15.2008.53
Pignoramenti di redditi. Accertamenti. Comportamento dell'Ufficio in caso di dubbio sulle dichiarazioni dell'escusso e/o di sua moglie. Minimo di esistenza. Premi di assicurazione vita, responsabilità
27 novembre 2008Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2008.53
Data decisione, Autorità:
27.11.2008, CEF
Titolo:
Pignoramenti di redditi. Accertamenti. Comportamento dell'Ufficio in caso di dubbio sulle dichiarazioni dell'escusso e/o di sua moglie. Minimo di esistenza. Premi di assicurazione vita, responsabilità civile stabili e mobilio
REDDITO
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2008.53
Lugano
27 novembre
2008
CJ/fp/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 27 giugno 2008 (n. 6/2008) di
RI 1
rappr. dall’ RA 2
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento
di redditi eseguito il 16 giugno 2008 nell’esecuzione n. __________ promossa contro
il ricorrente da
PI 1 ()
rappr. dall’ RA 1
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l’ordinanza presidenziale 3
luglio 2008 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo
parziale, limitatamente all’importo eccedente l’importo mensile di fr. 1739.--;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. PI 1
procede nei confronti di RI 1 per l’incasso di un credito di fr. 1'737'271,75.
L’escutente ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione il 26 marzo 2007. Da un
interrogatorio eseguito l’8 gennaio 2007 nell’ambito di due altre esecuzioni
l’escusso aveva dichiarato di essere indipendente e di percepire mensilmente
fr. 1'400.-- netti dalla società PI 4 e fr. 800.-- dalla società PI 3, mentre
la moglie, quale segretaria delle due società, avrebbe percepito fr.
200.--/mese. Sono poi stati acquisiti agli atti due attestazioni secondo cui,
per i mesi da aprile a giugno 2007, la moglie dell’escusso, che si è peraltro
scoperto essere l’amministratrice unica delle società in questione, avrebbe percepito
in media mensile un po’ più di fr. 1'000.--.
B. Il
29 gennaio 2008, l’Ufficio ha nuovamente interrogato l’escusso, che ha
dichiarato di “non possedere nessun bene di valore, né mobili, né immobili,
né crediti da sottoporre a pignoramento”, precisando: “riesco a far
fronte alle spese correnti mensili grazie all’aiuto di parenti”. Egli ha
inoltre affermato che le sue azioni Swisslife, pignorate il 30 luglio 2007
(cfr. scritto 5/2/08 UEF/Swisslife e notificazione 30/7/07), erano probabilmente
state cedute all’Ufficio esazione e condoni.
C. Il 7
febbraio 2008, in seguito ad ulteriori accertamenti, si è proceduto al
pignoramento dell’importo di fr. 1'572,25 già depositato presso l’Ufficio
nell’ambito di un’altra esecuzione, poi saldata dall’escusso, nonché di 15
azioni della Swiss Life Holding.
D. Il
19 febbraio 2008, l’Ufficio ha determinato in fr. 4'661,13 il minimo
d’esistenza comune di RI 1 e di sua moglie e in fr. 1678,01 la parte (36%, pari
a fr. 1651’92/4'595,67) a carico dell’escusso. Il suo reddito accertato (fr.
1'651,92) è quindi stato dichiarato impignorabile (verbale 29/1/08 spedito il
10/3/08).
E. L’escutente
è insorto contro questa decisione il 20 marzo 2008 (ric. 2/2008). Il 26 marzo,
l’Ufficio, riconsiderando il suo provvedimento, l’ha annullato e ha deciso di procedere
ad ulteriori accertamenti.
F. Il
25 marzo 2008, l’Ufficio, in base alle indicazioni fornite dal ricorrente, ha
pignorato tutti gli averi dell’escusso presso UBS SA, e in particolare i conti
n. __________ e __________. Il 3 aprile 2008, la banca ha comunicato di aver
bloccato il conto risparmio n. __________, intestato all’escusso e a una terza
persona, che alla data del pignoramento presentava un saldo di fr. 8'345,45,
nonché un libretto di risparmio nominativo n. __________ con un saldo di fr.
66,15. Ha inoltre precisato che il secondo conto menzionato dall’Ufficio di
riferiva ad un’ipoteca e che non risultavano esistere altri attivi a livello di
filiale. Il 14 aprile 2008, la banca ha fatto valere sugli importi pignorati un
diritto di compensazione con gli interessi ipotecari del mutuo ipotecario
sottoscritto dall’escusso e da sua moglie.
