15.2008.60
Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa
13 ottobre 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2008.60
Data decisione, Autorità:
13.10.2008, CEF
Titolo:
Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa
QUOTA EREDITARIA
QUOTA EREDITÀ
art. 132 LEF
art. 9 RDC
art. 10 RDC
Incarto n.
15.2008.60
Lugano
13 ottobre
2008
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 5
agosto 2008 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai
sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso
IS 1 __________
nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal
defunto
__________
composta di
CO 1
__________, __________
__________, __________
nelle varie
esecuzioni dell’IS 1promosse contro l’escusso da
PI 2
es. n. __________,
n. __________
PI 3
es. n. __________,
n. __________, n. __________, n. __________PI 4
es. n. __________
(questi due ultimi rappresentati dal RA 1)
PI 5 __________
(rappresentata da PI 5, __________, __________)
es. n. __________, n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________, n. __________
PI 6
es. n. __________
__________, __________
es. n. __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
delle varie procedure esecutive promosse nei confronti di CO 1, l’IS 1 ha
pignorato i diritti spettanti all’escusso nell’eredità
indivisa ed in comunione, relitta dal defunto __________, composta di CO
1, __________ e __________.
L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione le
particelle n. __________ e n. __________ RFD di __________. Negli ultimi due verbali
di pignoramento, ossia in quello del 15 gennaio 2008 e del 24 giugno 2008,
l’Ufficio ha indicato in fr. 1.-- il valore di stima dell’interessenza
pignorata.
B. Avendo
creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 19 maggio 2008
l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di
conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 13 giugno 2008.
All’udienza, alla quale era presente __________ ma erano
assenti l’escusso e tutti i creditori, nessuna conciliazione è stata raggiunta.
Il
17 giugno 2008 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10
giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota
ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna
proposta è pervenuta all’Ufficio.
C.
Il 5 agosto 2008 l’ Ufficio ha chiesto a
questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in
comunione spettanti a CO 1 nell’eredità indivisa relitta
dal defunto __________, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.
Considerato
Considerandi
1.
Dai
verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti
all’escusso nella comunione ereditaria fu __________ composta di CO 1, __________
e __________.
2.
La
procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità
indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti
dell’escusso.
3.
L’Ufficio
ha determinato che il valore della quota parte dell’escusso nella comunione
ereditaria fu __________ assomma a fr. 1.-- (cfr. verbali di pignoramento del 15
gennaio 2008 e del 24 giugno 2008). Tale accertamento non è stato ritualmente
contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di
specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso
non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura
prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e
la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli
interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro
la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1
RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei
diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa
all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva
liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in
comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può
essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte
in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
4.
Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici
incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria è costituita
dalle particelle n. __________ e n. __________ RFD di __________ gravate da
oneri ipotecari (cfr. verbale di pignoramento del 24 giugno 2008). Per questo
motivo l’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di pertinenza dell’escusso
il valore di fr. 1.--. Questi dati non sono stati contestati dalle parti
interessate alle quali sono stati trasmessi i verbali di pignoramento. In
queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata
sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne
possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la
soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e
della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in
concreto inadeguata, visto che l’attivo da realizzare è limitato alla sola
quota parte spettante all’escusso nella vendita dei fondi di proprietà della
comunione ereditaria, fondi gravati da diritti di pegno immobiliare.
5.
Non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. L’istanza è accolta.
1.1.
Di conseguenza è ordinata la realizzazione a
mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a CO 1 nella divisione
della comunione relitta da __________ composta di CO 1, __________, __________.
__________ 2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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