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Decisione

15.2008.71

Notifica di precetti esecutivi in via edittale qualora l'escusso si sottragga alla notifica

5 dicembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

64 cpv. 2 LEF) e non hanno nemmeno dato seguito all’invito della posta e

dell’Ufficio a ritirare i precetti in questione (cfr. timbro “non ritirato” sui

precetti esecutivi, dichiarazione dell’11 giugno 2008 dell’incaricato del

Comune di Lugano e diffida 19 giugno 2008 dell’CO 1, con la comminatoria della

pubblicazione in caso d’inosservanza);

che pertanto

ben si giustificava la pubblicazione dei precetti esecutivi in virtù dell’art.

66 cpv. 4 n. 2 LEF, i quali sono da ritenere validamente notificati il 15

luglio 2008;

che lo

scritto 10 marzo 2008 prodotto con il ricorso non è indirizzato all’Ufficio e

comunque non può essere considerato come un’opposizione ai sensi dell’art. 74

LEF, giacché è anteriore all’emissione dei precetti esecutivi;

che

l’Ufficio era pertanto tenuto a dare seguito alla domanda di proseguimento

delle esecuzioni con l’emissione dell’avviso di pignoramento (art. 89 e 90

LEF);

che il

ricorso va di conseguenza respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 66, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– RI

2, __________;

– PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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