha un interesse proprio,
attuale, pratico e degno di protezione a far annullare i sequestri, dal momento
che essi vertono su un fondo di cui, almeno formalmente, essa è proprietaria.
L’asserita identità economica tra la ricorrente e l’escusso nonché l’abuso di
diritto che l’autorità fiscale denuncia non sono così manifesti da poter
ritenere che la società non stia facendo valere un interesse proprio. La
ricorrente dev’essere ammessa a difendersi contro il sospetto di abuso allegato
dall’autorità fiscale. La questione verrà semmai esaminata e risolta nella
procedura di rivendicazione. Intanto, il ricorso, su questo punto, dev’essere
considerato ammissibile.
3.
Quale
premessa generale, occorre ricordare che l’escusso, come i terzi e le autorità,
sono tenuti ad informare l’ufficio di esecuzione su tutti i diritti
patrimoniali del primo (art. 91 cpv. 1, 4 e 5 LEF) senza potersi prevalersi di
alcun obbligo di mantenere il segreto (Jeandin,
Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco
2005, n. 16 ad art. 91), sia esso bancario o fiscale
(cfr. art. 110 cpv. 2 LIFD e 183 cpv. 2 LT). D’altronde, chiunque renda
verosimile un interesse può consultare gli atti dell’ufficio di esecuzione
(art. 8a cpv. 1 LEF) per i quali ha concretamente dimostrato il proprio
interesse (Dallèves, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 9 ad
art. 8a; a favore di un diritto di consultazione in linea di principio
illimitato: Peter, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 8a; Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 8a). Nel caso di specie, RI 1 ha ovviamente diritto a conoscere gli
argomenti e i fatti sui quali l’autorità fiscale fonda la propria pretesa a far
sequestrare il fondo n. __________ RFD di __________. Del
resto, la ricorrente ne è venuta a conoscenza al momento della notificazione
delle petizioni che l’autorità fiscale ha inoltrato alla Pretura di Lugano il
29.
aprile 2008 in virtù dell’art. 109 LEF per contestare le rivendicazioni di RI
1.
4.
L’autorità
fiscale adduce un ulteriore motivo d’irricevibilità del ricorso, sostenendo che
la censura di RI 1, fondata sull’asserito proprio diritto di proprietà sul
fondo sequestrato, solleva una questione di merito, che va risolta nella
procedura di rivendicazione giusta l’art. 108 LEF, sicché sarebbe sottratta al
potere di cognizione della Camera.
4.1
A
partire dalla riforma del diritto esecutivo entrato in vigore il 1° gennaio
1997, le competenze delle autorità di esecuzione forzata sono state limitate al
solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure
d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF
(richiamati dall’art. 275 LEF). Tutte le censure che toccano i presupposti
materiali del sequestro, in particolare quelle che concernono la proprietà o la
titolarità dei beni da sequestrare e l’abuso di diritto, rientrano invece nella
competenza del giudice dell’opposizione (art. 278) (CEF 30 gennaio 2003
[15.2003.13], con rif.). L’autorità di vigilanza che dovesse
decidere su tali questioni renderebbe pertanto un giudizio nullo (DTF 129 III 203 cons. 2, p. 205 ss. e cons. 3, p. 208;
cfr. pure cfr. CEF 30 gennaio 2003 [15.2003.13]; 22
novembre 2001 [15.2001.286]; 6 marzo 2001 [15.2001.18], cons. 2.1; 3 agosto 1999 [15.1998.117], cons. 2.4 e 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV,
Losanna 2003, n. 12 s. e 44 ad art. 275; Stoffel/Chabloz,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 275).
