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Decisione

15.2008.7

Pignoramento del salario, di indennità straordinarie e della tredicesima. Minimo di esistenza. Supplemento per pasti fuori domicilio. Durata del pignoramento. Accertamenti relativi ad importi sperpera

31 marzo 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

procede contro il marito, PI 1, per l’incasso di fr. 23'015,95, oltre interessi

e spese, sulla base di una sentenza cautelare del 16 febbraio 2007, che

condanna l’escusso a pagare alimenti alla procedente per lei e per i figli.

B. Il

22 ottobre 2007, l’CO 1 ha proceduto al pignoramento di una quota di un mezzo

del fondo mapp. n. __________ RFD di __________, che ha stimato in fr.

113'310,50, indicando che il fondo risulta gravato da pegno immobiliare per fr.

500'000.--. È inoltre stato pignorato un conto di deposito, che l’escutente

aveva indicato nella sua domanda di proseguimento dell’esecuzione, che al 16

novembre 2007 presentava però un saldo nullo. L’Ufficio ha invece sbloccato un

altro conto sul quale veniva versato il salario per consentire all’escusso di

coprire il proprio minimo di esistenza e ha dichiarato la sua automobile

(stimata in fr. 3'000.--) impignorabile giusta l’art. 92 LEF, avendo egli

affermato di essergli necessaria per recarsi sul luogo di lavoro, non essendovi

mezzi di trasporto pubblici negli orari di lavoro notturni. Nel verbale di

pignoramento figura infine la seguente osservazione: “il debitore dichiara che l’importo di fr. 150'000.00

prelevato il 21.05.07 dal conto n. __________ c/o __________ è stato da lui

impiegato come segue:

– per il proprio

sostentamento;

– al gioco

d’azzardo c/o i Casinò di Lugano, Campione d’Italia, Mendrisio e in Slovenia;

– per i

propri bisogni sessuali con prostitute, c/o __________, __________, vari

bordelli nel Luganese e locali adibiti allo scambio di coppie a Milano.

Dichiara

inoltre di aver sperperato l’intera cifra.”

Il 26

ottobre 2007, l’Ufficio ha inoltre stabilito il minimo di esistenza

dell’escusso come segue:

Guadagno

debitore fr. 6'800.--

Minimo

di esistenza

Importo

di base fr. 1'100.--

Affitto

fr. 1'201.--

Cassa

malati fr. 277.--

Alimenti fr. 3'758.50

Trasferte fr. 372.--

Pasti

fuori domicilio fr. 240.--

Totale fr. 6'948.50

Eccedenza

pignorabile: fr. 0.--

In

calce alla decisione figurano le seguenti osservazioni:

“ Funzionario FFS c/o Stazione-__________

/lavoro notturno a turni

interessi

ip: fr. 3'604.00 trimestrali : 3 = fr. 1'201.00 mensili

trasferta:

km 58 x 220 giorni x fr. 0.35 : 12 = fr. 372.00 mensili”

C. Contro

questa decisione si è aggravata la ricorrente, facendo valere che, in base ai

conteggi di salario del 2006, il guadagno dell’escusso sarebbe di fr. 7'420.--

mensili invece dell’importo di fr. 6'800.-- ritenuto dall’Ufficio, che non

tiene conto della tredicesima. La ricorrente chiede inoltre che l’importo

relativo alle trasferte, calcolato in fr. 372.--, sia ridotto a fr. 200.--,

poiché l’escusso, quale dipendente delle FFS, gode dell’uso gratuito dei mezzi

di trasporto pubblici e avrebbe quindi necessità di utilizzare l’automobile

privata solo in casi eccezionali. La ricorrente pretende d’altronde che le

spese per pasti fuori domicilio vengano interamente depennate dal minimo di

esistenza, in quanto l’escusso può consumare i pasti alla mensa, il cui costo

non supera quanto già conteggiato nel minimo di base di fr. 1'100.-- per costi

di alimentazione. Con queste rettifiche, risulterebbe un’eccedenza pignorabile

mensile di fr. 883.50.

