15.2008.40
Fallimento. Richiesta di chiusura immediata. Proroga del termine per depositare la graduatoria. Richiesta del fallito tendente alla fornitura di garanzie da parte di determinati creditori
13 agosto 2008Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2008.40
Data decisione, Autorità:
13.08.2008, CEF
Ricorso:
TF,5A_490/08, 13.08.2009
Titolo:
Fallimento. Richiesta di chiusura immediata. Proroga del termine per depositare la graduatoria. Richiesta del fallito tendente alla fornitura di garanzie da parte di determinati creditori
GRADUATORIA
art. 247 LEF
art. 268 LEF
art. 7 cpv. 5 LPR
art. 9 cpv. 3 LPR
art. 9 cpv. 5 LPR
Incarto n.
15.2008.40
15.2008.49
Lugano
13 agosto
2008
CJ/fp/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser ed Ermotti
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 6 maggio 2008 (inc. 15.08.40) di
RI 1
e sul ricorso 14 giugno 2008 (inc. 15.08.49) di
PI 1
entrambi
diretti contro l’operato dell’CO
1 , nella procedura di fallimento aperta contro RI 1, nella quale si sono
insinuati, oltre a PI 1:
1. PI 4, (B)
rappr. dall’ PI 2
2. PI 3 (GB)
rappr. da: RA 1
3. Confederazione Svizzera, Berna
4. Repubblica e Canton Ticino, Bellinzona
entrambe rappresentate dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona
5.
__________, __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 26 settembre 1995, la “__________ Collection” (composta di cinque
zaffiri e di un rubino di grossa caratura, assicurati, nel 1996, per un valore
di US$ 53'339'000) è stata depositata presso la ditta di __________ V__________
in un safe della zona franca dell’aeroporto di Kloten intestato a nome della
ditta individuale T__________ di PI 1.
B. Il
19 novembre 1996, la collezione di pietre preziose è stata sequestrata dal
Ministero pubblico ticinese in esecuzione di una domanda di assistenza
giudiziaria del Giudice istruttore di Bruxelles, nell’ambito di un procedimento
penale avviato per presunti reati di riciclaggio di denaro, possesso illecito e
importazione di sostanze stupefacenti, estorsione, organizzazione criminale e
traffico di persone, destinati a finanziare una società attiva nella produzione
e diffusione di programmi televisivi in curdo. Secondo l’impianto accusatorio
belga (cfr. STF 6 giugno 2006 [1A.314/2005]), il riciclaggio del provento dei
presunti traffici di stupefacenti ed estorsioni sarebbe stato effettuato
attraverso (in particolare) la società RI 1, la quale aveva concluso il 5
febbraio 1996 un contratto con PI 1, che prevedeva a favore di quest’ultimo un
prestito senza interesse di circa 10'600’000 ECU, che egli si sarebbe impegnato
a restituire a RI 1 sotto forma di 36 ordini di pagamento irrevocabili e
incondizionati di una primaria banca occidentale. Le pietre preziose sarebbero
state utilizzate a garanzia dell’operazione. PI 1 pretende però che il contratto
sarebbe stato annullato il 6 marzo 1998.
C. Il
28 settembre 1999, la Pretura di __________ ha decretato il fallimento di PI 1.
La “__________ Collection” è stata iscritta nell’inventario pro memoria.
Dopo che il fallito aveva anticipato fr. 3'000.-- per evitare la sospensione
del fallimento per mancanza di attivo e in seguito al versamento di un
ulteriore anticipo di fr. 3'000.-- da parte di PI 4, la liquidazione è stata
continuata in procedura ordinaria. Oltre a RI 1, che rivendica un diritto di pegno
sulle pietre preziose a concorrenza del suo credito determinato in fr.
36'000'000.--, si sono insinuati il fisco ticinese e luganese (per circa complessivi
fr. 12'000.--), il 9 agosto 2006 il fratello del fallito, PI 3, per fr. 3'373'014.36,
e il 6 ottobre 2006 la società PI 2 per USD 1'846’080. Le insinuazioni degli
altri creditori sono state nel frattempo ritirate, nella maggior parte dei casi
in seguito al pagamento del credito.
