15.2008.51
Sequestro. Rivendicazione di un terzo. Limitazione del sequestro a quanto necessario per coprire il credito del sequestrante e le spese. Beni impignorabili non utilizzati dall'escusso al momento del s
12 settembre 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
15.2008.51
Data decisione, Autorità:
12.09.2008, CEF
Titolo:
Sequestro. Rivendicazione di un terzo. Limitazione del sequestro a quanto necessario per coprire il credito del sequestrante e le spese. Beni impignorabili non utilizzati dall'escusso al momento del sequestro
ESECUZIONE DEL SEQUESTRO
art. 92 cpv. 1 cf. 1 LEF
art. 97 cpv. 2 LEF
art. 106 LEF
art. 275 LEF
Incarto n.
15.2008.51
Lugano
12 settembre
2008
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 10 giugno 2008 di
1. RI 1
2. RI 2
entrambe rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’esecuzione del sequestro
27 maggio 2008 (n. __________) richiesto nei confronti di RI 1 da
PI 1
rappr. dallo RA 2
viste le
osservazioni 20 giugno 2008 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Il
27 maggio 2008, il Segretario assessore della Pretura __________ ha decretato
nei confronti di AP 1, a garanzia di un credito di fr. 3'396,70 (senza
interessi), il sequestro di “tutto il mobilio che si trova nell’abitazione sita
al mapp. n. __________ RFD del Comune di __________ di proprietà della signora __________,
e meglio quello di cui alla documentazione fotografica (doc. D), sino a
concorrenza del credito”. Il giorno successivo, l’CO 1 ha sequestrato tutti i
mobili rinvenuti nell’appartamento indicato nel decreto di sequestro, il cui valore
di stima complessivo è stato stabilito in fr. 14'541.--.
2. L’escussa
RI 1 e sua figlia RI 2 contestano il provvedimento dell’Ufficio, per diversi
motivi che verranno esaminati singolarmente nei successivi considerandi. I loro
ricorsi sono riferiti allo stesso provvedimento e contengono le stesse
conclusioni e motivazioni espresse in un unico atto. In virtù dei combinati
art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm, le due procedure possono pertanto essere
congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.
3. Le
ricorrenti ritengono anzitutto che il decreto di sequestro non sia stato
emanato dalla competente autorità giudiziaria. Le condizioni stabilite
dall’art. 34 LOG per una sostituzione del Pretore da parte del Segretario
assessore non sarebbero infatti riunite. Questa censura, che le ricorrenti
hanno pure presentato con un ricorso contro la sentenza con la quale il Pretore
__________ aveva respinto l’opposizione da esse interposta contro il decreto di
sequestro, è stata respinta da questa Camera con una sentenza di data odierna
(inc. 14.08.73), a cui ci si può, in questa sede, limitare a rinviare.
4. Le
ricorrenti allegano inoltre che i mobili sequestrati sono di proprietà della
figlia dell’escussa, RI 2, motivo per il quale l’Ufficio, a cui questa
circostanza era stata resa nota già il 15 maggio 2007, non avrebbe dovuto
sequestrarli. In realtà, a partire dalla riforma del diritto esecutivo entrato
in vigore il 1° gennaio 1997, le competenze delle autorità di esecuzione forzata
sono state limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di
sequestro e alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste
dagli art. 91 a 109 LEF (richiamati dall’art. 275 LEF). Le censure che toccano
Fatti
i presupposti materiali del sequestro, in particolare quelle che concernono la
proprietà o la titolarità dei beni da sequestrare e l’abuso di diritto,
rientrano nell’esclusiva competenza del giudice dell’opposizione ai sensi
dell’art. 278 LEF (DTF 129 III 203 cons. 2, p. 205
ss. e cons. 3, p. 208; CEF 30 gennaio 2003 [15.2003.13]). La censura, che del resto le ricorrenti hanno fatto valere anche con opposizione
al decreto di sequestro (cfr. inc. 14.08.73), è di conseguenza inammissibile. È
addirittura doppiamente irricevibile per quanto concerne RI 1, siccome essa non
ha reso verosimile quale interesse legittimo possa avere a contestare il
sequestro di beni che sostiene non siano suoi (cfr. CEF 26 gennaio 2005
[14.04.109], cons. 3.2). Non risulta poi che RI 2 abbia formulata una
rivendicazione sui beni sequestrati prima della presentazione del ricorso in
esame. Lo scritto 15 maggio 2007 (doc. A) concerneva infatti un’altra procedura
esecutiva.