4.2
Giusta
l'art. 278 cpv. 1 LEF, chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare
opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni dalla conoscenza del
sequestro. La procedura è perlopiù disciplinata dal diritto cantonale (art. 25
n. 2 lett. a LEF), segnatamente per quanto concerne la competenza per materia. Tuttavia,
secondo gli 170 cpv. 2 LIFD e 249 cpv. 2 LT, che hanno lo stesso contenuto, il
rimedio giuridico dell’opposizione non è ammesso contro i decreti di sequestro
fiscale. La conformità della norma cantonale al diritto federale risulta
dall'art. 78 LAID (Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, RS 642.14), sebbene, per
inavvertenza, il legislatore federale abbia omesso, dopo il 1° gennaio 1997, di
sostituire il rinvio all'art. 279 vLEF (relativo all'azione di contestazione
della causa del sequestro) con quello all'art. 278 nLEF (riferito al nuovo
istituto dell'opposizione al sequestro). Il senso della norma è però indiscusso
(cfr. Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 96 ad
art. 271; G. Oberson,
Le séquestre demandé par les autorités fiscales, Jusletter del 3 settembre
2007, Rz 53), giacché l’art. 170 cpv. 2 LIFD, che ha funto da modello all’art.
78.
LAID, è stato esso adattato al nuovo diritto del sequestro.
4.3
Visto
che la via dell’opposizione è chiusa per i decreti di sequestro fiscali, non si
può, a priori, considerare irricevibili i ricorsi inoltrati in virtù dell’art.
17.
LEF, perlomeno nelle ipotesi in cui il ricorrente non ha avuto la facoltà di
far valere le sue censure con un reclamo o un ricorso fiscali contro la
richiesta di garanzia e/o contro il decreto di sequestro, ciò che si verifica
nelle ipotesi in cui, come nel caso concreto, la censura esula dal potere di cognizione
dell’autorità di ricorso fiscale – così la questione dell’appartenenza dei beni
sequestrati (cfr. ASA 66/1997, p. 475, cons. 3d). In questi casi, com’era il
caso prima del 1° gennaio 1997 (cfr. Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 50
ad § 51), l’autorità di vigilanza deve esaminare anche le censure di diritto
materiale rivolte al decreto di sequestro – in particolare per quanto attiene
alla proprietà dei beni sequestrati –, ma il suo potere di cognizione è
limitato alla constatazione dei casi di nullità manifesta o perlomeno
facilmente riconoscibile, se il difetto è particolarmente grave e l’ammissione
della nullità non compromette seriamente la sicurezza del diritto (cfr. DTF 129 I 361 segg.; CEF 4 agosto 2006 [15.2006.65], cons. 6.3). Va del resto
ricordato che il ricorso giusta l’art. 17 LEF ha natura sussidiaria (cfr. sopra
cons. 1) e che la questione dell’appartenenza dei beni sequestrati, per il
rinvio dell’art. 275 LEF, dev’essere risolta nell’apposita procedura di rivendicazione
prevista agli art. 106 segg. LEF.
4.4
Nel
caso di specie, il fatto che i decreti del 18 marzo 2008 indichino quale
oggetto del sequestro un fondo intestato a una persona giuridica formalmente
diversa dal debitore non basta a ritenerli manifestamente nulli. La
giurisprudenza e la dottrina ammettono infatti che il creditore possa far
sequestrare beni formalmente intestati a un terzo quando essi siano stati abusivamente
incorporati nel patrimonio del terzo allo scopo d’impedire ai creditori di
farli sequestrare (cfr. CEF 7 agosto 2003 [14.03.47], cons. 3.1
e 3.2/b, RtiD II-2004 768 segg. n. 91c). Indubbiamente vi sono nel caso
concreto indizi a favore della tesi dell’autorità fiscale: da un canto PI 1 è
amministratore unico di RI 1 (doc. H allegato al ricorso) e non ha contestato
di esserne l’azionista unico, circostanza che del resto sembra a prima vista
confermata dai doc. H e I prodotti dall’autorità fiscale a sostegno delle sue
petizioni del 29 aprile 2008 in contestazione delle rivendicazioni della
ricorrente giusta l’art. 109 LEF; d’altro canto il trapasso del fondo sequestrato
è avvenuto nel 2004 (doc. G allegato al ricorso), ovvero in concomitanza con le
sottrazioni fiscali che gli vengono rimproverate. I decreti di sequestro in questione
non possono pertanto essere ritenuti manifestamente nulli. La ricorrente è
rinviata a far valere le proprie ragioni nella procedura di rivendicazione promossa
dagli escutenti con petizione del 29 aprile 2008.