G. Il
29 maggio 2008, l’Ufficio ha notificato a SwissLife il pignoramento di tutte le
pretese dell’escusso contro detto ente assicurativo.
H. Il
1° aprile 2008, l’Ispettorato AVS ha comunicato all’Ufficio che l’escusso e sua
moglie risultavano essere dipendenti delle società PI 3 SA e PI 4.
I. Il
4 aprile 2008, l’Ufficio ha nuovamente interrogato l’escusso e sua moglie. Essi
hanno in particolare segnalato l’esistenza di 3 assicurazioni sulla vita presso
Swisslife.
L. Il
16 giugno 2008, l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile
a carico dell’escusso:
Guadagno:
debitore/debitrice fr. 4'233.00 59%
coniuge fr. 2'960.00 41%
fr. 7'183.00 100%
Minimo
di esistenza:
Importo
di base fr. 1'550.00
Affitto
fr. 1'986.83
Riscaldamento fr. 188.10
Cassa
malati fr. 476.20
Assicurazioni
diverse fr. 200.00
Totale fr. 4'401.13
Eccedenza
pignorabile: fr. 1'626.33
(fr. 4'233 ./. 59% di 4'401.13)
M. Con
ricorso 27 giugno 2008, RI 1 si aggrava contro tale calcolo, sostenendo che il
provvedimento impugnato è in modo errato fondato sui dati della sua ultima tassazione
fiscale cresciuta in giudicato, ovvero quella relativa all’anno 2005, che tra
l’altro si riferiva anche ad un’entrata straordinaria di fr. 15'000.-- consecutiva
alla restituzione di un prestito. Orbene, argomenta il ricorrente, l’Ufficio
avrebbe dovuto determinare i suoi redditi sulla base dei dati esistenti al
momento dell’esecuzione del pignoramento, ossia sulla documentazione da lui
prodotta, che per i primi mesi del 2008 indicano un reddito mensile medio di
fr. 1'830.--, mentre il reddito medio del coniuge ammonta a circa fr. 2'800.--
(ma è destinato ad aumentare fino a fr. 3'500.--/3'600.-- nel corso dei
prossimi mesi). Il ricorrente chiede inoltre che siano presi in considerazione
nel suo minimo di esistenza una spesa per il riscaldamento di fr. 325.--/mese
(invece di fr. 188,10), corrispondente al consumo annuo effettivo di 3'000
litri di nafta, premi di cassa malati per complessivi fr. 627.--/mese (invece
di fr. 476,20) e premi per altre assicurazioni (assicurazione vita, stabili,
responsabilità civile e mobilia) per fr. 395.--/mese (in luogo di fr.
200.--/mese).
N. Il 3
luglio 2008, il Presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto
sospensivo parziale, limitatamente all’importo eccedente il minimo di esistenza
del ricorrente, determinato in via cautelare in fr. 1'739.--, ritenendo a prima
vista che egli doveva sopportare, in base ai dati forniti nel ricorso, il 39,5%
del minimo di base di fr. 4'401.--.
O. Nelle
sue osservazioni 18 luglio 2008, l’escutente ha contestato l’affermazione ricorsuale
secondo cui i redditi dell’escusso sarebbero diminuiti rispetto a quelli
risultanti dagli ultimi dati fiscali certi. In particolare, egli non avrebbe
provato la sua dichiarazione relativa all’asserito rimborso del prestito di fr.
15'000.--. L’escutente chiede in via istruttoria che la Camera ordini alle società
gestite dai coniugi RI 1 di “produrre ogni documentazione contabile idonea ad
accertare il genere e il volume degli affari prodotti dal debitore, nonché le
modalità di retribuzione definite per le sue attività”. Secondo il resistente,
il lavoro dei coniugi RI 1 dovrebbe infatti essere considerato quale attività
indipendente. Le dichiarazioni sottoscritte dalla moglie dell’escusso in
qualità di amministratrice unica delle tre società sugli importi versati al marito
durante gli anni 2007 e 2008 non sarebbero probanti né fedefacenti, ritenuto
che ne risulta, rispetto agli anni 2005 e 2006, “una singolare e tutt’altro che
trasparente diminuzione dei redditi del debitore e aumento di quelli della
moglie”. D’altronde, prosegue il resistente, il carattere contraddittorio e
privo di giustificativo di queste dichiarazioni si evincerebbe anche da altre
risultanze agli atti, che dimostrano l’esistenza di redditi maggiori (la moglie
detiene due veicoli, i premi dell’assicurazione malati complementare sono
pagati, i coniugi possiedono diverse polizze assicurative, il debitore ha
dichiarato di pagare al fisco fr. 1'000.--/mese per imposte arretrate). Infine,
il resistente ritiene che l’importo riconosciuto per le spese abitative
dovrebbe essere limitato a fr. 1'200.--.
