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Decisione

15.2008.52

Proseguimento dell'esecuzione sulla base di attestato di carenza beni. Contestazione di merito

26 agosto 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con domanda 8

aprile 2008 PI 1 ha chiesto all’CO 1 di proseguire l’esecuzione contro RI 1,

producendo l’attestato di carenza di beni in seguito a pignoramento del 1°

aprile 2008 emesso nell’esecuzione n. __________.

B. Con avviso di pignoramento datato 6 maggio 2008 l’Ufficio ha

annunciato il pignoramento per un credito di fr. 102'279.00 (interessi e spese

compresi) per il pomeriggio del 30 maggio 2008.

C. Contro siffatto provvedimento si aggrava RI 1 sostenendo, in

sostanza, che la pretesa dedotta in esecuzione risulta infondata.

D. Delle osservazioni 4 giugno 2008 di PI 1 e 24 giugno 2008 dell’CO 1,

entrambe postulanti la reiezione del ricorso, si dirà, per quanto necessario,

in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Per l’art. 149 cpv. 1 LEF, il creditore partecipante al pignoramento

riceve per l’ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza

beni; per il cpv. 3 entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il

creditore può proseguire l’esecuzione senza bisogno di un nuovo precetto. Il

creditore deve in tal caso presentare solo la domanda di proseguimento.

2.

Per l’art. 89 LEF se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di

pignoramento l’ufficio di esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione,

procede senza indugio al pignoramento.

Orbene, nel caso

in esame la creditrice ha chiesto l’8 aprile 2008 il proseguimento

dell’esecuzione sulla base dell’attestato di carenza beni del 1° aprile 2008.

Di conseguenza l’Ufficio ha agito correttamente emettendo in data 6 maggio 2008

l’avviso di pignoramento, essendo tale atto espressamente previsto dall’art. 90

LEF.

3.

In concreto dunque nessuna censura può essere rivolta nei confronti

dell’CO 1, avendo quest’ultimo agito in ossequio a quanto previsto dalla LEF:

la contestazione sollevata dal ricorrente secondo cui la pretesa dedotta in esecuzione

sarebbe infondata concerne unicamente una questione di merito sottratta al

potere di cognizione di questa Autorità di vigilanza.

4.

Da quanto

precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non

si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 89, 90, 149 cpv. 1 e 3 LEF; 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

2. Non si

prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

- RI 1, __________;

- __________ RA 1,

__________.

Comunicazione all’CO

1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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