D. Il 6
giugno 2006, il Tribunale federale ha annullato il sequestro penale in considerazione
del tempo eccessivo intercorso senza che le autorità belghe avessero emanato un
decreto di confisca (doc. H). Poiché PI 1 appariva formalmente essere il proprietario
della “__________ Collection”, il Tribunale federale ha inoltre ordinato al
Ministero pubblico ticinese di mettere quegli oggetti a disposizione della
massa fallimentare, ciò che è stato fatto con la consegna delle chiavi del safe
all’CO 1, poi trasmesse all’Ufficio dei fallimenti di Bassersdorf (ZH) per un
controllo dell’inventario.
E. Il
27 settembre 2006, la società canadese M__________, __________, ha rivendicato
la proprietà delle pietre (come preannunciato da PI 1 all’Ufficio già il 31
luglio 2006).
F. Il 3
novembre 2006, l’CO 1 ha comunicato ai creditori la rivendicazione formulata
dalla società canadese e ha preavvisato negativamente la continuazione della causa.
Salvo decisione contraria della maggioranza dei creditori, l’Ufficio ha impartito
loro un termine di 20 giorni per chiedere la cessione del diritto di contestare
la rivendicazione.
G. Il
16 novembre 2006, RI 1 ha interposto ricorso contro il provvedimento
dell’Ufficio, domandandone l’annullamento.
H. Il
6, rispettivamente il 20 e il 23 novembre 2006, l’Ufficio esazione e condoni, PI
2 e RI 1, quest’ultima a titolo prudenziale, hanno chiesto la cessione del
diritto di contestare la rivendicazione.
I. Con
sentenza 13 marzo 2007 (inc. 15.06.126), questa Camera ha parzialmente accolto
il ricorso di PI 4, nel senso che ha invitato l’Ufficio a determinarsi sul
valore di realizzazione della “Corundum Collection” e ad impartire alla
ricorrente il termine dell’art. 242 cpv. 2 LEF solo dopo la fine della
procedura di stima delle pietre, così da permetterle, se necessario, di
ritirare la sua richiesta di cessione prima dell’eventuale avvio della
procedura giudiziaria di rivendicazione (cons. 12b e 12c).
L. L’8
maggio 2008, dopo che PI 4 aveva anticipato un importo di fr. 10'000.-- a copertura
delle spese, l’CO 1 ha incaricato l’Ufficio fallimenti di Bassersdorf di
procedere alla stima della collezione di pietre, affidando la perizia al “Liquidator”
J__________. Il 25 luglio 2007, il perito ha comunicato che, in base ai
rapporti di test (“Testreports”) allestiti dall’Istituto svizzero di
gemmologia e trovati nella cassetta di sicurezza con le pietre – rapporti che
con un tasso di sicurezza del “90%” il perito ha ritenuto riferirsi effettivamente
a queste ultime –, il valore dell’intera collezione poteva essere stimato in
fr. 25'000.--, senza considerare un puro valore speculativo addizionale a
dipendenza della straordinaria dimensione delle pietre. Il perito ne ha
tuttavia ritenuto difficile la vendita.
M. Visto
l’esito inatteso della perizia, l’CO 1, il 16 agosto 2007, ha poi trasmesso i Testreports
alla filiale luganese di S__________ per un ulteriore stima del valore delle
pietre. Il 14 settembre 2007, la nota casa d’asta ha comunicato che il valore
delle pietre si aggirava attorno ai fr. 1'000.-- per chilo. Tenuto conto del
loro peso, che secondo i rapporti è pari a 1949, rispettivamente 194,9, 335,7,
419,4, 165,2 e 614,2 grammi, il valore complessivo della collezione sarebbe
approssimativamente di fr. 3'700.--.
