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Decisione

15.2008.76

Comminatoria di fallimento. Stralcio di una causa inoltrata per errore in merito a un credito già accertato con una sentenza invocata quale titolo di rigetto definitivo dell'opposizione

3 novembre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con sentenza del 1°aprile 2008 (inc. IU.2008.41) il Segretario

assessore della Pretura di Lugano, accogliendo l’istanza 25 febbraio 2008 della

creditrice, ha condannato RI 1 al pagamento di fr. 4'845.55, oltre interessi al

5% dal 7 novembre 2005 su fr. 3'436.- e dal 15 novembre 2006 su fr. 1'409.55,

oltre a fr. 70 per spese PE, e ha di conseguenza respinto – per tale somma - in

via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa al citato precetto

esecutivo.

C. Così

richiesto dalla creditrice, il 26 settembre 2008 l’Ufficio esecuzione di Lugano

ha notificato il 26 settembre 2008 la comminatoria di fallimento ad RI 1.

D. Nel frattempo, il 19 settembre 2008 il Pretore del Distretto di

Lugano ha stralciato dai ruoli la causa dipendente da istanza 28 luglio 2008

inoltrata da PI 1 contro RI 1 per il medesimo credito, dopo avere ricevuto lo

scritto 18 settembre 2008, con il quale la creditrice ha chiesto alla Pretura di

volere annullare la citazione per il 29 settembre 2008, in quanto l’istanza era

già stata accolta con sentenza 1°aprile 2008 (Inc. IU.2008.198 con riferimento

all’inc. IU.2008.41).

E. Con ricorso del 3 ottobre 2008 RI 1 chiede l’annullamento della

comminatoria di fallimento notificatagli il 26 settembre 2008, asserendo che la

causa che lo riguarda è stata stralciata dai ruoli con decreto del 19 settembre

2008 del Pretore del Distretto di Lugano.

F. Delle osservazioni del 3 ottobre 2008 di PI 1 (limitatasi all’invio

di uno scritto all’ufficio) e del 27 ottobre 2008 dell’Ufficio esecuzione di

Lugano, entrambe postulanti la conferma del provvedimento impugnato, si dirà, per

quanto necessario, nel seguito.

Considerandi

in diritto:

1.

Contro

la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all’autorità

di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jeager/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend

Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG,

vol II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 6 ad art.160; Gilliéron, Commentarie de la LP, vol. II, Losanna 2001, n. 18

ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

- l’escusso reputa di

non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

- l’esecuzione è

riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

- è pendente azione di

disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

- la decisione

(sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva;

- l’escusso sostiene

che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione

incompetente territorialmente (DTF 118 III 6, 96 III 33 consid. 2);

2.

Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

3.

Nella fattispecie risulta che, ottenuto il rigetto definivo

dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo che le era stato

intimato il 2 febbraio 2008, in data 18 settembre 2008 la creditrice ha chiesto

la prosecuzione dell’esecuzione, allegando tra l’altro la sentenza 1°aprile

2008.

con la quale l’opposizione al precetto esecutivo veniva rigetta in via

definitiva e sulla quale la Pretura ha apposto la stampiglia attestante il suo passaggio

in giudicato. Nulla impediva perciò all’Ufficio di esecuzione di Lugano di

emanare la relativa comminatoria (art. 88 cpv. 2 e 159 LEF), la debitrice

essendo soggetta all’esecu- zione in via di fallimento (art. 88 cpv. 2 e 159

LEF).

4.

Secondo il ricorrente, nondimeno, la comminatoria di fallimento va

annullata perché l’azione creditoria volta ad ottenere il rigetto definitivo

dell’opposizione è stata stralciata dai ruoli, avendo la creditrice comunicato

alla Pretura di volere annullare la citazione (per il contraddittorio) indetta

per il 29 settembre 2008. L’argo- mento è inconferente. Lo stralcio dai ruoli

della causa dipenden- te da istanza 28 luglio 2008 della creditrice è da

mettere in rela- zione al fatto che il credito posto in esecuzione era già

stato oggetto della procedura IU.2008.41, terminata con sentenza 1° aprile

2008, con la quale è stata rigettata in via definitiva l’oppo- sizione

interposta dall’escussa al precetto esecutivo; decisione annessa dalla creditrice

alla richiesta di prosecuzione dell’ese- cuzione, sfociata nell’emanazione e

intimazione della cominato- ria di fallimento nei confronti della debitrice,

nell’ambito per l’appunto dell’esecuzione n. __________. Data la sentenza 1°

aprile 2008, che ha statuito sul merito della lite, la ricorrente non poteva

più essere giudicata per la medesima fattispecie a seguito dell’istanza reinoltrata

- verosimilmente per inavvertenza - dalla creditrice, a meno di violare il

principio ne bis in idem. Il citato decreto di stralcio, spiegato

altrimenti, non ha inciso sulla procedura sfociata nella sentenza 1°aprile

2008, che costituisce il titolo sul quale l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha

spiccato la comminatoria di fallimento.

5.

Ne discende pertanto la reiezione del ricorso. Non si prelevano

spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.

2.

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 159

LEF e la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Intimazione a: - RI

1 (tramite l’amministratore unico __________ V__________),

- PI

1 __________

Comunicazione

all’Ufficio esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La

segretaria

Contro la

presente decisione -a norma dell'art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, con la limitazione di cui all' art. 98 LTF;

il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la

decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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