Lexipedia

Decisione

15.2008.32

Richiesta garanzie fiscali. Sequestro fiscale. Firma. Segreto fiscale. Ricevibilità del ricorso ex art. 17 LEF. Limitazione del sequestro/pignoramento a quanto necessario a una sufficiente copertura d

17 giugno 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 18 marzo 2008, l’RA 2, per conto della PI 4, della PI 3 e del PI

2, ha emesso tre richieste di garanzia nei confronti di PI 1 per fr. 545'000.--,

rispettivamente 530'000.-- e fr. 720'000.--, a copertura delle imposte

federali, cantonali e comunali 2003/2004 e “in aggiunta” a precedenti richieste

di garanzia del 18 aprile 2005. Quale motivo delle richieste, l’autorità

fiscale ha indicato che “nei confronti del contribuente è in corso un

procedimento penale. Nell’ambito di questi accertamenti sono emersi importanti

elementi non dichiarati e sottratti all’imposizione del fisco. L’attività del

contribuente sembrerebbe essere strutturata in maniera tale da permettere a

quest’ultimo di sottrarre, in modi diversi, i propri beni patrimoniali

all’esecuzione del fisco rendendo la stessa più difficile. Il credito ed il

pagamento sembrerebbero oggettivamente minacciati”.

Lo stesso

18 marzo, l’RA 2 ha emesso tre decreti di sequestro, indicando quale titolo e

causa del sequestro le summenzionate richieste di garanzia e quale oggetto da sequestrare

“il mappale n. __________ RFD di __________ di proprietà dell’RI 1, __________,

__________, di cui PI 1 è il solo azionista ed amministratore unico, secondo la

teoria della trasparenza rovesciata [...]”.

B. Sempre

il 18 marzo 2008, l’CO 1 ha proceduto al sequestro del citato immobile, indicando

in fr. 3'270'000.-- il suo valore di stima e in fr. 3'060'000.-- il relativo

aggravio ipotecario nominale. Il 9 aprile 2008, l’Ufficio ha assegnato ai

creditori il termine per promuovere azione di contestazione della

rivendicazione di RI 1 secondo l’art. 108 LEF, ciò che essi hanno fatto con

petizione del 29 aprile 2008. L’udienza preliminare è fissata per il 1°

settembre 2008.

C. Il 3

aprile 2008, RI 1 ha presentato ricorso contro l’esecuzione dei sequestri, facendo

valere che:

– essi

sono nulli perché vertono su beni appartenenti a una persona, la ricorrente,

diversa dall’asserito debitore, PI 1;

– i

decreti e i verbali di sequestro, come pure le decisioni di tassazione riferite

agli anni 2003 e seguenti, non sono state notificate né a PI 1 né alla

ricorrente;

– gli

avvisi di pignoramento/sequestro 27 marzo 2008 notificati alla Banca __________,

nella sua qualità di creditrice ipotecaria, contengono vizi formali: mancanza

di qualsiasi riferimento alle richieste di garanzia, indicazione del domicilio

di PI 1 a __________ invece che nel Comune di __________, assenza di menzione

della responsabilità del creditore per i danni ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 n.

5 LEF; sottoscrizione delle decisioni fiscali presumibilmente da persone non

espressamente autorizzate a rappresentare le autorità fiscali procedenti;

– il

valore dell’immobile sequestrato, unitamente a quanto sequestrato e pignorato

in esecuzione di precedenti richieste di garanzia del 18 aprile 2005, valutati

prudenzialmente in fr. 3'500'000.-- a fr. 4'000'000.--, supera di gran lunga i

crediti vantati dal fisco.

D. Nelle

sue osservazioni, l’RA 2 ritiene anzitutto il ricorso irricevibile, in quanto

verterebbe su questioni di merito, da risolversi nella procedura di

rivendicazione giusta l’art. 108 LEF, e quindi sottratte al potere di

cognizione di questa Camera. A titolo aggiuntivo, le resistenti contestano la

legittimazione a ricorrere di RI 1, in quanto essa invocherebbe abusivamente la

propria indipendenza giuridica rispetto a PI 1. Non avrebbe d’altronde un

interesse pratico ed attuale a dolersi del fatto che il valore dei beni sequestrati

supera l’importo dei crediti posti in esecuzione. La censura sarebbe del resto

infondata, ma l’obbligo alla preservazione del segreto fiscale impedirebbe le

resistenti di contestare le affermazioni della ricorrente. Infine, la cosiddetta

teoria della trasparenza rovesciata (“umgekehrter Durchgriff”)

giustificherebbe il sequestro del fondo della ricorrente, stante l’identità

economica esistente tra la società e il suo amministratore nonché azionista

unico PI 1.

