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Decisione

15.2008.40

Fallimento. Richiesta di chiusura immediata. Proroga del termine per depositare la graduatoria. Richiesta del fallito tendente alla fornitura di garanzie da parte di determinati creditori

13 agosto 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 26 settembre 1995, la “__________ Collection” (composta di cinque

zaffiri e di un rubino di grossa caratura, assicurati, nel 1996, per un valore

di US$ 53'339'000) è stata depositata presso la ditta di __________ V__________

in un safe della zona franca dell’aeroporto di Kloten intestato a nome della

ditta individuale T__________ di PI 1.

B. Il

19 novembre 1996, la collezione di pietre preziose è stata sequestrata dal

Ministero pubblico ticinese in esecuzione di una domanda di assistenza

giudiziaria del Giudice istruttore di Bruxelles, nell’ambito di un procedimento

penale avviato per presunti reati di riciclaggio di denaro, possesso illecito e

importazione di sostanze stupefacenti, estorsione, organizzazione criminale e

traffico di persone, destinati a finanziare una società attiva nella produzione

e diffusione di programmi televisivi in curdo. Secondo l’impianto accusatorio

belga (cfr. STF 6 giugno 2006 [1A.314/2005]), il riciclaggio del provento dei

presunti traffici di stupefacenti ed estorsioni sarebbe stato effettuato

attraverso (in particolare) la società RI 1, la quale aveva concluso il 5

febbraio 1996 un contratto con PI 1, che prevedeva a favore di quest’ultimo un

prestito senza interesse di circa 10'600’000 ECU, che egli si sarebbe impegnato

a restituire a RI 1 sotto forma di 36 ordini di pagamento irrevocabili e

incondizionati di una primaria banca occidentale. Le pietre preziose sarebbero

state utilizzate a garanzia dell’operazione. PI 1 pretende però che il contratto

sarebbe stato annullato il 6 marzo 1998.

C. Il

28 settembre 1999, la Pretura di __________ ha decretato il fallimento di PI 1.

La “__________ Collection” è stata iscritta nell’inventario pro memoria.

Dopo che il fallito aveva anticipato fr. 3'000.-- per evitare la sospensione

del fallimento per mancanza di attivo e in seguito al versamento di un

ulteriore anticipo di fr. 3'000.-- da parte di PI 4, la liquidazione è stata

continuata in procedura ordinaria. Oltre a RI 1, che rivendica un diritto di pegno

sulle pietre preziose a concorrenza del suo credito determinato in fr.

36'000'000.--, si sono insinuati il fisco ticinese e luganese (per circa complessivi

fr. 12'000.--), il 9 agosto 2006 il fratello del fallito, PI 3, per fr. 3'373'014.36,

e il 6 ottobre 2006 la società PI 2 per USD 1'846’080. Le insinuazioni degli

altri creditori sono state nel frattempo ritirate, nella maggior parte dei casi

in seguito al pagamento del credito.

D. Il 6

giugno 2006, il Tribunale federale ha annullato il sequestro penale in considerazione

del tempo eccessivo intercorso senza che le autorità belghe avessero emanato un

decreto di confisca (doc. H). Poiché PI 1 appariva formalmente essere il proprietario

della “__________ Collection”, il Tribunale federale ha inoltre ordinato al

Ministero pubblico ticinese di mettere quegli oggetti a disposizione della

massa fallimentare, ciò che è stato fatto con la consegna delle chiavi del safe

all’CO 1, poi trasmesse all’Ufficio dei fallimenti di Bassersdorf (ZH) per un

controllo dell’inventario.

E. Il

27 settembre 2006, la società canadese M__________, __________, ha rivendicato

la proprietà delle pietre (come preannunciato da PI 1 all’Ufficio già il 31

luglio 2006).

F. Il 3

novembre 2006, l’CO 1 ha comunicato ai creditori la rivendicazione formulata

dalla società canadese e ha preavvisato negativamente la continuazione della causa.

Salvo decisione contraria della maggioranza dei creditori, l’Ufficio ha impartito

loro un termine di 20 giorni per chiedere la cessione del diritto di contestare

la rivendicazione.

G. Il

16 novembre 2006, RI 1 ha interposto ricorso contro il provvedimento

dell’Ufficio, domandandone l’annullamento.

H. Il

6, rispettivamente il 20 e il 23 novembre 2006, l’Ufficio esazione e condoni, PI

2 e RI 1, quest’ultima a titolo prudenziale, hanno chiesto la cessione del

diritto di contestare la rivendicazione.