P. Nelle sue osservazioni 22 luglio 2008, l’Ufficio
precisa di aver conteggiato nella decisione impugnata, alla voce dei premi di
cassa malati, solo l’importo relativo all’assicurazione obbligatoria (LAMal), e
di aver riconosciuto le ultime voci di spesa limitatamente a quanto
opportunamente documentato. Per quanto attiene alla determinazione dei redditi
dell’escusso, l’Ufficio ha ritenuto di far capo all’unico dato certo in suo
possesso, ovvero la notifica di tassazione. L’escusso non avrebbe in effetti
precisato l’ammontare e la provenienza degli aiuti ricevuti da parenti per consentirgli
di far fronte alle spese assistenziali, le sue iniziali dichiarazioni secondo
cui egli sarebbe stato indipendente e non avrebbe avuto beni né redditi
pignorabili sono state sconfessate dagli ulteriori accertamenti ed egli
comunque riesce a versare fr. 1'000.--/mese per pagamento d’imposte arretrate.
Considerandi
in
diritto:
1.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità
di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106.
III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III
13).
2.
Nel
caso concreto, l’CO 1 ha stabilito il reddito dell’escusso in base a cifre
riferite all’anno 2005 e non a quelle determinanti al momento dell’esecuzione
del pignoramento, ovvero il 29 gennaio 2008. Il fatto che abbia avuto dubbi –
senz’altro condivisibili viste le circostanze che saranno meglio precisate nel
considerando 3 – sull’attendibilità delle dichiarazioni dell’escusso e della
moglie relative ai propri redditi non autorizzava ancora l’Ufficio a fondarsi
su dati sicuramente inattuali, ma avrebbe dovuto chiedere loro di chiarire la
propria posizione. In effetti, qualora non sia dimostrato che l'escusso
disponga di redditi pignorabili, non gli si può pignorare né un reddito
ipotetico per un'attività esigibile da lui e nemmeno un importo minimo (sentenza
2.
aprile 2007 dell’autorità di vigilanza di Basilea-Città, BlSchK 2007, 249 ss.).
Sotto questo aspetto, il ricorso dev’essere accolto e, come proposto dal ricorrente,
gli atti vanno retrocessi all’Ufficio affinché stabilisca l’entità dei redditi
da egli percepiti nel 2008 e la quota pignorabile degli stessi, secondo le
indicazioni esposte nei seguenti considerandi.
3.
Nei
casi come quelli in esame in cui l’importo dei redditi dell’escusso fluttua da
un mese all’altro, l’Ufficio deve in linea di massima pignorarne la parte che
eccede il suo minimo di esistenza (vonder
Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998,
n. 50 ad art. 93; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 33 ad art. 93). La determinazione esatta del
reddito dell’escusso, nonché di quello del suo coniuge in vista della definizione
delle reciproche quote di partecipazione al sostentamento comune, potrà
avvenire solo alla fine del mese di riferimento, al più tardi al termine
dell’anno di pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF). A questo proposito, va
ricordato che il debitore che dichiara di non avere alcun reddito o redditi
comunque insufficienti rispetto al suo tenore di vita deve indicare e
dimostrare all'ufficio di esecuzione da dove provengono e in che modo
(indennità di disoccupazione, assistenza sociale) si procuri le disponibilità necessarie
per il suo sostentamento; in particolare, se l'escusso ha dichiarato di vivere
grazie ad aiuti di terzi, l'Ufficio deve esigere ch’egli dimostri da chi li
riceve e sotto che forma. Altre ricerche di redditi, la cui esistenza si fonda
su presunzioni dell'escutente non confortate da indizi concreti e facilmente
verificabili, non possono essere imposte all'Ufficio ma spettano al creditore
(sentenza 2 aprile 2007 dell’autorità di vigilanza di Basilea-Città, BlSchK
2007, 249 ss.).