E. Nelle

sue osservazioni 4/29 aprile 2008, l’CO 1 evidenzia di aver ritenuto di poter

eseguire i sequestri richiesti nella misura in cui nei decreti era chiaramente

indicato che il debitore risultava essere unico azionista e proprietario di RI

1. La questione della proprietà andrà stabilita nella causa di rivendicazione

ai sensi dell’art. 108 LEF. Gli immobili oggetto del sequestro sono gravati da

pegno, sicché il ricavo, dopo il pagamento dei creditori ipotecari, potrebbe

non coprire le pretese vantate dal fisco. I verbali di sequestro (al momento

dell’inoltro del ricorso) non sono ancora stati notificati perché tutti gli

accertamenti non sono ancora stati completati.

Considerandi

in diritto:

1.

Il

ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha per

oggetto non l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto

a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo

amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui

scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura

esecutiva (Cometta, Kommentar zum

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 [di

seguito: BAKO], n. 1 ss. ad art. 17; Cometta,

Commentario alla LPR, Lugano 1998 [di seguito: Commentario], n. 3.c ad parte

generale, p. 14 s.). È legittimata a ricorrere giusta l’art. 17 LEF la parte

che ha un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito

di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta,

BAKO, n. 38 ad art. 17; Cometta,

Commentario, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,

vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17). In

particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di

procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice

constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione

forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF

(cfr. Cometta, Commentario, p. 15

ad d; Gilliéron, n. 65 ad art.

17, con rif.).

2.

Nel caso in esame, è evidente che RI 1 ha un interesse proprio,

attuale, pratico e degno di protezione a far annullare i sequestri, dal momento

che essi vertono su un fondo di cui, almeno formalmente, essa è proprietaria.

L’asserita identità economica tra la ricorrente e l’escusso nonché l’abuso di

diritto che l’autorità fiscale denuncia non sono così manifesti da poter

ritenere che la società non stia facendo valere un interesse proprio. La

ricorrente dev’essere ammessa a difendersi contro il sospetto di abuso allegato

dall’autorità fiscale. La questione verrà semmai esaminata e risolta nella

procedura di rivendicazione. Intanto, il ricorso, su questo punto, dev’essere

considerato ammissibile.

3.

Quale

premessa generale, occorre ricordare che l’escusso, come i terzi e le autorità,

sono tenuti ad informare l’ufficio di esecuzione su tutti i diritti

patrimoniali del primo (art. 91 cpv. 1, 4 e 5 LEF) senza potersi prevalersi di

alcun obbligo di mantenere il segreto (Jeandin,

Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco

2005, n. 16 ad art. 91), sia esso bancario o fiscale

(cfr. art. 110 cpv. 2 LIFD e 183 cpv. 2 LT). D’altronde, chiunque renda

verosimile un interesse può consultare gli atti dell’ufficio di esecuzione

(art. 8a cpv. 1 LEF) per i quali ha concretamente dimostrato il proprio

interesse (Dallèves, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 9 ad

art. 8a; a favore di un diritto di consultazione in linea di principio

illimitato: Peter, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 8a; Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 8a). Nel caso di specie, RI 1 ha ovviamente diritto a conoscere gli

argomenti e i fatti sui quali l’autorità fiscale fonda la propria pretesa a far

sequestrare il fondo n. __________ RFD di __________. Del

resto, la ricorrente ne è venuta a conoscenza al momento della notificazione

delle petizioni che l’autorità fiscale ha inoltrato alla Pretura di Lugano il

29.

aprile 2008 in virtù dell’art. 109 LEF per contestare le rivendicazioni di RI

1.

4.

L’autorità

fiscale adduce un ulteriore motivo d’irricevibilità del ricorso, sostenendo che

la censura di RI 1, fondata sull’asserito proprio diritto di proprietà sul

fondo sequestrato, solleva una questione di merito, che va risolta nella

procedura di rivendicazione giusta l’art. 108 LEF, sicché sarebbe sottratta al

potere di cognizione della Camera.

