15.2008.64
Sequestro di un conto bancario sul quale è depositato il capitale di previdenza dell'escusso. Pignorabilità limitata
29 agosto 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2008.64
Data decisione, Autorità:
29.08.2008, CEF
Titolo:
Sequestro di un conto bancario sul quale è depositato il capitale di previdenza dell'escusso. Pignorabilità limitata
REDDITO
art. 92 cpv. 1 cf. 10 LEF
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2008.64
Lugano
29 agosto
2008
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 8 agosto 2008 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’esecuzione dei
decreti di sequestro n. __________ e __________ emessi nei confronti del ricorrente
ad istanza di
1. PI 1
2. PI 2
entrambi rappresentati
dall’PA 2
viste le
osservazioni 12 agosto 2008 dell’PA 2 e 14 agosto 2008 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Il
28 luglio 2008, il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha decretato
nei confronti di RI 1 il sequestro di tutti i suoi averi presso la banca __________,
a concorrenza dell’importo dei crediti del sequestrante, PI 1, pari complessivamente
a fr. 51'870,20. Lo stesso giorno, il Pretore ha ordinato il sequestro dei
medesimi beni a favore PI 2 per crediti di un importo totale di fr. 233'165,85.
2. Sempre
il 28 luglio 2008, l’CO 1 ha proceduto all’esecuzione di entrambi i sequestri
presso la banca.
3. Il
31 luglio 2008, il debitore, nell’informare l’Ufficio che sul conto sequestrato
erano depositati proventi pagati dalla LPP e veniva versata la sua rendita AVS,
ha chiesto la liberazione di almeno fr. 7'000.-- necessari al suo
sostentamento.
4. Il
6 agosto 2008, l’Ufficio ha confermato alla banca che il sequestro era limitato
al saldo del conto corrente del debitore alla data del decreto di sequestro.
5. Con
ricorso 8 agosto 2008, RI 1 ha chiesto, in via principale, la revoca dei
sequestri e in via subordinata la loro parziale revoca limitatamente a un
importo mensile di fr. 3'000.--. Egli espone che gli introiti sul conto
sequestrato gli sono necessari per vivere senza far capo alla pubblica
assistenza. Valutando il proprio minimo di esistenza in fr. 3'000.-- (con
riserva di completamento), sostiene di dover consumare il capitale della LPP
per coprire la parte non coperta dalla rendita AVS (ovvero fr. 1'135.--), così
che lo stesso sarebbe impignorabile.
6. Nell’eseguire
un decreto di sequestro, l’Ufficio deve applicare per analogia le norme sul
pignoramento (art. 275 LEF), e in particolare gli art. 92 e 93 LEF.
Contestazioni relative all’impignorabilità dei beni sequestrati vanno fatte
valere con un ricorso giusta l’art. 17 LEF (cfr. DTF 129 III 207, cons. 2.3).
7. Le
rendite AVS/AI/PC sono assolutamente impignorabili (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF),
ma devono essere prese in considerazione nel calcolo tendente a determinare la
misura in cui altri redditi pignorabili possono essere pignorati ai sensi
dell’art. 93 LEF (DTF 104 III 38). Inoltre, redditi impignorabili che sono
stati risparmiati (ovvero che l’escusso non ha utilizzato per far fronte alle
spese necessarie per il pagamento delle quali tali redditi gli erano stati
lasciati), sono illimitatamente pignorabili (DTF 115 III 48, cons. 1b; 59 III
116; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 17 ad
art. 93). Nel caso concreto, risulta dall’estratto del
conto n. __________ che, nel mese di luglio 2008, l’escusso ha prelevato prima
del sequestro in tutto fr. 2'300.--, ovvero più dell’importo della rendita AVS
bonificatagli il 3 luglio (fr. 1'865.--). Sotto riserva di quanto verrà
precisato nel seguente considerando, il saldo del conto alla data del sequestro
(fr. 72'662,49) poteva pertanto essere interamente sequestrato. A scanso di
equivoci, va precisato che le rendite AVS che sono state o che verranno versate
dopo il 28 luglio 2008 non sono oggetto del sequestro e possono quindi essere
prelevate dall’escusso (CEF 25 luglio 1999 [15.98.88], cons. 1c).
8. Le
prestazioni della previdenza professionale, una volta esigibili (ovvero dopo il
verificarsi dell’evento assicurato), sono limitatamente pignorabili ai sensi
dell’art. 93 LEF (art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF a contrario; DTF 121 III 290, cons.
3, 120 III 73, cons. 2c). Il Tribunale federale ha parificato, su questo punto,
Fatti
i versamenti in capitale alle rendite – sebbene il testo dell’art. 93 LEF si
riferisca solo a queste ultime – in modo da garantire lo scopo di protezione
sociale perseguito dal legislatore (DTF 115 III 48, cons. 1b; 113 III 10
segg.). Siccome l’escusso non può essere costretto a comprare una rendita con
quanto ricevuto come capitale di previdenza, l’Ufficio deve stabilire l’importo
(ipotetico) della rendita vitalizia immediata che l’escusso, tenuto conto della
sua età, potrebbe comprare presso un assicuratore sulla vita a mezzo del capitale
di previdenza, così poi da limitarne il pignoramento, per un anno (art. 93 cpv.
2 LEF), alla parte della rendita ipotetica eccedente il minimo di esistenza
(DTF 113 III 15-16, cons. 5; Ochsner, op. cit., n. 64 ad art. 93; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 81 ad art. 93; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/ Ginevra/Monaco
1998, n. 13 ad art. 93; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo
1997, n. 36 ad art. 93).
9. Nel
caso in esame, non è contestato che l’importo sequestrato sia il residuo del capitale
di previdenza professionale (di fr. 144'717.--) versato nel 2004, ciò che del resto
pare verosimile sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente. Il sequestro
andava pertanto eseguito in applicazione del principio giurisprudenziale ricordato
nel considerando precedente. In virtù dell’art. 21 cpv. 4 LPR, l’incarto va di
conseguenza retrocesso all’Ufficio affinché stabilisca il minimo di esistenza
dell’escusso. L’Ufficio chiederà inoltre alle parti e/o a un
assicuratore sulla vita di sua scelta d’indicargli la rendita vitalizia
immediata mensile che RI 1, tenuto conto della sua età al momento del sequestro,
avrebbe potuto comprare con un capitale di fr. 72'662,49. Se la somma della
rendita vitalizia così determinata e della rendita AVS non supera il minimo di
esistenza dell’escusso, il sequestro andrà dichiarato infruttuoso. Nel caso
contrario, il sequestro andrà limitato a dodici volte la parte della somma
delle due rendite che eccede il minimo di esistenza.
10. Tenuto conto che il
sequestro non potrà in nessun caso essere mantenuto interamente a causa della
limitazione a un anno stabilita all’art. 93 cpv. 2 LEF, si giustifica di
ordinare sin d’ora la liberazione di fr. 1’500.--, che prima facie sono
necessari, oltre alla rendita AVS, al mantenimento dell’escusso fino alla nuova
decisione dell’Ufficio.
11. Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 92, 93, 275 LEF; 21 cpv. 4 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, l’incarto è retrocesso all’CO 1 per nuova decisione nel senso del
considerando 9.
1.2. RI 1
è autorizzato a prelevare fr. 1'500.-- sul conto sequestrato.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. PA 1, __________;
– PA
2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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