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Decisione

15.2008.53

Pignoramenti di redditi. Accertamenti. Comportamento dell'Ufficio in caso di dubbio sulle dichiarazioni dell'escusso e/o di sua moglie. Minimo di esistenza. Premi di assicurazione vita, responsabilità

27 novembre 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1

procede nei confronti di RI 1 per l’incasso di un credito di fr. 1'737'271,75.

L’escutente ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione il 26 marzo 2007. Da un

interrogatorio eseguito l’8 gennaio 2007 nell’ambito di due altre esecuzioni

l’escusso aveva dichiarato di essere indipendente e di percepire mensilmente

fr. 1'400.-- netti dalla società PI 4 e fr. 800.-- dalla società PI 3, mentre

la moglie, quale segretaria delle due società, avrebbe percepito fr.

200.--/mese. Sono poi stati acquisiti agli atti due attestazioni secondo cui,

per i mesi da aprile a giugno 2007, la moglie dell’escusso, che si è peraltro

scoperto essere l’amministratrice unica delle società in questione, avrebbe percepito

in media mensile un po’ più di fr. 1'000.--.

B. Il

29 gennaio 2008, l’Ufficio ha nuovamente interrogato l’escusso, che ha

dichiarato di “non possedere nessun bene di valore, né mobili, né immobili,

né crediti da sottoporre a pignoramento”, precisando: “riesco a far

fronte alle spese correnti mensili grazie all’aiuto di parenti”. Egli ha

inoltre affermato che le sue azioni Swisslife, pignorate il 30 luglio 2007

(cfr. scritto 5/2/08 UEF/Swisslife e notificazione 30/7/07), erano probabilmente

state cedute all’Ufficio esazione e condoni.

C. Il 7

febbraio 2008, in seguito ad ulteriori accertamenti, si è proceduto al

pignoramento dell’importo di fr. 1'572,25 già depositato presso l’Ufficio

nell’ambito di un’altra esecuzione, poi saldata dall’escusso, nonché di 15

azioni della Swiss Life Holding.

D. Il

19 febbraio 2008, l’Ufficio ha determinato in fr. 4'661,13 il minimo

d’esistenza comune di RI 1 e di sua moglie e in fr. 1678,01 la parte (36%, pari

a fr. 1651’92/4'595,67) a carico dell’escusso. Il suo reddito accertato (fr.

1'651,92) è quindi stato dichiarato impignorabile (verbale 29/1/08 spedito il

10/3/08).

E. L’escutente

è insorto contro questa decisione il 20 marzo 2008 (ric. 2/2008). Il 26 marzo,

l’Ufficio, riconsiderando il suo provvedimento, l’ha annullato e ha deciso di procedere

ad ulteriori accertamenti.

F. Il

25 marzo 2008, l’Ufficio, in base alle indicazioni fornite dal ricorrente, ha

pignorato tutti gli averi dell’escusso presso UBS SA, e in particolare i conti

n. __________ e __________. Il 3 aprile 2008, la banca ha comunicato di aver

bloccato il conto risparmio n. __________, intestato all’escusso e a una terza

persona, che alla data del pignoramento presentava un saldo di fr. 8'345,45,

nonché un libretto di risparmio nominativo n. __________ con un saldo di fr.

66,15. Ha inoltre precisato che il secondo conto menzionato dall’Ufficio di

riferiva ad un’ipoteca e che non risultavano esistere altri attivi a livello di

filiale. Il 14 aprile 2008, la banca ha fatto valere sugli importi pignorati un

diritto di compensazione con gli interessi ipotecari del mutuo ipotecario

sottoscritto dall’escusso e da sua moglie.

G. Il

29 maggio 2008, l’Ufficio ha notificato a SwissLife il pignoramento di tutte le

pretese dell’escusso contro detto ente assicurativo.

H. Il

1° aprile 2008, l’Ispettorato AVS ha comunicato all’Ufficio che l’escusso e sua

moglie risultavano essere dipendenti delle società PI 3 SA e PI 4.

I. Il

4 aprile 2008, l’Ufficio ha nuovamente interrogato l’escusso e sua moglie. Essi

hanno in particolare segnalato l’esistenza di 3 assicurazioni sulla vita presso

Swisslife.