4.1

A

partire dalla riforma del diritto esecutivo entrato in vigore il 1° gennaio

1997, le competenze delle autorità di esecuzione forzata sono state limitate al

solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure

d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF

(richiamati dall’art. 275 LEF). Tutte le censure che toccano i presupposti

materiali del sequestro, in particolare quelle che concernono la proprietà o la

titolarità dei beni da sequestrare e l’abuso di diritto, rientrano invece nella

competenza del giudice dell’opposizione (art. 278) (CEF 30 gennaio 2003

[15.2003.13], con rif.). L’autorità di vigilanza che dovesse

decidere su tali questioni renderebbe pertanto un giudizio nullo (DTF 129 III 203 cons. 2, p. 205 ss. e cons. 3, p. 208;

cfr. pure cfr. CEF 30 gennaio 2003 [15.2003.13]; 22

novembre 2001 [15.2001.286]; 6 marzo 2001 [15.2001.18], cons. 2.1; 3 agosto 1999 [15.1998.117], cons. 2.4 e 3; Gillié­ron, Commentaire de la LP, vol. IV,

Losanna 2003, n. 12 s. e 44 ad art. 275; Stoffel/Chabloz,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 275).

4.2

Giusta

l'art. 278 cpv. 1 LEF, chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare

opposizione al giudice del sequestro entro dieci giorni dalla conoscenza del

sequestro. La procedura è perlopiù disciplinata dal diritto cantonale (art. 25

n. 2 lett. a LEF), segnatamente per quanto concerne la competenza per materia. Tuttavia,

secondo gli 170 cpv. 2 LIFD e 249 cpv. 2 LT, che hanno lo stesso contenuto, il

rimedio giuridico dell’opposizione non è ammesso contro i decreti di sequestro

fiscale. La conformità della norma cantonale al diritto federale risulta

dall'art. 78 LAID (Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione

delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, RS 642.14), sebbene, per

inavvertenza, il legislatore federale abbia omesso, dopo il 1° gennaio 1997, di

sostituire il rinvio all'art. 279 vLEF (relativo all'azione di contestazione

della causa del sequestro) con quello all'art. 278 nLEF (riferito al nuovo

istituto dell'opposizione al sequestro). Il senso della norma è però indiscusso

(cfr. Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 96 ad

art. 271; G. Oberson,

Le séquestre demandé par les autorités fiscales, Jusletter del 3 settembre

2007, Rz 53), giacché l’art. 170 cpv. 2 LIFD, che ha funto da modello all’art.

78.

LAID, è stato esso adattato al nuovo diritto del sequestro.

4.3

Visto

che la via dell’opposizione è chiusa per i decreti di sequestro fiscali, non si

può, a priori, considerare irricevibili i ricorsi inoltrati in virtù dell’art.

17.

LEF, perlomeno nelle ipotesi in cui il ricorrente non ha avuto la facoltà di

far valere le sue censure con un reclamo o un ricorso fiscali contro la

richiesta di garanzia e/o contro il decreto di sequestro, ciò che si verifica

nelle ipotesi in cui, come nel caso concreto, la censura esula dal potere di cognizione

dell’autorità di ricorso fiscale – così la questione dell’appartenenza dei beni

sequestrati (cfr. ASA 66/1997, p. 475, cons. 3d). In questi casi, com’era il

caso prima del 1° gennaio 1997 (cfr. Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 50

ad § 51), l’autorità di vigilanza deve esaminare anche le censure di diritto

materiale rivolte al decreto di sequestro – in particolare per quanto attiene

alla proprietà dei beni sequestrati –, ma il suo potere di cognizione è

limitato alla constatazione dei casi di nullità manifesta o perlomeno

facilmente riconoscibile, se il difetto è particolarmente grave e l’ammissione

della nullità non compromette seriamente la sicurezza del diritto (cfr. DTF 129 I 361 segg.; CEF 4 agosto 2006 [15.2006.65], cons. 6.3). Va del resto

ricordato che il ricorso giusta l’art. 17 LEF ha natura sussidiaria (cfr. sopra

cons. 1) e che la questione dell’appartenenza dei beni sequestrati, per il

rinvio dell’art. 275 LEF, dev’essere risolta nell’apposita procedura di rivendicazione

prevista agli art. 106 segg. LEF.