I. Con

sentenza 13 marzo 2007 (inc. 15.06.126), questa Camera ha parzialmente accolto

il ricorso di PI 4, nel senso che ha invitato l’Ufficio a determinarsi sul

valore di realizzazione della “Corundum Collection” e ad impartire alla

ricorrente il termine dell’art. 242 cpv. 2 LEF solo dopo la fine della

procedura di stima delle pietre, così da permetterle, se necessario, di

ritirare la sua richiesta di cessione prima dell’eventuale avvio della

procedura giudiziaria di rivendicazione (cons. 12b e 12c).

L. L’8

maggio 2008, dopo che PI 4 aveva anticipato un importo di fr. 10'000.-- a copertura

delle spese, l’CO 1 ha incaricato l’Ufficio fallimenti di Bassersdorf di

procedere alla stima della collezione di pietre, affidando la perizia al “Liquidator”

J__________. Il 25 luglio 2007, il perito ha comunicato che, in base ai

rapporti di test (“Testreports”) allestiti dall’Istituto svizzero di

gemmologia e trovati nella cassetta di sicurezza con le pietre – rapporti che

con un tasso di sicurezza del “90%” il perito ha ritenuto riferirsi effettivamente

a queste ultime –, il valore dell’intera collezione poteva essere stimato in

fr. 25'000.--, senza considerare un puro valore speculativo addizionale a

dipendenza della straordinaria dimensione delle pietre. Il perito ne ha

tuttavia ritenuto difficile la vendita.

M. Visto

l’esito inatteso della perizia, l’CO 1, il 16 agosto 2007, ha poi trasmesso i Testreports

alla filiale luganese di S__________ per un ulteriore stima del valore delle

pietre. Il 14 settembre 2007, la nota casa d’asta ha comunicato che il valore

delle pietre si aggirava attorno ai fr. 1'000.-- per chilo. Tenuto conto del

loro peso, che secondo i rapporti è pari a 1949, rispettivamente 194,9, 335,7,

419,4, 165,2 e 614,2 grammi, il valore complessivo della collezione sarebbe

approssimativamente di fr. 3'700.--.

N. L’Ufficio

ha comunicato alle parti l’esito delle perizie il 17 settembre 2007, preannunciando

la propria intenzione di chiedere al giudice la sospensione della procedura per

mancanza di attivo giusta l’art. 230 LEF.

O. L’8 ottobre 2007, PI 3, ritenendo che né S__________ né J__________

siano esperti di gemme o pietre preziose, ha chiesto che venisse formalizzato

un incarico preciso agli esperti della ditta G__________, affinché

effettuassero un sopralluogo e una valutazione motivata e dettagliata delle

singole pietre. Ha inoltre ritenuto ingiustificata un’immediata chiusura della

procedura per mancanza di attivo.

P. Il 7

novembre 2007, l’CO 1 ha incaricato l’Ufficio dei fallimenti di Bassersdorf di

procedere alla stima della collezione di pietre, affidando la perizia alla ditta

G__________. Il 14 dicembre 2007, la ditta E__________, impresa della gruppo G__________,

ha comunicato il preventivo dei costi della perizia, ammontante a fr. 1'500.--.

Dopo che PI 3 aveva anticipato questo importo il 10 gennaio 2008, l’Ufficio ha

affidato il mandato di perizia il 23 gennaio 2008. L’Ufficio ha poi sollecitato

la ditta E__________ il 6 marzo, il 3 aprile e il 9 maggio e il 20 giugno 2008.

Q. Il 6

maggio 2008, RI 1 ha chiesto a questa Camera la chiusura del fallimento nel

giro di 15 giorni, la sua piena riabilitazione, la consegna delle chiavi del

deposito di Zurigo e l’adozione di sanzioni severe “contro quei personaggi che

continuano a delinquere a spese del signor RI 1”. Ha inoltre richiesto a

stretto giro di posta la consegna “della graduatoria completa del dare e avere di

RI 1”. Il ricorrente rimprovera all’CO 1 un immobilismo totale dal 1999, che

dal 6 giugno 2006 gli sarebbe costato fr. 3'381'908.--. Ritiene che le perizie

ordinate dall’Ufficio non abbiano assolutamente niente a che vedere con il

fallimento. A sua detta, l’insinuazione di PI 4 costituirebbe un tentativo di

truffa, avallato dall’Ufficio, che tenderebbe all’appropriazione indebita di

fr. 36'873'661.--, mentre in realtà sarebbe questa società a dover €

141'813'562.-- al ricorrente. Esige che, in forza dell’art. 273 LEF, venga

chiesto a questa società il deposito di una garanzia di fr. 4'640'556. Precisa

che fr. 20'000.-- sono depositati presso l’avv. __________ dal 23 marzo 2006 a

garanzia delle altre due posizioni aperte, ovvero i crediti insinuati nel 2000

dal Comune di Lugano e dall’Ufficio cantonale di esazione.

