15.2008.47
Fallimento. Proroga del termine per chiudere il fallimento (art. 270 LEF). Deposito, allestimento e rideposito della graduatoria. Incasso di crediti ceduti dalla fallita. Rimunerazione dell'amministra
11 agosto 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2008.47
Data decisione, Autorità:
11.08.2008, CEF
Titolo:
Fallimento. Proroga del termine per chiudere il fallimento (art. 270 LEF). Deposito, allestimento e rideposito della graduatoria. Incasso di crediti ceduti dalla fallita. Rimunerazione dell'amministrazione speciale
TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO
art. 247 LEF
art. 270 LEF
art. 63 RUF
art. 64 RUF
art. 65 RUF
Incarto n.
15.2008.47
Lugano
11 agosto
2008
CJ/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Ermotti
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 28 maggio 2008 di
IS 1
tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF
nella procedura fallimentare diretta contro
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
1. In
seguito alla revoca della moratoria concordataria concessa per la prima volta
il 24 ottobre 2005 (cfr. inc. CEF 14.06.97), il Pretore __________, il 22
gennaio 2007, ha decretato il fallimento di PI 1 (e parallelamente delle
società T__________ e P__________, che con la fallita fanno parte del
cosiddetto gruppo __________). Il 30 marzo 2007, la prima
assemblea dei creditori ha designato IS 1 quale amministratore speciale del
fallimento e __________, __________ e __________ quali membri della delegazione
dei creditori. IS 1 è stato d’altronde nominato amministratore speciale
delle altre due società sorelle.
2. Così
come richiamato da questa Camera il 13 maggio 2008, l’amministratore speciale
ha presentato il 28 maggio 2008 istanza di proroga del termine per terminare la
liquidazione. Egli vi espone la situazione degli attivi
e dei passivi della fallita, riferisce di due riunioni con la delegazione dei
creditori (il 14 maggio e il 4 settembre 2007) e produce un inventario
aggiornato al 30 aprile 2008, la graduatoria e l’elenco oneri riferito al fondo
part. n. __________ RFD __________ (che sono stati depositati il 30 aprile
2008) e una tabella con l’indicazione dei ricavi e dei debiti e costi della
massa dal 19 gennaio 2007 al 26 maggio 2008.
L’amministratore speciale precisa di aver già venduto i beni mobili
soggetti a deperimento o furto, ovvero, il 10 settembre 2007, tutti i veicoli
della fallita (in blocco) e il 9 aprile 2008 il mobilio custodito a __________
(per fr. 23'120.--), e di aver incassato una parte dei crediti della fallita
per forniture e prestazioni (per fr. 12'456,20). Il lavoro di verifica dei
conti e delle rispettive liquidazioni finanziarie dei cinque consorzi a cui
partecipava la fallita non è tuttora concluso.
Nell’inventario
sono inoltre iscritti tutta una serie di attivi che sono oggetto di contestazioni,
segnatamente diversi conti presso la Banca __________ in merito ai quali la
stessa ha eccepito la compensazione, crediti per forniture e prestazioni (per
fr. 85'112,05, oltre un importo indefinito per le opere magari non fatturate
per il rifacimento della casa di abitazione di __________ a __________), ricavi
da consorzi ancora da definire, crediti contro le altre società del gruppo __________,
pretese con l’ex commissario concordatario (PI 2) per importi incassati
apparentemente senza giustificazione, pretese contro l’azionista e verso terzi,
partecipazioni, attivi mobili trattenuti da terzi o irreperibili, ecc. L’istante
giudica questi attivi di difficilissimo ricupero e ne valuta prudenzialmente
l’importo complessivo in fr. 95'212,40 (allegato 2). La linea da seguire per la
loro realizzazione sarà da definire in occasione della prossima (seconda)
assemblea dei creditori.
Tra i
lavori ancora da eseguire l’istante cita la realizzazione del fondo part. n. __________
RFD __________ e di pochi rimanenti mobili, il cui valore è stimato in meno di
fr. 2'000.--, nonché la ricostruzione dei movimenti dei debiti di massa durante
la moratoria concordataria, dal momento che non è riuscito finora ad ottenere
la contabilità relativa a tale periodo (24 ottobre 2005 a fine dicembre 2006).
3. In
virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un
anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale
potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine.