4.4

Nel

caso di specie, il fatto che i decreti del 18 marzo 2008 indichino quale

oggetto del sequestro un fondo intestato a una persona giuridica formalmente

diversa dal debitore non basta a ritenerli manifestamente nulli. La

giurisprudenza e la dottrina ammettono infatti che il creditore possa far

sequestrare beni formalmente intestati a un terzo quando essi siano stati abusivamente

incorporati nel patrimonio del terzo allo scopo d’impedire ai creditori di

farli sequestrare (cfr. CEF 7 agosto 2003 [14.03.47], cons. 3.1

e 3.2/b, RtiD II-2004 768 segg. n. 91c). Indubbiamente vi sono nel caso

concreto indizi a favore della tesi dell’autorità fiscale: da un canto PI 1 è

amministratore unico di RI 1 (doc. H allegato al ricorso) e non ha contestato

di esserne l’azionista unico, circostanza che del resto sembra a prima vista

confermata dai doc. H e I prodotti dall’autorità fiscale a sostegno delle sue

petizioni del 29 aprile 2008 in contestazione delle rivendicazioni della

ricorrente giusta l’art. 109 LEF; d’altro canto il trapasso del fondo sequestrato

è avvenuto nel 2004 (doc. G allegato al ricorso), ovvero in concomitanza con le

sottrazioni fiscali che gli vengono rimproverate. I decreti di sequestro in questione

non possono pertanto essere ritenuti manifestamente nulli. La ricorrente è

rinviata a far valere le proprie ragioni nella procedura di rivendicazione promossa

dagli escutenti con petizione del 29 aprile 2008.

5.

Riguardo

alla censura ricorsuale circa l’assenza di notifica dei decreti e dei verbali

di sequestro, come pure delle richieste di garanzia, v’è da rilevare come la

natura stessa di questi atti esclude una loro notificazione prima che siano

stati effettivamente eseguiti. Per questo motivo, l’art. 276 cpv. 2 LEF

prescrive la comunicazione del verbale di sequestro (e dell’allegato decreto di

sequestro) al debitore e ad eventuali terzi colpiti dal provvedimento

immediatamente dopo l’esecuzione del sequestro. Nel caso concreto, già il 27

marzo 2008 l’Ufficio ha spedito l’avviso di amministrazione coatta a RI 1

presso la sua sede di __________ (secondo l’indicazione figurante nel registro

di commercio), con l’osservazione che i decreti e verbali di sequestro

sarebbero stati intimati nel corso della settimana successiva. L’avviso è ritornato

all’Ufficio con la menzione “il destinatario è irreperibile all’indirizzo

indicato”. La ricorrente può quindi biasimare solo sé stessa per non aver avuto

conoscenza più presto di questi documenti. Essi sono poi comunque stati

validamente intimati il 10 aprile 2008 al domicilio privato di PI 1 (cfr. art.

65.

LEF), che secondo le indicazioni del registro di commercio risulta essere l’unico

rappresentante della ricorrente (doc. H).

6.

La

ricorrente si duole del fatto che le decisioni di tassazione riferite agli anni

2003.

e seguenti non sono ancora state notificate a PI 1. È dubbio che tale

censura sia ammissibile, perché solo il contribuente ha la legittimazione per

chiedere la notifica della tassazione fiscale che lo riguarda. Comunque sia,

l’emissione della tassazione non è, dal punto di vista esecutivo, una condizione

di validità del sequestro fondato su una richiesta di garanzia (e non su una

decisione di tassazione definitiva). D’altronde, il fisco ha validamente convalidato

i sequestri ai sensi dell’art. 279 LEF, promuovendo le esecuzioni n. __________

in prestazione di garanzia con domande giunte all’Ufficio il 15 aprile 2008 e

chiedendo con istanze del 19 maggio 2008 il rigetto delle opposizioni

interposte dal contribuente il 14 maggio 2008.

7.

Gli

avvisi di pignoramento/sequestro del 27 marzo 2008 notificati alla Banca __________

(doc. A-C), nella sua qualità di creditrice ipotecaria, non sono decreti di

sequestro bensì, appunto, semplici avvisi ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 lett. b

RFF (in relazione con l’art. 275 LEF). Poco importa pertanto la mancanza di un riferimento

dettagliato alle richieste di garanzia, l’indicazione del domicilio di PI 1 a __________

invece che nel __________ e l’assenza di menzione della responsabilità del

creditore per i danni ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 n. 5 LEF.

8.

