15.2008.61
Esecuzione contro eredità indivisa. Notifica degli atti esecutivi
26 agosto 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2008.61
Data decisione, Autorità:
26.08.2008, CEF
Titolo:
Esecuzione contro eredità indivisa. Notifica degli atti esecutivi
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
RAPPRESENTANZA
art. 49 LEF
art. 65 cpv. 2 LEF
Incarto n.
15.2008.61
Lugano
26 agosto 2008
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 giugno 2008 di
RI 1
RI 2
__________, __________
(tutti patrocinati dall’__________
__________, __________)
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione dell’avviso di
pignoramento nell’esecuzione n. __________promossa da
__________
contro
PI 1
composta dei tre ricorrenti e di:
PI 2, __________
(patrocinata dall’__________ __________, __________)
viste le osservazioni:
- 8 luglio 2008 del PI 2;
- 22 luglio 2008 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________del 14 maggio 2008 dell’CO 1 il __________ ha
escusso la Comunione ereditaria fu __________ per l'incasso di complessivi fr. 9'517.55
oltre accessori.
Nel
precetto esecutivo è stata indicata la signora PI 2 quale rappresentante della
successione.
B. Il
precetto esecutivo è stato notificato a PI 2 il 18 maggio 2008. L’opposizione
interposta da quest’ultima è stata rigettata dal Segretario assessore della
Pretura di __________ con decisione dell’8 maggio 2008.
C. Il
12 giugno 2008 il creditore ha presentato la domanda di prosecuzione
dell’esecuzione ed il 19 giugno 2008 l’Ufficio ha emesso l’avviso di
pignoramento.
D.
Con ricorso 30 giugno 2008 RI 1, RI 2 e RI 3
chiedono di annullare l’avviso di pignoramento perché non sarebbe stato loro notificato
il precetto esecutivo.
E. Delle
osservazioni 8 luglio 2008 del __________ e 22 luglio 2008 dell’CO 1, chiedenti
la reiezione del ricorso, si dirà per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Per l’art. 49
LEF fino alla divisione od alla costituzione di una indivisione od alla
liquidazione d'ufficio, l'eredità può essere escussa con la specie di
esecuzione applicabile al defunto, al luogo dove egli poteva essere escusso al
momento della sua morte. Nonostante la mancanza di personalità giuridica, la
norma citata riconosce la capacità dell'eredità di essere parte in una
procedura esecutiva promossa nei suoi confronti (Schmid, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 1 ad art. 49).
Secondo l'art. 65 cpv.
3.
LEF se l'esecuzione è diretta contro un'eredità non divisa, la notificazione
si fa al rappresentante dell'eredità o se questi non è conosciuto ad uno degli
eredi.
Nella domanda di
esecuzione diretta contro l'eredità il creditore deve indicare l'eredità (quale
debitrice) e in più il rappresentante dell'eredità oppure, nel caso questi non
fosse conosciuto, gli eredi, ai quali vanno notificati gli atti esecutivi (Ehrenzeller,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 37 ad art. 67).
2.
Le ricorrenti sostengono che l’avviso di pignoramento deve essere annullato perché non sarebbe
stato loro notificato il precetto esecutivo. Dalle
precedenti considerazioni si evince che l'eredità, nonostante non possegga
personalità giuridica, fino alla divisione o alla costituzione di
un'indivisione o alla liquidazione d'ufficio può essere parte in una procedura
esecutiva promossa nei suoi confronti. Nel caso di specie non risulta che
l'eredità sia stata divisa, né che sia stata costituita un'indivisione e
nemmeno che sia stata liquidata d'ufficio, per cui le indicazioni che appaiono
sul PE: “__________, Comunione ereditaria” sono corrette, mentre non occorre l'elencazione
dei singoli membri della comunione ereditaria.
In concreto poi la
comunione ereditaria escussa è composta anche di PI 2, alla quale è stato
notificato il precetto esecutivo perché ritenuta rappresentante della
successione. Indipendente dalla sua effettiva qualità di rappresentante, la
notifica del precetto all’erede PI 1 e l’immediata opposizione interposta all'atto
esecutivo sono conformi al diritto esecutivo federale: infatti al momento della
ricezione del PE n. __________ e della dichiarazione di volontà di opporsi allo
stesso la coerede PI 1 si è determinata come rappresentante della successione.
3.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato
e come tale va respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 49, 65 cpv. 3 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62
cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- __________
RA 1
- __________
__________, __________;
- __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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