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Decisione

15.2008.56

Stralcio

26 agosto 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2008.56

Data decisione, Autorità:

26.08.2008, CEF

Titolo:

Stralcio

REVISIONE

art. 17 cpv. 4 LEF

Incarto n.

15.2008.56

Lugano

26 agosto

2008

EC/fp/sc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 7 luglio 2008 di

RI 1

(patrocinata da PA 1)

contro

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________

promossa contro la ricorrente da

__________, __________

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che

giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF l'Ufficio può in caso di ricorso riconsiderare il

provvedimento impugnato fino all'invio della sua risposta;

che

in tal caso l'Ufficio deve notificare senz’indugio la nuova decisione alle

parti e deve darne conoscenza all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF);

che

il nuovo provvedimento dell'organo di esecuzione forzata, sostitutivo del

precedente, se non impugnato passa in giudicato formale nella procedura in

corso (Cometta, Commentario alla

LPR, Lugano 1998, n. 2.1.c ad art. 11, pag. 205);

che

se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente,

l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3);

che

nel caso in esame l'CO 1, con provvedimento del 15 luglio 2008, ha accolto la

richiesta formulata dalla ricorrente RI 1 con l’atto di ricorso del 7 luglio

2008;

che

nessun gravame è stato interposto contro il provvedimento di riconsiderazione

del 15 luglio 2008;

che

di conseguenza il ricorso 7 luglio 2008 è così divenuto privo d’oggetto e va

stralciato dai ruoli;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

Richiamati

gli art. 17 cpv. 4 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d’oggetto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a:

- __________ PA 1, __________;

-

__________, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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