3.1. In
concreto, l’istante ha depositato la graduatoria più di un anno dopo la
scadenza del termine d’insinuazione, ovvero ben oltre il termine fissato
all’art. 247 cpv. 1 LEF. Interpellato telefonicamente dall’ispettore della
Camera, l’istante ha fatto valere, oltre alla propria ignoranza della norma in
questione, il gran numero d’insinuazioni che sono dovute essere verificate (per
l’esattezza 128, di cui 22 in prima classe) e il tempo necessario
all’allestimento di un elenco oneri. Tale controllo ha del resto
comportato un laborioso lavoro di corrispondenza con i sindacati per evitare
doppie insinuazioni, dal momento che alcuni dipendenti avevano insinuato
personalmente il proprio credito e che le insinuazioni per salario non tenevano
conto delle indennità per insolvenza versate ai dipendenti dall’Istituto delle
assicurazioni sociali (che a sua volta aveva insinuato le pretese salariali
trasferitegli in virtù dell’art. 54 LADI). Ciò ha comunque permesso di limitare
le ammissioni in prima classe a un importo complessivo di fr. 2'448'756,63 (a
fronte d’insinuazioni per un totale di fr. 3'396'565,30). Anche la
determinazione delle quote di perdita nei consorzi cui partecipava la fallita
ha necessitato particolari verifiche per evitare che le venissero addebitate le
intere perdite. L’istante ha inoltre riferito di numerosi cambiamenti
intervenuti in corso di procedura in seguito alla presentazione d’insinuazioni
tardive e ha precisato di aver dato precedenza, all’inizio del suo mandato,
alla ricostruzione della contabilità della fallita e alla riconciliazione dei
dati e della documentazione contabile a disposizione, compito reso molto
difficile dalla mancata collaborazione del commissario concordatario e dalla
disorganizzazione della società fallita.
3.2. Anche
se va dato atto all’istante che le difficoltà oggettive che pone la liquidazione
in questione (e più generalmente delle tre società del gruppo) verosimilmente
avrebbero giustificato la concessione di una o più proroghe ai sensi dell’art.
247 cpv. 4 LEF, si ribadisce l’importanza di un celere deposito della
graduatoria, rinviando alle considerazioni espresse ai considerandi 3.2 e 3.3
della decisione relativa a T__________ (inc. 15.08.45).
Fatti
3.3. Ciò
posto, e tenuto conto della dimensione e della complessità del fallimento in questione,
l’istanza va accolta, ma l’istante è invitato a procedere il più rapidamente
possibile alla tenuta della seconda assemblea dei creditori. Per quanto
riguarda la preparazione di tale assemblea, la risoluzione dei problemi
segnalati nell’istanza e la questione degli onorari dell’istante, ci si può limitare
a rinviare ai considerandi 3.4 a 3.7 della decisione parallela relativa a T__________ SA.
4. Ricordato
il potere generale di vigilanza che viene riconosciuto a questa Camera anche
nei confronti delle amministrazioni fallimentari speciali (art. 13 e 241 LEF,
10 cpv. 3 LALEF), nei successivi considerandi si vuole, a futura memoria,
attirare l’attenzione dell’istante su alcuni problemi, la cui esistenza è
emersa in occasione dell’esame degli atti del fallimento.
4.1. I crediti che formano
oggetto di liti già pendenti davanti l'autorità giudiziaria al momento
dell'apertura del fallimento, vengono dapprima registrati nella graduatoria soltanto
pro memoria, senza farne oggetto di
speciale decisione da parte dell'amministrazione (art. 63 cpv. 1 RUF).
L’istante ha invece contestato l’insinuazione di __________ (n. 90), in merito
al quale era pendente un processo al momento dell’apertura del fallimento. Egli
ha tuttavia già annunciato che procederà a ridepositare la graduatoria per correggere
tale errore. A questo proposito, va precisato che in caso di modifica della
graduatoria durante il termine di contestazione (art. 65 cpv. 2 RUF) oppure nel
corso della causa di contestazione nel senso di un’ammissione parziale o totale
della pretesa dell’attore, l’amministrazione deve ridepositarla limitatamente alla
decisione modificata (art. 65 cpv. 2, rispettivamente 66 cpv. 2 RUF). Per
contro, le insinuazioni relative a crediti per i quali né la massa né i
creditori (giusta l’art. 260 LEF) hanno continuato il processo pendente
all’apertura del fallimento oppure nei quali sono risultati soccombenti devono
essere iscritti definitivamente nella graduatoria per l’importo e il grado che
risultano dall’insinuazione, rispettivamente dalla sentenza (art. 63 cpv. 2 e
64 cpv. 2 RUF), senza che sia necessario ridepositare la graduatoria (Jaques, Commentaire romand de la LP,
Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 4 ad art. 249 e n. 70 ad art. 250).
4.2. Per
il resto, si rinvia al considerando 4 della decisione parallela relativa
a T__________ SA e ai considerandi 4.1 e 4.2 della decisione
relativa a P__________ SA, in cui sono espresse alcune considerazioni formali
sull’allestimento dell’inventario, della graduatoria e degli elenchi oneri,
nonché sul carattere oneroso della consultazione di atti e della
fornitura d’informazioni, che trovano anche applicazione nella procedura in
esame.
Per
questi motivi,
visto
l’art. 270 LEF,
decreta:
1. L’istanza è accolta.
1.1. Il termine di cui
all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 gennaio 2009.
Considerandi
2.
Intimazione a IS 1, __________.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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