N. L’Ufficio
ha comunicato alle parti l’esito delle perizie il 17 settembre 2007, preannunciando
la propria intenzione di chiedere al giudice la sospensione della procedura per
mancanza di attivo giusta l’art. 230 LEF.
O. L’8 ottobre 2007, PI 3, ritenendo che né S__________ né J__________
siano esperti di gemme o pietre preziose, ha chiesto che venisse formalizzato
un incarico preciso agli esperti della ditta G__________, affinché
effettuassero un sopralluogo e una valutazione motivata e dettagliata delle
singole pietre. Ha inoltre ritenuto ingiustificata un’immediata chiusura della
procedura per mancanza di attivo.
P. Il 7
novembre 2007, l’CO 1 ha incaricato l’Ufficio dei fallimenti di Bassersdorf di
procedere alla stima della collezione di pietre, affidando la perizia alla ditta
G__________. Il 14 dicembre 2007, la ditta E__________, impresa della gruppo G__________,
ha comunicato il preventivo dei costi della perizia, ammontante a fr. 1'500.--.
Dopo che PI 3 aveva anticipato questo importo il 10 gennaio 2008, l’Ufficio ha
affidato il mandato di perizia il 23 gennaio 2008. L’Ufficio ha poi sollecitato
la ditta E__________ il 6 marzo, il 3 aprile e il 9 maggio e il 20 giugno 2008.
Q. Il 6
maggio 2008, RI 1 ha chiesto a questa Camera la chiusura del fallimento nel
giro di 15 giorni, la sua piena riabilitazione, la consegna delle chiavi del
deposito di Zurigo e l’adozione di sanzioni severe “contro quei personaggi che
continuano a delinquere a spese del signor RI 1”. Ha inoltre richiesto a
stretto giro di posta la consegna “della graduatoria completa del dare e avere di
RI 1”. Il ricorrente rimprovera all’CO 1 un immobilismo totale dal 1999, che
dal 6 giugno 2006 gli sarebbe costato fr. 3'381'908.--. Ritiene che le perizie
ordinate dall’Ufficio non abbiano assolutamente niente a che vedere con il
fallimento. A sua detta, l’insinuazione di PI 4 costituirebbe un tentativo di
truffa, avallato dall’Ufficio, che tenderebbe all’appropriazione indebita di
fr. 36'873'661.--, mentre in realtà sarebbe questa società a dover €
141'813'562.-- al ricorrente. Esige che, in forza dell’art. 273 LEF, venga
chiesto a questa società il deposito di una garanzia di fr. 4'640'556. Precisa
che fr. 20'000.-- sono depositati presso l’avv. __________ dal 23 marzo 2006 a
garanzia delle altre due posizioni aperte, ovvero i crediti insinuati nel 2000
dal Comune di Lugano e dall’Ufficio cantonale di esazione.
R. Nelle
sue osservazioni, PI 3 ritiene il ricorso del tutto immotivato. Da parte sua, PI
4 qualifica premature le richieste di chiusura del fallimento e di rilascio
della graduatoria completa. Quanto all’imposizione di una garanzia ex art. 273
LEF, essa è possibile solo in materia di sequestro. Le perizie sono state
ordinate dall’autorità di vigilanza. Il ricorso, in quanto ricevibile, deve pertanto
essere respinto.
S. Nelle
sue osservazioni del 23 maggio 2008, PI 1 chiede la consegna della lista degli
attivi della società __________ di RI 1 prima di esprimersi in modo completo.
Critica anche lui il preteso immobilismo dell’Ufficio, che gli costerebbe circa
fr. 180'000.-- d’interessi all’anno. Esprime il sospetto di favoritismi a
favore del patrocinatore di PI 4.
T. Nelle
proprie osservazioni, l’Ufficio conferma che la graduatoria non è ancora stata
depositata e che la procedura di stima delle pietre non è ancora conclusa. Per
quanto riguarda i costi di deposito, rileva come RI 1 non abbia ancora fornito
adeguata documentazione. Respinge recisamente le gravi accuse rivolte dal
ricorrente all’amministrazione del fallimento. Si rimette al giudizio di questa
Camera, ancorché la legittimazione di RI 1 gli appaia alquanto dubbia.