R. Nelle

sue osservazioni, PI 3 ritiene il ricorso del tutto immotivato. Da parte sua, PI

4 qualifica premature le richieste di chiusura del fallimento e di rilascio

della graduatoria completa. Quanto all’imposizione di una garanzia ex art. 273

LEF, essa è possibile solo in materia di sequestro. Le perizie sono state

ordinate dall’autorità di vigilanza. Il ricorso, in quanto ricevibile, deve pertanto

essere respinto.

S. Nelle

sue osservazioni del 23 maggio 2008, PI 1 chiede la consegna della lista degli

attivi della società __________ di RI 1 prima di esprimersi in modo completo.

Critica anche lui il preteso immobilismo dell’Ufficio, che gli costerebbe circa

fr. 180'000.-- d’interessi all’anno. Esprime il sospetto di favoritismi a

favore del patrocinatore di PI 4.

T. Nelle

proprie osservazioni, l’Ufficio conferma che la graduatoria non è ancora stata

depositata e che la procedura di stima delle pietre non è ancora conclusa. Per

quanto riguarda i costi di deposito, rileva come RI 1 non abbia ancora fornito

adeguata documentazione. Respinge recisamente le gravi accuse rivolte dal

ricorrente all’amministrazione del fallimento. Si rimette al giudizio di questa

Camera, ancorché la legittimazione di RI 1 gli appaia alquanto dubbia.

U. Il

14 giugno 2008, PI 1 ha presentato a questa Camera un allegato denominato “reclamo

e osservazioni”, con cui egli chiede a sua volta la chiusura immediata del fallimento,

con l’esclusione dei creditori che dopo 9 anni non hanno presentato nessuna

prova concreta per le loro insinuazioni, l’imposizione ai medesimi di una

garanzia di fr. 380'000.-- per i danni da lui subiti e l’adozione di misure

penali contro i funzionari dell’CO 1. Ricorda che secondo l’art. 247 LEF la

graduatoria dev’essere depositata entro 60 giorni dallo scadere del termine per

le insinuazioni. Ritiene quindi che nella procedura in esame, poiché la

graduatoria non è ancora stata depositata mentre oltre 9 anni sono decorsi

dalla sua apertura, il principio di celerità di cui all’art. 29 Cost. e il

divieto dell’arbitrario dell’art. 9 Cost. siano stati violati. Rimprovera

inoltre all’Ufficio:

– di

non aver inserito nella graduatoria la pretesa di oltre fr. 150 mio vantata dal

fallito contro PI 4,

– di

non aver contestato la rivendicazione di quest’ultima sulla collezione di

pietre né di averle ancora fissato il termine dell’art. 242 LEF;

– di

persistere a chiedere una valutazione della collezione malgrado esista già da

10 anni una valutazione ufficiale di 4 istituzioni americane e svizzere.

Sulle

osservazioni di PI 1 in merito alle osservazioni 23 maggio 2008 di PI 4 ci si

esprimerà nei seguenti considerandi.

V. Il

22 luglio 2008, E__________ ha finalmente consegnato il suo referto di stima,

che accerta un valore di liquidazione complessivo della collezione di fr.

2'160.-- (in condizioni di vendita e di termini ragionevoli). Le pietre sono

infatti state valutate di bassa qualità, quindi non idonee a modificazioni di

taglio.

Considerandi

in diritto:

1.

È

legittimata a ricorrere giusta l’art. 17 LEF la parte che ha un interesse

proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o

di un fallimento (Cometta, BAKO,

n. 38 ad art. 17; Cometta,

Commentario, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,

vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17). Nel

caso in esame, sia RI 1, nella sua qualità di fallito, sia PI 1, quale

creditore (a questo stadio della procedura), sono legittimati a ricorrere

contro l’operato dell’Ufficio e per denegata o ritardata giustizia, nella

misura in cui ne subiscono concretamente le conseguenze. Si potrebbe sì avere

qualche dubbio sulla legittimità dell’interesse di PI 1 ad una chiusura

immediata della liquidazione, ma egli solleva comunque altre censure come il

ritardo del deposito della graduatoria, che sono senz’altro ricevibili.

