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Decisione

15.2008.58

Denegata giustizia. Informazioni sull'esito di un'asta immobiliare e di pigoramenti di salario

29 settembre 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I

conteggi riportati sopra sono stati comunicati all’escussa il 19 dicembre 2006.

D. Nel

gruppo di esecuzioni n. 70'816, l’Ufficio ha successivamente incassato le seguenti

quote di salario pignorate:

11.12.2006

fr.

2'954.25

residuo gr. 70’637

22.12.2006

fr.

941.90

(dicembre ’06)

26.01.2007

fr.

462.50

(gennaio ’07)

26.02.2007

fr.

346.05

(febbraio ’07)

26.03.2007

fr.

44.00

(marzo ’07)

26.04.2007

fr.

799.90

(aprile ’07)

29.05.2007

fr.

347.90

(maggio ’07)

Totale

fr.

5'896.50

Questi

importi sono stati ripartiti nel seguente modo:

Esecuzione n.

Creditore

Importo

__________

__________

fr.

1'085.95

a saldo

__________

__________

fr.

1'139.55

a saldo

__________

__________

fr.

1'988.20

acconto

__________

fr.

204.20

a saldo

Restituiti alla debitrice (pasti genn.)

fr.

240.00

Restituiti alla debitrice (pasti feb.)

fr.

240.00

Restit. alla debitrice (spese medic.+dent.)

fr.

933.60

Competenze incarto gruppo n. 70’816

fr.

65.00

Totale

fr.

5'896.50

Il

10 aprile 2007, l’Ufficio ha comunicato all’escussa il reso conto riportato qui

sopra, senza gli incassi e riparti di aprile e maggio.

E. Nel gruppo di esecuzioni n. 70'992, l’Ufficio ha incassato le seguenti

quote di salario pignorate:

26.06.2007

fr.

55.90

(giugno ’07)

26.07.2007

fr.

348.95

(luglio ’07)

27.08.2007

fr.

384.00

(agosto ’07)

26.09.2007

fr.

455.70

(settembre ’07)

26.10.2007

fr.

274.15

(ottobre ’07)

Totale

fr.

1'518.70

Questi

importi sono stati ripartiti nel seguente modo:

Esecuzione n.

Creditore

Importo

__________

__________

fr.

589.00

ACB

__________

__________

fr.

834.70

ACB

Competenze incarto gruppo n. 70’992

fr.

95.00

Totale

fr.

1'518.70

I

conteggi dei pagamenti sono stati inviati all’escussa il 23 novembre 2007.

Inoltre, il 6 dicembre 2007, l’Ufficio le ha trasmesso contro pagamento gli

estratti dei conti relativi alle 25 esecuzioni in cui sono stati registrati

pagamenti da luglio 2004 a novembre 2007, stampati a partire dal sistema

informatico in uso all’Ufficio.

F. Nell’esecuzione

n. __________ promossa da I__________, l’Ufficio ha incassato le seguenti quote

di salario pignorate:

26.11.2007

fr.

2'713.00

(novembre ’07)

20.12.2007

fr.

274.15

(dicembre ’07)

28.01.2008

fr.

308.75

(gennaio ’08)

Totale

fr.

3'295.90

L’importo

complessivo è stato interamente versato quale acconto sull’esecuzione in questione,

sotto deduzione di fr. 24.-- prelevati quali spese e competenze. L’escussa ne è

stata informata l’11 febbraio 2008. L’Ufficio ha poi ancora incassato i

seguenti importi:

26.02.2008

fr.

308.75

(febbraio ’08)

28.04.2008

fr.

205.55

(aprile ’08)

26.05.2008

fr.

27.35

(maggio ’08)

26.06.2008

fr.

308.75

(giugno ’08)

28.07.2008

fr.

174.30

(luglio ’08)

Totale

fr.

1'024.70

Fr.

308,75 (sotto deduzione della tassa d’incasso di fr. 5.--) sono stati restituiti

all’escussa e fr. 335,80 alla __________ a copertura dei premi LAMal. Il saldo

di fr. 380,15, a favore della ricorrente, è tuttora depositato sul conto

dell’Ufficio. L’esecuzione n. __________ risulta ancora scoperta per fr.

4'296,05 (senza le spese d’incas­so). Inoltre, sono attualmente in corso due

procedure di pignoramento a favore dei gruppi n. __________ (es. __________ di __________

per fr. 2'274,60, es. __________ dello __________ per fr. 198.-- ed es. n. __________

di __________ per fr. 14'179,05) e 71'582 (es. __________ di __________ per fr.

121'720.-- ed es. n. __________ di __________ per fr. 2'343,60) – in questi

importi non sono considerati gli interessi correnti né le spese. Dal 1994 ad

oggi sono stati emessi contro l’escussa 49 attestati di carenza beni per un

importo complessivo di fr. 129'533,65.

