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Decisione

15.2008.38

Notifica di atti esecutivi in Italia. Istanza di restituzione del termine per malattia

29 settembre 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 20 novembre 2007 il Segretario assessore della Pretura di __________

ha decretato il sequestro per un credito di fr. 227'793.66

vantato da __________ nei confronti di RI 1 “presso il __________ (__________)

di tutti i quadri di proprietà di RI 1, in particolare un quadro di R__________”.

Lo stesso giorno l’CO 1 ha eseguito il decreto.

B. Il 17 dicembre 2007

l’Ufficio ha emesso a convalida del sequestro il precetto esecutivo n. __________.

Lo stesso giorno ha trasmesso al Tribunale di __________

il precetto per la notifica a RI 1. In base alla relazione di data 22 gennaio

2008 dell’ufficiale giudiziario incaricato della notifica la stessa è regolarmente

avvenuta.

C. L’11 marzo 2008

il creditore ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione e il 31 marzo 2008 l’CO

1 ha emesso l’avviso di pignoramento per l’__________ 2008, giorno in cui ha

pignorato i beni sequestrati in precedenza. Lo stesso giorno l’CO 1 ha pubblicato

sul FUC n. __________ il verbale di pignoramento.

D. Con ricorso del

21 aprile 2008 RI 1 chiede in via principale di annullare il pignoramento dell’__________

2008 e in via subordinata la restituzione del termine per interporre opposizione

al precetto esecutivo n. __________. Il ricorrente argomenta che il precetto

non gli sarebbe stato regolarmente notificato e di aver avuto pertanto conoscenza

dell’esecuzione solo a seguito della pubblicazione del pignoramento.

Per il ricorrente la

notificazione attestata dall’ufficiale giudiziario il 22 gennaio 2008 sarebbe

palesemente contraria alle prescrizioni del diritto italiano. Per l’art. 479

CPCit. la notificazione del titolo esecutivo e del precetto deve essere fatta

alla parte personalmente: nella fattispecie ciò non sarebbe avvenuto perché

l’ufficiale giudiziario avrebbe proceduto alla notifica in assenza del

notificando. Per l’art. 139 CPCit. se la notificazione non viene fatta

personalmente al destinatario, la stessa deve essere fatta nel Comune di

residenza di quest’ultimo, cosa che in concreto non sarebbe avvenuta perché la

notificazione sarebbe stata richiesta nel luogo di domicilio della figlia e non

nel luogo di residenza di RI 1 a __________, in via __________. Nella

fattispecie poi anche l’art. 140 CPCit. sarebbe stato violato perché la deposizione

della copia dell’atto non sarebbe avvenuta nella casa comunale di __________,

non sarebbe stato eseguito il deposito in busta chiusa e sigillata alla porta

dell’abitazione della figlia del destinatario in via __________ a __________ e

non sarebbe stato eseguito un avviso con l’indicazione della natura dell’atto

notificato e con il nome della persona che ha chiesto la notificazione. Per

tutti questi motivi vi sarebbe stata valida notifica solo il 15 aprile 2008,

quando l’CO 1 ha inviato via fax al patrocinatore del ricorrente copia del

precetto, al quale quest’ultimo avrebbe quindi interposto tempestiva

opposizione il 21 aprile 2008.

Il ricorrente

argomenta di essere affetto da una grave forma tumorale caratterizzata da delle

fasi di profondo malessere psicofisico con assoluta incapacità di salvaguardare

i propri diritti ed interessi patrimoniali. Perciò, a prescindere dai vizi della

notifica, l’escusso il 22 gennaio 2008 sarebbe stato impossibilitato, senza sua

colpa, a prendere conoscenza del precetto esecutivo in ragione del suo

gravissimo stato di salute. Per questa ragione si giustificherebbe la

restituzione del termine per interporre opposizione.

