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Decisione

15.2008.47

Fallimento. Proroga del termine per chiudere il fallimento (art. 270 LEF). Deposito, allestimento e rideposito della graduatoria. Incasso di crediti ceduti dalla fallita. Rimunerazione dell'amministra

11 agosto 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

3.3. Ciò

posto, e tenuto conto della dimensione e della complessità del fallimento in questione,

l’istanza va accolta, ma l’istante è invitato a procedere il più rapidamente

possibile alla tenuta della seconda assemblea dei creditori. Per quanto

riguarda la preparazione di tale assemblea, la risoluzione dei problemi

segnalati nell’istanza e la questione degli onorari dell’istante, ci si può limitare

a rinviare ai considerandi 3.4 a 3.7 della decisione parallela relativa a T__________ SA.

4. Ricordato

il potere generale di vigilanza che viene riconosciuto a questa Camera anche

nei confronti delle amministrazioni fallimentari speciali (art. 13 e 241 LEF,

10 cpv. 3 LALEF), nei successivi considerandi si vuole, a futura memoria,

attirare l’atten­zione dell’istante su alcuni problemi, la cui esistenza è

emersa in occasione dell’esame degli atti del fallimento.

4.1. I crediti che formano

oggetto di liti già pendenti davanti l'autorità giudiziaria al momento

dell'apertura del fallimento, vengono dapprima registrati nella graduatoria soltanto

pro memoria, senza farne oggetto di

speciale decisione da parte dell'amministrazione (art. 63 cpv. 1 RUF).

L’istante ha invece contestato l’insinuazione di __________ (n. 90), in merito

al quale era pendente un processo al momento dell’apertura del fallimento. Egli

ha tuttavia già annunciato che procederà a ridepositare la graduatoria per correggere

tale errore. A questo proposito, va precisato che in caso di modifica della

graduatoria durante il termine di contestazione (art. 65 cpv. 2 RUF) oppure nel

corso della causa di contestazione nel senso di un’ammissione parziale o totale

della pretesa dell’attore, l’amministrazione deve ridepositarla limitatamente alla

decisione modificata (art. 65 cpv. 2, rispettivamente 66 cpv. 2 RUF). Per

contro, le insinuazioni relative a crediti per i quali né la massa né i

creditori (giusta l’art. 260 LEF) hanno continuato il processo pendente

all’apertura del fallimento oppure nei quali sono risultati soccombenti devono

essere iscritti definitivamente nella graduatoria per l’importo e il grado che

risultano dall’insinuazione, rispettivamente dalla sentenza (art. 63 cpv. 2 e

64 cpv. 2 RUF), senza che sia necessario ridepositare la graduatoria (Jaques, Commentaire romand de la LP,

Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 4 ad art. 249 e n. 70 ad art. 250).

4.2. Per

il resto, si rinvia al considerando 4 della decisione parallela relativa

a T__________ SA e ai considerandi 4.1 e 4.2 della decisione

relativa a P__________ SA, in cui sono espresse alcune considerazioni formali

sull’allestimento dell’inventario, della graduatoria e degli elenchi oneri,

nonché sul carattere oneroso della consultazione di atti e della

fornitura d’informazioni, che trovano anche applicazione nella procedura in

esame.

Per

questi motivi,

visto

l’art. 270 LEF,

decreta:

1. L’istanza è accolta.

1.1. Il termine di cui

all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 gennaio 2009.

Considerandi

2.

Intimazione a IS 1, __________.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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