G. Con

scritto 14 luglio 2008 indirizzato a questa Camera, RI 1 si duole, per quanto è

dato di capire, che l’Ufficio non dia seguito alle sue richieste di fornitura

di un resoconto relativo ai pagamenti operati con le trattenute di salario. Si lamenta

inoltre che l’Ufficio non ha ancora dato spiegazioni sulla destinazione di un

importo di fr. 400'000.-- incassato nell’asta di “un immobile a __________”.

Con scritto 14 agosto 2008, RI 1 ha poi precisato che l’asta in questione era

quella del 14 marzo 1995 (recte: 1994). Allega che il credito della Banca __________

sarebbe stato di fr. 530'000.-- e non di fr. 930'000.--, in seguito alla restituzione

di fr. 400'000.-- il 29 maggio 1991. Inoltre, l’ipoteca sarebbe ammontata a fr.

330’00.-- e non a fr. 930'000.--. Infine, la Banca __________ avrebbe ancora ricuperato

fr. 113'294,25 il 28 ottobre 1994 vendendo l’appartamento della ricorrente sito

a Monte-Carlo.

H. Nelle

sue osservazioni 9 settembre 2008, l’Ufficio rileva di aver in ogni modo

tentato di evadere in modo esaustivo le richieste a più riprese presentate

dalla ricorrente, perfino invitandola a contattare i funzionari competenti per

delucidazioni verbali dei dati contabili contenuti negli estratti informatici

relativi ad ogni procedura, senza però riuscire nell’intento.

Considerandi

in diritto:

1.

Il

ricorso all’autorità di vigilanza contro il provvedimento di un ufficio di

esecuzione o dei fallimenti dev’essere presentato entro 10 giorni da quello in

cui il ricorrente ne ebbe notizia (art. 17 cpv. 2 LEF). È però ammesso in ogni

tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia (art. 17 cpv. 3 LEF).

2.

Nel

caso concreto, la ricorrente non pare voler contestare uno o più provvedimenti

determinati dell’Ufficio (del resto non ne indica nemmeno uno con precisione,

per cui il ricorso sarebbe comunque irricevibile, art. 7 cpv. 3 LPR), se non –

in un secondo tempo – l’asta del 14 marzo 1994, ma il ricorso è su questo punto

manifestamente tardivo. Il secondo punto sollevato dalla ricorrente è

incomprensibile. In realtà, il suo scopo principale pare piuttosto essere

quello di denunciare una carente informazione da parte dell’Ufficio. A questo

riguardo occorre precisare che le parti a un’esecuzione forzata non hanno un

diritto d’informazione illimitato ma solo quello di consultare i verbali, registri

ed atti dell’uffi­cio e di chiederne estratti (art. 8a cpv. 1 LEF). In

particolare, gli uffici non sono giuridicamente tenuti a rispondere a domande

la cui risposta non si trova direttamente negli atti, segnatamente se essa

richiede un apprezzamento di quei documenti (DTF 110 III 51, cons. 4; Peter, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 15 ad art.

8a).

3.

Ciò posto, il ricorso dà luogo alle

seguenti osservazioni per quanto concerne gli incarti immobiliari n. __________

e __________.

3.1

Si

evince dagli atti che l’Ufficio ha consegnato tutti gli atti importanti

(elenchi oneri, condizioni d’asta, stato di riparto) alla ricorrente, sia in

occasione delle procedure di realizzazione che successivamente (tramite l’avv. __________

il 10 agosto 2004 nonché il 13 novembre 2006). Le è inoltre stata ripetutamente

offerta la facoltà di venire a consultare l’intero incarto presso l’Ufficio

(scritto 8 novembre 2006) e le è stato (ri)spiegato il calcolo della perdita

accertata nell’attestato d’insufficienza di pegno sia con scritto del 12 dicembre

2006.

che durante un incontro tenutosi il 16 luglio 2007. In queste condizioni

non si può certo rimproverare all’Ufficio un diniego di giustizia.

3.2

A

scanso di equivoci, va rilevato come l’Ufficio fosse comunque tenuto a

iscrivere negli elenchi oneri i crediti della Banca __________ così come

insinuati, senza facoltà di modifica (art. 36 cpv. 2 del Regolamento

concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]), seppure l’importo

fosse superiore a quello fatto valere nell’esecuzione (CEF 13 novembre 2000

[15.00.145], cons. 3a), dal momento che l’importo complessivo delle cartelle

ipotecarie al portatore prodotte dalla banca (ed iscritte a registro fondiario),

compresi gli interessi del 7% correnti e scaduti di tre anni (art. 818 cpv. 1

n. 3 CC), coprivano detto credito. Sarebbe infatti spettato alla ricorrente e a

sua madre contestare gli elenchi oneri con un’azione giudiziaria (art. 140 cpv.