L. Il

16 giugno 2008, l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile

a carico dell’escusso:

Guadagno:

debitore/debitrice fr. 4'233.00 59%

coniuge fr. 2'960.00 41%

fr. 7'183.00 100%

Minimo

di esistenza:

Importo

di base fr. 1'550.00

Affitto

fr. 1'986.83

Riscaldamento fr. 188.10

Cassa

malati fr. 476.20

Assicurazioni

diverse fr. 200.00

Totale fr. 4'401.13

Eccedenza

pignorabile: fr. 1'626.33

(fr. 4'233 ./. 59% di 4'401.13)

M. Con

ricorso 27 giugno 2008, RI 1 si aggrava contro tale calcolo, sostenendo che il

provvedimento impugnato è in modo errato fondato sui dati della sua ultima tassazione

fiscale cresciuta in giudicato, ovvero quella relativa all’anno 2005, che tra

l’altro si riferiva anche ad un’entrata straordinaria di fr. 15'000.-- consecutiva

alla restituzione di un prestito. Orbene, argomenta il ricorrente, l’Ufficio

avrebbe dovuto determinare i suoi redditi sulla base dei dati esistenti al

momento dell’esecuzione del pignoramento, ossia sulla documentazione da lui

prodotta, che per i primi mesi del 2008 indicano un reddito mensile medio di

fr. 1'830.--, mentre il reddito medio del coniuge ammonta a circa fr. 2'800.--

(ma è destinato ad aumentare fino a fr. 3'500.--/3'600.-- nel corso dei

prossimi mesi). Il ricorrente chiede inoltre che siano presi in considerazione

nel suo minimo di esistenza una spesa per il riscaldamento di fr. 325.--/mese

(invece di fr. 188,10), corrispondente al consumo annuo effettivo di 3'000

litri di nafta, premi di cassa malati per complessivi fr. 627.--/mese (invece

di fr. 476,20) e premi per altre assicurazioni (assicurazione vita, stabili,

responsabilità civile e mobilia) per fr. 395.--/mese (in luogo di fr.

200.--/mese).

N. Il 3

luglio 2008, il Presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto

sospensivo parziale, limitatamente all’importo eccedente il minimo di esistenza

del ricorrente, determinato in via cautelare in fr. 1'739.--, ritenendo a prima

vista che egli doveva sopportare, in base ai dati forniti nel ricorso, il 39,5%

del minimo di base di fr. 4'401.--.

O. Nelle

sue osservazioni 18 luglio 2008, l’escutente ha contestato l’affermazione ricorsuale

secondo cui i redditi dell’escusso sarebbero diminuiti rispetto a quelli

risultanti dagli ultimi dati fiscali certi. In particolare, egli non avrebbe

provato la sua dichiarazione relativa all’asserito rimborso del prestito di fr.

15'000.--. L’escutente chiede in via istruttoria che la Camera ordini alle società

gestite dai coniugi RI 1 di “produrre ogni documentazione contabile idonea ad

accertare il genere e il volume degli affari prodotti dal debitore, nonché le

modalità di retribuzione definite per le sue attività”. Secondo il resistente,

il lavoro dei coniugi RI 1 dovrebbe infatti essere considerato quale attività

indipendente. Le dichiarazioni sottoscritte dalla moglie dell’escusso in

qualità di amministratrice unica delle tre società sugli importi versati al marito

durante gli anni 2007 e 2008 non sarebbero probanti né fedefacenti, ritenuto

che ne risulta, rispetto agli anni 2005 e 2006, “una singolare e tutt’altro che

trasparente diminuzione dei redditi del debitore e aumento di quelli della

moglie”. D’altronde, prosegue il resistente, il carattere contraddittorio e

privo di giustificativo di queste dichiarazioni si evincerebbe anche da altre

risultanze agli atti, che dimostrano l’esistenza di redditi maggiori (la moglie

detiene due veicoli, i premi dell’as­sicurazione malati complementare sono

pagati, i coniugi possiedono diverse polizze assicurative, il debitore ha

dichiarato di pagare al fisco fr. 1'000.--/mese per imposte arretrate). Infine,

il resistente ritiene che l’importo riconosciuto per le spese abitative

dovrebbe essere limitato a fr. 1'200.--.