U. Il
14 giugno 2008, PI 1 ha presentato a questa Camera un allegato denominato “reclamo
e osservazioni”, con cui egli chiede a sua volta la chiusura immediata del fallimento,
con l’esclusione dei creditori che dopo 9 anni non hanno presentato nessuna
prova concreta per le loro insinuazioni, l’imposizione ai medesimi di una
garanzia di fr. 380'000.-- per i danni da lui subiti e l’adozione di misure
penali contro i funzionari dell’CO 1. Ricorda che secondo l’art. 247 LEF la
graduatoria dev’essere depositata entro 60 giorni dallo scadere del termine per
le insinuazioni. Ritiene quindi che nella procedura in esame, poiché la
graduatoria non è ancora stata depositata mentre oltre 9 anni sono decorsi
dalla sua apertura, il principio di celerità di cui all’art. 29 Cost. e il
divieto dell’arbitrario dell’art. 9 Cost. siano stati violati. Rimprovera
inoltre all’Ufficio:
– di
non aver inserito nella graduatoria la pretesa di oltre fr. 150 mio vantata dal
fallito contro PI 4,
– di
non aver contestato la rivendicazione di quest’ultima sulla collezione di
pietre né di averle ancora fissato il termine dell’art. 242 LEF;
– di
persistere a chiedere una valutazione della collezione malgrado esista già da
10 anni una valutazione ufficiale di 4 istituzioni americane e svizzere.
Sulle
osservazioni di PI 1 in merito alle osservazioni 23 maggio 2008 di PI 4 ci si
esprimerà nei seguenti considerandi.
V. Il
22 luglio 2008, E__________ ha finalmente consegnato il suo referto di stima,
che accerta un valore di liquidazione complessivo della collezione di fr.
2'160.-- (in condizioni di vendita e di termini ragionevoli). Le pietre sono
infatti state valutate di bassa qualità, quindi non idonee a modificazioni di
taglio.
Considerandi
in diritto:
1.
È
legittimata a ricorrere giusta l’art. 17 LEF la parte che ha un interesse
proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o
di un fallimento (Cometta, BAKO,
n. 38 ad art. 17; Cometta,
Commentario, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17). Nel
caso in esame, sia RI 1, nella sua qualità di fallito, sia PI 1, quale
creditore (a questo stadio della procedura), sono legittimati a ricorrere
contro l’operato dell’Ufficio e per denegata o ritardata giustizia, nella
misura in cui ne subiscono concretamente le conseguenze. Si potrebbe sì avere
qualche dubbio sulla legittimità dell’interesse di PI 1 ad una chiusura
immediata della liquidazione, ma egli solleva comunque altre censure come il
ritardo del deposito della graduatoria, che sono senz’altro ricevibili.
2.
Più
ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione
forzata, contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o
incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, o contro le stesse
omissioni possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e
51.
LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo
tenore ma anche ove formulino tesi divergenti.
2.1
Il
giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una
sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF
16.
febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211],
cons. 1a; cfr. pure Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n.
2.1.1
a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).
2.2
Le
censure contenute nei ricorsi di RI 1 e PI 1 sono, almeno in parte,
sostanzialmente identiche, così come le loro conclusioni. Le due vertenze possono
pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una
sola sentenza.
3.
A
scanso di equivoci, va precisato che il ricorso di PI 1, poiché indirizzato a
questa Camera invece che, come prescritto dall’art. 7 cpv. 1 LPR (Legge sulla
procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento, RL 3.5.1.2), all’Ufficio
fallimenti competente, è stato trasmesso a quest’ultimo con ordinanza 18 giugno
2008.