2.

Più

ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione

forzata, contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o

incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, o contro le stesse

omissioni possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e

51.

LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo

tenore ma anche ove formulino tesi divergenti.

2.1

Il

giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una

sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha

natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte

conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano

separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF

16.

febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211],

cons. 1a; cfr. pure Cometta,

Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n.

2.1.1

a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).

2.2

Le

censure contenute nei ricorsi di RI 1 e PI 1 sono, almeno in parte,

sostanzialmente identiche, così come le loro conclusioni. Le due vertenze possono

pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una

sola sentenza.

3.

A

scanso di equivoci, va precisato che il ricorso di PI 1, poiché indirizzato a

questa Camera invece che, come prescritto dall’art. 7 cpv. 1 LPR (Legge sulla

procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento, RL 3.5.1.2), all’Ufficio

fallimenti competente, è stato trasmesso a quest’ultimo con ordinanza 18 giugno

2008.

L’Ufficio, giusta l’art. 9 cpv. 3 LPR, ha poi notificato il ricorso a

tutte le parti interessate, impartendo loro un termine di 10 giorni per

presentare eventuali osservazioni. Anche il ricorrente ha ricevuto, a titolo

puramente informativo, un esemplare del proprio ricorso con l’indicazione del

termine per le osservazioni. L’Ufficio ha poi ritrasmesso a questa Camera il

ricorso, le proprie osservazioni e quelle delle parti così come l’incarto, in

conformità dell’art. 9 cpv. 5 LPR.

4.

Entrambi

i ricorsi contengono critiche personali ai funzionari dell’CO 1 espresse in

modi che offendono le convenienze. Onde evitare un ulteriore rallentamento

della procedura e un inutile aggravamento delle tensioni esistenti, si è

rinunciato a rimandare questi atti al mittente con l’invito a riformularli in

modo ammissibile, a pena la loro irricevibilità (giusta l’art. 7 cpv. 5 LPR). I

ricorrenti sono comunque invitati in futuro a rivolgersi all’Ufficio con toni civili.

5.

Entrambi

i ricorrenti chiedono la chiusura immediata del fallimento, senza citare alcun

riferimento di legge a sostegno della loro richiesta. Apparentemente, sembrano

ritenere che l’assenza di chiusura costituisca da parte dell’Ufficio un diniego

di giustizia. Orbene, una procedura di fallimento può essere chiusa solo al

termine della liquidazione (art. 268 cpv. 2 LEF), oppure nei casi di accertata

mancanza di attivo (art. 230 cpv. 2 LEF), di revoca del fallimento (art. 195 e

196.

LEF) o di omologazione di un concordato (art. 332 cpv. 3 LEF). E in tutte

queste ipotesi, solo il giudice del fallimento – e non l’ufficio dei fallimenti

né l’autorità di vigilanza – è competente per pronunciare la chiusura. Entrambi

i ricorsi sono pertanto irricevibili su questo punto. Del resto, nel caso

concreto non appaiono date le condizioni poste nelle norme citate. In

particolare, una revoca del fallimento giusta l’art. 195 LEF appare esclusa a

questo stadio della procedura, siccome non tutti i crediti insinuati sono stati

estinti né tutte le insinuazioni sono state ritirate (segnatamente quella di PI

1). Certo, l’esito delle tre perizie del valore delle pietre depositate a

Zurigo potrebbe indurre l’Ufficio a chiedere al giudice la sospensione del

fallimento per mancanza di attivo, ritenuto che la pretesa vantata dal fallito

contro PI 4 non appare liquida – egli non ha specificato come ha calcolato il

danno di € 141'813'562.--. Poiché la terza perizia – che appare quella più

affidabile – è giunta all’Ufficio dopo la presentazione dei ricorsi, la

questione non può essere esaminata in questa sede ma andrà vagliata direttamente

dall’Ufficio nei più brevi termini.

6.

Giusta

l’art. 247 cpv. 1 LEF, l’amministrazione del fallimento deve allestire la graduatoria

entro sessanta giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni. Secondo

l’art. 247 cpv. 4 LEF l’autorità di vigilanza può tuttavia, all’occorrenza,

prorogarlo.

