15.2008.52
Proseguimento dell'esecuzione sulla base di attestato di carenza beni. Contestazione di merito
26 agosto 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2008.52
Data decisione, Autorità:
26.08.2008, CEF
Titolo:
Proseguimento dell'esecuzione sulla base di attestato di carenza beni. Contestazione di merito
AVVISO DI PIGNORAMENTO
art. 17 LEF
art. 89 LEF
art. 90 LEF
art. 149 cpv. 1 LEF
art. 149 cpv. 3 LEF
Incarto n.
15.2008.52
Lugano
26 agosto
2008
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 maggio 2008 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione dell’avviso di
pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1
(patrocinata dall’ RA 1)
viste le osservazioni:
- 4 giugno 2008
di PI 1, __________;
- 24 giugno 2007 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti
ritenuto
Fatti
A. Con domanda 8
aprile 2008 PI 1 ha chiesto all’CO 1 di proseguire l’esecuzione contro RI 1,
producendo l’attestato di carenza di beni in seguito a pignoramento del 1°
aprile 2008 emesso nell’esecuzione n. __________.
B. Con avviso di pignoramento datato 6 maggio 2008 l’Ufficio ha
annunciato il pignoramento per un credito di fr. 102'279.00 (interessi e spese
compresi) per il pomeriggio del 30 maggio 2008.
C. Contro siffatto provvedimento si aggrava RI 1 sostenendo, in
sostanza, che la pretesa dedotta in esecuzione risulta infondata.
D. Delle osservazioni 4 giugno 2008 di PI 1 e 24 giugno 2008 dell’CO 1,
entrambe postulanti la reiezione del ricorso, si dirà, per quanto necessario,
in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Per l’art. 149 cpv. 1 LEF, il creditore partecipante al pignoramento
riceve per l’ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza
beni; per il cpv. 3 entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il
creditore può proseguire l’esecuzione senza bisogno di un nuovo precetto. Il
creditore deve in tal caso presentare solo la domanda di proseguimento.
2.
Per l’art. 89 LEF se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di
pignoramento l’ufficio di esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione,
procede senza indugio al pignoramento.
Orbene, nel caso
in esame la creditrice ha chiesto l’8 aprile 2008 il proseguimento
dell’esecuzione sulla base dell’attestato di carenza beni del 1° aprile 2008.
Di conseguenza l’Ufficio ha agito correttamente emettendo in data 6 maggio 2008
l’avviso di pignoramento, essendo tale atto espressamente previsto dall’art. 90
LEF.
3.
In concreto dunque nessuna censura può essere rivolta nei confronti
dell’CO 1, avendo quest’ultimo agito in ossequio a quanto previsto dalla LEF:
la contestazione sollevata dal ricorrente secondo cui la pretesa dedotta in esecuzione
sarebbe infondata concerne unicamente una questione di merito sottratta al
potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza.
4.
Da quanto
precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 89, 90, 149 cpv. 1 e 3 LEF; 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è
respinto.
2. Non si
prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
- RI 1, __________;
- __________ RA 1,
__________.
Comunicazione all’CO
1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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