P. Nelle sue osservazioni 22 luglio 2008, l’Ufficio

precisa di aver conteggiato nella decisione impugnata, alla voce dei premi di

cassa malati, solo l’importo relativo all’assicurazione obbligatoria (LAMal), e

di aver riconosciuto le ultime voci di spesa limitatamente a quanto

opportunamente documentato. Per quanto attiene alla determinazione dei redditi

dell’escusso, l’Ufficio ha ritenuto di far capo all’unico dato certo in suo

possesso, ovvero la notifica di tassazione. L’escusso non avrebbe in effetti

precisato l’ammontare e la provenienza degli aiuti ricevuti da parenti per consentirgli

di far fronte alle spese assistenziali, le sue iniziali dichiarazioni secondo

cui egli sarebbe stato indipendente e non avrebbe avuto beni né redditi

pignorabili sono state sconfessate dagli ulteriori accertamenti ed egli

comunque riesce a versare fr. 1'000.--/mese per pagamento d’imposte arretrate.

Considerandi

in

diritto:

1.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità

di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al

momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del

debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;

106.

III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà

essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III

13).

2.

Nel

caso concreto, l’CO 1 ha stabilito il reddito dell’escusso in base a cifre

riferite all’anno 2005 e non a quelle determinanti al momento dell’esecuzione

del pignoramento, ovvero il 29 gennaio 2008. Il fatto che abbia avuto dubbi –

senz’al­tro condivisibili viste le circostanze che saranno meglio precisate nel

considerando 3 – sull’attendibilità delle dichiarazioni dell’e­scusso e della

moglie relative ai propri redditi non autorizzava ancora l’Ufficio a fondarsi

su dati sicuramente inattuali, ma avrebbe dovuto chiedere loro di chiarire la

propria posizione. In effetti, qualora non sia dimostrato che l'escusso

disponga di redditi pignorabili, non gli si può pignorare né un reddito

ipotetico per un'attività esigibile da lui e nemmeno un importo minimo (sentenza

2.

aprile 2007 dell’autorità di vigilanza di Basilea-Città, BlSchK 2007, 249 ss.).

Sotto questo aspetto, il ricorso dev’esse­re accolto e, come proposto dal ricorrente,

gli atti vanno retrocessi all’Ufficio affinché stabilisca l’entità dei redditi

da egli percepiti nel 2008 e la quota pignorabile degli stessi, secondo le

indicazioni esposte nei seguenti considerandi.

3.

Nei

casi come quelli in esame in cui l’importo dei redditi dell’escusso fluttua da

un mese all’altro, l’Ufficio deve in linea di massima pignorarne la parte che

eccede il suo minimo di esistenza (vonder

Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998,

n. 50 ad art. 93; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 33 ad art. 93). La determinazione esatta del

reddito dell’escusso, nonché di quello del suo coniuge in vista della definizione

delle reciproche quote di partecipazione al sostentamento comune, potrà

avvenire solo alla fine del mese di riferimento, al più tardi al termine

dell’anno di pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF). A questo proposito, va

ricordato che il debitore che dichiara di non avere alcun reddito o redditi

comunque insufficienti rispetto al suo tenore di vita deve indicare e

dimostrare all'ufficio di esecuzione da dove provengono e in che modo

(indennità di disoccupazione, assistenza sociale) si procuri le disponibilità necessarie

per il suo sostentamento; in particolare, se l'escusso ha dichiarato di vivere

grazie ad aiuti di terzi, l'Ufficio deve esigere ch’egli dimostri da chi li

riceve e sotto che forma. Altre ricerche di redditi, la cui esistenza si fonda

su presunzioni dell'escutente non confortate da indizi concreti e facilmente

verificabili, non possono essere imposte all'Ufficio ma spettano al creditore

(sentenza 2 aprile 2007 dell’autorità di vigilanza di Basilea-Città, BlSchK

2007, 249 ss.).

