15.2008.45
Fallimento. Proroga del termine per chiudere il fallimento (art. 270 LEF). Deposito e allestimento della graduatoria. Incasso di crediti ceduti dalla fallita. Rimunerazione dell'amministrazione specia
11 agosto 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
15.2008.45
Data decisione, Autorità:
11.08.2008, CEF
Titolo:
Fallimento. Proroga del termine per chiudere il fallimento (art. 270 LEF). Deposito e allestimento della graduatoria. Incasso di crediti ceduti dalla fallita. Rimunerazione dell'amministrazione speciale
TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO
art. 242 LEF
art. 247 LEF
art. 262 LEF
art. 270 LEF
art. 310 cpv. 2 LEF
art. 12 OTLEF
art. 47 OTLEF
Incarto n.
15.2008.45
Lugano
11 agosto 2008
CJ/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente
Walser
ed Ermotti
segretario:
Jaques
statuendo
sull’istanza 28 maggio 2008 di
IS
1
tendente
alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta
contro
PI
1
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
1. In seguito alla
revoca della moratoria concordataria concessa per la prima volta il 24 ottobre
2005 (cfr. inc. CEF 14.06.96), il Pretore __________, il 19 gennaio 2007, ha
decretato il fallimento di PI 1 (e parallelamente delle società P__________ e C__________,
che con la fallita fanno parte del cosiddetto gruppo __________). Il 30 marzo
2007, la prima assemblea dei creditori ha designato IS 1 quale amministratore
speciale del fallimento e __________, __________ e avv. __________ in qualità
di membri della delegazione dei creditori. IS 1 è stato d’altronde nominato amministratore
speciale delle altre due società sorelle.
2. Così come richiamato
da questa Camera il 13 maggio 2008, l’amministratore speciale ha presentato il
28 maggio 2008 istanza di proroga del termine per terminare la liquidazione. Egli
vi espone la situazione degli attivi e dei passivi della fallita, riferisce di due
riunioni con la delegazione dei creditori (il 14 maggio e il 4 settembre 2007)
e produce un inventario aggiornato al 30 aprile 2008, la graduatoria (che è stata
depositata il 30 aprile 2008) e una tabella con l’indicazione dei ricavi e dei
debiti e costi della massa dal 19 gennaio 2007 al 26 maggio 2008. L’amministratore
speciale precisa di aver già venduto i beni mobili soggetti a deperimento o
furto, ovvero, il 10 settembre 2007, tutti i veicoli della fallita (in blocco),
per fr. 608'510.--, e il 9 aprile 2008 il mobilio custodito a __________ (in
realtà la seconda vendita concerne attivi che spettano unicamente a C__________),
e di aver incassato una parte dei crediti della fallita per forniture e prestazioni
(per fr. 20'149,60).
Nell’inventario
sono inoltre iscritti tutta una serie di attivi che sono oggetto di contestazioni,
segnatamente diversi conti correnti presso la Banca __________, in merito ai
quali la stessa ha eccepito la compensazione, crediti per forniture e
prestazioni (per fr. 218'881,90, oltre fr. 45'000.-- per i lavori eseguiti con
la __________), ricavi da consorzi (sui quali la Banca __________ fa pure valere
un diritto di compensazione), crediti contro le altre società del gruppo __________,
pretese con l’ex commissario concordatario (PI 2) per importi incassati apparentemente
senza giustificazione, pretese contro l’azionista, partecipazioni, attivi
mobili (veicoli, macchinari, ecc.) venduti, rispettivamente spariti prima del
fallimento senza controprestazione a favore della fallita. L’istante giudica
questi attivi di difficilissimo ricupero e ne valuta prudenzialmente l’importo
complessivo in fr. 335'453,08 (allegato 2). La linea da seguire per la loro
realizzazione sarà da definire in occasione della prossima (seconda) assemblea
dei creditori. Tra i lavori ancora da eseguire, l’istante cita la realizzazione
di un impianto per la miscela del beton (silo e pesa) e di “vasche” in cemento
per la raccolta delle miscele di lavorazione, nonché la ricostruzione dei
movimenti dei debiti di massa durante la moratoria concordataria, dal momento
che non è riuscito finora ad ottenere la contabilità relativa a tale periodo
(24 ottobre 2005 a fine dicembre 2006).
