15.2008.74
Crescita in giudicato di sentenza dell'Autorità di vigilanza
3 dicembre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
15.2008.74
Data decisione, Autorità:
03.12.2008, CEF
Titolo:
Crescita in giudicato di sentenza dell'Autorità di vigilanza
PROCEDURA DI RICORSO
art. 17 LEF
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2008.74
Lugano
3 dicembre
2008
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 ottobre 2008 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’esecuzione del pignoramento in data
25 settembre 2008 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente
da
PI 1
(patr. dall’__________ __________, __________)
richiamata
l’ordinanza presidenziale 27 ottobre 2008 di non concessione dell’effetto
sospensivo,
viste le
osservazioni 24 ottobre e 21 novembre 2008 CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa da RI 1 contro PI 1 il 21
febbraio 2008, l’__________ ha emesso a favore della creditrice un attestato di
carenza di beni per fr. 73'330.80;
che il 27
febbraio 2008 RI 1 ha contestato l’emissione dell’attestato di carenza di beni;
che
con sentenza 28 luglio 2008 questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso
rilevando che la figlia dell’escusso __________, che sta assolvendo una formazione
Fatti
di tipo universitario, è maggiorenne e che pertanto quanto versatole da PI 1 a
titolo di alimenti non può essere riconosciuto nella determinazione del minimo
vitale dell’escusso;
che
con la sentenza l’incarto è stato rinviato all’organo
di esecuzione per esperire ulteriori accertamenti in
altro ambito;
che
contro la sentenza 28 luglio 2008 RI 1 non ha interposto ricorso al Tribunale
federale;
che
pertanto la stessa è regolarmente cresciuta in giudicato;
Considerandi
che
il 25 settembre 2008, dopo aver esperito gli accertamenti ordinatigli,
l’Ufficio ha allestito un nuovo verbale di pignoramento contro RI 1,
determinando il suo minimo vitale in fr. 2'575.-- mensili;
che con il ricorso in esame, RI 1 chiede che l’ufficio consideri nel
suo minimo vitale l’importo di fr. 800.-- che egli versa alla figlia __________;
che
ciò facendo il ricorrente tenta in modo inammissibile di rimettere in
discussione una decisione definitivamente cresciuta in giudicato in assenza di
impugnativa presso il Tribunale federale;
che
il ricorso risulta pertanto inammissibile;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2
OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- RI
1, ____________________;
- __________
RA 1, __________;
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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