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Decisione

15.2008.64

Sequestro di un conto bancario sul quale è depositato il capitale di previdenza dell'escusso. Pignorabilità limitata

29 agosto 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i versamenti in capitale alle rendite – sebbene il testo dell’art. 93 LEF si

riferisca solo a queste ultime – in modo da garantire lo scopo di protezione

sociale perseguito dal legislatore (DTF 115 III 48, cons. 1b; 113 III 10

segg.). Siccome l’escusso non può essere costretto a comprare una rendita con

quanto ricevuto come capitale di previdenza, l’Ufficio deve stabilire l’importo

(ipotetico) della rendita vitalizia immediata che l’escusso, tenuto conto della

sua età, potrebbe comprare presso un assicuratore sulla vita a mezzo del capitale

di previdenza, così poi da limitarne il pignoramento, per un anno (art. 93 cpv.

2 LEF), alla parte della rendita ipotetica eccedente il minimo di esistenza

(DTF 113 III 15-16, cons. 5; Ochsner, op. cit., n. 64 ad art. 93; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 81 ad art. 93; Vonder Mühll, Basler Kommen­tar zum SchKG, vol. I Basilea/ Ginevra/Monaco

1998, n. 13 ad art. 93; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo

1997, n. 36 ad art. 93).

9. Nel

caso in esame, non è contestato che l’importo sequestrato sia il residuo del capitale

di previdenza professionale (di fr. 144'717.--) versato nel 2004, ciò che del resto

pare verosimile sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente. Il sequestro

andava pertanto eseguito in applicazione del principio giurisprudenziale ricordato

nel considerando precedente. In virtù dell’art. 21 cpv. 4 LPR, l’incarto va di

conseguenza retrocesso all’Ufficio affinché stabilisca il minimo di esistenza

dell’escusso. L’Ufficio chiederà inoltre alle parti e/o a un

assicuratore sulla vita di sua scelta d’indicargli la rendita vitalizia

immediata mensile che RI 1, tenuto conto della sua età al momento del sequestro,

avrebbe potuto comprare con un capitale di fr. 72'662,49. Se la somma della

rendita vitalizia così determinata e della rendita AVS non supera il minimo di

esistenza dell’escusso, il sequestro andrà dichiarato infruttuoso. Nel caso

contrario, il sequestro andrà limitato a dodici volte la parte della somma

delle due rendite che eccede il minimo di esistenza.

10. Tenuto conto che il

sequestro non potrà in nessun caso essere mantenuto interamente a causa della

limitazione a un anno stabilita all’art. 93 cpv. 2 LEF, si giustifica di

ordinare sin d’ora la liberazione di fr. 1’500.--, che prima facie sono

necessari, oltre alla rendita AVS, al mantenimento dell’escusso fino alla nuova

decisione dell’Ufficio.

11. Il

ricorso va pertanto parzialmente accolto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 92, 93, 275 LEF; 21 cpv. 4 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di

conseguenza, l’incarto è retrocesso all’CO 1 per nuova decisione nel senso del

considerando 9.

1.2. RI 1

è autorizzato a prelevare fr. 1'500.-- sul conto sequestrato.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. PA 1, __________;

– PA

2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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