15.2008.5
Determinazione degli onorari dell'amministrazione speciale del fallimento
3 aprile 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
15.2008.5
Data decisione, Autorità:
03.04.2008, CEF
Titolo:
Determinazione degli onorari dell'amministrazione speciale del fallimento
SPESE ESECUTIVE
art. 47 OTLEF
Incarto n.
15.2008.5
Lugano
3 aprile 2008
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 7 gennaio 2008 di
IS 1
tendente
alla determinazione della sua rimunerazione quale amministratrice speciale del fallimento
di
PI 1
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. La
procedura fallimentare in oggetto è aperta dall'11 febbraio 1998.
Il 22 luglio 1998, la prima assemblea dei creditori ha nominato IS 1
in qualità di amministratrice speciale del fallimento e una delegazione dei
creditori composta di 3 membri (avv. __________, avv. __________ e __________).
B. Con
l’istanza in esame, IS 1 sottopone per approvazione la sua nota d’onorario, che
si presenta così:
Onorario amministratrice speciale
ore
totali 702.50
./.
ore già recuperate (249.00)
ore
da fatturare 453.50 a fr. 120.--/ora fr. 54'420.--
onorario
a corpo fr. 4'706.--
Prestazioni
di segretariato fr. 7'571.--
Totale fr. 66'697.--
./.
acconto del 24 gennaio 2000 ( fr. 21'500.--)
Totale
netto fr. 45'197.--
Le 249
ore indicate come “già recuperate” si riferiscono all’impegno profuso
dall’amministratrice per l’amministrazione (tranne quella riferita al fondo
mapp. n. __________ RFD __________, affidata alla fiduciaria __________) e la
realizzazione dei fondi gravati da pegno (per un onorario complessivo di fr.
29'880.--), il cui provento lordo, ammontante a fr. 7'728'940, è già stato
oggetto di ripartizioni provvisorie tra i creditori ipotecari.
C. L’amministratrice
del fallimento ha inoltre predisposto la bozza di stato di riparto definitivo (relativo
agli attivi non gravati da pegno), che si presenta come segue:
A.
Ricavi
Realizzazione
inventario e incasso crediti fr. 99'630.65
Interessi
attivi fr. 8'256.50
Vendita
immobili fr. 106'908.10
Altri
ricavi fr. 2'000.--
Totale fr. 216'795.25
B.
Competenze e spese della liquidazione
Costi di realizzazione dell’inventario
magazzino fr. 19'471.55
IVA fr. 7'232.20
Spese
amministrative e altre fr. 44'410.33
Competenze
amministratrice fr. 66'697.--
Totale fr. 137'811.08
C.
Riparto definitivo
Totale ricavi fr. 216'795.25
./.
competenze e spese di liquidazione ( fr. 137'811.08)
Eccedenza
a favore della massa fr. 78'984.17
D. Così
come richiesto da questa Camera, IS 1, il 10 aprile 2006, ha prodotto le note
d’onorario dei membri della delegazione dei creditori, che ammontano
complessivamente a fr. 5'600.--, pari a 52 ore lavorative fatturate a fr. 120.--/ora
per il presidente della delegazione e a fr. 100.--/ora per gli altri due
membri, per le prestazioni fornite in occasione di 7 riunioni, che hanno avuto
luogo tra il 22 settembre 1998 e il 28 febbraio 2002.
Considerando in diritto
1. Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per
il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento
(eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver
diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47),
dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla
competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta
particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede
tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.
Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun
provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono
limitare all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad
art. 1, nota 78, p. 43) – è impugnabile al Tribunale federale con il ricorso
dell'art. 19 LEF (art. 2 seconda proposizione OTLEF).
Considerandi
2.
L’art.
47.
OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure
complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.
2.1
Giusta
l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della
fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle
difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo
impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà
aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che
speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2
OTLEF).
2.2
Con
“tempo impiegato” si intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla
complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in
attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il
rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra
altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché
necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi
che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea
di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un
calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e
lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in
categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra
nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130
III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di
complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo di formazione),
mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004
[15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta,
op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).
2.3
L’autorità
di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si
giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF, nonché l’importo della
rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa
della OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato
spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120
III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).
2.4
Riservata
la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF, non spetta
all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese esposte dall’amministrazione
speciale.
3.
