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Decisione

15.2008.5

Determinazione degli onorari dell'amministrazione speciale del fallimento

3 aprile 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

procedura fallimentare in oggetto è aperta dall'11 febbraio 1998.

Il 22 luglio 1998, la prima assemblea dei creditori ha nominato IS 1

in qualità di amministratrice speciale del fallimento e una delegazione dei

creditori composta di 3 membri (avv. __________, avv. __________ e __________).

B. Con

l’istanza in esame, IS 1 sottopone per approvazione la sua nota d’onorario, che

si presenta così:

Onorario amministratrice speciale

ore

totali 702.50

./.

ore già recuperate (249.00)

ore

da fatturare 453.50 a fr. 120.--/ora fr. 54'420.--

onorario

a corpo fr. 4'706.--

Prestazioni

di segretariato fr. 7'571.--

Totale fr. 66'697.--

./.

acconto del 24 gennaio 2000 ( fr. 21'500.--)

Totale

netto fr. 45'197.--

Le 249

ore indicate come “già recuperate” si riferiscono all’impegno profuso

dall’amministratrice per l’amministrazione (tranne quella riferita al fondo

mapp. n. __________ RFD __________, affidata alla fiduciaria __________) e la

realizzazione dei fondi gravati da pegno (per un onorario complessivo di fr.

29'880.--), il cui provento lordo, ammontante a fr. 7'728'940, è già stato

oggetto di ripartizioni provvisorie tra i creditori ipotecari.

C. L’amministratrice

del fallimento ha inoltre predisposto la bozza di stato di riparto definitivo (relativo

agli attivi non gravati da pegno), che si presenta come segue:

A.

Ricavi

Realizzazione

inventario e incasso crediti fr. 99'630.65

Interessi

attivi fr. 8'256.50

Vendita

immobili fr. 106'908.10

Altri

ricavi fr. 2'000.--

Totale fr. 216'795.25

B.

Competenze e spese della liquidazione

Costi di realizzazione dell’inventario

magazzino fr. 19'471.55

IVA fr. 7'232.20

Spese

amministrative e altre fr. 44'410.33

Competenze

amministratrice fr. 66'697.--

Totale fr. 137'811.08

C.

Riparto definitivo

Totale ricavi fr. 216'795.25

./.

competenze e spese di liquidazione ( fr. 137'811.08)

Eccedenza

a favore della massa fr. 78'984.17

D. Così

come richiesto da questa Camera, IS 1, il 10 aprile 2006, ha prodotto le note

d’onorario dei membri della delegazione dei creditori, che ammontano

complessivamente a fr. 5'600.--, pari a 52 ore lavorative fatturate a fr. 120.--/ora

per il presidente della delegazione e a fr. 100.--/ora per gli altri due

membri, per le prestazioni fornite in occasione di 7 riunioni, che hanno avuto

luogo tra il 22 settembre 1998 e il 28 febbraio 2002.

Considerando in diritto

1. Giusta l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per

il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento

(eventualmente la delegazione dei creditori) creda di aver

diritto a una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47),

dovrà, prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla

competente autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta

particolareggiata delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede

tassa alcuna. L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.

Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun

provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono

limitare all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad

art. 1, nota 78, p. 43) – è impugnabile al Tribunale federale con il ricorso

dell'art. 19 LEF (art. 2 seconda proposizione OTLEF).

Considerandi

2.

L’art.

47.

OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure

complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.

2.1

Giusta

l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della

fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle

difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo

impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà

aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che

speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2

OTLEF).

2.2

Con

“tempo impiegato” si intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla

complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in

attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il

rapporto costi/benefici (DTF 111 III 90). Parametri di valutazione saranno, tra

altri, le somme e gli interessi in causa come pure le spese comprovate, purché

necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza che, anche nell’ipotesi

che si tratti di una procedura fallimentare complessa, non si pongono in linea

di principio solo questioni complicate: di regola è opportuno eseguire un

calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti” (qualificati) e

lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La suddivisione in

categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa oraria rientra

nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza (cfr. DTF 130

III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra prestazioni di

complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo di formazione),

mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF 29 aprile 2004

[15.2000.44], cons. 4e e 4f; Cometta,

op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art. 1, p. 44 s.).

2.3

L’autorità

di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si

giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF, nonché l’importo della

rimunerazione. Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa

della OTLEF che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato

spese elevate (DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120

III 100, cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).

2.4

Riservata

la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF, non spetta

all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese esposte dall’amministrazione

speciale.