3. In virtù dell’art.
270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un anno dalla
dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso
di bisogno, prorogare tale termine.
3.1. In concreto, l’istante
ha depositato la graduatoria più di un anno dopo la scadenza del termine
d’insinuazione, ovvero ben oltre il termine fissato all’art. 247 cpv. 1 LEF.
Interpellato telefonicamente dall’ispettore della Camera, l’istante ha fatto
valere, oltre alla propria ignoranza della norma in questione, il gran numero
d’insinuazioni che sono dovute essere verificate (per l’esattezza 144, di cui
22 in prima classe). Tale controllo ha del resto comportato un laborioso lavoro
di corrispondenza con i sindacati per evitare doppie insinuazioni, dal momento
che alcuni dipendenti avevano insinuato personalmente il proprio credito e che
le insinuazioni per salario non tenevano conto delle indennità per insolvenza
versate ai dipendenti dall’Istituto delle assicurazioni sociali (che a sua
volta aveva insinuato le pretese salariali trasferitegli in virtù dell’art. 54
LADI). Ciò ha comunque permesso di limitare le ammissioni in prima classe a un
importo complessivo di fr. 1'858'429,40 (a fronte d’insinuazioni per un totale
di fr. 3'171'060,75). Anche la determinazione delle quote di perdita nei consorzi
cui partecipava la fallita ha necessitato particolari verifiche per evitare che
le venissero addebitate le intere perdite. L’istante ha inoltre riferito di
numerosi cambiamenti intervenuti in corso di procedura in seguito alla
presentazione d’insinuazioni tardive e ha precisato di aver dato precedenza,
all’inizio del suo mandato, alla ricostruzione della contabilità della fallita
e alla riconciliazione dei dati e della documentazione contabile a disposizione,
compito reso molto difficile dalla mancata collaborazione del commissario
concordatario e dalla disorganizzazione della società fallita.
3.2. Anche se va dato atto
all’istante che il numero delle insinuazioni e le problematiche particolari del
fallimento in esame verosimilmente avrebbero giustificato la concessione di una
o più proroghe ai sensi dell’art. 247 cpv. 4 LEF, è il luogo per ricordargli,
anche a futura memoria, che per precisa volontà del legislatore, la graduatoria
dev’essere depositata il più rapidamente possibile, onde consentire la tenuta
della seconda assemblea dei creditori (art. 252 LEF). In effetti, tale organo,
salvo eccezioni, è l’unico competente per decidere quanto richiede la gestione
del fallimento (art. 253 cpv. 2 LEF), in particolare per quanto attiene alla
realizzazione degli attivi fallimentari (art. 242, 243 cpv. 3 e 256 segg. LEF; Merckt, Commentaire romand de la LP,
Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 253). L’amministrazione speciale del
fallimento deve quindi dare precedenza all’allestimento della graduatoria,
prescindendo dall’eseguire altre operazioni di liquidazione, fatti salvi eventuali
completamenti dell’inventario, l’attuazione delle deliberazioni su questioni
urgenti adottate dalla prima assemblea dei creditori (art. 239 LEF) – in
particolare la realizzazione degli oggetti esposti a rapido deprezzamento, che
richiedono una manutenzione costosa o la cui conservazione comporta spese
eccessive (art. 243 cpv. 2 LEF) – e la preparazione delle proposte che verranno
presentate alla seconda assemblea dei creditori segnatamente sul modo di
realizzazione degli attivi (art. 256 segg. LEF, 71 segg. del Regolamento concernente
l’amministrazione degli uffici dei fallimenti [RUF, RS 281.32] e 122 segg. del
Regolamento concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]),
sulle rivendicazioni di terzi (art. 242 LEF e 45 segg. RUF), sulla
continuazione dei processi pendenti (art. 207 LEF e 63 RUF) e su eventuali
rinunce (art. 260 LEF e 80 RUF). In tale contesto, occorre rilevare che la
prima assemblea aveva ritenuto inopportuna la realizzazione anticipata dell’attivo
(quinta risoluzione). È però vero che né la delegazione dei creditori né i
singoli creditori si sono poi opposti all’asta del 10 settembre 2007.
