15.2008.39
Possibilità di ricorso contro la continuazione dell'esecuzione. Questioni di merito
11 agosto 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2008.39
Data decisione, Autorità:
11.08.2008, CEF
Titolo:
Possibilità di ricorso contro la continuazione dell'esecuzione. Questioni di merito
COMPETENZA DELLA CAMERA ESECUZIONE E FALLIMENTI
art. 17 LEF
art. 85a LEF
Incarto n.
15.2008.39
Lugano
11 agosto
2008
EC/fp/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Ermotti
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 aprile 2008 di
RI 1
RI 2
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione degli
avvisi di pignoramento nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse
contro i ricorrenti da
PI 1
(patrocinata dall’ RA 1)
viste le osservazioni:
- 5 maggio 2008 di PI 1, __________;
- 28 maggio 2008 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ e n. __________ dell’CO 1 del 5/6 dicembre 2007 PI 1 procede
contro RI 1 e contro RI 2 per l’incasso di fr. 120'000.00 oltre accessori. Quale
titolo di credito nei precetti è indicato: “Contratto di compravendita di
inventario 20 agosto 2007 relativo all’esercizio pubblico Snack Bar __________,
__________”.
B.
Le opposizioni interposte dagli escussi ai
precetti esecutivi sono state respinte con pronunciati 25 febbraio 2008,
passati in giudicato.
C. Il
10 aprile 2008 la creditrice ha presentato le domande di prosecuzione
dell’esecuzione e il 16 aprile 2008 l’Ufficio ha emesso gli avvisi di
pignoramento contro gli escussi.
D. Con ricorso 24
aprile 2008 RI 1 e RI 2 chiedono di annullare gli avvisi di pignoramento perché
il contratto di compravendita dell’inventario dello Snack
Bar __________ di __________ riguarderebbe la società __________ e non gli
escussi personalmente, che del resto non deterrebbero alcun bene da pignorare.
E. Delle
osservazioni 5 maggio 2008 di PI 1 e 28 maggio 2008 dell’CO 1, entrambe
chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato:
Considerandi
1.
Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un
diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il
provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di
natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la
proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons.
2.
).
L'escusso
è di conseguenza nella possibilità di ricorrere contro la continuazione
dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta
domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva
(cfr. Lebrecht, Basler Kommentar
zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88).
2.
La contestazione sollevata dai ricorrenti, secondo cui la pretesa
dedotta in esecuzione con i PE n. __________ e n. __________ non li
riguarderebbe perché il contratto dal quale la stessa trae origine sarebbe
stato sottoscritto dalla __________, concerne unicamente una questione di
merito, sottratta al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza. Tale
eccezione avrebbe dovuto essere fatta valere, dopo aver interposto opposizione,
nell’ambito della relativa procedura di rigetto oppure, anche a questo stadio
procedurale, adendo il giudice competente conformemente all’art. 85a LEF, nell’ipotesi
che in concreto ne sono realizzati i presupposti.
3.
A
questo stadio della procedura è prematura la domanda formulata dai ricorrenti e
tendente all’accertamento dell’inesistenza presso di loro di beni pignorabili.
Questa questione potrà essere infatti, se del caso, sollevata al momento
dell’esecuzione del pignoramento.
4.
Da quanto
precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 85a LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- RI 1, __________;
- RI 2, __________;
- __________ RA 1, __________.
Comunicazione all’CO
1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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