La

ricorrente, pur dichiarando di non aver conoscenza delle decisioni fiscali

all’origine dei sequestri, contesta preventivamente il diritto di firma delle

persone che le hanno sottoscritte. A torto. Sia le decisioni di richiesta di

garanzia sia i decreti di sequestro risultano validamente firmati dal capo

dell’RA 2 e dall’esattrice, conformemente a quanto disposto dagli art. 3 del

Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 (RL

2.4.1

) e 20 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL

10.2.1.1

), in relazione con l’art. 169 cpv. 1 LIFD per le imposte federali e

con l’art. 296 cpv. 4 LT per quelle comunali.

9.

Secondo

la ricorrente, il valore dell’immobile sequestrato, unitamente a quanto sequestrato

e pignorato in esecuzione di precedenti richieste di garanzia del 18 aprile

2005, valutati prudenzialmente in fr. 3'500'000.-- a fr. 4'000'000.--,

supererebbe di gran lunga i crediti vantati dal fisco. Per la resistente, tale

censura sarebbe irricevibile perché la ricorrente non avrebbe alcun interesse

pratico ed attuale a prevalersene.

9.1

Secondo

il Tribunale federale (DTF 112 III 79, cons. 1/c e 1/d), i terzi non sono abilitati

a contestare la stima dei beni pignorati o sequestrati (art. 97 cpv. 1 LEF) né,

a quanto sembra, a chiedere la limitazione del pignoramento o del sequestro a

quanto necessario ad una sufficiente copertura del credito posto in esecuzione

(art. 97 cpv. 2 LEF), tranne in due situazioni particolari che non si

verificano nel caso concreto. I terzi devono difendere i propri diritti nella

procedura di rivendicazione disciplinata dagli art. 106 segg. LEF. Con Gilliéron (Commentaire

de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 9 ad art. 97), si

potrebbe non condividere la giurisprudenza federale, a maggior ragione per

quanto attiene alla questione dell’estensione del pignoramento ai sensi

dell’art. 97 cpv. 2 LEF, giacché essa è indipendente dalla questione della proprietà

dei beni – il terzo potrebbe non opporsi al pignoramento o al sequestro dei

propri beni, purché limitato all’importo del credito posto in esecuzione – e

non può quindi essere evasa nella procedura di rivendicazione di cui agli art.

106.

segg. LEF. Non è tuttavia necessario risolvere il quesito nel caso in esame,

poiché la censura della ricorrente è comunque infondata.

9.2

In

effetti, la ricorrente non allega (e meno ancora dimostra) di aver impugnato il

verbale di pignoramento dell’11 ottobre 2006 eseguito nelle esecuzioni n. __________

e __________ (gr. __________) (promosse a convalida dei sequestri n. __________,

rispettivamente n. __________, decretati sulla base delle richieste di garanzia

del 18 aprile 2005), che a fronte di crediti per un importo nominale totale di

fr. 2'212'836.-- registra beni pignorati per un valore di stima complessivo di

fr. 1'580'962,20. Di conseguenza, le esecuzioni promosse prima dei procedimenti

in esame risultano ampiamente scoperte (a scanso di equivoci, si osserva che,

come ammette la stessa ricorrente, i sequestri n. __________, anch’essi fondati

sulle richieste di garanzia del 18 aprile 2005 [doc. M], sono stati ritirati il

7.

febbraio 2006 [doc. L]). D’altronde, le richieste di garanzie emesse il 18

marzo 2008, sulle quali si fondano i sequestri più recenti, lo sono state “in

aggiunta alle precedenti del 18.04.2005” per imposte, sempre maturate nel

periodo fiscale 2003 e 2004, scoperte ulteriormente nell’ambito del

procedimento penale tuttora in corso (cfr. supra ad A). Eventuali contestazioni

su tale “aggiunta” devono o dovevano essere formulate con i rimedi giuridici

previsti dal diritto fiscale. Dal punto di vista esecutivo, tenuto conto del

fatto che il fondo sequestrato nel 2008, valutato in fr. 3'270'000.--, è gravato

da ipoteche per oltre fr. 3'000'000.--, i nuovi crediti vantati dal fisco

(nelle es. n. __________), per un valore nominale complessivo di fr.

1'790'000.--, appaiono a questo stadio della procedura ampiamente scoperti.

10.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 91, 97, 106 segg., 275, 276 LEF; 110, 170 LIFD; 183, 249 LT;

61.

e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. RA 1, __________;

RA 2, __________;

PI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster