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Decisione

15.2008.62

Contro l'emissione della comminatoria di fallimento. Indicazione dei rimedi di diritto

13 ottobre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. __________ del 17 dicembre 2007/1° febbraio 2008 dell’CO

1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di un credito di fr. 2'000.00 oltre

accessori.

Al

precetto l’escussa ha interposto opposizione.

B. Con sentenza cresciuta

in giudicato del 23 maggio 2008 il Giudice di pace del circolo di __________ ha

parzialmente accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata dalla

procedente e ha concesso il rigetto limitatamente a fr. 1’000.00 oltre

accessori.

C. Così richiesto

dalla creditrice, il 4 agosto 2008 l’Ufficio ha emesso la comminatoria di fallimento.

D. Con

ricorso dell’11 agosto 2008 RI 1, rappresentata dal suo amministratore, chiede

di annullare sia la sentenza del Giudice di pace del circolo di __________ che

la comminatoria di fallimento. La ricorrente asserisce che durante l’udienza di

discussione il Giudice di pace avrebbe comunicato alle parti che l’istanza presentata

dalla procedente “era errata” e che quindi vi sarebbe dovuta essere un’altra

udienza dinnanzi ad un altro Giudice. Per questo motivo, quando con la sentenza

in discussione il primo giudice ha respinto in via provvisoria l’opposizione, la

ricorrente, ritenendo che il rigetto provvisorio fosse la conseguenza del vizio

di procedura, non ha inoltrato ricorso: questo anche perché la possibilità di

adire un’autorità superiore neppure era menzionata nella sentenza.

Per

l’escussa dalla documentazione agli atti emergerebbe inoltre chiaramente che

sarebbe lei a vantare un credito nei confronti della procedente e non

viceversa.

E. Delle

osservazioni 5 settembre 2008 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del gravame si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Contro la

notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità

di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend

Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99,

n. 3 ad art. 160; Ottomann,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/

Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad

esempio quando:

– l'escusso reputa

di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40

LEF);

– l'esecuzione è

riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è pendente azione

di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio

dell'opposizione;

– la decisione (sommaria

o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata

emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons.

2).

2.

Per

questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

3.

Non riconoscendo le pretese avanzate dalla

procedente, segnatamente sostenendo che sarebbe la stessa escussa a vantare un

credito nei confronti di PI 1 e non viceversa, la debitrice

allega unicamente una questione di merito.

Anche l’argomentazione

secondo cui i contenuti della sentenza di rigetto non rispecchierebbero quando

comunicato alle parti dal Giudice di pace nel corso dell’udienza di

discussione, costituisce una motivazione che non rientra tra quelle che

permettono di adire la via ricorsuale e che può essere analizzata nell'ambito

della procedura di ricorso dell’art. 17 LEF.

Secondo

l'art. 285 cpv. 2 CPC -applicabile in virtù dell'art. 25 LALEF- la mancanza di

indicazioni sui rimedi di diritto e sull'autorità di ricorso non rendono nulla

la sentenza. La norma indicata del codice di rito civile ticinese non prevede

infatti fra le cause di nullità di una decisione l’assenza della cosiddetta Rechtsmittelbelehrung,

che costituisce un presupposto formale nell'ambito della procedura

amministrativa, ma non in quella civile (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, art. 285, m. 22 e art. 308 CPC, m. 3; CEF [14.2001.34] 22 maggio

2001). La sentenza del Giudice di pace risulta pertanto formalmente valida.

L’CO 1 ha quindi correttamente emesso, sulla base di una sentenza

divenuta esecutoria, la comminatoria di fallimento contro RI 1. Non essendo le

questioni di merito sollevate dalla ricorrente più proponibili in questa sede per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di

vigilanza, il ricorso è dunque respinto.

4.

Non si

prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 285 CPC; 25 LALEF; 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

-

RI 1, __________;

-

PI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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