15.2008.71
Notifica di precetti esecutivi in via edittale qualora l'escusso si sottragga alla notifica
5 dicembre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2008.71
Data decisione, Autorità:
05.12.2008, CEF
Titolo:
Notifica di precetti esecutivi in via edittale qualora l'escusso si sottragga alla notifica
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 66 cpv. 4 cf. 2 LEF
Incarto n.
15.2008.71
Lugano
5 dicembre
2008
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2008 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di
pignoramento emesso il 25 settembre 2008 nell’esecuzione n. __________-01/02
promossa contro i ricorrente da
PI 1
viste le
osservazioni 30 ottobre 2008 del procedente e 24 novembre 2008 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che PI 1,
con domanda d’esecuzione dell’11 aprile 2008, ha chiesto il pagamento di fr.
224.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito “fattura riparazione
rubinetteria cucina + spese diffida”;
che
l’Ufficio ha pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale n. __________ i precetti
esecutivi n. __________-01 e __________-02 diretti contro RI 1,
rispettivamente, in via solidale, contro RI 2;
che il 25
settembre 2008, l’Ufficio ha notificato ai ricorrenti l’avviso di pignoramento
per il 5 novembre 2008;
che essi
si oppongono al pignoramento, allegando di aver notificato all’escutente la
loro opposizione e di non aver ricevuto risposta e neanche un precetto
esecutivo;
che, come
visto, i precetti esecutivi sono in realtà stati notificati loro in via
edittale il 15 luglio 2008;
che
l’Ufficio giustifica la pubblicazione di questi atti con riferimento all’art.
66 cpv. 4 LEF, che prescrive la via edittale nei casi in cui il debitore
persiste a sottrarsi alla notificazione;
che nel
caso concreto, i ricorrenti non si sono fatti trovare né dalla posta né dall’incaricato
del Comune di Lugano (il cui intervento era stato richiesto in virtù dell’art.
Fatti
64 cpv. 2 LEF) e non hanno nemmeno dato seguito all’invito della posta e
dell’Ufficio a ritirare i precetti in questione (cfr. timbro “non ritirato” sui
precetti esecutivi, dichiarazione dell’11 giugno 2008 dell’incaricato del
Comune di Lugano e diffida 19 giugno 2008 dell’CO 1, con la comminatoria della
pubblicazione in caso d’inosservanza);
che pertanto
ben si giustificava la pubblicazione dei precetti esecutivi in virtù dell’art.
66 cpv. 4 n. 2 LEF, i quali sono da ritenere validamente notificati il 15
luglio 2008;
che lo
scritto 10 marzo 2008 prodotto con il ricorso non è indirizzato all’Ufficio e
comunque non può essere considerato come un’opposizione ai sensi dell’art. 74
LEF, giacché è anteriore all’emissione dei precetti esecutivi;
che
l’Ufficio era pertanto tenuto a dare seguito alla domanda di proseguimento
delle esecuzioni con l’emissione dell’avviso di pignoramento (art. 89 e 90
LEF);
che il
ricorso va di conseguenza respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 66, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– RI
2, __________;
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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