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Decisione

15.2008.37

Questione di merito sottratta al potere di cognizione dell'autorità di vigilanza. Esecuzione abusiva

24 giugno 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso 31 marzo 2008 l’__________ RI 1 chiede di annullare il precetto esecutivo

perché debitrici del credito dedotto in esecuzione sarebbero delle società con

sede all’estero, di cui l’escussa sarebbe semplice amministratrice. A mente

della ricorrente la procedente avrebbe richiesto l’emissione del precetto

contro di lei solo perché vorrebbe evitare di procedere all’estero contro le

citate società. Tale agire costituirebbe un chiaro abuso di diritto perché la

procedente ben sa, avendo indirizzato tutte le fatture indicate nel precetto

alle società e non all’escussa, che quest’ultima non sarebbe la debitrice delle

somme richieste.

C. Delle

osservazioni 15 aprile 2008 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso, si

dirà per quanto necessario in seguito.

Considerato

in

diritto: 1. Il

ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un

diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il

provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di

natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la

proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta,

Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons.

2.).

2. La

contestazione sollevata dalla ricorrente, secondo cui debitrici dell’importo in

esecuzione sarebbero delle società con sede all’estero di cui l’escussa sarebbe

Considerandi

solo amministratrice, concerne unicamente una questione di merito, sottratta al

potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza.

Avendo

l’escussa interposto opposizione al precetto tale eccezione potrà semmai essere

fatta valere e sostanziata nell’ambito della relativa procedura di rigetto

dell’opposizione o nelle procedure di riconoscimento rispettivamente di

disconoscimento di debito.

3.

Un’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue

scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in

specie per angariare deliberatamente l'escusso o per

frivolezza, è nulla (DTF

115.

III 21, cons. 3b; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 36 ad art. 8a). L’ufficio di esecuzione non

può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi

“del tutto eccezionali”, senza facoltà di indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21 s., cons. 3b

e 3c). La protezione della legge può essere rifiutata

unicamente in caso di abuso manifesto di un diritto (art. 2 cpv. 2 CC),

principio che va interpretato in modo particolarmente restrittivo in materia

esecutiva, visto il limitato potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione (Cometta, Il giudice del diritto

esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991, p. 297 ss.; Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum

SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 15 ad art. 69; CEF 30 ottobre 2001 [15.01.275]) e

l’esistenza di mezzi di diritto a favore dell’escusso per difendere i propri

interessi (art. 85 e 85a LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un

credito: DTF 125 III 149

ss.).

Nel

caso di specie, malgrado che le fatture indicate nel precetto esecutivo quale

titolo di credito siano effettivamente state emesse contro delle terze società,

la domanda di esecuzione della resistente non appare manifestamente abusiva,

atteso che la LEF conferisce al precettante il diritto di avviare una procedura

esecutiva senza dover provare il fondamento del suo credito.

4.

Da quanto

precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non

si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17 LEF; 2 cpv. 2 CC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.

2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

- __________ RI 1, __________;

- PI 1, __________.

Comunicazione all’CO

1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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