3.3. Sempre a futura
memoria, è bene ricordare che la procedura di verifica delle insinuazioni ha
carattere sommario e che l’amministrazione del fallimento deve quindi statuire
secondo il criterio della verosimiglianza, sulla base dei giustificativi che incombe
ai creditori di produrre (art. 59 RUF) e della documentazione contabile del
fallito, senza perdersi in indagini lunghe e costose (Hierholzer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/ Ginevra/Monaco
1998, n. 18 ad art. 244; Jaques, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 10 segg. ad art. 244), così da
garantire il rispetto dei principi di celerità (art. 247 e 270 LEF) e di economicità
(cfr. infra ad 3.6) posti dal legislatore (con il rilievo che gli onorari
esposti dall’amministrazione del fallimento in virtù dell’art. 47 OTLEF devono
rimanere in un ragionevole rapporto con la tassa che stabilisce l’art. 46 cpv.
1 lett. a OTLEF). Il fatto che vengano presentate insinuazioni dopo la scadenza
del termine fissato a tale scopo dall’ufficio dei fallimenti non è poi un
valido motivo per differire il deposito della graduatoria: se del caso, la
graduatoria andrà ridepositata per le insinuazioni presentate dopo il primo
deposito, a spese di chi le ha presentate (art. 251 cpv. 2 LEF e 69 RUF).
3.4. Ciò posto, e tenuto
conto della dimensione e della complessità del fallimento in questione, l’istanza
va accolta, ma l’istante è invitato a procedere il più rapidamente possibile
alla tenuta della seconda assemblea dei creditori. In tale occasione, saranno i
creditori a decidere l’estensione dell’incarico dell’istante, segnatamente in
merito ai controlli contabili che dovranno eventualmente ancora essere effettuati.
In particolare, dovranno essere sottoposte loro eventuali proposte circa:
– la
rinuncia alla realizzazione degli attivi che non appaiono più reperibili o non
senza eccessive spese,
– la
rinuncia all’incasso dei crediti della fallita che l’amministrazione speciale considera
improbabile o troppo costoso (rispetto al possibile guadagno),
– la
rinuncia alla contestazione delle rivendicazioni (ed eccezioni di compensazione)
che sembrano giustificate o che implicano per la massa un processo di cui non
può o non vuole assumere i rischi (cfr. art. 242 LEF, 47, 48 e 52 RUF) e
– la
rinuncia alla continuazione di processi che coinvolgono la fallita ed erano pendenti
all’apertura del fallimento (art. 63 RUF).
Le pretese a cui la massa
avrà rinunciato dovranno poi essere offerte in cessione ai creditori ai sensi
dell’art. 260 LEF. Per orientare le proprie scelte, l’istante può sempre
chiedere il parere della delegazione dei creditori (art. 237 cpv. 3 n. 1 LEF),
la quale è d’altronde competente per autorizzare l’amministrazione a stare in
giudizio, transigere o compromettere (art. 237 cpv. 3 n. 3 LEF).
3.5. Per quanto riguarda
gli eventuali attivi e debiti residui risultanti dalla procedura di moratoria
concordataria, l’istante chiederà al commissario, avv. PI 2, di produrre la
contabilità relativa al periodo durante il quale ha operato in tale veste, che
dovrà indicare in modo dettagliato tutti gli attivi realizzati o incassati dal
commissario (con riferimento all’inventario da lui allestito) e tutte le spese
sostenute in relazione con la moratoria; per i propri onorari, egli dovrà
inoltre produrre la decisione del giudice del concordato giusta l’art. 55 OTLEF
(ricordato che l’amministrazione del fallimento può anche chiederla
direttamente all’autorità competente [DTF 68 III 126-127, cons. 2], ovvero in
concreto al Pretore __________).
