15.2008.38
Notifica di atti esecutivi in Italia. Istanza di restituzione del termine per malattia
29 settembre 2008Italiano14 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2008.38
Data decisione, Autorità:
29.09.2008, CEF
Ricorso:
TF,5A_706/2008, 05.11.2009
Titolo:
Notifica di atti esecutivi in Italia. Istanza di restituzione del termine per malattia
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 17 LEF
art. 33 cpv. 4 LEF
art. 66 cpv. 3 LEF
art. 74 cpv. 1 LEF
art. 75 cpv. 1 LEF
art. 85a LEF
Incarto n.
15.2008.38
Lugano
29 settembre
2008
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso, subordinatamente istanza di restituzione del termine per
interporre opposizione (art. 33 cpv. 4 LEF), del 21 aprile 2008 di
RI 1
(patrocinato dall’ RA 1 )
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di pignoramento e verbale di
pignoramento nell’esecuzione n. __________ a convalida di sequestro, promossa
contro il ricorrente da
PI 1
(patrocinato dallo RA 2 )
viste le osservazioni:
- 5 maggio 2008 di PI 1, __________;
- 7 maggio 2008 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il 20 novembre 2007 il Segretario assessore della Pretura di __________
ha decretato il sequestro per un credito di fr. 227'793.66
vantato da __________ nei confronti di RI 1 “presso il __________ (__________)
di tutti i quadri di proprietà di RI 1, in particolare un quadro di R__________”.
Lo stesso giorno l’CO 1 ha eseguito il decreto.
B. Il 17 dicembre 2007
l’Ufficio ha emesso a convalida del sequestro il precetto esecutivo n. __________.
Lo stesso giorno ha trasmesso al Tribunale di __________
il precetto per la notifica a RI 1. In base alla relazione di data 22 gennaio
2008 dell’ufficiale giudiziario incaricato della notifica la stessa è regolarmente
avvenuta.
C. L’11 marzo 2008
il creditore ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione e il 31 marzo 2008 l’CO
1 ha emesso l’avviso di pignoramento per l’__________ 2008, giorno in cui ha
pignorato i beni sequestrati in precedenza. Lo stesso giorno l’CO 1 ha pubblicato
sul FUC n. __________ il verbale di pignoramento.
D. Con ricorso del
21 aprile 2008 RI 1 chiede in via principale di annullare il pignoramento dell’__________
2008 e in via subordinata la restituzione del termine per interporre opposizione
al precetto esecutivo n. __________. Il ricorrente argomenta che il precetto
non gli sarebbe stato regolarmente notificato e di aver avuto pertanto conoscenza
dell’esecuzione solo a seguito della pubblicazione del pignoramento.
Per il ricorrente la
notificazione attestata dall’ufficiale giudiziario il 22 gennaio 2008 sarebbe
palesemente contraria alle prescrizioni del diritto italiano. Per l’art. 479
CPCit. la notificazione del titolo esecutivo e del precetto deve essere fatta
alla parte personalmente: nella fattispecie ciò non sarebbe avvenuto perché
l’ufficiale giudiziario avrebbe proceduto alla notifica in assenza del
notificando. Per l’art. 139 CPCit. se la notificazione non viene fatta
personalmente al destinatario, la stessa deve essere fatta nel Comune di
residenza di quest’ultimo, cosa che in concreto non sarebbe avvenuta perché la
notificazione sarebbe stata richiesta nel luogo di domicilio della figlia e non
nel luogo di residenza di RI 1 a __________, in via __________. Nella
fattispecie poi anche l’art. 140 CPCit. sarebbe stato violato perché la deposizione
della copia dell’atto non sarebbe avvenuta nella casa comunale di __________,
non sarebbe stato eseguito il deposito in busta chiusa e sigillata alla porta
dell’abitazione della figlia del destinatario in via __________ a __________ e
non sarebbe stato eseguito un avviso con l’indicazione della natura dell’atto
notificato e con il nome della persona che ha chiesto la notificazione. Per
tutti questi motivi vi sarebbe stata valida notifica solo il 15 aprile 2008,
quando l’CO 1 ha inviato via fax al patrocinatore del ricorrente copia del
precetto, al quale quest’ultimo avrebbe quindi interposto tempestiva
opposizione il 21 aprile 2008.