L’Ufficio, giusta l’art. 9 cpv. 3 LPR, ha poi notificato il ricorso a
tutte le parti interessate, impartendo loro un termine di 10 giorni per
presentare eventuali osservazioni. Anche il ricorrente ha ricevuto, a titolo
puramente informativo, un esemplare del proprio ricorso con l’indicazione del
termine per le osservazioni. L’Ufficio ha poi ritrasmesso a questa Camera il
ricorso, le proprie osservazioni e quelle delle parti così come l’incarto, in
conformità dell’art. 9 cpv. 5 LPR.
4.
Entrambi
i ricorsi contengono critiche personali ai funzionari dell’CO 1 espresse in
modi che offendono le convenienze. Onde evitare un ulteriore rallentamento
della procedura e un inutile aggravamento delle tensioni esistenti, si è
rinunciato a rimandare questi atti al mittente con l’invito a riformularli in
modo ammissibile, a pena la loro irricevibilità (giusta l’art. 7 cpv. 5 LPR). I
ricorrenti sono comunque invitati in futuro a rivolgersi all’Ufficio con toni civili.
5.
Entrambi
i ricorrenti chiedono la chiusura immediata del fallimento, senza citare alcun
riferimento di legge a sostegno della loro richiesta. Apparentemente, sembrano
ritenere che l’assenza di chiusura costituisca da parte dell’Ufficio un diniego
di giustizia. Orbene, una procedura di fallimento può essere chiusa solo al
termine della liquidazione (art. 268 cpv. 2 LEF), oppure nei casi di accertata
mancanza di attivo (art. 230 cpv. 2 LEF), di revoca del fallimento (art. 195 e
196.
LEF) o di omologazione di un concordato (art. 332 cpv. 3 LEF). E in tutte
queste ipotesi, solo il giudice del fallimento – e non l’ufficio dei fallimenti
né l’autorità di vigilanza – è competente per pronunciare la chiusura. Entrambi
i ricorsi sono pertanto irricevibili su questo punto. Del resto, nel caso
concreto non appaiono date le condizioni poste nelle norme citate. In
particolare, una revoca del fallimento giusta l’art. 195 LEF appare esclusa a
questo stadio della procedura, siccome non tutti i crediti insinuati sono stati
estinti né tutte le insinuazioni sono state ritirate (segnatamente quella di PI
1). Certo, l’esito delle tre perizie del valore delle pietre depositate a
Zurigo potrebbe indurre l’Ufficio a chiedere al giudice la sospensione del
fallimento per mancanza di attivo, ritenuto che la pretesa vantata dal fallito
contro PI 4 non appare liquida – egli non ha specificato come ha calcolato il
danno di € 141'813'562.--. Poiché la terza perizia – che appare quella più
affidabile – è giunta all’Ufficio dopo la presentazione dei ricorsi, la
questione non può essere esaminata in questa sede ma andrà vagliata direttamente
dall’Ufficio nei più brevi termini.
6.
Giusta
l’art. 247 cpv. 1 LEF, l’amministrazione del fallimento deve allestire la graduatoria
entro sessanta giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni. Secondo
l’art. 247 cpv. 4 LEF l’autorità di vigilanza può tuttavia, all’occorrenza,
prorogarlo.
6.1
Nel
caso concreto, è evidente che il termine dell’art. 247 cpv. 1 LEF è scaduto da
tempo, ma è altrettanto evidente che l’autorità di vigilanza, ovvero la
scrivente Camera, ha tacitamente prorogato questo termine con le sue annuali
decisioni di proroga del termine per chiudere il fallimento ai sensi dell’art.