E. Con osservazioni 5 maggio 2008 PI 1 chiede la reiezione del ricorso perché il precetto sarebbe

stato notificato correttamente. L’indirizzo di via __________ a __________

sarebbe stato indicato al procedente direttamente dall’escusso. L’indirizzo

sarebbe il medesimo utilizzato per la notifica, regolarmente avvenuta

direttamente a RI 1, del decreto di sequestro. Informato del sequestro,

l’escusso avrebbe dovuto attendersi al medesimo indirizzo la notifica di un

precetto esecutivo. Nell’opposizione al sequestro del 28 gennaio 2008 l’escusso

avrebbe indicato più volte quale suo domicilio Via __________ a __________ e

nulla avrebbe obiettato alla regolarità della notifica del decreto di

sequestro. Contestando solo il 21 aprile 2008 l’esattezza dell’indirizzo presso

il quale gli sono stati notificati gli atti, RI 1 commetterebbe un manifesto

abuso di diritto.

La

grave forma tumorale di cui sarebbe afflitto l’escusso risulta essere stata

diagnosticata nell’agosto del 2005: egli avrebbe pertanto avuto a disposizione

tutto il tempo necessario per prendere le misure organizzative opportune atte a

salvaguardare i propri diritti e interessi patrimoniali, non essendo

documentato un improvviso aggravamento del suo stato di salute.

F. Delle

osservazioni dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario,

in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Giusta

l'art. 64 cpv. 1 LEF, gli atti esecutivi si notificano di persona al debitore

nella sua abitazione o nel luogo dove esercita la sua professione; se egli non

è presente in uno di questi luoghi, ma sono presenti dei familiari o degli

impiegati, la notificazione può essere fatta a quest'ultimi.

2.

Per l’art. 66 cpv. 4 LEF la notifica di un atto esecutivo ad un

debitore domiciliato all’estero si fa mediante pubblicazione solo se il

domicilio del debitore è sconosciuto o se il debitore persiste nel sottrarsi

alla notifica.

Quando invece il debitore ha il proprio domicilio all'estero, la

notificazione si fa per mezzo delle autorità competenti estere, o - in quanto

un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale

deve avvenire la notificazione lo ammetta - per posta (art. 66 cpv. 3 LEF).

La fonte giuridica

più importante in tema di rogatorie in materia civile sono le Convenzioni

dell'Aja del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile (RS 0.274.12) e del

15.

novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero

degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS

0.274

). In particolare occorre segnalare che in virtù dell'art. 5 della

Convenzione 15 novembre 1965, l’Autorità centrale dello Stato richiesto procede

o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto "a) o

secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la

notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo Paese e che sono

destinati alle persone che si trovano sul suo territorio, b) o secondo la forma

particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile

con la legge dello Stato richiesto" (cfr. 122 III 395 consid. 2 pag.

396).

La notifica

qualificata di un precetto esecutivo attraverso la posta estera è esclusa, a

meno che la Svizzera abbia concluso con il paese estero una convenzione su

questo punto (Angst, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 17 ad art. 66).

3.

L’Italia, dal 24 gennaio 1982, come pure la

Svizzera, dal 1° gennaio 1995, sono parti alla Convenzione dell’Aia del 15

novembre 1965 relativa alla notificazione ed alla comunicazione degli atti giudiziari

ed extra giudiziari in materia civile e commerciale (RS 0.274.131). Per quanto riguarda la notificazione di atti esecutivi in Italia,

essa deve avvenire per il tramite del competente Tribunale italiano (DTF 94 III

35), che non è tenuto a notificare l'atto nelle forme previste dall'ordinamento

elvetico.

4.

Nel caso in esame l'CO 1 ha correttamente provveduto, conformemente

all’art. 66 cpv. 3 LEF e a quanto stabilito dalla citata Convenzione dell'Aja

del 15 novembre 1965, a trasmettere indilatamente il precetto esecutivo n. __________

al Tribunale di __________ per la notifica a RI 1 in Via __________ a __________.