6.1

Nel

caso concreto, è evidente che il termine dell’art. 247 cpv. 1 LEF è scaduto da

tempo, ma è altrettanto evidente che l’autorità di vigilanza, ovvero la

scrivente Camera, ha tacitamente prorogato questo termine con le sue annuali

decisioni di proroga del termine per chiudere il fallimento ai sensi dell’art.

270.

cpv. 2 LEF (inc. 15.03.27-113, 15.04.98-45,

15.05

-41, 15.06.20-4, 15.07.36-1, 15.08.16-36). In effetti, per quanto

concerne il periodo intercorrente tra l’apertura del fallimento (28 settembre 1999) e il dissequestro della

collezione di pietre (6 giugno 2006) l’Ufficio, come la Camera, hanno

considerato che il deposito della graduatoria – e le connesse tasse e spese –

fosse inutile e contrario agli interessi dei creditori e al principio di

economia di procedura (anche per il fatto che, visto le posizioni delle parti interessate,

contestazioni della graduatoria ai sensi dell’art. 250 LEF erano quasi certe),

fintanto che sussisteva la possibilità che l’unico attivo consistente iscritto

nell’inventario fosse attribuito a terzi. Del resto, i ricorrenti non

dimostrano di aver mai chiesto tale deposito prima del 2006 (anzi, PI 1 ha

insinuato la propria pretesa solo il 9 agosto 2006). Il

deposito della graduatoria è rimasto sospeso anche dopo il dissequestro della

collezione, perché già il 27 settembre 2006, la società canadese M__________ ha

rivendicato la proprietà delle pietre e successivamente si è posta la questione

del valore delle medesime, che, per motivi indipendenti della volontà

dell’Ufficio, si è protratta più di quanto si aspettava. Anche in questa

successiva fase della procedura il deposito della graduatoria è stato ritenuto

inopportuno, dato che una chiusura del fallimento per mancanza di attivi

appariva possibile (e anzi ora sembra probabile). Si ricorda d’altronde che pure

RI 1 e PI 1 si erano opposti al ricorso che PI 4 aveva interposto contro la

decisione dell’Ufficio di non attendere la seconda assemblea – e quindi il deposito

della graduatoria – per far decidere ai creditori la questione della

rivendicazione delle pietre, provvedimento la cui motivazione era appunto fondata

su considerazioni di economia di procedura (cfr. CEF 13 marzo 2007 [inc.

15.06

], cons. 4.2 e 6). I ricorsi vanno pertanto respinti.

6.2

Ciò

detto, con la consegna della terza perizia, avvenuta dopo l’inoltro dei due

ricorsi, si è realizzata la condizione per la continuazione della procedura,

ovvero l’assegnazione del termine dell’art. 242 cpv. 2 LEF a M__________ per

promuovere azione di rivendicazione contro i cessionari dei diritti della massa

sulle pietre (CEF 13 marzo 2007 [inc. 15.06.126], cons. 12/c e dispositivo n.

1.

) e il deposito della graduatoria. Sennonché, a dipendenza dell’inatteso esito

delle tre perizie, l’Ufficio dovrà anzitutto valutare se il fallimento sia

eventualmente da sospendere per mancanza di attivi, ciò che dovrebbe allora

chiedere senza ritardo al giudice del fallimento.

7.

Entrambi

i ricorrenti ritengono che le perizie ordinate dall’Ufficio siano inutili,

visto che esisterebbe già da 10 anni una valutazione ufficiale di quattro

istituzioni americane e svizzere. La questione è tuttavia diventata priva di

oggetto con il deposito dell’ultimo rapporto di perizia. Semmai, essa potrebbe

conservare un interesse solo per quanto riguarda la responsabilità per le spese,

ma una contestazione in merito è prematura prima del deposito del conto finale.

Vi sono comunque seri dubbi sulla tempestività dei ricorsi in esame, visto che

dalla corrispondenza agli atti (scritto dell’Ufficio dell’8 maggio 2007;

scritto 12 marzo 2008 del fallito) si evince che RI 1 ha avuto conoscenza delle

decisioni dell’Ufficio relative al conferimento dei mandati di perizia ben

prima della presentazione del suo ricorso. Quanto a PI 1, ne pare essere venuto

a conoscenza a ricezione del ricorso del fratello,ossia al più tardi il 23 maggio

2008.

