15.2008.37
Questione di merito sottratta al potere di cognizione dell'autorità di vigilanza. Esecuzione abusiva
24 giugno 2008Italiano5 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2008.37
Data decisione, Autorità:
24.06.2008, CEF
Ricorso:
TF,5A_476/08, 07.08.2009
Titolo:
Questione di merito sottratta al potere di cognizione dell'autorità di vigilanza. Esecuzione abusiva
COMPETENZA DELLA CAMERA ESECUZIONE E FALLIMENTI
PROCEDURA DI RICORSO
art. 2 cpv. 2 CC
art. 17 LEF
Incarto n.
15.2008.37
Lugano
24 giugno
2008
EC/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Ermotti
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 marzo 2008 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione del
precetto esecutivo nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente
da
PI 1
viste le osCO 1;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Con PE n.
__________ del 5/27 marzo 2008 deCO 1 PI 1 ha escusso l’__________ RI 1 per l’incasso
di fr. 4'799.55 oltre interessi al 5% dal 29 febbraio 2008.
Nel
precetto esecutivo è stata indicato quale titolo di credito: “Fatture scoperte
no. 2007087 del 23.03.07 fr. 800.--; no 2007132 del 30.11.07 fr. 200.--;
no. 2007129 del 30.11.07 fr. 666.71; no. 2007131 del 30.11.07 fr. 250.--; no. 2007086
del 23.08.07 fr. 800.--; no. 2007089 del 23.08.07 fr. 800.--; no. 2007093
del 17.09.07 fr. 800.--; no. 2007094 del 17.09.07 fr. 400.--; interessi
composti fino al 28.02.08 fr. 82.85”.
Fatti
B. Con
ricorso 31 marzo 2008 l’__________ RI 1 chiede di annullare il precetto esecutivo
perché debitrici del credito dedotto in esecuzione sarebbero delle società con
sede all’estero, di cui l’escussa sarebbe semplice amministratrice. A mente
della ricorrente la procedente avrebbe richiesto l’emissione del precetto
contro di lei solo perché vorrebbe evitare di procedere all’estero contro le
citate società. Tale agire costituirebbe un chiaro abuso di diritto perché la
procedente ben sa, avendo indirizzato tutte le fatture indicate nel precetto
alle società e non all’escussa, che quest’ultima non sarebbe la debitrice delle
somme richieste.
C. Delle
osservazioni 15 aprile 2008 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso, si
dirà per quanto necessario in seguito.
Considerato
in
diritto: 1. Il
ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un
diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il
provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di
natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la
proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons.
2.).
2. La
contestazione sollevata dalla ricorrente, secondo cui debitrici dell’importo in
esecuzione sarebbero delle società con sede all’estero di cui l’escussa sarebbe
Considerandi
solo amministratrice, concerne unicamente una questione di merito, sottratta al
potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza.
Avendo
l’escussa interposto opposizione al precetto tale eccezione potrà semmai essere
fatta valere e sostanziata nell’ambito della relativa procedura di rigetto
dell’opposizione o nelle procedure di riconoscimento rispettivamente di
disconoscimento di debito.
3.
Un’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue
scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in
specie per angariare deliberatamente l'escusso o per
frivolezza, è nulla (DTF
115.
III 21, cons. 3b; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 36 ad art. 8a). L’ufficio di esecuzione non
può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi
“del tutto eccezionali”, senza facoltà di indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21 s., cons. 3b
e 3c). La protezione della legge può essere rifiutata
unicamente in caso di abuso manifesto di un diritto (art. 2 cpv. 2 CC),
principio che va interpretato in modo particolarmente restrittivo in materia
esecutiva, visto il limitato potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione (Cometta, Il giudice del diritto
esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991, p. 297 ss.; Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 15 ad art. 69; CEF 30 ottobre 2001 [15.01.275]) e
l’esistenza di mezzi di diritto a favore dell’escusso per difendere i propri
interessi (art. 85 e 85a LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un
credito: DTF 125 III 149
ss.).
Nel
caso di specie, malgrado che le fatture indicate nel precetto esecutivo quale
titolo di credito siano effettivamente state emesse contro delle terze società,
la domanda di esecuzione della resistente non appare manifestamente abusiva,
atteso che la LEF conferisce al precettante il diritto di avviare una procedura
esecutiva senza dover provare il fondamento del suo credito.
4.
Da quanto
precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17 LEF; 2 cpv. 2 CC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.
2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- __________ RI 1, __________;
- PI 1, __________.
Comunicazione all’CO
1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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