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Decisione

15.2008.45

Fallimento. Proroga del termine per chiudere il fallimento (art. 270 LEF). Deposito e allestimento della graduatoria. Incasso di crediti ceduti dalla fallita. Rimunerazione dell'amministrazione specia

11 agosto 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi conti alla delegazione dei creditori (art. 237 cpv. 3 n. 3 LEF) e, prima

del deposito dello stato di riparto, chiederà a questa Camera la determinazione

dei propri onorari e di quelli della delegazione dei creditori (art. 47 OTLEF e

84 RUF).

4. Ricordato il potere

generale di vigilanza che viene riconosciuto a questa Camera anche nei

confronti delle amministrazioni fallimentari speciali (art. 13 e 241 LEF, 10

cpv. 3 LALEF), nei successivi considerandi si vuole, a futura memoria, attirare

l’atten­zione dell’istante su alcuni problemi, la cui esistenza è emersa in occasione

dell’esame degli atti del fallimento.

4.1. L’inventario (ed i

suoi complementi) dev’essere steso sul modulo ufficiale elaborato dal

Tribunale federale (mod. 3F) o su un documento materialmente analogo (art. 2

cpv. 2 Rform) e dev’es­sere firmato dagli organi della fallita (art. 3 cpv. 1 e

25 segg. RUF). Le rivendicazioni di terzi (art. 242 LEF) devono esservi

menzionate, così come le connesse determinazioni del fallito, le decisioni

dell’amministrazione del fallimento e l’esito di eventuali processi (mod. 3c F

e art. 34 RUF). Nel caso concreto, in seguito all’intervento dell’ispettore, l’istante

ha già proceduto a trasferire gli aggiornamenti dell’inventario allestito

dall’UEF __________ su un documento analogo al modulo ufficiale. Se del caso, gli

rimane ancora da completarlo con le indicazioni prescritte al summenzionato

art. 34 RUF (anche per quanto concerne i crediti della fallita, cfr. supra ad

3.6) e con la firma degli organi della fallita.

4.2. L’amministrazione

del fallimento deve consultare il fallito o gli organi della fallita su ogni

insinuazione (art. 244 LEF), trascrirne le eventuali dichiarazioni e farle

firmare (art. 55 RUF). Qualora non ammetta interamente un’insinuazione nella

graduatoria (mod. 6F), essa deve indicare il motivo del rigetto nella colonna

delle osservazioni o in un documento separata a cui rinvia (art. 248 LEF) ed è

tenuta ad informare individualmente i relativi creditori del deposito della

graduatoria con lettera raccomandata (art. 249 cpv. 3 LEF e 68 RUF). Nel caso

di specie, le dichiarazioni degli organi della fallita non sono firmate e

l’istante ha omesso di menzionare il motivo del rigetto di diverse insinuazioni

(ad es. n. 9, 15, 18, 20 ecc.). Queste mancanze non hanno però conseguenze

concrete, poiché né gli organi della fallita né i creditori le hanno contestate.

4.3. La

consultazione di atti e la fornitura d’informazioni giustificano il prelievo di

una tassa da porre a carico del richiedente (art. 12 OTLEF), in ogni caso se

richiede da parte dell’amministrazione del fallimento un notevole dispendio di

tempo.

Per

questi motivi,

visto

l’art. 270 LEF,

decreta:

1. L’istanza è accolta.

1.1. Il termine di cui

all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 gennaio 2009.

Considerandi

2.

Intimazione a IS 1, __________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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