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Decisione

15.2008.41

Oggetto del ricorso LEF. Questioni di merito

2 settembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ dell’CO 1 del 25 marzo/8 aprile 2008 PI 1 e PI 2 procedono contro

RI 1 per l’incasso di fr. 12'250.00 oltre accessori.

B.

Non avendo l’escussa interposto opposizione al

precetto esecutivo, il 28 aprile 2008 la creditrice ha presentato la domanda di

prosecuzione dell’esecuzione e il 14 maggio 2008 l’Ufficio ha emesso l’avviso

di pignoramento.

C. Con ricorso 17

maggio 2008 RI 1 chiede di annullare l’avviso di pignoramento perché l’Ufficio

del sostegno sociale e dell’inserimento si sarebbe preso a carico metà del

canone di locazione, ossia circa fr. 1'250.00 mensili. L’altra metà poi sarebbe

dovuta dagli eventuali eredi dell’ex convivente.

D. Con osservazioni

28 maggio 2008 PI 2 e PI 1 chiedono che il ricorso venga respinto. Le

procedenti precisano di aver ricevuto in data 23 maggio 2008 dall’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento l’importo di fr. 2'500.00 per parte dei

canoni di locazione scoperti e chiedono che l’Ufficio riduca per la somma corrispondente

l’importo in esecuzione.

E. Delle

osservazioni 20 maggio e 3 giugno 2008 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto

necessario, in seguito.

Considerato:

Considerandi

1.

Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un

diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il

provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di

natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la

proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta,

Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons.

2.

).

L'escusso

è di conseguenza nella possibilità di ricorrere contro la continuazione

dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta

domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva

(cfr. Lebrecht, Basler Kommentar

zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88).

2.

La contestazione sollevata dalla ricorrente,

secondo cui ella nulla più dovrebbe alle procedenti perché

l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento avrebbe pagato metà canone di

locazione e l’altra metà sarebbe dovuta dagli eventuali eredi del suo ex

convivente, concerne unicamente una questione di

merito, sottratta al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza. Tale

eccezione avrebbe dovuto essere fatta valere, dopo aver interposto opposizione,

nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione oppure, anche a questo

stadio procedurale, adendo il giudice competente conformemente all’art. 85a

LEF, nell’ipotesi che in concreto ne fossero realizzati i presupposti.

3.

Le procedenti, con le osservazioni al

ricorso, hanno ridotto l’importo per il quale richiedono il proseguimento di

fr. 2'500.00. L’Ufficio dovrà tenere ovviamente conto di ciò nell’espletamento delle

prossime misure esecutive, circostanza del resto dallo stesso già accennata

nelle osservazioni del 3 giugno 2008.

4.

Da quanto

precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non

si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 85a LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

- RI

1, __________;

- RA

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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