La

ricorrente chiede poi alla Camera di “esperire i necessari accertamenti dei

fatti e di richiedere le necessarie prove al debitore, affinché questi consenta

il pignoramento dei beni di sua proprietà e, in caso di rifiuto del debitore,

di denunciare il sospetto di reato al Pubblico ministero”. A suo parere, le

dichiarazioni di PI 1 sul modo in cui ha speso la somma di fr. 150'000.--

prelevata nel 2007 sono false e punibili ai sensi degli art. 323 e 164 CP,

visto come egli abbia già in precedenza fatto sparire altri beni pignorabili,

ovvero titoli per un importo di fr. 150'000.-- donati alla propria madre nel

2006 così come un importo di fr. 47'091.40 prelevato il 2 agosto 2006.

D. Nelle

sue osservazioni al ricorso, PI 1 allega di aver lavorato, al momento del

pignoramento, e di lavorare tuttora al 50%, ciò che verosimilmente determinerà

una sostanziale diminuzione dei propri redditi poiché non può più effettuare

gli straordinari, motivo per cui chiede che la Camera accerti d’ufficio la

nuova situazione reddituale. Il resistente conferma peraltro la propria

necessità di disporre di un’automobile per motivi professionali e afferma che

il fisco ha sempre ammesso per “spese professionali” un importo di fr. 1'383.--

al mese. Per quanto concerne le spese di alloggio, l’escusso sostiene che,

tenuto conto dell’aumento degli interessi ipotecari dal 1° gennaio 2008 e di

diverse spese accessorie per il riscaldamento, l’assicurazione incendio e

mobilio e la fognatura, l’importo da iscrivere nel minimo di esistenza è in

realtà di fr. 1'597,45 in luogo dei fr. 1'201.-- stabiliti dall’Ufficio. Chiede

l’edizione (rispettivamente l’ispezione) dal Credit Suisse di __________

dell’incarto completo relativo al finanziamento di fr. 500'000.-- concesso per

l’acquisto della casa di __________ e di una casa di vacanza in Italia, nonché

l’audizione della segretaria comunale di __________. PI 1 rileva inoltre come

il premio della cassa malati ammonti a fr. 352.-- e non a fr. 277.-- come

calcolato dall’Ufficio e chiede che vengano prese in considerazione ulteriori

spese connesse all’esercizio del suo diritto di visita sui figli, alla casa

d’abitazione e alle spese per la propria salute.

E. Nella

replica, RI 1 conferma il ricorso sia per quanto riguarda l’importo dei redditi

dell’escusso che per le spese di trasferta, che a sua mente devono essere

dimostrate concretamente e non in base a tassazioni fiscali. Sulla questione

dell’alloggio, la ricorrente chiede alla Camera di stabilire se l’importo

mensile da conteggiare nel minimo di esistenza non debba essere ridotto a fr.

1'000.--. Per il resto, contesta tutte le altre spese di cui il resistente pretende

l’inclusione nel minimo di esistenza. RI 1 conferma quindi le proprie

conclusioni, chiedendo inoltre che le spese vengano messe a carico dell’escusso

in virtù dell’art. 20a LEF e 16 cpv. 2 LPR.

F. In

duplica, PI 1 contesta la replica e conferma le proprie osservazioni, anche in

base ad ulteriore documentazione.

Considerandi

in

diritto:

1.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le

autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze

determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia

il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III

21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della

situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento

(DTF 108 III 13, cons. 4).

1.1

Nel

caso concreto, la ricorrente rileva a ragione come l’Ufficio abbia omesso di

considerare la tredicesima, pari a 1/13 di fr. 85'568.-- (salario annuo di

base), ovvero fr. 6'582,15. Considerato che la lacuna mensile accertata con il

calcolo del minimo di esistenza, pari a fr. 148,50 (fr. 6'800.-- ./. fr.

6'948,50), anche moltiplicata per 12 (per un totale di fr. 1'782.--), non

superava la tredicesima mensilità (fr. 6'582,15), e visto che non si poteva

nemmeno escludere che il salario dell’escusso, a dipendenza delle indennità

straordinarie, avesse potuto, in alcuni mesi, superare il suo minimo

d’esistenza, l’Ufficio avrebbe comunque dovuto notificare il pignoramento al

datore di lavoro, riservandosi la facoltà, mese dopo mese, di restituire

all’escusso da quanto incassato dalla tredicesima 2007 l’importo eventualmente

necessario a coprire il suo minimo di esistenza da gennaio ad ottobre 2008 (in

tal senso: Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 50 ad art. 93).