Il Tribunale di __________ - tramite l’Ufficiale Giudiziario dell’ufficio unico

presso la Corte di Appello di __________ - lo ha notificato all’escusso

“mediante deposito in busta chiusa in questa Casa Comunale ed affissione del

prescritto avviso in busta, ed invio di avviso in plico raccomandato con avviso

di ricevimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 C.P.C” (cfr. relazione di

notifica del 22 gennaio 2008). La modalità di notifica del precetto da parte

dell’Ufficiale Giudiziario risulta valida dal profilo del diritto italiano che è in concreto determinante, ritenuto che le

formalità di notifica secondo la Convenzione dell’Aia del 1965, salvo richiesta

particolare da parte dall’autorità notificatrice, sono rette dalla normativa

interna dello Stato richiesto, nel caso di specie quindi l’Italia (cfr. art. IV

del Protocollo n. 1 CL; Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. I, Berna 1996, n. 1224 e 1262; Bischof, Die Zustellung im internationalen Rechtsverkehr

in Zivil- oder Handelssachen, tesi San Gallo 1997, p. 273 ss.; Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz,

2.

ed., Berna/Stoccarda/ Vienna 1998, p. 321 ad b). Questo perché, in primo

luogo, l’Ufficiale Giudiziario dell’ufficio unico presso la Corte di Appello di

__________ ne ha attestato la regolarità con la “relazione di notifica” del 22

gennaio 2008, ciò che costituisce una prova ‑ salvo dimostrazione del

contrario ‑ di regolare notifica (cfr. Manuel pratique sur le

fonctionnement de la Convention de la Haye du 15/11/1965, pubblicato dal Bureau

Permanent de la Conférence de la Haye de droit international privé, 3a ed.,

Montréal 2006, n° 170 p. 66; STF 15 giugno 1999, cons. 2a in SJ 2000 I 92),

prova che il ricorrente non è riuscito a smentire: secondariamente perché la

notifica mediante deposito in busta chiusa presso la casa comunale dove la

notificazione deve eseguirsi, affissione e comunicazione per avviso raccomandato

con avviso di ricevimento appare valida ai sensi dei combinati art. 479 cpv. 2

e 140 CPCit. (cfr., mutatis mutandis, DTF 122 III 395 consid 2c pag. 397). Occorre

pertanto riconoscere che il PE in esame è stato validamente notificato a RI 1

in via __________ a __________, atteso che anche l’ulteriore censura ricorsuale secondo cui l’escusso risiederebbe in via __________

a __________ e pertanto la notifica dell’atto esecutivo non sarebbe potuta ritualmente

avvenire a Firenze appare manifestamente abusiva solo se si considera che è stato

lo stesso ricorrente ad aver indicato più volte nell’opposizione al decreto di

sequestro di data 28 gennaio 2008 di risiedere a __________.

5.

Per l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al

precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli

consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto,

all’ufficio d’esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario

motivare l’opposizione.

6.

In virtù dell'art. 33 cpv. 4 LEF, chi è stato impedito ad agire

entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può

chiedere all'autorità di vigilanza la restituzione del termine; al contempo

egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell'impedimento,

inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l'autorità competente l'atto

omesso. Per dottrina e costante giurisprudenza l’istanza di restituzione del

termine può essere accolta se l’omissione dell’atto è dovuta ad impossibilità

oggettiva, a causa di forza maggiore, a impossibilità personale non causata da

colpa dell’escusso o ad un motivo di ritardo scusabile (Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco

1998, n. 9 ss. ad art. 33 e riferimenti ivi citati).

7.

L'autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove, attenendosi alla

semplice verosimiglianza (Nordmann,

op. cit., vol. I, n. 10 s. ad art. 33; Gilliéron,

Commentaire del la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.

35.

ss. ad art. 33; Poudret, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1992, art. 35 n.

2.

).

Secondo

giurisprudenza e dottrina, tra i motivi di ritardo scusabile non figurano una

breve assenza all’estero o una breve malattia (Nordmann, op. cit., n. 12 ad art. 33; DTF 112 V 255, 87 IV 147), il

sovraccarico di lavoro (DTF 99 II

349.

e 87 IV 147), un errato computo del termine (DTF 103 V 157). Sono invece considerati validi motivi un incidente

(Nordmann, op. cit., n. 11 ad

art. 33; DTF 108 V 109), una

repentina e grave malattia (DTF

112.