270.
cpv. 2 LEF (inc. 15.03.27-113, 15.04.98-45,
15.05
-41, 15.06.20-4, 15.07.36-1, 15.08.16-36). In effetti, per quanto
concerne il periodo intercorrente tra l’apertura del fallimento (28 settembre 1999) e il dissequestro della
collezione di pietre (6 giugno 2006) l’Ufficio, come la Camera, hanno
considerato che il deposito della graduatoria – e le connesse tasse e spese –
fosse inutile e contrario agli interessi dei creditori e al principio di
economia di procedura (anche per il fatto che, visto le posizioni delle parti interessate,
contestazioni della graduatoria ai sensi dell’art. 250 LEF erano quasi certe),
fintanto che sussisteva la possibilità che l’unico attivo consistente iscritto
nell’inventario fosse attribuito a terzi. Del resto, i ricorrenti non
dimostrano di aver mai chiesto tale deposito prima del 2006 (anzi, PI 1 ha
insinuato la propria pretesa solo il 9 agosto 2006). Il
deposito della graduatoria è rimasto sospeso anche dopo il dissequestro della
collezione, perché già il 27 settembre 2006, la società canadese M__________ ha
rivendicato la proprietà delle pietre e successivamente si è posta la questione
del valore delle medesime, che, per motivi indipendenti della volontà
dell’Ufficio, si è protratta più di quanto si aspettava. Anche in questa
successiva fase della procedura il deposito della graduatoria è stato ritenuto
inopportuno, dato che una chiusura del fallimento per mancanza di attivi
appariva possibile (e anzi ora sembra probabile). Si ricorda d’altronde che pure
RI 1 e PI 1 si erano opposti al ricorso che PI 4 aveva interposto contro la
decisione dell’Ufficio di non attendere la seconda assemblea – e quindi il deposito
della graduatoria – per far decidere ai creditori la questione della
rivendicazione delle pietre, provvedimento la cui motivazione era appunto fondata
su considerazioni di economia di procedura (cfr. CEF 13 marzo 2007 [inc.
15.06
], cons. 4.2 e 6). I ricorsi vanno pertanto respinti.
6.2
Ciò
detto, con la consegna della terza perizia, avvenuta dopo l’inoltro dei due
ricorsi, si è realizzata la condizione per la continuazione della procedura,
ovvero l’assegnazione del termine dell’art. 242 cpv. 2 LEF a M__________ per
promuovere azione di rivendicazione contro i cessionari dei diritti della massa
sulle pietre (CEF 13 marzo 2007 [inc. 15.06.126], cons. 12/c e dispositivo n.
1.
) e il deposito della graduatoria. Sennonché, a dipendenza dell’inatteso esito
delle tre perizie, l’Ufficio dovrà anzitutto valutare se il fallimento sia
eventualmente da sospendere per mancanza di attivi, ciò che dovrebbe allora
chiedere senza ritardo al giudice del fallimento.
7.
Entrambi
i ricorrenti ritengono che le perizie ordinate dall’Ufficio siano inutili,
visto che esisterebbe già da 10 anni una valutazione ufficiale di quattro
istituzioni americane e svizzere. La questione è tuttavia diventata priva di
oggetto con il deposito dell’ultimo rapporto di perizia. Semmai, essa potrebbe
conservare un interesse solo per quanto riguarda la responsabilità per le spese,
ma una contestazione in merito è prematura prima del deposito del conto finale.
Vi sono comunque seri dubbi sulla tempestività dei ricorsi in esame, visto che
dalla corrispondenza agli atti (scritto dell’Ufficio dell’8 maggio 2007;
scritto 12 marzo 2008 del fallito) si evince che RI 1 ha avuto conoscenza delle
decisioni dell’Ufficio relative al conferimento dei mandati di perizia ben
prima della presentazione del suo ricorso. Quanto a PI 1, ne pare essere venuto
a conoscenza a ricezione del ricorso del fratello,ossia al più tardi il 23 maggio
2008.
(data delle sue osservazioni), sicché il suo ricorso, presentato il 14
giugno, appare tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF). Va infine osservato come i ricorrenti
non abbiano specificato quali siano i documenti in possesso dell’Ufficio che
attesterebbero il valore di realizzazione – non il valore assicurato – delle
pietre depositate a Zurigo.
8.
Entrambi
i ricorrenti chiedono che venga fatto ordine a PI 4 di depositare una garanzia
a copertura dei rispettivi danni causati loro a dipendenza della durata del
fallimento.