3.6. L’istante dovrà
inoltre al più presto intervenire presso le banche affinché formalizzino la
loro (eventuale) rivendicazione dei crediti della fallita sorti prima del
fallimento (ch’esse sembrano fondare su un atto di cessione globale) oppure la
loro rinuncia a tali pretese. L’amministratore speciale dovrà poi, se del caso,
determinarsi su queste rivendicazioni, giacché non ha senso che continui ad
incassare crediti che si dovesse poi riconoscere non essere della fallita. Le
determinazioni delle banche e dell’istante verranno menzionate nell’inventario
(cfr. infra ad. 4.1). È però bene rammentare che la procedura prevista all'art.
242 LEF non è applicabile alle rivendicazioni vertenti su crediti non
incorporati in una cartavalore né su importi incassati da terzi debitori per
conto della massa (CEF 21 settembre 2006 [15.06.29], cons. 1a 3.1). Qualora
terzi chiedano il riversamento d’importi incassati durante il fallimento per
crediti ch’essi pretendono essere stati ceduti loro prima della sua apertura,
l’amministrazione deve decidere se considerare la pretesa come debito di massa
ai sensi dell’art. 262 LEF, da pagare prima di ogni distribuzione, oppure contestarla
e computare quanto incassato nell’attivo generale del fallimento. In entrambi i
casi, l’amministrazione aspetterà in linea di massima il deposito dello stato
di ripartizione e del conto finale (art. 263 LEF), nel quale verrà formalizzata
la propria decisione, prima di disporre degli importi incassati, così da
garantire a tutti i creditori la possibilità di contestare tale decisione. Nell’ipotesi
in cui il terzo dovesse far valere in modo esecutivo o giudiziario la propria
pretesa contro la massa, l’amministrazione potrà, occorrendo, proporre ai
creditori la rinuncia agli importi in questione e la cessione (giusta l’art. 260
LEF) del diritto di contestare le pretese del terzo.
Le considerazioni che
precedono valgono anche mutatis mutandis per i crediti della fallita (o delle
banche) incassati dal commissario durante la moratoria concordataria, con una
difficoltà supplementare: qualora la massa dovesse riconoscersi un obbligo di
restituire alle banche gli importi incassati dal commissario, essa dovrà determinare
se lo stesso sia o no da considerare un “debito contratto durante la moratoria
con il consenso del commissario” ai sensi dell’art. 310 cpv. 2 LEF, ovvero un
debito di massa giusta l’art. 262 LEF.
3.7. Un’osservazioni va
anche dedicata agli onorari dell’istante (e dei suoi ausiliari), che, sotto
riserva di rivalutazione e di verifica al termine della procedura (art. 47
OTLEF e 84 RUF), appaiono piuttosto elevati (fr. 63'500.-- per il periodo dal
30 marzo al 31 dicembre 2007, cfr. allegato 4 e doc. A e B prodotti il 3 giugno
2008, ai quali si aggiungono, per il medesimo periodo, fr. 48'700.-- e fr.
62'300.-- per le liquidazioni delle consorelle). In effetti, la rimunerazione
dell’amministrazione del fallimento deve rispettare il principio di economicità,
che si deduce dall’ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF, RS 281.35), anche in materia
di fallimento (cfr. art. 43 segg. OTLEF). Questo principio, nelle procedure
complesse giusta l’art. 47 OTLEF, ha un doppio significato: da una parte, la
rimunerazione non dev’essere calcolata in funzione di criteri commerciali,
orientati al profitto, ma secondo i parametri di quantificazione degli
emolumenti di diritto amministrativo, concepiti quale equo indennizzo per le
prestazioni fornite (DTF 103 III 67 ad 2); per questo motivo, la scrivente
Camera considera che, riservate eccezioni limitate a prestazioni di complessità
accresciuta, la rimunerazione oraria delle prestazioni qualificate dell’amministrazione
del fallimento deve in linea di massima essere compresa tra fr. 140.-- e fr.
