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Decisione

15.2008.61

Esecuzione contro eredità indivisa. Notifica degli atti esecutivi

26 agosto 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________del 14 maggio 2008 dell’CO 1 il __________ ha

escusso la Comunione ereditaria fu __________ per l'incasso di complessivi fr. 9'517.55

oltre accessori.

Nel

precetto esecutivo è stata indicata la signora PI 2 quale rappresentante della

successione.

B. Il

precetto esecutivo è stato notificato a PI 2 il 18 maggio 2008. L’opposizione

interposta da quest’ultima è stata rigettata dal Segretario assessore della

Pretura di __________ con decisione dell’8 maggio 2008.

C. Il

12 giugno 2008 il creditore ha presentato la domanda di prosecuzione

dell’esecuzione ed il 19 giugno 2008 l’Ufficio ha emesso l’avviso di

pignoramento.

D.

Con ricorso 30 giugno 2008 RI 1, RI 2 e RI 3

chiedono di annullare l’avviso di pignoramento perché non sarebbe stato loro notificato

il precetto esecutivo.

E. Delle

osservazioni 8 luglio 2008 del __________ e 22 luglio 2008 dell’CO 1, chiedenti

la reiezione del ricorso, si dirà per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Per l’art. 49

LEF fino alla divisione od alla costituzione di una indivisione od alla

liquidazione d'ufficio, l'eredità può essere escussa con la specie di

esecuzione applicabile al defunto, al luogo dove egli poteva essere escusso al

momento della sua morte. Nonostante la mancanza di personalità giuridica, la

norma citata riconosce la capacità dell'eredità di essere parte in una

procedura esecutiva promossa nei suoi confronti (Schmid, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 1 ad art. 49).

Secondo l'art. 65 cpv.

3.

LEF se l'esecuzione è diretta contro un'eredità non divisa, la notificazione

si fa al rappresentante dell'eredità o se questi non è conosciuto ad uno degli

eredi.

Nella domanda di

esecuzione diretta contro l'eredità il creditore deve indicare l'eredità (quale

debitrice) e in più il rappresentante dell'eredità oppure, nel caso questi non

fosse conosciuto, gli eredi, ai quali vanno notificati gli atti esecutivi (Ehrenzeller,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 37 ad art. 67).

2.

Le ricorrenti sostengono che l’avviso di pignoramento deve essere annullato perché non sarebbe

stato loro notificato il precetto esecutivo. Dalle

precedenti considerazioni si evince che l'eredità, nonostante non possegga

personalità giuridica, fino alla divisione o alla costituzione di

un'indivisione o alla liquidazione d'ufficio può essere parte in una procedura

esecutiva promossa nei suoi confronti. Nel caso di specie non risulta che

l'eredità sia stata divisa, né che sia stata costituita un'indivisione e

nemmeno che sia stata liquidata d'ufficio, per cui le indicazioni che appaiono

sul PE: “__________, Comunione ereditaria” sono corrette, mentre non occorre l'elencazione

dei singoli membri della comunione ereditaria.

In concreto poi la

comunione ereditaria escussa è composta anche di PI 2, alla quale è stato

notificato il precetto esecutivo perché ritenuta rappresentante della

successione. Indipendente dalla sua effettiva qualità di rappresentante, la

notifica del precetto all’erede PI 1 e l’immediata opposizione interposta all'atto

esecutivo sono conformi al diritto esecutivo federale: infatti al momento della

ricezione del PE n. __________ e della dichiarazione di volontà di opporsi allo

stesso la coerede PI 1 si è determinata come rappresentante della successione.

3.

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato

e come tale va respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)

e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 49, 65 cpv. 3 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62

cpv. 2 OTLEF

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si prelevano

spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

- __________

RA 1

- __________

__________, __________;

- __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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