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Decisione

15.2008.60

Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa

13 ottobre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

delle varie procedure esecutive promosse nei confronti di CO 1, l’IS 1 ha

pignorato i diritti spettanti all’escusso nell’eredità

indivisa ed in comunione, relitta dal defunto __________, composta di CO

1, __________ e __________.

L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione le

particelle n. __________ e n. __________ RFD di __________. Negli ultimi due verbali

di pignoramento, ossia in quello del 15 gennaio 2008 e del 24 giugno 2008,

l’Ufficio ha indicato in fr. 1.-- il valore di stima dell’interessenza

pignorata.

B. Avendo

creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 19 maggio 2008

l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di

conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 13 giugno 2008.

All’udienza, alla quale era presente __________ ma erano

assenti l’escusso e tutti i creditori, nessuna conciliazione è stata raggiunta.

Il

17 giugno 2008 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10

giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota

ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna

proposta è pervenuta all’Ufficio.

C.

Il 5 agosto 2008 l’ Ufficio ha chiesto a

questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in

comunione spettanti a CO 1 nell’eredità indivisa relitta

dal defunto __________, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.

Considerato

Considerandi

1.

Dai

verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti

all’escusso nella comunione ereditaria fu __________ composta di CO 1, __________

e __________.

2.

La

procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità

indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti

dell’escusso.

3.

L’Ufficio

ha determinato che il valore della quota parte dell’escusso nella comunione

ereditaria fu __________ assomma a fr. 1.-- (cfr. verbali di pignoramento del 15

gennaio 2008 e del 24 giugno 2008). Tale accertamento non è stato ritualmente

contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di

specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso

non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura

prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e

la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli

interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro

la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1

RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei

diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa

all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva

liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in

comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può

essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte

in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

4.

Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici

incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria è costituita

dalle particelle n. __________ e n. __________ RFD di __________ gravate da

oneri ipotecari (cfr. verbale di pignoramento del 24 giugno 2008). Per questo

motivo l’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di pertinenza dell’escusso

il valore di fr. 1.--. Questi dati non sono stati contestati dalle parti

interessate alle quali sono stati trasmessi i verbali di pignoramento. In

queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata

sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne

possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la

soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e

della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in

concreto inadeguata, visto che l’attivo da realizzare è limitato alla sola

quota parte spettante all’escusso nella vendita dei fondi di proprietà della

comunione ereditaria, fondi gravati da diritti di pegno immobiliare.

5.

Non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. L’istanza è accolta.

1.1.

Di conseguenza è ordinata la realizzazione a

mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a CO 1 nella divisione

della comunione relitta da __________ composta di CO 1, __________, __________.

__________ 2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione

all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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