170.-- per i liberi professionisti con titolo accademico (avvocati, economisti,
ecc.), mentre per le mansioni contabili il compenso orario sarà compreso tra
fr. 50.-- e fr. 80.--, rispettivamente tra fr. 30.-- e fr. 50.-- per i lavori
di segretariato, indipendentemente dalle qualifiche di chi li esegue. D’altra
parte, possono essere retribuite soltanto le operazioni utili e proporzionate
al risultato perseguito (ovvero la massimizzazione dell’attivo fallimentare),
ad esclusione delle attività dispersive e antieconomiche che non tengono in
giusto conto il rapporto costi/benefici (cfr. CEF 17 dicembre 2007 [15.07.112],
cons. 2.2 e 4.2, con rif.). In particolare, le operazioni di rintracciamento e
di realizzazione degli attivi del fallito non devono venire a costare più del
ricavato che si può ragionevolmente aspettare della loro realizzazione. L’istante
terrà in debita considerazione questi principi per il prosieguo di procedura. Sottoporrà
Fatti
i suoi conti alla delegazione dei creditori (art. 237 cpv. 3 n. 3 LEF) e, prima
del deposito dello stato di riparto, chiederà a questa Camera la determinazione
dei propri onorari e di quelli della delegazione dei creditori (art. 47 OTLEF e
84 RUF).
4. Ricordato il potere
generale di vigilanza che viene riconosciuto a questa Camera anche nei
confronti delle amministrazioni fallimentari speciali (art. 13 e 241 LEF, 10
cpv. 3 LALEF), nei successivi considerandi si vuole, a futura memoria, attirare
l’attenzione dell’istante su alcuni problemi, la cui esistenza è emersa in occasione
dell’esame degli atti del fallimento.
4.1. L’inventario (ed i
suoi complementi) dev’essere steso sul modulo ufficiale elaborato dal
Tribunale federale (mod. 3F) o su un documento materialmente analogo (art. 2
cpv. 2 Rform) e dev’essere firmato dagli organi della fallita (art. 3 cpv. 1 e
25 segg. RUF). Le rivendicazioni di terzi (art. 242 LEF) devono esservi
menzionate, così come le connesse determinazioni del fallito, le decisioni
dell’amministrazione del fallimento e l’esito di eventuali processi (mod. 3c F
e art. 34 RUF). Nel caso concreto, in seguito all’intervento dell’ispettore, l’istante
ha già proceduto a trasferire gli aggiornamenti dell’inventario allestito
dall’UEF __________ su un documento analogo al modulo ufficiale. Se del caso, gli
rimane ancora da completarlo con le indicazioni prescritte al summenzionato
art. 34 RUF (anche per quanto concerne i crediti della fallita, cfr. supra ad
3.6) e con la firma degli organi della fallita.
4.2. L’amministrazione
del fallimento deve consultare il fallito o gli organi della fallita su ogni
insinuazione (art. 244 LEF), trascrirne le eventuali dichiarazioni e farle
firmare (art. 55 RUF). Qualora non ammetta interamente un’insinuazione nella
graduatoria (mod. 6F), essa deve indicare il motivo del rigetto nella colonna
delle osservazioni o in un documento separata a cui rinvia (art. 248 LEF) ed è
tenuta ad informare individualmente i relativi creditori del deposito della
graduatoria con lettera raccomandata (art. 249 cpv. 3 LEF e 68 RUF). Nel caso
di specie, le dichiarazioni degli organi della fallita non sono firmate e
l’istante ha omesso di menzionare il motivo del rigetto di diverse insinuazioni
(ad es. n. 9, 15, 18, 20 ecc.). Queste mancanze non hanno però conseguenze
concrete, poiché né gli organi della fallita né i creditori le hanno contestate.
4.3. La
consultazione di atti e la fornitura d’informazioni giustificano il prelievo di
una tassa da porre a carico del richiedente (art. 12 OTLEF), in ogni caso se
richiede da parte dell’amministrazione del fallimento un notevole dispendio di
tempo.
Per
questi motivi,
visto
l’art. 270 LEF,
decreta:
1. L’istanza è accolta.
1.1. Il termine di cui
all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 gennaio 2009.
Considerandi
2.
Intimazione a IS 1, __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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