3.1

Nel

caso di specie, l’Ufficio citerà l’escusso per un nuovo interrogatorio, onde

dissipare i legittimi dubbi sulle sue passate dichiarazioni nonché sulle

attestazioni sottoscritte dalla moglie a nome delle società PI 3 e PI 4 (sulla

legittimità di tale misura, cfr. il caso analogo di cui alla DTF 106 III 14,

con. 2). Dopo avergli ricordato il suo obbligo d’informazione e le conseguenze

penali in caso d’inosservanza (art. 323 n. 2 CP) e/o di frode nel pignoramento

(art. 163 n. 1 CP) (art. 91 cpv. 6 LEF), l’Ufficio chiederà all’escusso, segnatamente:

– d’indicare

tutti i redditi da lui percepiti dal 16 giugno 2008 (data dell’unico pignoramento

fruttuoso) nonché l’identità di chi glieli ha versati;

– di

precisare il tipo di relazione giuridico (contratto di mandato, di lavoro o di

altro tipo) ch’egli intrattiene con le società PI 3 e PI 4 e le sue condizioni

di rimunerazione, producendo se del caso i relativi contratti;

– di

precisare se i contratti di “collaborazione professionale” del 9 dicembre 2003

agli atti sono o no tuttora in vigore nonché il motivo per il quale è

considerato per l’AVS un dipendente di queste società;

– d’indicare

se svolge attività di gestione in queste società e se ne detiene azioni;

– di

confermare di essere stato amministratore delle società __________ SA, __________

SA e __________ SA, ora cancellate dal registro di commercio, la cui sede era

in via __________ a __________, ovvero allo stesso indirizzo delle società PI 3,

PI 4 e M.__________ SA, di cui sua moglie è ora amministratrice unica;

– di

precisare quali sono i titoli indicati nella dichiarazione fiscale 2006 (per un

valore di fr. 23'000.--), se gli appartengono e se sono tuttora in suo possesso

o se li ha ceduti, quando e a chi;

– di

dichiarare se lavora o ha lavorato per le società M.__________ SA e/o C__________

SA, quando e con quale compenso finanziario;

– di

spiegare a cosa si riferiscono gli importi di fr. 6'900.-- del 3/8/2007, di fr.

4'200.-- del 31/10/2007 e di fr. 5'800.-- dell’8/2/2008 accreditati su ordine

di C__________ SA sul conto UBS n. __________ aperto congiuntamente dai coniugi

(cfr. estratto UBS allegato al verbale interno di pignoramento del 1/4/2008);

– di

spiegare perché in occasione del suo interrogatorio dell’11/11/2005 egli ha dichiarato

di percepire redditi mensili di fr. 1'000.-- e sua moglie di fr. 800.--, mentre

ha dichiarato fiscalmente per l’anno 2005 un reddito di fr. 76'200.--, pari a

fr. 6'350.--/mese;

– di

spiegare perché in occasione del suo interrogatorio dell’8/1/2007 egli ha dichiarato

di percepire redditi mensili di fr. 2’200.-- e sua moglie di fr. 200.--, mentre

dal doc. C da lui prodotto con il ricorso risulta che nel 2007 ha percepito

redditi per complessivi fr. 21'600 (pari a 1'800.--/mese) e sua moglie per fr. 60'300

(pari a fr. 5'025.--/mese), e nel 2006 ha dichiarato fiscalmente un reddito complessivo

di fr. 77'645 (pari a fr. 6'470.--);

– d’indicare

a chi e da chi sono state versate le provvigioni per fr. 15'000.-- menzionate

nella dichiarazione fiscale 2006;

– d’indicare

la provenienza dei mezzi finanziari con quali egli, il 27 marzo 2007, ha estinto

le esecuzioni n. 545'426 e 545’235, pagando all’Ufficio oltre fr. 15'000.--;

– di

precisare l’identità delle persone che lo aiutano finanziariamente, nonché

d’indicare e di dimostrare la forma e l’entità di tali aiuti.

3.2

L’Ufficio

citerà inoltre anche la moglie dell’escusso per un nuovo interrogatorio, e dopo

averle ricordato il suo obbligo d’informazione, quale moglie dell’escusso e

amministratrice delle summenzionate società (art. 91 cpv. 4 LEF), e le

conseguenze penali in caso d’inosservanza (art. 324 n. 5 CP) e/o di frode nel

pignoramento (art. 163 n. 2 CP) (art. 91 cpv. 6 LEF), le chiederà,

segnatamente:

– d’indicare

tutti i redditi da lei percepiti dal 16 giugno 2008 (data dell’unico pignoramento

fruttuoso) nonché l’identità di chi glieli ha versati;

– di

precisare qual è la sua formazione professionale e quali sono le proprie mansioni

in seno alle società PI 3, PI 4 e M.__________ e le sue condizioni di rimunerazione,

producendo se del caso i relativi contratti;

– di

spiegare per quale motivo ha ricevuto nel 2007 da PI 3 provvigioni per fr.