3.1
Nel
caso di specie, l’Ufficio citerà l’escusso per un nuovo interrogatorio, onde
dissipare i legittimi dubbi sulle sue passate dichiarazioni nonché sulle
attestazioni sottoscritte dalla moglie a nome delle società PI 3 e PI 4 (sulla
legittimità di tale misura, cfr. il caso analogo di cui alla DTF 106 III 14,
con. 2). Dopo avergli ricordato il suo obbligo d’informazione e le conseguenze
penali in caso d’inosservanza (art. 323 n. 2 CP) e/o di frode nel pignoramento
(art. 163 n. 1 CP) (art. 91 cpv. 6 LEF), l’Ufficio chiederà all’escusso, segnatamente:
– d’indicare
tutti i redditi da lui percepiti dal 16 giugno 2008 (data dell’unico pignoramento
fruttuoso) nonché l’identità di chi glieli ha versati;
– di
precisare il tipo di relazione giuridico (contratto di mandato, di lavoro o di
altro tipo) ch’egli intrattiene con le società PI 3 e PI 4 e le sue condizioni
di rimunerazione, producendo se del caso i relativi contratti;
– di
precisare se i contratti di “collaborazione professionale” del 9 dicembre 2003
agli atti sono o no tuttora in vigore nonché il motivo per il quale è
considerato per l’AVS un dipendente di queste società;
– d’indicare
se svolge attività di gestione in queste società e se ne detiene azioni;
– di
confermare di essere stato amministratore delle società __________ SA, __________
SA e __________ SA, ora cancellate dal registro di commercio, la cui sede era
in via __________ a __________, ovvero allo stesso indirizzo delle società PI 3,
PI 4 e M.__________ SA, di cui sua moglie è ora amministratrice unica;
– di
precisare quali sono i titoli indicati nella dichiarazione fiscale 2006 (per un
valore di fr. 23'000.--), se gli appartengono e se sono tuttora in suo possesso
o se li ha ceduti, quando e a chi;
– di
dichiarare se lavora o ha lavorato per le società M.__________ SA e/o C__________
SA, quando e con quale compenso finanziario;
– di
spiegare a cosa si riferiscono gli importi di fr. 6'900.-- del 3/8/2007, di fr.
4'200.-- del 31/10/2007 e di fr. 5'800.-- dell’8/2/2008 accreditati su ordine
di C__________ SA sul conto UBS n. __________ aperto congiuntamente dai coniugi
(cfr. estratto UBS allegato al verbale interno di pignoramento del 1/4/2008);
– di
spiegare perché in occasione del suo interrogatorio dell’11/11/2005 egli ha dichiarato
di percepire redditi mensili di fr. 1'000.-- e sua moglie di fr. 800.--, mentre
ha dichiarato fiscalmente per l’anno 2005 un reddito di fr. 76'200.--, pari a
fr. 6'350.--/mese;
– di
spiegare perché in occasione del suo interrogatorio dell’8/1/2007 egli ha dichiarato
di percepire redditi mensili di fr. 2’200.-- e sua moglie di fr. 200.--, mentre
dal doc. C da lui prodotto con il ricorso risulta che nel 2007 ha percepito
redditi per complessivi fr. 21'600 (pari a 1'800.--/mese) e sua moglie per fr. 60'300
(pari a fr. 5'025.--/mese), e nel 2006 ha dichiarato fiscalmente un reddito complessivo
di fr. 77'645 (pari a fr. 6'470.--);
– d’indicare
a chi e da chi sono state versate le provvigioni per fr. 15'000.-- menzionate
nella dichiarazione fiscale 2006;
– d’indicare
la provenienza dei mezzi finanziari con quali egli, il 27 marzo 2007, ha estinto
le esecuzioni n. 545'426 e 545’235, pagando all’Ufficio oltre fr. 15'000.--;
– di
precisare l’identità delle persone che lo aiutano finanziariamente, nonché
d’indicare e di dimostrare la forma e l’entità di tali aiuti.
3.2
L’Ufficio
citerà inoltre anche la moglie dell’escusso per un nuovo interrogatorio, e dopo
averle ricordato il suo obbligo d’informazione, quale moglie dell’escusso e
amministratrice delle summenzionate società (art. 91 cpv. 4 LEF), e le
conseguenze penali in caso d’inosservanza (art. 324 n. 5 CP) e/o di frode nel
pignoramento (art. 163 n. 2 CP) (art. 91 cpv. 6 LEF), le chiederà,
segnatamente:
– d’indicare
tutti i redditi da lei percepiti dal 16 giugno 2008 (data dell’unico pignoramento
fruttuoso) nonché l’identità di chi glieli ha versati;
– di
precisare qual è la sua formazione professionale e quali sono le proprie mansioni
in seno alle società PI 3, PI 4 e M.__________ e le sue condizioni di rimunerazione,
producendo se del caso i relativi contratti;
– di
spiegare per quale motivo ha ricevuto nel 2007 da PI 3 provvigioni per fr.