Il ricorrente
argomenta di essere affetto da una grave forma tumorale caratterizzata da delle
fasi di profondo malessere psicofisico con assoluta incapacità di salvaguardare
i propri diritti ed interessi patrimoniali. Perciò, a prescindere dai vizi della
notifica, l’escusso il 22 gennaio 2008 sarebbe stato impossibilitato, senza sua
colpa, a prendere conoscenza del precetto esecutivo in ragione del suo
gravissimo stato di salute. Per questa ragione si giustificherebbe la
restituzione del termine per interporre opposizione.
E. Con osservazioni 5 maggio 2008 PI 1 chiede la reiezione del ricorso perché il precetto sarebbe
stato notificato correttamente. L’indirizzo di via __________ a __________
sarebbe stato indicato al procedente direttamente dall’escusso. L’indirizzo
sarebbe il medesimo utilizzato per la notifica, regolarmente avvenuta
direttamente a RI 1, del decreto di sequestro. Informato del sequestro,
l’escusso avrebbe dovuto attendersi al medesimo indirizzo la notifica di un
precetto esecutivo. Nell’opposizione al sequestro del 28 gennaio 2008 l’escusso
avrebbe indicato più volte quale suo domicilio Via __________ a __________ e
nulla avrebbe obiettato alla regolarità della notifica del decreto di
sequestro. Contestando solo il 21 aprile 2008 l’esattezza dell’indirizzo presso
il quale gli sono stati notificati gli atti, RI 1 commetterebbe un manifesto
abuso di diritto.
La
grave forma tumorale di cui sarebbe afflitto l’escusso risulta essere stata
diagnosticata nell’agosto del 2005: egli avrebbe pertanto avuto a disposizione
tutto il tempo necessario per prendere le misure organizzative opportune atte a
salvaguardare i propri diritti e interessi patrimoniali, non essendo
documentato un improvviso aggravamento del suo stato di salute.
F. Delle
osservazioni dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario,
in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Giusta
l'art. 64 cpv. 1 LEF, gli atti esecutivi si notificano di persona al debitore
nella sua abitazione o nel luogo dove esercita la sua professione; se egli non
è presente in uno di questi luoghi, ma sono presenti dei familiari o degli
impiegati, la notificazione può essere fatta a quest'ultimi.
2.
Per l’art. 66 cpv. 4 LEF la notifica di un atto esecutivo ad un
debitore domiciliato all’estero si fa mediante pubblicazione solo se il
domicilio del debitore è sconosciuto o se il debitore persiste nel sottrarsi
alla notifica.
Quando invece il debitore ha il proprio domicilio all'estero, la
notificazione si fa per mezzo delle autorità competenti estere, o - in quanto
un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale
deve avvenire la notificazione lo ammetta - per posta (art. 66 cpv. 3 LEF).
La fonte giuridica
più importante in tema di rogatorie in materia civile sono le Convenzioni
dell'Aja del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile (RS 0.274.12) e del
15.
novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero
degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS
0.274
). In particolare occorre segnalare che in virtù dell'art. 5 della
Convenzione 15 novembre 1965, l’Autorità centrale dello Stato richiesto procede
o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto "a) o
secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la
notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo Paese e che sono
destinati alle persone che si trovano sul suo territorio, b) o secondo la forma
particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile
con la legge dello Stato richiesto" (cfr. 122 III 395 consid. 2 pag.
396).
La notifica
qualificata di un precetto esecutivo attraverso la posta estera è esclusa, a
meno che la Svizzera abbia concluso con il paese estero una convenzione su
questo punto (Angst, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 17 ad art. 66).
3.
L’Italia, dal 24 gennaio 1982, come pure la
Svizzera, dal 1° gennaio 1995, sono parti alla Convenzione dell’Aia del 15
novembre 1965 relativa alla notificazione ed alla comunicazione degli atti giudiziari
ed extra giudiziari in materia civile e commerciale (RS 0.274.131). Per quanto riguarda la notificazione di atti esecutivi in Italia,
essa deve avvenire per il tramite del competente Tribunale italiano (DTF 94 III
35), che non è tenuto a notificare l'atto nelle forme previste dall'ordinamento
elvetico.