Nel
caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi
dell’art. 47 OTLEF, in considerazione del numero di creditori (106) e dell’entità
e della composizione dell’attivo (31 fondi e diversi inventari di beni mobili
di arredamento), in parte situato anche fuori cantone, realizzato per un
importo di poco inferiore a otto milioni di franchi.
3.1
Dai
dati forniti dall’amministratrice speciale risulta che il suo impegno
complessivo è stato di 702,5 ore, oltre a prestazioni a corpo (riunioni con la
delegazione dei creditori, registrazioni contabili e pagamenti) per un importo
di fr. 4’760.-- (pari a circa 39,66 ore a fr. 120.--), che tutto sommato
corrispondono a circa 93 giorni lavorativi di 8 ore (~19 settimane di 5 giorni) su un periodo che si estende su oltre 10
anni.
3.2
La
tariffa oraria esposta dall’amministratrice per le proprie prestazioni (fr.
120.
--/ora) è conforme a quella ammessa dalla giurisprudenza cantonale.
L’istante ha poi correttamente tenuto conto in modo separato delle
prestazioni di segretariato, rimunerate in ragione di fr. 8.-- per ogni
scritto, ciò che è ammissibile, dal momento che tale costo corrisponde alla
tassa prevista all’art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF per la stesura di atti la cui tariffa
non è esplicitamente regolata dall’ordinanza.
L’importo
a corpo di fr. 2'500.-- (pari a un po’ più di 20 ore a fr. 120.--/ora) per
“registrazione contabilità e pagamenti” può anche essere ammesso, seppure la
legge non prescriva la tenuta della contabilità del fallito, bensì
l’allestimento di un “mastro” (conto corrente delle operazioni di cassa e di
deposito) e di un “conto tasse e spese” (art. 1 n. 3, 2 n. 11, 17-18, 24 e 97
RUF), perché i documenti contabili allestiti dall’amministratrice (bilanci
annuali e schede contabili) sostanzialmente corrispondono a quanto imposto
dalla legge (cfr. art. 24a RUF).
3.3
Complessivamente,
le ore lavorative indicate dall’amministratrice speciale e la loro ripartizione
tra le diverse categorie tariffarie appaiono congrui, avuto riguardo alle
circostanze concrete della procedura, tenuto conto non da ultimo dell’impegno
profuso dall’amministratrice per l’analisi della proposta di concordato formulata
dal fallito e nelle numerose procedure di ricorso da lui avviate (cfr. CEF 1°
aprile 2004 [15.03.208]).
Per il resto, il rapporto costi/benefici è sostenibile, siccome, complessivamente, l’onorario di fr. 95'577.-- (fr. 66'697 + fr.
29'880.--) fatto valere dall’istante rappresenta l’1,2% del ricavato lordo,
pari a fr. 7'945'735,25 (fr. 7'728'940 + 216'795,25).
4.
Secondo
l’art. 46 cpv. 3 OTLEF, l’indennità per mezz’ora di seduta è di fr. 60.-- per
il presidente della delegazione dei creditori e il segretario, e di fr. 50.--
per gli altri membri; le operazioni all’infuori di una seduta sono rimunerate
fr. 50.--/½ ora (art. 46 cpv. 4 OTLEF). In virtù dell’art. 47 cpv. 2 OTLEF, la
tariffa può essere aumentata dall’autorità di vigilanza nelle procedure complesse.
Nel caso
concreto, i membri della delegazione dei creditori non hanno chiesto una
rimunerazione superiore a quella prevista dall’art. 46 OTLEF. Non è pertanto
necessario determinare la loro rimunerazione ai sensi dell’art. 47 cpv. 2
OTLEF.
Richiamati
gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 97 RUF, 47 OTLEF;
pronuncia:
1.
L’istanza
7.
gennaio 2008 di IS 1, __________, è accolta.
2.
La
rimunerazione dell’amministratrice speciale del fallimento di PI 1, __________,
per il periodo dal 22 luglio 1998 sino alla chiusura del fallimento, è determinata
come segue:
ore
totali 702.50
./.
ore già recuperate (249.00)
ore
da fatturare 453.50 a fr. 120.--/ora fr. 54'420.--
onorario
a corpo fr. 4'706.--
Prestazioni
di segretariato fr. 7'571.--
Totale fr. 66'697.--
./.
acconto del 24 gennaio 2000 ( fr. 21'500.--)
Totale
netto fr. 45'197.--
3.
Intimazione
a IS 1, __________.
Comunicazione
all’__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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