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Decisione

15.2008.69

Foro speciale per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera di debitori domiciliati all'estero

20 gennaio 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

domande di esecuzione del 3 settembre 2008 RI 1 chiede l’emissione di due

precetti esecutivi nei confronti di “PI 1, Via __________, 6900 Lugano”.

B.

Con provvedimento 8 settembre 2008 l’CO 1

respinge le domande perché la società escussa non sarebbe iscritta nel registro

di commercio.

C. Con

ricorso 18 settembre 2008 RI 1 chiede di annullare il provvedimento 8 settembre

2008 dell’Ufficio e di ordinare a quest’ultimo di dar seguito alle domande di

esecuzione del 3 settembre 2008, notificando i relativi precetti esecutivi a PI

1, in via __________ a Lugano.

La

ricorrente evidenzia che secondo l’art. 50 cpv. 1 LEF per le obbligazioni

assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati

all’estero possono essere escussi alla sede della medesima. A mente della

ricorrente per creare il foro dell’esecuzione non occorrerebbe l’iscrizione nel

registro di commercio.

RI

1 argomenta che PI 1 eserciterebbe la sua attività e avrebbe il suo recapito e

i suoi uffici in locali di sua proprietà in via __________ a Lugano. I crediti

in discussione poi, riferendosi alle spese condominiali per gli uffici da lei

utilizzati, sarebbero debiti aziendali come richiesto della legge: per questo

motivo PI 1 può essere escussa a Lugano.

D. Con

osservazioni 27 ottobre 2008 l’CO 1 chiede la reiezione del gravame. Dopo aver

evidenziato che le domande di esecuzione sono state presentate contro PI 1,

Lugano, e non contro PI 1, __________, con indirizzo in Via __________ a

Lugano, l’Ufficio argomenta che le stesse devono essere respinte perché

l’escussa non risulta essere iscritta nel registro di commercio.

Considerato

Considerandi

1.

Per l’art. 46 cpv. 2 LEF le persone giuridiche e le società iscritte

nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche

non iscritte, alla sede principale della loro amministrazione. Il debitore con

domicilio all'estero non dispone invece di un foro esecutivo ordinario: in

Svizzera egli può essere escusso soltanto a uno dei fori speciali d'esecuzione

previsti dagli art. da 50 a 52 LEF, sempreché ne ricorrano tutte le condizioni (Amonn/ Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, § 10

n. 12). Essendo la RI 1iscritta nel registro di commercio di uno Stato estero

quale società per azioni, essa non può essere escussa in Svizzera a meno che

qui vi sia un foro speciale.

2.

L’art. 50 cpv. 1 LEF stabilisce che per le

obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori

domiciliati all’estero possono essere escussi alla sede della medesima. Due

condizioni cumulative devono dunque essere realizzate affinché vi possa essere

il foro esecutivo dell’art. 50 cpv. 1 LEF: la prima è l’esistenza di un’azienda

in Svizzera di un debitore domiciliato all’estero, la seconda è che le pretese

per le quali si vuole procedere in via esecutiva siano state assunte per conto

dell’azienda svizzera. Unicamente la questione relativa all’esistenza di

un’azienda in Svizzera di un debitore domiciliato all’estero può essere

sottoposta all’Autorità di vigilanza in via di ricorso, atteso che quella a

sapere se le pretese per le quali si vuole procedere in via esecutiva siano

state assunte per conto dell’azienda Svizzera è di esclusiva competenza del

giudice nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione (DTF 114 III 8 e rif. ivi; Schmid, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, Basilea/Monaco/Ginevra 1998,

n. 30 ad art. 50; Gilliéron, Commentaire

de la LP, Vol. I, Losanna 1999, n. 27 ad art. 50; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und

Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, § 11 n.

15).

Affinché si possa

ritenere che un debitore domiciliato all’estero abbia in Svizzera un’azienda è

necessario che quest’ultimo disponga nel nostro paese un’unità produttiva che fornisca

in Svizzera a terzi e contro pagamento dei beni o dei servizi (Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 50).

Per creare il foro

dell’esecuzione dell’art. 50 cpv. 1 LEF non occorre che l’azienda in Svizzera

del debitore domiciliato all’estero sia iscritta nel registro di commercio (DTF 114 III 7, 9 e rif. ivi; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 50).

3.

Nel caso di specie la documentazione

agli atti attesta unicamente che PI 1 è proprietaria a Lugano di un’unità di

proprietà per piani composta di 6 uffici e che la buca delle lettere e la porta

d’entrata di tale unità di proprietà per piani portano la scritta __________

rispettivamente __________. L’esistenza a Lugano di spazi commerciali e di un

recapito postale a disposizione di PI 1 non è comunque sufficiente per poter

ritenere che l’escussa conduca in questa città un’azienda, fornendo a terzi dei

beni o dei servizi. Non essendovi, conformemente all’art. 50 cpv. 1 LEF, un

foro esecutivo a Lugano, la decisione dell’CO 1 di non emettere dei precetti

esecutivi contro PI 1 è stata pertanto corretta.

4.

Il ricorso è respinto

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi

motivi,

richiamati

gli art. 46 cpv. 2 e 50 cpv. 1 LEF

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a:

-PA

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente: Il

segretario:

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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