4.
Nel caso in esame l'CO 1 ha correttamente provveduto, conformemente
all’art. 66 cpv. 3 LEF e a quanto stabilito dalla citata Convenzione dell'Aja
del 15 novembre 1965, a trasmettere indilatamente il precetto esecutivo n. __________
al Tribunale di __________ per la notifica a RI 1 in Via __________ a __________.
Il Tribunale di __________ - tramite l’Ufficiale Giudiziario dell’ufficio unico
presso la Corte di Appello di __________ - lo ha notificato all’escusso
“mediante deposito in busta chiusa in questa Casa Comunale ed affissione del
prescritto avviso in busta, ed invio di avviso in plico raccomandato con avviso
di ricevimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 C.P.C” (cfr. relazione di
notifica del 22 gennaio 2008). La modalità di notifica del precetto da parte
dell’Ufficiale Giudiziario risulta valida dal profilo del diritto italiano che è in concreto determinante, ritenuto che le
formalità di notifica secondo la Convenzione dell’Aia del 1965, salvo richiesta
particolare da parte dall’autorità notificatrice, sono rette dalla normativa
interna dello Stato richiesto, nel caso di specie quindi l’Italia (cfr. art. IV
del Protocollo n. 1 CL; Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. I, Berna 1996, n. 1224 e 1262; Bischof, Die Zustellung im internationalen Rechtsverkehr
in Zivil- oder Handelssachen, tesi San Gallo 1997, p. 273 ss.; Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz,
2.
ed., Berna/Stoccarda/ Vienna 1998, p. 321 ad b). Questo perché, in primo
luogo, l’Ufficiale Giudiziario dell’ufficio unico presso la Corte di Appello di
__________ ne ha attestato la regolarità con la “relazione di notifica” del 22
gennaio 2008, ciò che costituisce una prova ‑ salvo dimostrazione del
contrario ‑ di regolare notifica (cfr. Manuel pratique sur le
fonctionnement de la Convention de la Haye du 15/11/1965, pubblicato dal Bureau
Permanent de la Conférence de la Haye de droit international privé, 3a ed.,
Montréal 2006, n° 170 p. 66; STF 15 giugno 1999, cons. 2a in SJ 2000 I 92),
prova che il ricorrente non è riuscito a smentire: secondariamente perché la
notifica mediante deposito in busta chiusa presso la casa comunale dove la
notificazione deve eseguirsi, affissione e comunicazione per avviso raccomandato
con avviso di ricevimento appare valida ai sensi dei combinati art. 479 cpv. 2
e 140 CPCit. (cfr., mutatis mutandis, DTF 122 III 395 consid 2c pag. 397). Occorre
pertanto riconoscere che il PE in esame è stato validamente notificato a RI 1
in via __________ a __________, atteso che anche l’ulteriore censura ricorsuale secondo cui l’escusso risiederebbe in via __________
a __________ e pertanto la notifica dell’atto esecutivo non sarebbe potuta ritualmente
avvenire a Firenze appare manifestamente abusiva solo se si considera che è stato
lo stesso ricorrente ad aver indicato più volte nell’opposizione al decreto di
sequestro di data 28 gennaio 2008 di risiedere a __________.
5.
Per l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al
precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli
consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto,
all’ufficio d’esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario
motivare l’opposizione.
6.
In virtù dell'art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire
entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può
chiedere all'autorità di vigilanza la restituzione del termine; al contempo
egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell'impedimento,
inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l'autorità competente l'atto
omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione del
termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità
oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da
colpa dell’escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco
1998, n. 9 ss. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).
7.
L'autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove, attenendosi alla
semplice verosimiglianza (Nordmann,
op. cit., vol. I, n. 10 s. ad art. 33; Gilliéron,
Commentaire del la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
35.
ss. ad art. 33; Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1992, art. 35 n.
2.
).