1.2

L’escusso,

in sede di osservazioni, non si è opposto al pignoramento della tredicesima, ma

si è limitato ad affermare – per la prima volta – di lavorare al 50%, e ciò già

al momento del pignoramento, precisando che avrebbe potuto determinarne le

conseguenze sul proprio reddito solo verso la metà del mese di gennaio 2008. In

duplica, egli non ha però fornito nessun dato in proposito, rimettendosi

all’istruttoria che la Camera avrebbe dovuto esperire presso il datore di

lavoro. In linea di massima, l’autorità di vigilanza si pronuncia sul

pignoramento in base alle circostanze esistenti al momento in cui esso è stato

eseguito, mentre successivi cambiamenti della situazione del debitore devono

essere fatti valere in via di riconsiderazione giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF (DTF

108.

III 13, cons. 4; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 209 ad art. 93). Inoltre, la determinazione dell’importo dei

redditi dell’escusso è generalmente inutile, poiché l’ufficio esecuzione può

limitarsi a pignorare quanto eccede il minimo di esistenza senza dover

quantificare l’eccedenza (CEF 9 gennaio 2008 [15.07.111], cons. 2). Nel caso di

specie, siccome il pignoramento dei salari da novembre 2007 a febbraio 2008,

compresa la tredicesima 2007, è ormai impossibile, l’Ufficio, in funzione delle

considerazioni che seguono, dovrà procedere a un nuovo pignoramento di redditi.

Esso comprenderà anche la tredicesima 2008 (cfr. infra ad 7), nella misura che

l’Ufficio determinerà a fine dicembre 2008, sulla base dei conteggi di salario

del 2008 e del nuovo calcolo del minimo di esistenza, al quale, come si vedrà,

l’Ufficio dovrà procedere. Di conseguenza, le richieste di richiamo

(subordinatamente ispezione) degli incarti della Pretura di Leventina e di

assunzione dei certificati di salario vanno respinte, in quanto non rilevanti

per la causa in esame.

2.

È

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile giusta l’art. 92

n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della

sua professione (DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93

LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, pag. 51). Nel caso concreto, la

ricorrente non contesta che l’automobile sia necessaria all’escusso, in casi

eccezionali, per motivi di lavoro, ma chiede che le spese riconosciute a questo

titolo siano ridotte da fr. 372.-- a fr. 200.--. Nelle sue osservazioni,

l’escusso non ha contestato di godere della gratuità dei mezzi di trasporto

pubblici e ha implicitamente ammesso di non lavorare sempre di notte (“non è

possibile imporre, come vorrebbe la ricorrente, l’uso dei mezzi pubblici,

addirittura anche per il lavoro notturno”). Non ha d’altronde sostanziato, con

riferimenti precisi e documentati, per quali motivi l’uso dei mezzi di trasporto

pubblici sarebbe un’esigenza insostenibile per lui né quali spese supplementari

causerebbe tale esigenza, ritenuto che non ha contestato l’affermazione della

ricorrente secondo cui egli potrebbe consumare pasti economici presso la

cantina del proprio datore di lavoro. PI 1 non ha poi prodotto i documenti che avessero

permesso di quantificare il numero (medio) di giorni al mese in cui necessita

assolutamente del proprio veicolo. Si può pertanto considerare che l’importo di

fr. 200.-- allegato dall’escutente sia sufficiente a coprire le spese di

trasferta professionale indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF, tanto più che

le stesse sono sicuramente diminuite da quando egli lavora a metà tempo.

Qualora le circostanze dovessero cambiare, PI 1 potrà sempre chiedere la

riconsiderazione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF). Intanto, il ricorso va

accolto nel senso che il supplemento per le spese di trasferta va ridotto a fr.

200.

-- (invece di fr. 372.--).

3.