V 255 e 108 V 109), il servizio militare (DTF 104 IV 210), errori di trasmissione (DTF 104 II 61 e 67 III 70) o – in casi

specifici - errori dell’autorità competente nell’informare (DTF 111 Ia 355, 96 II 69, 92 I 73 e 85

II 145).

Nel caso in cui il

motivo di impossibilità a rispettare un termine secondo la LEF, invocato

dall’istante, sia da ricondurre ad una malattia, affinché l’istanza di

restituzione del termine possa venire accolta, occorre che l’istante provi che

egli è stato impedito o era impossibilitato a compiere da solo o per il tramite

di terzi l’atto omesso (DTF 112 V 255). In questo caso è ininfluente la questione a sapersi se

la malattia è durata durante tutto il termine entro cui compiere l’atto o se è

intervenuta allo scadere di tale termine (Nordmann, op. cit., n.

11.

ad art. 33).

8.

A

sostegno dell’istanza di restituzione del termine RI 1 ha argomentato che egli

è affetto da una grave forma tumorale caratterizzata da delle fasi di profondo

malessere psicofisico con assoluta incapacità di salvaguardare i propri diritti

ed interessi patrimoniali. L’escusso ha allegato un certificato medico di data

12.

agosto 2005 dell’Università degli studi di __________ attestante la diagnosi

un tumore alla vescica e una conferma di preospedalizzazione __________ in base

alla quale il 21 aprile 2008 egli si sarebbe dovuto sottoporre ad una visita

cardiologica a seguito di ipertensione e di un episodio di vomito con

tachicardia.

9.

In concreto i certificati prodotti da RI 1 attestano che nell’estate

del 2005 al ricorrente fu diagnosticato un tumore alla vescica e che il 21

aprile 2008 lo stesso ricorrente si sarebbe dovuto sottoporre ad una visita

cardiologica. Questi documenti non sono comunque sufficienti ad apportare la

prova che il ricorrente sarebbe ancor oggi affetto da una grave forma tumorale

caratterizzata da delle fasi di profondo malessere psicofisico con assoluta

incapacità di salvaguardare i propri diritti patrimoniali e che quando gli è stato

notificato il precetto e ancora durante il termine a sua disposizione per

interporre opposizione egli si sarebbe trovato in una di queste fasi. In

concreto quindi, considerato anche che l’opposizione non necessita di alcuna

motivazione, va ritenuto che RI 1 era perfettamente in grado di interporre

opposizione al precetto esecutivo sia telefonicamente, sia per iscritto con

l’invio di una lettera all’Ufficio, come pure anche tramite un rappresentante. Ne

consegue che non può essere ritenuto che la mancata opposizione sia dovuta ad un

impedimento non imputabile all’istante: mancando quindi il presupposto

soggettivo dell'assenza di colpa, avuto riguardo alla circostanza che

l’istituto della restituzione dell’ art. 33 cpv. 4 LEF è norma di eccezione che

esige rigore e che di conseguenza impone un’applicazione restrittiva, l'istanza

di restituzione del termine di opposizione a causa di malattia di RI 1 deve

essere respinta.

10.

A RI 1 va segnalato a titolo abbondanziale, che se egli ritiene di

nulla dovere al procedente, per l’art. 85a LEF può domandare in ogni tempo al

tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito,

della sua eventuale estinzione o della concessione di una dilazione di

pagamento.

11.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si

assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF)

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 33 cpv. 4, 64 cpv. 1, 66 cpv. 3 e 4, 74 cpv.

1, 75 cpv. 1, 85a LEF; 140, 479 cpv. 2 CPCit.; 5

Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965; 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’istanza di

restituzione del termine per interporre opposizione è respinta.

3. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

4. Intimazione:

- __________ RA 1, __________;

- __________ RA 2, __________.

Comunicazione all’CO

1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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