5. Le
ricorrenti rimproverano all’Ufficio di aver sequestrato troppi beni, giacché il
valore di stima complessivo (fr. 14'541.--) eccede l’importo del credito
indicato nel decreto di sequestro (fr. 3'396,70). Giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF,
applicabile per analogia in materia di sequestro per il rinvio dell’art. 275
LEF, il pignoramento dev’essere limitato a quanto basti per soddisfare le
pretese dei creditori pignoranti in capitale, interessi e spese. È determinante
a questo riguardo la stima dei beni pignorati o sequestrati indicata nel
verbale di pignoramento o di sequestro (art. 97 cpv. 1, 112 cpv. 1 e 275 LEF). Nel
caso concreto, l’Ufficio avrebbe quindi dovuto limitare il sequestro alla parte
dei beni necessari alla copertura del credito indicato nel decreto di sequestro
(fr. 3'396,70, senza interessi), alle tasse e spese di emissione del decreto di
sequestro e di esecuzione del sequestro e alle tasse e spese dell’esecuzione a
convalida del sequestro, comprese quelle relative ad un’eventuale procedura di
rigetto dell’opposizione (DTF 73 III 133 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 95
ad art. 275). S’impone quindi di retrocedere l’incarto all’Ufficio affinché
determini tale copertura e limiti il sequestro nella corrispondente misura. Nel
scegliere i beni da dissequestrare, l’Ufficio terrà conto dell’ordine di pignoramento
prescritto all’art. 95 LEF (Stoffel/Chabloz,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 20 ad art. 275). In particolare, se RI 2
dovesse formalizzare la sua rivendicazione, l’Ufficio manterrà il sequestro in
priorità sui beni non rivendicati (art. 95 cpv. 3 LEF), ricordato che la rinuncia
del terzo rivendicante a promuovere azione di accertamento del proprio diritto
ha effetti preclusivi limitati all’esecuzione in atto (art. 107 cpv. 5 LEF). Inoltre,
l’Ufficio, in ossequio di quanto ordinato dal giudice del sequestro, veglierà a
sequestrare solo beni che sono ritratti nella documentazione fotografica
prodotta dal sequestrante quale doc. D.
6. Anche
quando esegue un sequestro l’ufficio di esecuzione deve verificare – d’ufficio
– che i beni indicati nel decreto non siano impignorabili giusta gli art. 92 e
93 LEF (art. 275 LEF). In questa sede, le ricorrenti non hanno contestato la
pignorabilità dei beni sequestrati, ma RI 1 ha successivamente sostenuto
ch’essi le fossero indispensabili ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 n. 1 LEF nel ricorso
contro la reiezione della loro opposizione al sequestro. Non si può però
nascondere che l’assenza di contestazione nel ricorso in esame e il fatto che RI
1 non sembra tuttora essere ritornata ad abitare nell’appartamento di __________
fanno seriamente dubitare che i mobili in questione le siano davvero indispensabili.
Occorre infatti precisare, rispetto a quanto deciso dalla Camera in una
precedente procedura esecutiva che opponeva le stesse parti (CEF 4 marzo 2008 [15.07.116]),
che l’ufficio di esecuzione deve tenere conto solo delle concrete possibilità
che un determinato bene, che l’escusso è temporaneamente impossibilitato ad utilizzare,
possa in futuro ridiventargli indispensabile, e non invece di semplici
possibilità indeterminate né di un bisogno futuro solo ipotetico (DTF 82
III 106-107, cons. 3; 83 III 33-34 ; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 69 ad art. 92). In altri
termini, l’Ufficio dovrà in concreto determinare se – e quali – mobili
potrebbero verosimilmente essere indispensabili all’escussa a breve o medio
termine, tenuto conto della sua sistemazione attuale.
7. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto. Non si preleva la tassa
di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2
OTLEF).
8. AP
1 chiede di essere messa al beneficio del gratuito patrocinio.
8.1. Risulta
dalla legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria
(Lag, RL 3.1.1.7) che l’assistenza giudiziaria è concessa alle condizioni
cumulative seguenti:
– il
richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);
– la
procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e
una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura
a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);
– per
il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a
contrario), ossia:
– la
persona richiedente non è in grado di procedere con atti propri, o
– la
designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi
interessi, oppure
– la
causa presenta difficoltà particolari.
8.2. Nel caso di specie,
non vi era necessità oggettiva di patrocinio, dal momento che sarebbe stato
sufficiente per RI 1, con l’aiuto della figlia, segnalare all’Ufficio che il
suo provvedimento non rispettava quanto indicato nel decreto di sequestro (“e meglio quello di cui alla documentazione fotografica (doc. D),
sino a concorrenza del credito”) e che parte dei beni sequestrati sono –
a parere loro – proprietà di RI 2.
Richiamati
gli art. 17, 20a, 92, 95, 97, 106, 275 LEF; 21 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, gli atti sono ritornati all’CO 1 affinché allestisca un nuovo
verbale di sequestro sulla base delle indicazioni contenute nei considerandi 5
e 6 della presente decisione.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
L’istanza
di AP 1 tendente alla concessione del beneficio dell’assistenza
giudiziaria è respinta.
4.
Intimazione
a: – avv. RA 1, __________;
– Studio
legale RA 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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