(data delle sue osservazioni), sicché il suo ricorso, presentato il 14

giugno, appare tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF). Va infine osservato come i ricorrenti

non abbiano specificato quali siano i documenti in possesso dell’Ufficio che

attesterebbero il valore di realizzazione – non il valore assicurato – delle

pietre depositate a Zurigo.

8.

Entrambi

i ricorrenti chiedono che venga fatto ordine a PI 4 di depositare una garanzia

a copertura dei rispettivi danni causati loro a dipendenza della durata del

fallimento.

8.1

RI 1

ha espresso la propria richiesta per l’ipotesi in cui la sua domanda di

chiusura del fallimento non venisse accolta. Essa, in quanto non è rivolta

contro un provvedimento o un’omis­sione dell’Ufficio, è quindi irricevibile

quale ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF. A titolo aggiuntivo, occorre comunque

precisare che il riferimento all’art. 273 LEF è irrilevante, siccome la norma

si applica solo in materia di sequestro; lo stesso dicasi della referenza

all’art. 105 LEF contenuta nel suo scritto 9 febbraio 2007, che concerne

esclusivamente l’esecuzione in via di pignoramento. In ambito fallimentare,

nessuna norma analoga prevede la possibilità per l’amministrazione del

fallimento d’imporre ai creditori il deposito di una garanzia a favore del

fallito, per il motivo che dei debiti di massa risponde unicamente la massa

attiva (ovvero i beni inventariati), mentre il fallito risponde personalmente

solo dei propri debiti sorti dopo l’apertura del fallimento. Nel caso di

specie, RI 1 non è quindi tenuto a pagare le spese di deposito delle pietre e

comunque non ha dimostrato, con documenti che non siano semplici conteggi

allestiti unilateralmente, di aver effettivamente pagato gli importi allegati

nel ricorso. In ogni caso, l’Ufficio dovrà riesaminare la questione delle spese

di deposito delle pietre quando verificherà se, alla luce delle perizie, la massa

attiva copre ancora le tasse, le spese e i debiti di massa fino alla fine della

liquidazione.

8.2

La

richiesta di PI 1 è stata presentata per la prima volta in sede di ricorso ed è

quindi irricevibile. Anch’essa non risulta suffragata da alcun riferimento di

legge. Va del resto rilevato come gli interessi del suo credito – che ha atteso

quasi 7 anni per insinuare – abbiano cessato di decorrere dopo l’apertura del

fallimento (art. 209 cpv. 1 LEF).

9.

La

richiesta d’inserire nella graduatoria la pretesa di € 141'813'562.-- vantata

dal fallito contro PI 4 risulta pure essere stata formulata per la prima volta

con i ricorsi ed è quindi inammissibile. I ricorrenti sono invitati a rivolgere

la loro richiesta direttamente all’Ufficio, affinché l’iscriva nell’inventario

(e non nella graduatoria, siccome si tratta di un attivo), fornendogli il

calcolo dettagliato della pretesa risarcitoria e le prove a sostegno della sua

esistenza e del suo importo.

10.

Per

quanto concerne la censura di PI 1 in merito alla mancata contestazione della

rivendicazione che PI 4 avrebbe formulato sulla collezione di pietre, va

dissipato un malinteso: questa società non ha rivendicato la proprietà delle

pietre ma solo un diritto di ritenzione (pegno manuale), sul quale l’Ufficio

eventualmente si determinerà in fase di allestimento della graduatoria (e non

nella procedura dell’art. 242 LEF). La rivendicazione a cui l’Ufficio accenna

nei suoi scritti in realtà è quella formulata dalla società canadese M__________.

11.

Dai

considerandi che precedono risulta che l’Ufficio ha gestito la liquidazione in

conformità delle leggi e delle decisioni dell’autori­tà di vigilanza. Non vi è

quindi spazio per la formulazione di una denuncia penale né per l’apertura di

una procedura disciplinare.

12.

Nella

misura in cui sono ricevibili, i ricorsi vanno pertanto respinti.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 195, 230, 247, 268 e 273 LEF; 7 e 9 LPR; 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Le

procedure dipendenti dai ricorsi 6 maggio 2008 di RI 1 e 14 giugno 2008 di PI 1

sono congiunte.

2.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso di RI 1 (inc. 15.08.40) è respinto.

3.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso di PI 1 (inc. 15.08.49) è respinto.

4.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– PI 1, __________;

avv. RA 1, __________;

avv. RA 2, __________;

Ufficio esazione e condoni, Bellinzona;

__________, sede.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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