35'000.-- e se ha ne ha percepito anche nel 2005 e nel 2006, e per quale

importo;

– di

precisare il tipo di relazione giuridica ed economica intrattenuta dalle

società che amministra con suo marito;

– di

dichiarare se lavora o ha lavorato per la società C__________ SA, quando e con

quale compenso finanziario.

3.3

Sulla

base delle risposte e delle prove fornite dai coniugi RI 1, l’Ufficio deciderà

se sono necessarie eventuali altre misure istruttorie, quale ad esempio

l’assunzione della contabilità delle società amministrate dalla moglie, ciò che

però sarebbe ipotizzabile solo qualora vi fossero indizi concreti e manifesti

che l’escusso ne sia l’azionista di maggioranza o comunque le controlla in fatto.

In ogni caso, si ricorda che né l’ufficio d’esecuzione né l’autorità di

vigilanza sono competenti per statuire sull’esistenza e l’importo di un credito

pignorato. Qualora, dopo l’interrogatorio dell’escusso e l’assunzione delle

determinazioni del terzo debitore, sussistano indizi che le loro dichiarazioni

sono inesatte, l’ufficio deve pignorare la parte litigiosa del reddito quale

credito contestato per l’importo indicato dall’escutente (DTF 110 III 22 s.,

cons. 2; DTF 106 III 14, cons. 2; Ochsner, op.

cit., n. 39 ad art. 93).

4.

Riguardo al calcolo del minimo di

esistenza, il ricorrente critica la decisione impugnata su tre punti.

4.1

L’escusso

afferma innanzitutto che il suo consumo annuale di nafta si aggirerebbe attorno

a 3'000 litri, occasionandogli una spese media mensile di circa fr. 325.--

(mentre l’Ufficio ha computato un importo di fr. 188,10). Sennonché l’escusso

non ha dimostrato le proprie allegazioni, né per quanto concerne il consumo né

per quanto riguarda il pagamento effettivo dell’asserita spesa, che non può

quindi essere riconosciuta. Infatti, secondo un principio giurisprudenziale

consolidato, possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza

solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato

(cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder

Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli,

Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano

2002, n. 125; Ochsner, op. cit., n. 82 ad

art. 93).

4.2

L’escusso

chiede inoltre che venga computato un importo complessivo mensile di fr. 627.--

a titolo di premi della cassa malati. Orbene, solo i

premi dell'assicurazione malattie obbligatoria possono essere presi in

considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, ad esclusione dei premi

dell'assicurazione malattie complementare, che non è indispensabile giusta

l’art. 93 LEF (DTF 134 III 325-326, cons. 3). Nel caso di specie, si evince dal

doc. F prodotto dal ricorrente che i suoi premi LAMal e quelli di sua moglie

ammontano complessivamente a fr. 476,20 (2 x 238,10), ovvero esattamente quanto

computato dall’Ufficio, la cui decisione va pertanto confermata.

4.3

Il ricorrente chiede infine che nel minimo di esistenza vengano

computati i premi che paga per altre assicurazioni (assicurazione vita,

stabili, responsabilità civile e mobilia), per un importo complessivo di fr.

395.

-- al mese (in luogo dei fr. 200.--/mese ammessi dall’Ufficio). Ebbene,

trattandosi di assicurazioni non obbligatorie i relativi premi in linea di

principio non possono essere ritenuti assolutamente indispensabili giusta gli

art. 92 e 93 LEF (cfr. Vonder Mühll,

op. cit., n. 27 ad art. 93). Si potrebbe sì giungere ad

una conclusione diversa per i premi dell’assicura­zione di responsabilità

civile stabili (in tal senso: A. Bühler,

Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, AJP/PJA 2002, p. 647 ad

III/2/A/a), qualora si riferiscano all’abitazione principale dell’escusso e le

relative spese corrispondano all’uso locale per un alloggio del quale si possa

pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete. In effetti,

ancorché tale assicurazione non sia obbligatoria nel Canton Ticino, in pratica lo

è per i fondi gravati da ipoteche, siccome le banche ne impongono la

sottoscrizione al proprietario. La questione può comunque essere lasciata

indecisa nella fattispecie, siccome il premio pagato dall’escusso (fr.

