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Decisione

15.2008.72

Fallimento. Ricorso contro la realizzazione irricevibile perché prematuro

17 ottobre 2008Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

15.2008.72

Data decisione, Autorità:

17.10.2008, CEF

Titolo:

Fallimento. Ricorso contro la realizzazione irricevibile perché prematuro

PROCEDURA DI RICORSO

art. 17 LEF

Incarto n.

15.2008.72

Lugano

17 ottobre

2008

CJ/fp/sc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 9 ottobre 2008 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 , nella procedura fallimentare

diretta nei confronti di

PI 1

atteso che la ricorrente si oppone alla realizzazione

dell’inventario fisso della fallita (datole in affitto dall’amministrazione del

fallimento), che a suo parere dovrebbe essere venduto in blocco con il fondo,

di cui sarebbe un accessorio;

ritenuto che al momento attuale l’Ufficio non risulta

aver ancora determinato il modo di realizzazione né le condizioni d’asta;

considerato che il ricorso è di conseguenza prematuro

e va dichiarato irricevibile, come pure la richiesta di effetto sospensivo;

ritenuto che si può prescindere dal notificare il

ricorso e la sentenza agli altri creditori visto l’esito dell’impugnazione

(art. 9 cpv. 2 LPR);

ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 9 LPR; 61,

62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a RI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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