3.

Nel

caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi

dell’art. 47 OTLEF, in considerazione del numero di creditori (106) e dell’entità

e della composizione dell’attivo (31 fondi e diversi inventari di beni mobili

di arredamento), in parte situato anche fuori cantone, realizzato per un

importo di poco inferiore a otto milioni di franchi.

3.1

Dai

dati forniti dall’amministratrice speciale risulta che il suo impegno

complessivo è stato di 702,5 ore, oltre a prestazioni a corpo (riunioni con la

delegazione dei creditori, registrazioni contabili e pagamenti) per un importo

di fr. 4’760.-- (pari a circa 39,66 ore a fr. 120.--), che tutto sommato

corrispondono a circa 93 giorni lavorativi di 8 ore (~19 settimane di 5 giorni) su un periodo che si estende su oltre 10

anni.

3.2

La

tariffa oraria esposta dall’amministratrice per le proprie prestazioni (fr.

120.

--/ora) è conforme a quella ammessa dalla giurisprudenza cantonale.

L’istante ha poi correttamente tenuto conto in modo separato delle

prestazioni di segretariato, rimunerate in ragione di fr. 8.-- per ogni

scritto, ciò che è ammissibile, dal momento che tale costo corrisponde alla

tassa prevista all’art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF per la stesura di atti la cui tariffa

non è esplicitamente regolata dall’ordinanza.

L’importo

a corpo di fr. 2'500.-- (pari a un po’ più di 20 ore a fr. 120.--/ora) per

“registrazione contabilità e pagamenti” può anche essere ammesso, seppure la

legge non prescriva la tenuta della contabilità del fallito, bensì

l’allestimento di un “mastro” (conto corrente delle operazioni di cassa e di

deposito) e di un “conto tasse e spese” (art. 1 n. 3, 2 n. 11, 17-18, 24 e 97

RUF), perché i documenti contabili allestiti dall’amministratrice (bilanci

annuali e schede contabili) sostanzialmente corrispondono a quanto imposto

dalla legge (cfr. art. 24a RUF).

3.3

Complessivamente,

le ore lavorative indicate dall’amministratrice speciale e la loro ripartizione

tra le diverse categorie tariffarie appaiono congrui, avuto riguardo alle

circostanze concrete della procedura, tenuto conto non da ultimo dell’impegno

profuso dall’amministratrice per l’analisi della proposta di concordato formulata

dal fallito e nelle numerose procedure di ricorso da lui avviate (cfr. CEF 1°

aprile 2004 [15.03.208]).

Per il resto, il rapporto costi/benefici è sostenibile, siccome, complessivamente, l’onorario di fr. 95'577.-- (fr. 66'697 + fr.

29'880.--) fatto valere dall’istante rappresenta l’1,2% del ricavato lordo,

pari a fr. 7'945'735,25 (fr. 7'728'940 + 216'795,25).

4.

Secondo

l’art. 46 cpv. 3 OTLEF, l’indennità per mezz’ora di seduta è di fr. 60.-- per

il presidente della delegazione dei creditori e il segretario, e di fr. 50.--

per gli altri membri; le operazioni all’infuori di una seduta sono rimunerate

fr. 50.--/½ ora (art. 46 cpv. 4 OTLEF). In virtù dell’art. 47 cpv. 2 OTLEF, la

tariffa può essere aumentata dall’autorità di vigilanza nelle procedure complesse.

Nel caso

concreto, i membri della delegazione dei creditori non hanno chiesto una

rimunerazione superiore a quella prevista dall’art. 46 OTLEF. Non è pertanto

necessario determinare la loro rimunerazione ai sensi dell’art. 47 cpv. 2

OTLEF.

Richiamati

gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 97 RUF, 47 OTLEF;

pronuncia:

1.

L’istanza

7.

gennaio 2008 di IS 1, __________, è accolta.

2.

La

rimunerazione dell’amministratrice speciale del fallimento di PI 1, __________,

per il periodo dal 22 luglio 1998 sino alla chiusura del fallimento, è determinata

come segue:

ore

totali 702.50

./.

ore già recuperate (249.00)

ore

da fatturare 453.50 a fr. 120.--/ora fr. 54'420.--

onorario

a corpo fr. 4'706.--

Prestazioni

di segretariato fr. 7'571.--

Totale fr. 66'697.--

./.

acconto del 24 gennaio 2000 ( fr. 21'500.--)

Totale

netto fr. 45'197.--

3.

Intimazione

a IS 1, __________.

Comunicazione

all’__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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