5.
Riguardo
alla censura ricorsuale circa l’assenza di notifica dei decreti e dei verbali
di sequestro, come pure delle richieste di garanzia, v’è da rilevare come la
natura stessa di questi atti esclude una loro notificazione prima che siano
stati effettivamente eseguiti. Per questo motivo, l’art. 276 cpv. 2 LEF
prescrive la comunicazione del verbale di sequestro (e dell’allegato decreto di
sequestro) al debitore e ad eventuali terzi colpiti dal provvedimento
immediatamente dopo l’esecuzione del sequestro. Nel caso concreto, già il 27
marzo 2008 l’Ufficio ha spedito l’avviso di amministrazione coatta a RI 1
presso la sua sede di __________ (secondo l’indicazione figurante nel registro
di commercio), con l’osservazione che i decreti e verbali di sequestro
sarebbero stati intimati nel corso della settimana successiva. L’avviso è ritornato
all’Ufficio con la menzione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo
indicato”. La ricorrente può quindi biasimare solo sé stessa per non aver avuto
conoscenza più presto di questi documenti. Essi sono poi comunque stati
validamente intimati il 10 aprile 2008 al domicilio privato di PI 1 (cfr. art.
65.
LEF), che secondo le indicazioni del registro di commercio risulta essere l’unico
rappresentante della ricorrente (doc. H).
6.
La
ricorrente si duole del fatto che le decisioni di tassazione riferite agli anni
2003.
e seguenti non sono ancora state notificate a PI 1. È dubbio che tale
censura sia ammissibile, perché solo il contribuente ha la legittimazione per
chiedere la notifica della tassazione fiscale che lo riguarda. Comunque sia,
l’emissione della tassazione non è, dal punto di vista esecutivo, una condizione
di validità del sequestro fondato su una richiesta di garanzia (e non su una
decisione di tassazione definitiva). D’altronde, il fisco ha validamente convalidato
i sequestri ai sensi dell’art. 279 LEF, promuovendo le esecuzioni n. __________
in prestazione di garanzia con domande giunte all’Ufficio il 15 aprile 2008 e
chiedendo con istanze del 19 maggio 2008 il rigetto delle opposizioni
interposte dal contribuente il 14 maggio 2008.
7.
Gli
avvisi di pignoramento/sequestro del 27 marzo 2008 notificati alla Banca __________
(doc. A-C), nella sua qualità di creditrice ipotecaria, non sono decreti di
sequestro bensì, appunto, semplici avvisi ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 lett. b
RFF (in relazione con l’art. 275 LEF). Poco importa pertanto la mancanza di un riferimento
dettagliato alle richieste di garanzia, l’indicazione del domicilio di PI 1 a __________
invece che nel __________ e l’assenza di menzione della responsabilità del
creditore per i danni ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 n. 5 LEF.
8.
La
ricorrente, pur dichiarando di non aver conoscenza delle decisioni fiscali
all’origine dei sequestri, contesta preventivamente il diritto di firma delle
persone che le hanno sottoscritte. A torto. Sia le decisioni di richiesta di
garanzia sia i decreti di sequestro risultano validamente firmati dal capo
dell’RA 2 e dall’esattrice, conformemente a quanto disposto dagli art. 3 del
Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 (RL
2.4.1
) e 20 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL
10.2.1.1
), in relazione con l’art. 169 cpv. 1 LIFD per le imposte federali e
con l’art. 296 cpv. 4 LT per quelle comunali.