Secondo
giurisprudenza e dottrina, tra i motivi di ritardo scusabile non figurano una
breve assenza all’estero o una breve malattia (Nordmann, op. cit., n. 12 ad art. 33; DTF 112 V 255, 87 IV 147), il
sovraccarico di lavoro (DTF 99 II
349.
e 87 IV 147), un errato computo del termine (DTF 103 V 157). Sono invece considerati validi motivi un incidente
(Nordmann, op. cit., n. 11 ad
art. 33; DTF 108 V 109), una
repentina e grave malattia (DTF
112.
V 255 e 108 V 109), il servizio militare (DTF 104 IV 210), errori di trasmissione (DTF 104 II 61 e 67 III 70) o – in casi
specifici - errori dell’autorità competente nell’informare (DTF 111 Ia 355, 96 II 69, 92 I 73 e 85
II 145).
Nel caso in cui il
motivo di impossibilità a rispettare un termine secondo la LEF, invocato
dall’istante, sia da ricondurre ad una malattia, affinché l’istanza di
restituzione del termine possa venire accolta, occorre che l’istante provi che
egli è stato impedito o era impossibilitato a compiere da solo o per il tramite
di terzi l’atto omesso (DTF 112 V 255). In questo caso è ininfluente la questione a sapersi se
la malattia è durata durante tutto il termine entro cui compiere l’atto o se è
intervenuta allo scadere di tale termine (Nordmann, op. cit., n.
11.
ad art. 33).
8.
A
sostegno dell’istanza di restituzione del termine RI 1 ha argomentato che egli
è affetto da una grave forma tumorale caratterizzata da delle fasi di profondo
malessere psicofisico con assoluta incapacità di salvaguardare i propri diritti
ed interessi patrimoniali. L’escusso ha allegato un certificato medico di data
12.
agosto 2005 dell’Università degli studi di __________ attestante la diagnosi
un tumore alla vescica e una conferma di preospedalizzazione __________ in base
alla quale il 21 aprile 2008 egli si sarebbe dovuto sottoporre ad una visita
cardiologica a seguito di ipertensione e di un episodio di vomito con
tachicardia.
9.
In concreto i certificati prodotti da RI 1 attestano che nell’estate
del 2005 al ricorrente fu diagnosticato un tumore alla vescica e che il 21
aprile 2008 lo stesso ricorrente si sarebbe dovuto sottoporre ad una visita
cardiologica. Questi documenti non sono comunque sufficienti ad apportare la
prova che il ricorrente sarebbe ancor oggi affetto da una grave forma tumorale
caratterizzata da delle fasi di profondo malessere psicofisico con assoluta
incapacità di salvaguardare i propri diritti patrimoniali e che quando gli è stato
notificato il precetto e ancora durante il termine a sua disposizione per
interporre opposizione egli si sarebbe trovato in una di queste fasi. In
concreto quindi, considerato anche che l’opposizione non necessita di alcuna
motivazione, va ritenuto che RI 1 era perfettamente in grado di interporre
opposizione al precetto esecutivo sia telefonicamente, sia per iscritto con
l’invio di una lettera all’Ufficio, come pure anche tramite un rappresentante. Ne
consegue che non può essere ritenuto che la mancata opposizione sia dovuta ad un
impedimento non imputabile all’istante: mancando quindi il presupposto
soggettivo dell'assenza di colpa, avuto riguardo alla circostanza che
l’istituto della restituzione dell’ art. 33 cpv. 4 LEF è norma di eccezione che
esige rigore e che di conseguenza impone un’applicazione restrittiva, l'istanza
di restituzione del termine di opposizione a causa di malattia di RI 1 deve
essere respinta.
10.
A RI 1 va segnalato a titolo abbondanziale, che se egli ritiene di
nulla dovere al procedente, per l’art. 85a LEF può domandare in ogni tempo al
tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito,
della sua eventuale estinzione o della concessione di una dilazione di
pagamento.
11.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF)
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 33 cpv. 4, 64 cpv. 1, 66 cpv. 3 e 4, 74 cpv.
1, 75 cpv. 1, 85a LEF; 140, 479 cpv. 2 CPCit.; 5
Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965; 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. L’istanza di
restituzione del termine per interporre opposizione è respinta.
3. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
4. Intimazione:
- __________ RA 1, __________;
- __________ RA 2, __________.
Comunicazione all’CO
1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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