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Decisione

15.2008.43

Minimo di esistenza. Alimenti non accertati da decisione giudiziaria. Alimenti dovuti a figli maggiorenni

30 giugno 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

93 LEF (CEF 15.05.20, cons. 5.1/b), la stessa dovendo far capo autonomamente a

risorse proprie e a borse di studio. Per il figlio __________, l’Ufficio dovrà

in particolare accertare se i suoi redditi sono o no sufficienti a garantire il

proprio mantenimento. Se egli vive nell’economia domestica della madre,

l’Ufficio stabilirà il loro minimo di esistenza comune aggiungendo al minimo di

base della madre (fr. 1'250.--) il supplemento per il figlio (fr. 500.--) ed

eventuali spese particolari effettive per la sua istruzione (mezzi

pubblici di trasporto; materiale scolastico, ecc.).

2.3. Parallelamente

alla determinazione dell’importo che eventualmente potrà essere incluso nel

minimo vitale del ricorrente, l’Ufficio interrogherà quest’ultimo sul modo in

cui egli è riuscito a pagare ai suoi famigliari le rate di fr. 3'000.--, dato

che il suo reddito mensile netto (fr. 4'700.--), dopo deduzione delle spese esistenziali

stabilite dall’Ufficio con il provvedimento impugnato (fr. 2'770.--), appare

chiaramente insufficiente a tale scopo.

3. Il

ricorso va pertanto parzialmente accolto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di

conseguenza, il pignoramento eseguito il 16 maggio 2008 dall’CO 1 a favore del

gruppo n. __________ è annullato.

1.2. Gli

atti sono retrocessi all’Ufficio per nuova decisione nel senso dei

considerandi. Esso si determinerà nei più brevi termini e restituirà a RI 1

senza ritardi quanto eventualmente percepito in troppo prima della nuova

decisione.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– RA

1, __________;

– RA

2, sede;

– PI

4, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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