9.
Secondo
la ricorrente, il valore dell’immobile sequestrato, unitamente a quanto sequestrato
e pignorato in esecuzione di precedenti richieste di garanzia del 18 aprile
2005, valutati prudenzialmente in fr. 3'500'000.-- a fr. 4'000'000.--,
supererebbe di gran lunga i crediti vantati dal fisco. Per la resistente, tale
censura sarebbe irricevibile perché la ricorrente non avrebbe alcun interesse
pratico ed attuale a prevalersene.
9.1
Secondo
il Tribunale federale (DTF 112 III 79, cons. 1/c e 1/d), i terzi non sono abilitati
a contestare la stima dei beni pignorati o sequestrati (art. 97 cpv. 1 LEF) né,
a quanto sembra, a chiedere la limitazione del pignoramento o del sequestro a
quanto necessario ad una sufficiente copertura del credito posto in esecuzione
(art. 97 cpv. 2 LEF), tranne in due situazioni particolari che non si
verificano nel caso concreto. I terzi devono difendere i propri diritti nella
procedura di rivendicazione disciplinata dagli art. 106 segg. LEF. Con Gilliéron (Commentaire
de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 9 ad art. 97), si
potrebbe non condividere la giurisprudenza federale, a maggior ragione per
quanto attiene alla questione dell’estensione del pignoramento ai sensi
dell’art. 97 cpv. 2 LEF, giacché essa è indipendente dalla questione della proprietà
dei beni – il terzo potrebbe non opporsi al pignoramento o al sequestro dei
propri beni, purché limitato all’importo del credito posto in esecuzione – e
non può quindi essere evasa nella procedura di rivendicazione di cui agli art.
106.
segg. LEF. Non è tuttavia necessario risolvere il quesito nel caso in esame,
poiché la censura della ricorrente è comunque infondata.
9.2
In
effetti, la ricorrente non allega (e meno ancora dimostra) di aver impugnato il
verbale di pignoramento dell’11 ottobre 2006 eseguito nelle esecuzioni n. __________
e __________ (gr. __________) (promosse a convalida dei sequestri n. __________,
rispettivamente n. __________, decretati sulla base delle richieste di garanzia
del 18 aprile 2005), che a fronte di crediti per un importo nominale totale di
fr. 2'212'836.-- registra beni pignorati per un valore di stima complessivo di
fr. 1'580'962,20. Di conseguenza, le esecuzioni promosse prima dei procedimenti
in esame risultano ampiamente scoperte (a scanso di equivoci, si osserva che,
come ammette la stessa ricorrente, i sequestri n. __________, anch’essi fondati
sulle richieste di garanzia del 18 aprile 2005 [doc. M], sono stati ritirati il
7.
febbraio 2006 [doc. L]). D’altronde, le richieste di garanzie emesse il 18
marzo 2008, sulle quali si fondano i sequestri più recenti, lo sono state “in
aggiunta alle precedenti del 18.04.2005” per imposte, sempre maturate nel
periodo fiscale 2003 e 2004, scoperte ulteriormente nell’ambito del
procedimento penale tuttora in corso (cfr. supra ad A). Eventuali contestazioni
su tale “aggiunta” devono o dovevano essere formulate con i rimedi giuridici
previsti dal diritto fiscale. Dal punto di vista esecutivo, tenuto conto del
fatto che il fondo sequestrato nel 2008, valutato in fr. 3'270'000.--, è gravato
da ipoteche per oltre fr. 3'000'000.--, i nuovi crediti vantati dal fisco
(nelle es. n. __________), per un valore nominale complessivo di fr.
1'790'000.--, appaiono a questo stadio della procedura ampiamente scoperti.
10.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 91, 97, 106 segg., 275, 276 LEF; 110, 170 LIFD; 183, 249 LT;
61.
e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. RA 1, __________;
–
RA 2, __________;
–
PI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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