La

ricorrente chiede anche lo stralcio dal minimo di esistenza delle spese per

pasti fuori domicilio (fr. 240.--/mese), sostenendo che l’escusso può consumare

i pasti alla cantina a un prezzo non superiore a quanto già contemplato nel

minimo di esistenza di base per le spese di alimentazione. PI 1 non si è

determinato su questo punto. La ricorrente non contesta – a ragione – la

necessità in cui si trova l’escusso di dover consumare pasti fuori domicilio a

dipendenza della distanza che separa il luogo di lavoro dal suo domicilio. Il

supplemento di fr. 11.--/pasto calcolato dall’Ufficio è quindi in linea di

massima giustificato (Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo, del 1° gennaio 2001 [Foglio ufficiale cantonale

n° 2001/2, p. 74 ss], ad II/4/a). RI 1 non ha infatti provato che l’escusso

possa consumare pasti a un prezzo inferiore ai prezzi usuali medi nel settore

della ristorazione. Il ricorso va di conseguenza respinto su questo punto.

4.

Le

parti divergono anche sulla questione delle spese di alloggio da computare nel

minimo di esistenza.

4.1

RI 1 ritiene che le stesse siano troppo elevate, poiché superano

il costo di un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso di

accontenti, ossia l’affitto per un appartamento di 2 locali nella Leventina,

calcolabile in circa fr. 900.--/1'000.-- al mese.

4.1

Da

parte sua, PI 1 allega che le proprie spese di alloggio sarebbero in realtà di

fr. 1'597,45 invece di fr. 1'201.--, tenuto conto dell’aumento del tasso

ipotecario a partire dal 1° gennaio 2008 e dei costi di riscaldamento, di

assicurazione incendio e mobilio e delle tasse per la fognatura. Tuttavia, solo

l’aumento degli interessi ipotecari (da fr. 1'201.-- a fr. 1'375.--, cfr. doc.

3.

allegato alle osservazioni) è stato debitamente dimostrato. Per gli altri

costi, il resistente ha prodotto giustificativi inattuali (doc. 4 a 7, che si

riferiscono agli anni 2005, rispettivamente 2003, 2005 e 2004) e che non

accertano comunque che egli li abbia effettivamente pagati: orbene, è principio

giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del

minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e

regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, cons. 3a; vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 25 ad art. 93; Guidicelli/ Piccirilli, op. cit., n. 125; Ochsner, op. cit., n. 82 ad art. 93). Sotto riserva

di un’eventuale riconsiderazione fondata su nuove prove, le spese in questione

non possono essere aggiunte al minimo di esistenza.

4.2

Ciò

posto, l’importo di fr. 1'375.-- non appare conforme all’uso locale per un

alloggio (di due locali nella regione di __________) del quale si possa

pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto

l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione

adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57

III 207; Guidicelli/ Piccirilli, op. cit., n. 126, p.

40). La presa in considerazione nel minimo di esistenza di spese locative

ridotte non è tuttavia immediatamente attuabile: trattandosi di abitazione di

cui l’escusso è proprietario o comproprietario, la giurisprudenza prescrive che

gli venga concesso un termine di sei mesi per adattare le proprie spese di

alloggio (DTF 116 III 21, cons. 2d; 129 III 528, cons. 3). Nella nuova

decisione, l’Ufficio computerà quali spese di alloggio fr. 1'375.-- per i primi

sei mesi e determinerà il costo ammissibile dal settimo al dodicesimo mese di

pignoramento, indicando nell’avviso al datore di lavoro i due relativi minimi

di esistenza.

4.3

Le

richieste di edizione dell’incarto completo relativo al finanziamento di fr.

500'000.-- da parte del Credit Suisse, nonché l’audizione della segretaria

comunale di __________, vanno respinte, poiché, per quanto attiene alla

determinazione del minimo vitale dell’escusso, è rilevante solo quanto egli è

tenuto a pagare per poter conservare il proprio alloggio – quindi gli interessi

ipotecari e le spese concretamente pagati –, indipendentemente dalla

destinazione effettiva del mutuo.

5.