95,10/mese, pari a fr. 1'141,30: 12, cfr. doc. G) è inferiore a quanto

computato dall’Ufficio alla voce “assicurazioni diverse” (fr. 200.--). Una riduzione

di quest’ultima cifra è d’altronde esclusa, stante il divieto della reformatio

in peius stabilito dall’art. 22 LPR. Potrà però se del caso essere attuata

nell’ambito di un’eventuale nuovo (futuro) pignoramento.

4.4

Nelle

sue osservazioni, il procedente chiede che le spese mensili per l’alloggio

dell’escusso vengano limitate a un massimo di fr. 1'200.-- in virtù del

principio secondo cui nel minimo vitale va considerato il canone locatizio

conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che

l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo

categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue

necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 126, p.

40). L’onere di fr. 1'986.--/mese ammesso dall’Ufficio risulterebbe infatti

inammissibilmente elevato in rapporto alle condizioni di reddito dichiarate dai

coniugi RI 1. Il già menzionato divieto della reformatio in peius si oppone

però all’accoglimento di questa domanda, che il procedente non ha formulato

nella forma di un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF contro la (nuova) decisione

del 16 giugno 2008. Ciò detto, l’Ufficio esaminerà la questione nell’ambito di

un’eventuale nuovo (futuro) pignoramento.

4.5

Va di

conseguenza confermata la cifra di fr. 4'401.13

stabilita dall’Ufficio quale minimo di esistenza dei coniugi RI 1.

5.

Sulla

base degli accertamenti indicati sopra al considerando 3, l’Ufficio determinerà

i rispettivi redditi dei coniugi e, se del caso, chiederà al ricorrente di

versare la parte dei propri redditi eccedente la sua quota del minimo di

esistenza comune. Qualora tale eccedenza dovesse superare l’importo stabilito

nella decisione impugnata, l’Ufficio procederà al pignoramento complementare

della differenza, d’ufficio in applicazione dell’art. 145 LEF o su richiesta

dell’escutente giusta l’art. 115 cpv. 3 LEF (decisione 19 marzo 1997

dell’autorità di vigilanza del Canton Obwald, BlSchK 2000, 101 s.). Per quanto

riguarda i redditi dei mesi successivi al suddetto accertamento, l’Ufficio

stabilirà una quota pignorata fissa, pari alla media mensile delle (eventuali)

quote pignorate i mesi precedenti (cfr. le sentenze 24 novembre 1999

dell’autorità di vigilanza di Basilea-Campagna, in BlSchK 2000, 61, e 16

gennaio 2003 dell’autorità di vigilanza friborghese, in BlSchK 2006, 193 s.,

cons. 3b/aa), e notificherà la sua decisione sia all’escusso sia – giusta

l’art. 99 LEF – alle società per le quali lavora.

6.

Al

termine dei suoi accertamenti, l’Ufficio valuterà anche se segnalare alle

autorità penali eventuali ipotesi di reato connesse all’apparente dissimulazione

delle polizze di assicurazione SwissLife (il cui pignoramento, notificato

all’assicuratore il 29 maggio 2008, dovrà peraltro essere formalmente indicato

nel verbale di pignoramento), alla vendita di 2 azioni Swisslife il 19/12/07

(cfr. estratto UBS allegato al verbale interno di pignoramento del 1/4/2008) e

all’eventuale omessa dichiarazione di redditi in occasione del pignoramento in

esame o di precedenti pignoramenti, tenuto conto del tenore di vita dei coniugi

RI 1, che permette loro di pagare interessi ipotecari trimestrali di quasi fr.

6'000.--, premi assicurativi mensili per oltre fr. 1'000.--, le spese connesse

a due veicoli (immatricolati a nome della moglie), importi d’impo­ste arretrate

di fr. 1'000.--/mese (senza contare il rimborso di fr. 15'000.-- di marzo

2007).

7.

Il

ricorso va pertanto parzialmente accolto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 22 LPR,

art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza, il provvedimento 16 giugno 2008 dell’CO 1 è modificato, nel senso

che il pignoramento dei redditi del ricorrente è

limitato all’importo eccedente la propria quota del minimo di esistenza comune (determinato

in fr. 4'401.13), quota che l’Ufficio determinerà nel modo indicato al considerando 3.

1.2

Gli

atti sono retrocessi all’Ufficio affinché si determini nel modo indicato ai

considerandi 3, 5 e 6.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. RA 2, __________;

avv. RA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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