35'000.-- e se ha ne ha percepito anche nel 2005 e nel 2006, e per quale
importo;
– di
precisare il tipo di relazione giuridica ed economica intrattenuta dalle
società che amministra con suo marito;
– di
dichiarare se lavora o ha lavorato per la società C__________ SA, quando e con
quale compenso finanziario.
3.3
Sulla
base delle risposte e delle prove fornite dai coniugi RI 1, l’Ufficio deciderà
se sono necessarie eventuali altre misure istruttorie, quale ad esempio
l’assunzione della contabilità delle società amministrate dalla moglie, ciò che
però sarebbe ipotizzabile solo qualora vi fossero indizi concreti e manifesti
che l’escusso ne sia l’azionista di maggioranza o comunque le controlla in fatto.
In ogni caso, si ricorda che né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di
vigilanza sono competenti per statuire sull’esistenza e l’importo di un credito
pignorato. Qualora, dopo l’interrogatorio dell’escusso e l’assunzione delle
determinazioni del terzo debitore, sussistano indizi che le loro dichiarazioni
sono inesatte, l’ufficio deve pignorare la parte litigiosa del reddito quale
credito contestato per l’importo indicato dall’escutente (DTF 110 III 22 s.,
cons. 2; DTF 106 III 14, cons. 2; Ochsner, op.
cit., n. 39 ad art. 93).
4.
Riguardo al calcolo del minimo di
esistenza, il ricorrente critica la decisione impugnata su tre punti.
4.1
L’escusso
afferma innanzitutto che il suo consumo annuale di nafta si aggirerebbe attorno
a 3'000 litri, occasionandogli una spese media mensile di circa fr. 325.--
(mentre l’Ufficio ha computato un importo di fr. 188,10). Sennonché l’escusso
non ha dimostrato le proprie allegazioni, né per quanto concerne il consumo né
per quanto riguarda il pagamento effettivo dell’asserita spesa, che non può
quindi essere riconosciuta. Infatti, secondo un principio giurisprudenziale
consolidato, possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza
solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato
(cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder
Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano
2002, n. 125; Ochsner, op. cit., n. 82 ad
art. 93).
4.2
L’escusso
chiede inoltre che venga computato un importo complessivo mensile di fr. 627.--
a titolo di premi della cassa malati. Orbene, solo i
premi dell'assicurazione malattie obbligatoria possono essere presi in
considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, ad esclusione dei premi
dell'assicurazione malattie complementare, che non è indispensabile giusta
l’art. 93 LEF (DTF 134 III 325-326, cons. 3). Nel caso di specie, si evince dal
doc. F prodotto dal ricorrente che i suoi premi LAMal e quelli di sua moglie
ammontano complessivamente a fr. 476,20 (2 x 238,10), ovvero esattamente quanto
computato dall’Ufficio, la cui decisione va pertanto confermata.
4.3
Il ricorrente chiede infine che nel minimo di esistenza vengano
computati i premi che paga per altre assicurazioni (assicurazione vita,
stabili, responsabilità civile e mobilia), per un importo complessivo di fr.
395.
-- al mese (in luogo dei fr. 200.--/mese ammessi dall’Ufficio). Ebbene,
trattandosi di assicurazioni non obbligatorie i relativi premi in linea di
principio non possono essere ritenuti assolutamente indispensabili giusta gli
art. 92 e 93 LEF (cfr. Vonder Mühll,
op. cit., n. 27 ad art. 93). Si potrebbe sì giungere ad
una conclusione diversa per i premi dell’assicurazione di responsabilità
civile stabili (in tal senso: A. Bühler,
Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, AJP/PJA 2002, p. 647 ad
III/2/A/a), qualora si riferiscano all’abitazione principale dell’escusso e le
relative spese corrispondano all’uso locale per un alloggio del quale si possa
pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete. In effetti,
ancorché tale assicurazione non sia obbligatoria nel Canton Ticino, in pratica lo
è per i fondi gravati da ipoteche, siccome le banche ne impongono la
sottoscrizione al proprietario. La questione può comunque essere lasciata
indecisa nella fattispecie, siccome il premio pagato dall’escusso (fr.
