15.2008.43
Minimo di esistenza. Alimenti non accertati da decisione giudiziaria. Alimenti dovuti a figli maggiorenni
30 giugno 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2008.43
Data decisione, Autorità:
30.06.2008, CEF
Titolo:
Minimo di esistenza. Alimenti non accertati da decisione giudiziaria. Alimenti dovuti a figli maggiorenni
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2008.43
Lugano
30 giugno
2008
CJ/fp/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Ermotti ed Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 29 maggio 2008 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il calcolo del
minimo di esistenza allestito il 16 maggio 2008 nelle esecuzioni facenti parte
del gruppo n. __________ promosse da:
1. PI 2 (es. __________)
2. PI 1 (es. __________ e __________)
1, 2 rappr. dall’RA 1
3. PI 3 (es. __________)
rappr. da: RA 2
4. PI 4 (es. __________ e __________)
viste le
osservazioni 11 giugno 2008 dell’RA 1 e 19 giugno 2008 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Il
ricorrente contesta il calcolo del proprio minimo di esistenza effettuato
dall’Ufficio, rimproverandogli di non aver tenuto conto dell’importo mensile di
fr. 3'000.-- che egli allega di versare brevi manu alla moglie e ai figli
dall’inizio della separazione, avvenuta il 1° dicembre 2003. L’Ufficio
giustifica il proprio provvedimento facendo valere che l’escusso non ha
prodotto alcuna decisione giudiziaria che accerti l’esistenza e l’ammontare dei
contributi alimentari in questione.
2. Sotto
riserva di un’eccezione non realizzata in concreto (quella in cui il procedente
è lo stesso creditore degli alimenti, cfr. CEF 3 luglio 2002 [15.02.70], cons.
2.1 e 2.2), gli alimenti del diritto di famiglia a carico dell’escusso devono
essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza alla
(doppia) condizione che essi siano indispensabili al creditore degli alimenti
ai sensi dell’art. 93 LEF e che siano (e saranno) effettivamente pagati
dall’escusso durante l’intero periodo del pignoramento (cfr. DTF 130 III 45
segg.; 121 III 22, cons. 3a; 111 III 19, cons. 6; 107 III 76 s.
cons. 1; 89 III 67 cons. 1; CEF 4 ottobre 2007 [15.07.80],
cons. 2; 24 aprile 2007 [15.07.15], cons. 2; 25 ottobre 2006 [15.06.108], cons.
3.1 e 3.2, pubblicata in RtiD I-2007 859 s. n. 66c; vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 25 e 29 ad art. 93; Ochsner,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 128 ad art. 93).
2.1. Non può quindi essere
seguito l’Ufficio laddove si oppone al ricorso perché gli alimenti che
l’escusso allega di pagare non sono accertati da sentenza giudiziaria. In un
caso come quello in esame, l’Ufficio deve infatti tenerne
conto d’ufficio nel calcolo del minimo di esistenza, purché l’escusso dimostri
che ne sono realizzati i presupposti di legge (vincolo matrimoniale, nesso di
filiazione, separazione effettiva, ecc.) ai sensi dell’art. 163 CC, rispettivamente
276 segg. CC (CEF 24 aprile 2007 [15.07.15], cons. 2.2) e che sono riunite le
due condizioni ricordate sopra. Nel caso concreto, l’CO 1 non ha proceduto a
tali verifiche, motivo per il quale l’incarto gli va retrocesso per nuova
decisione (art. 21 cpv. 4 LPR);
2.2. A
questo scopo l’Ufficio determinerà segnatamente i redditi e il minimo di
esistenza della moglie dell’escusso e dei figli, nella misura in cui essi possano
esigere da lei prestazioni di mantenimento. Va ricordato in proposito che
secondo la giurisprudenza federale (DTF 130 III 45 ss.) l’Ufficio non è
vincolato dagli accordi delle parti sulla determinazione dell’importo degli
alimenti, ma deve considerare solo la parte degli alimenti necessaria al creditore
per coprire il suo proprio minimo di esistenza ai sensi dell’art. 93 LEF. Per quanto
riguarda i figli maggiorenni dell’escusso, l’Ufficio determinerà la parte degli
alimenti che potrà eventualmente essere presa in considerazione nel minimo di
esistenza del ricorrente in base ai principi esposti nel quinto considerando
della sentenza 9 giugno 2005 di questa Camera (inc. 15.05.20, pubblicata in
RtiD I-2006 761 ss n. 80c). A questo riguardo il mantenimento della
figlia __________ non può essere considerato indispensabile ai sensi dell'art.
Fatti
93 LEF (CEF 15.05.20, cons. 5.1/b), la stessa dovendo far capo autonomamente a
risorse proprie e a borse di studio. Per il figlio __________, l’Ufficio dovrà
in particolare accertare se i suoi redditi sono o no sufficienti a garantire il
proprio mantenimento. Se egli vive nell’economia domestica della madre,
l’Ufficio stabilirà il loro minimo di esistenza comune aggiungendo al minimo di
base della madre (fr. 1'250.--) il supplemento per il figlio (fr. 500.--) ed
eventuali spese particolari effettive per la sua istruzione (mezzi
pubblici di trasporto; materiale scolastico, ecc.).
2.3. Parallelamente
alla determinazione dell’importo che eventualmente potrà essere incluso nel
minimo vitale del ricorrente, l’Ufficio interrogherà quest’ultimo sul modo in
cui egli è riuscito a pagare ai suoi famigliari le rate di fr. 3'000.--, dato
che il suo reddito mensile netto (fr. 4'700.--), dopo deduzione delle spese esistenziali
stabilite dall’Ufficio con il provvedimento impugnato (fr. 2'770.--), appare
chiaramente insufficiente a tale scopo.
3. Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, il pignoramento eseguito il 16 maggio 2008 dall’CO 1 a favore del
gruppo n. __________ è annullato.
1.2. Gli
atti sono retrocessi all’Ufficio per nuova decisione nel senso dei
considerandi. Esso si determinerà nei più brevi termini e restituirà a RI 1
senza ritardi quanto eventualmente percepito in troppo prima della nuova
decisione.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– RA
1, __________;
– RA
2, sede;
– PI
4, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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