8.1
RI 1
ha espresso la propria richiesta per l’ipotesi in cui la sua domanda di
chiusura del fallimento non venisse accolta. Essa, in quanto non è rivolta
contro un provvedimento o un’omissione dell’Ufficio, è quindi irricevibile
quale ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF. A titolo aggiuntivo, occorre comunque
precisare che il riferimento all’art. 273 LEF è irrilevante, siccome la norma
si applica solo in materia di sequestro; lo stesso dicasi della referenza
all’art. 105 LEF contenuta nel suo scritto 9 febbraio 2007, che concerne
esclusivamente l’esecuzione in via di pignoramento. In ambito fallimentare,
nessuna norma analoga prevede la possibilità per l’amministrazione del
fallimento d’imporre ai creditori il deposito di una garanzia a favore del
fallito, per il motivo che dei debiti di massa risponde unicamente la massa
attiva (ovvero i beni inventariati), mentre il fallito risponde personalmente
solo dei propri debiti sorti dopo l’apertura del fallimento. Nel caso di
specie, RI 1 non è quindi tenuto a pagare le spese di deposito delle pietre e
comunque non ha dimostrato, con documenti che non siano semplici conteggi
allestiti unilateralmente, di aver effettivamente pagato gli importi allegati
nel ricorso. In ogni caso, l’Ufficio dovrà riesaminare la questione delle spese
di deposito delle pietre quando verificherà se, alla luce delle perizie, la massa
attiva copre ancora le tasse, le spese e i debiti di massa fino alla fine della
liquidazione.
8.2
La
richiesta di PI 1 è stata presentata per la prima volta in sede di ricorso ed è
quindi irricevibile. Anch’essa non risulta suffragata da alcun riferimento di
legge. Va del resto rilevato come gli interessi del suo credito – che ha atteso
quasi 7 anni per insinuare – abbiano cessato di decorrere dopo l’apertura del
fallimento (art. 209 cpv. 1 LEF).
9.
La
richiesta d’inserire nella graduatoria la pretesa di € 141'813'562.-- vantata
dal fallito contro PI 4 risulta pure essere stata formulata per la prima volta
con i ricorsi ed è quindi inammissibile. I ricorrenti sono invitati a rivolgere
la loro richiesta direttamente all’Ufficio, affinché l’iscriva nell’inventario
(e non nella graduatoria, siccome si tratta di un attivo), fornendogli il
calcolo dettagliato della pretesa risarcitoria e le prove a sostegno della sua
esistenza e del suo importo.
10.
Per
quanto concerne la censura di PI 1 in merito alla mancata contestazione della
rivendicazione che PI 4 avrebbe formulato sulla collezione di pietre, va
dissipato un malinteso: questa società non ha rivendicato la proprietà delle
pietre ma solo un diritto di ritenzione (pegno manuale), sul quale l’Ufficio
eventualmente si determinerà in fase di allestimento della graduatoria (e non
nella procedura dell’art. 242 LEF). La rivendicazione a cui l’Ufficio accenna
nei suoi scritti in realtà è quella formulata dalla società canadese M__________.
11.
Dai
considerandi che precedono risulta che l’Ufficio ha gestito la liquidazione in
conformità delle leggi e delle decisioni dell’autorità di vigilanza. Non vi è
quindi spazio per la formulazione di una denuncia penale né per l’apertura di
una procedura disciplinare.
12.
Nella
misura in cui sono ricevibili, i ricorsi vanno pertanto respinti.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 195, 230, 247, 268 e 273 LEF; 7 e 9 LPR; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Le
procedure dipendenti dai ricorsi 6 maggio 2008 di RI 1 e 14 giugno 2008 di PI 1
sono congiunte.
2.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso di RI 1 (inc. 15.08.40) è respinto.
3.
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso di PI 1 (inc. 15.08.49) è respinto.
4.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– PI 1, __________;
–
avv. RA 1, __________;
–
avv. RA 2, __________;
–
Ufficio esazione e condoni, Bellinzona;
–
__________, sede.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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