95,10/mese, pari a fr. 1'141,30: 12, cfr. doc. G) è inferiore a quanto
computato dall’Ufficio alla voce “assicurazioni diverse” (fr. 200.--). Una riduzione
di quest’ultima cifra è d’altronde esclusa, stante il divieto della reformatio
in peius stabilito dall’art. 22 LPR. Potrà però se del caso essere attuata
nell’ambito di un’eventuale nuovo (futuro) pignoramento.
4.4
Nelle
sue osservazioni, il procedente chiede che le spese mensili per l’alloggio
dell’escusso vengano limitate a un massimo di fr. 1'200.-- in virtù del
principio secondo cui nel minimo vitale va considerato il canone locatizio
conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che
l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 126, p.
40). L’onere di fr. 1'986.--/mese ammesso dall’Ufficio risulterebbe infatti
inammissibilmente elevato in rapporto alle condizioni di reddito dichiarate dai
coniugi RI 1. Il già menzionato divieto della reformatio in peius si oppone
però all’accoglimento di questa domanda, che il procedente non ha formulato
nella forma di un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF contro la (nuova) decisione
del 16 giugno 2008. Ciò detto, l’Ufficio esaminerà la questione nell’ambito di
un’eventuale nuovo (futuro) pignoramento.
4.5
Va di
conseguenza confermata la cifra di fr. 4'401.13
stabilita dall’Ufficio quale minimo di esistenza dei coniugi RI 1.
5.
Sulla
base degli accertamenti indicati sopra al considerando 3, l’Ufficio determinerà
i rispettivi redditi dei coniugi e, se del caso, chiederà al ricorrente di
versare la parte dei propri redditi eccedente la sua quota del minimo di
esistenza comune. Qualora tale eccedenza dovesse superare l’importo stabilito
nella decisione impugnata, l’Ufficio procederà al pignoramento complementare
della differenza, d’ufficio in applicazione dell’art. 145 LEF o su richiesta
dell’escutente giusta l’art. 115 cpv. 3 LEF (decisione 19 marzo 1997
dell’autorità di vigilanza del Canton Obwald, BlSchK 2000, 101 s.). Per quanto
riguarda i redditi dei mesi successivi al suddetto accertamento, l’Ufficio
stabilirà una quota pignorata fissa, pari alla media mensile delle (eventuali)
quote pignorate i mesi precedenti (cfr. le sentenze 24 novembre 1999
dell’autorità di vigilanza di Basilea-Campagna, in BlSchK 2000, 61, e 16
gennaio 2003 dell’autorità di vigilanza friborghese, in BlSchK 2006, 193 s.,
cons. 3b/aa), e notificherà la sua decisione sia all’escusso sia – giusta
l’art. 99 LEF – alle società per le quali lavora.
6.
Al
termine dei suoi accertamenti, l’Ufficio valuterà anche se segnalare alle
autorità penali eventuali ipotesi di reato connesse all’apparente dissimulazione
delle polizze di assicurazione SwissLife (il cui pignoramento, notificato
all’assicuratore il 29 maggio 2008, dovrà peraltro essere formalmente indicato
nel verbale di pignoramento), alla vendita di 2 azioni Swisslife il 19/12/07
(cfr. estratto UBS allegato al verbale interno di pignoramento del 1/4/2008) e
all’eventuale omessa dichiarazione di redditi in occasione del pignoramento in
esame o di precedenti pignoramenti, tenuto conto del tenore di vita dei coniugi
RI 1, che permette loro di pagare interessi ipotecari trimestrali di quasi fr.
6'000.--, premi assicurativi mensili per oltre fr. 1'000.--, le spese connesse
a due veicoli (immatricolati a nome della moglie), importi d’imposte arretrate
di fr. 1'000.--/mese (senza contare il rimborso di fr. 15'000.-- di marzo
2007).
7.
Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 22 LPR,
art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza, il provvedimento 16 giugno 2008 dell’CO 1 è modificato, nel senso
che il pignoramento dei redditi del ricorrente è
limitato all’importo eccedente la propria quota del minimo di esistenza comune (determinato
in fr. 4'401.13), quota che l’Ufficio determinerà nel modo indicato al considerando 3.
1.2
Gli
atti sono retrocessi all’Ufficio affinché si determini nel modo indicato ai
considerandi 3, 5 e 6.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. RA 2, __________;
–
avv. RA 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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