15.2008.41
Oggetto del ricorso LEF. Questioni di merito
2 settembre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2008.41
Data decisione, Autorità:
02.09.2008, CEF
Titolo:
Oggetto
del ricorso LEF. Questioni di merito
COMPETENZA DELLA CAMERA ESECUZIONE E FALLIMENTI
art. 17 LEF
art. 85a LEF
Incarto n.
15.2008.41
Lugano
2 settembre
2008
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 maggio 2008 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione
dell’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente
da
PI 1
PI 2
(rappresentate da RA 1)
viste le osservazioni:
- 28 maggio 2008 diRA 1, __________;
- 20 maggio e 3 giugno 2008 dell’CO 1;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 23 maggio 2008 di non concessione dell’effetto
sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ dell’CO 1 del 25 marzo/8 aprile 2008 PI 1 e PI 2 procedono contro
RI 1 per l’incasso di fr. 12'250.00 oltre accessori.
B.
Non avendo l’escussa interposto opposizione al
precetto esecutivo, il 28 aprile 2008 la creditrice ha presentato la domanda di
prosecuzione dell’esecuzione e il 14 maggio 2008 l’Ufficio ha emesso l’avviso
di pignoramento.
C. Con ricorso 17
maggio 2008 RI 1 chiede di annullare l’avviso di pignoramento perché l’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento si sarebbe preso a carico metà del
canone di locazione, ossia circa fr. 1'250.00 mensili. L’altra metà poi sarebbe
dovuta dagli eventuali eredi dell’ex convivente.
D. Con osservazioni
28 maggio 2008 PI 2 e PI 1 chiedono che il ricorso venga respinto. Le
procedenti precisano di aver ricevuto in data 23 maggio 2008 dall’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento l’importo di fr. 2'500.00 per parte dei
canoni di locazione scoperti e chiedono che l’Ufficio riduca per la somma corrispondente
l’importo in esecuzione.
E. Delle
osservazioni 20 maggio e 3 giugno 2008 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
Considerato:
Considerandi
1.
Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un
diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il
provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di
natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la
proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons.
2.
).
L'escusso
è di conseguenza nella possibilità di ricorrere contro la continuazione
dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta
domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva
(cfr. Lebrecht, Basler Kommentar
zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88).
2.
La contestazione sollevata dalla ricorrente,
secondo cui ella nulla più dovrebbe alle procedenti perché
l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento avrebbe pagato metà canone di
locazione e l’altra metà sarebbe dovuta dagli eventuali eredi del suo ex
convivente, concerne unicamente una questione di
merito, sottratta al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza. Tale
eccezione avrebbe dovuto essere fatta valere, dopo aver interposto opposizione,
nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione oppure, anche a questo
stadio procedurale, adendo il giudice competente conformemente all’art. 85a
LEF, nell’ipotesi che in concreto ne fossero realizzati i presupposti.
3.
Le procedenti, con le osservazioni al
ricorso, hanno ridotto l’importo per il quale richiedono il proseguimento di
fr. 2'500.00. L’Ufficio dovrà tenere ovviamente conto di ciò nell’espletamento delle
prossime misure esecutive, circostanza del resto dallo stesso già accennata
nelle osservazioni del 3 giugno 2008.
4.
Da quanto
precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 85a LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- RI
1, __________;
- RA
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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