2.

e 156 cpv. 1 LEF), qualora avessero voluto far valere che il credito di valuta

della banca era inferiore a quello insinuato (in seguito al rimborso di fr.

400'000.--) e/o che era garantito da una parte soltanto delle cartelle

ipotecarie. Non avendolo fatto, gli elenchi oneri sono diventati definitivi e

l’Ufficio era obbligato a procedere al riparto secondo le indicazioni contenute

in tali atti (cfr. supra ad A). Semmai, la ricorrente avrebbe dovuto chiedere

alla banca (e non all’Ufficio) la restituzione del preteso arricchimento. V’è

però da rilevare che il versamento di fr. 400'000.-- di cui al doc. 2 prodotto

dalla ricorrente il 14 agosto 2008 è stato effettuato (il 29 maggio 1991) prima

dell’inoltro delle esecuzioni in questione (del 2 settembre 1992) ed è stato

accreditato sul conto n. __________1.001.0001, il cui saldo passivo era di fr.

570'049.- al 30 dicembre 1993, ovvero un importo identico (dedotti gli interessi

e spese) a quello di fr. 569'830.-- insinuato dalla banca il 21 dicembre 1993

nelle due procedure immobiliari. Accanto a tale conto, la banca aveva anche insinuato

nelle esecuzioni in realizzazione della quota di comproprietà il saldo passivo

di un secondo conto (n. __________8.001.0001), pari a fr. 404'443.--. Da quanto

è dato di capire dagli atti, la banca ha accreditato il ricavo di fr.

600'000.-- per fr. 189'737.-- sul primo conto (oltre i fr. 300'000.-- dell’asta

del fondo n. 41, cfr. doc. 4), e per la rimanenza a saldo del secondo conto

(compresi gli interessi maturati dalla data d’insinuazione fino alla data

dell’asta). Quanto al ricavo dell’incanto di Monte Carlo, di fr. 113'294,25, esso

risulta regolarmente indicato, con data 28 ottobre 1994, nell’estratto conto di

cui al doc. 4. I documenti prodotti dalla ricorrente non dimostrano pertanto

che la banca si sia indebitamente arricchita.

4.

Per

quanto attiene invece all’asserita carenza d’informazione in merito alla destinazione

delle quote di salario incassate dall’Uffi­cio dall’agosto 2005, si evince dai

fatti ricordati sopra (ai considerandi da B a F), che l’Ufficio ha trasmesso

alla ricorrente tutti i conteggi e le schede contabili relativi ai diversi

pignoramenti di salario successisi dal 2005 ad oggi e, oltre ai scritti già

citati, ha risposto, anche per scritto (senza pretesa di esaustività si citino

le lettere 11 aprile 2006, 26 maggio 2006, 12 marzo 2007, 22, 26 e 29 novembre

2007, 8 gennaio 2008, 3 marzo 2008), alle numerose domande dell’escussa

offrendole di presentarsi presso i suoi sportelli per le verifiche e

delucidazioni del caso (senza esito positivo, cfr. scritto 2 gennaio 2007 della

Divisione di giustizia). Neppure su questo punto si può pertanto rilevare alcun

diniego di giustizia da parte dell’Ufficio.

5.

Nell’atto

ricorsuale, pare di capire che l’escussa chieda ora anche la trasmissione delle

ricevute dei pagamenti fatti dall’Ufficio dall’agosto 2005 ad oggi. Tale

richiesta sembra nuova (in particolare non figura nel suo scritto 27 febbraio

2008.

all’Ufficio) ed è quindi irricevibile sotto forma di ricorso.

Evidentemente, la ricorrente può esigere dall’Ufficio la trasmissione di copie

dei giustificativi contabili relativi a tutti i pagamenti effettuati

dall’Ufficio negli incarti che la concernono. Visto che ciò causerebbe

all’Ufficio un importante dispendio lavorativo, per il quale esso potrebbe chiedere

un congruo anticipo per la tassa che l’art. 12 dell’ordi­nanza sulle tasse

riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

(OTLEF, RS 281.35) gli permette di prelevare, è nell’interesse della ricorrente

limitare la sua richiesta specificando per quali pagamenti le necessita la ricevuta

(per quanto è dato di capire dagli atti potrebbero bastare le ricevute relative

al pagamento dei premi della o delle casse malati che non dovessero figurare

negli estratti forniti dalle medesime).

6.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso deve di conseguenza essere respinto. Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 8a, 17, 20a LEF; 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a RI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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