A

partire dal 1° gennaio 2008, in seguito al cambiamento della franchigia

annuale, il premio della cassa malati obbligatoria dell’escusso è aumentato da

fr. 277.-- a fr. 312.50 (doc. 8 allegato alle osservazioni). Tale aumento dev’essere

integrato nel calcolo del minimo di esistenza, visto lo stato di salute attuale

dell’escusso e il fatto che egli può esigere che la franchigia, se la deve

effettivamente sopportare, venga contemplata nel proprio minimo di esistenza. I

premi delle assicurazioni complementari (LCA) non possono invece venir

considerate (DTF 129 III 243 segg., cons. 4; STF 4 marzo 2008 [5A_654/2007]; CEF 21

giugno 2006 [15.05.139], cons. 3a; Ochsner, op. cit., n. 122 e 145 ad art. 93). L’Ufficio indicherà pertanto nella nuova decisione la cifra di

fr. 311.10 (fr. 312.50 ./. il rimborso federale di fr. 1.40) quale premio della

cassa malati obbligatoria e a fine anno, nel determinare la parte pignorabile

della tredicesima, computerà la franchigia e le partecipazioni che l’escusso

proverà di aver pagato durante l’anno 2008.

6.

PI

1.

chiede inoltre che vengano prese in considerazione nel suo minimo di

esistenza altre spese connesse con l’esercizio del diritto di visita sui figli,

con la casa e con la propria salute. Egli non ha tuttavia né quantificato né

dimostrato tali spese, che, sotto riserva di un’eventuale riconsiderazione

fondata su nuove prove, non possono quindi essere prese in considerazione.

7.

A

scanso di equivoci, occorre precisare che in casi come quello in esame in cui

la decisione impugnata stabilisce l’infruttuosità del pignoramento, la durata

di pignoramento di un anno di cui all’art. 93 cpv. 2 LEF decorre,

contrariamente alla regola generale, dalla data della nuova decisione che

invece accerta che il reddito dell’escusso è parzialmente pignorabile (DTF 116

III 18 segg., cons. 2; Vonder Mühll,

n. 62 i.f. ad art. 93; Gilliéron,

op. cit., n. 124 ad art. 93; Ochsner,

op. cit., n. 188 ad art. 93). L’CO 1 farà figurare la data di scadenza del

nuovo pignoramento nel verbale (Ochsner,

op. cit., n. 201 ad art. 93). Il datore di lavoro verrà avvisato del

pignoramento anche se non risulta dal calcolo nessuna eccedenza pignorabile (se

non per quanto concerne la tredicesima).

8.

PI

1, in sede di pignoramento, ha dichiarato di non avere altri beni da sottoporre

a pignoramento a parte la sua quota del fondo di __________. Per quanto attiene

all’impiego della somma di fr. 150'000.-- prelevata il 22 maggio 2007,

l’escusso ha dato una spiegazione plausibile, seppure moralmente opinabile. La

ricorrente non ha fornito indizi che le dichiarazioni dell’escusso siano false.

Qualora il trasferimento di titoli alla madre e il prelevamento di fr.

47'091.40 siano stati destinati a danneggiare la ricorrente ed i figli, spetterebbe

loro chiedere la revocazione in virtù degli art. 285 segg. LEF. In assenza di

sospetti di reato ai sensi degli art. 323 e 164 CP, non v’è luogo a denuncia al

Ministero pubblico. Il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento

(art. 217 CP) è infatti punibile a querela di parte.

9.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF), non potendosi dire che il resistente abbia agito in

modo temerario né in male fede ai sensi dell’art. 20a cpv. 1 LEF.

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, 181 CPP, 61 e

62.

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso 10 dicembre 2007 di RI 1, __________, è parzialmente

accolto.

1.1

Di

conseguenza, è annullato il calcolo del minimo di esistenza allestito il 26

ottobre 2007 nell’esecuzione n. __________.

1.2

L’incarto

è retrocesso all’CO 1 affinché proceda a un nuovo pignoramento del salario di PI

1, conformemente alle indicazioni di cui ai considerandi.

1.3

A

fine 2008, l’Ufficio, in conformità con il considerando 1.2, retrocederà

all’escusso, su quanto avrà incassato dal datore di lavoro per il mese di

dicembre 2008, gli importi che eventualmente gli saranno mancati nei mesi

precedenti per coprire il proprio minimo di esistenza.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

– avv. PA

1, __________;

– avv. PA

2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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