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Decisione

15.2008.80

Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa. Ipotesi in cui l'Ufficio deve chiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune

20 gennaio 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nelle

procedure esecutive promosse nei confronti di PI 1, l’IS 1ha pignorato i

diritti spettanti all’escusso nell’eredità indivisa ed in

comunione relitta dalla defunta __________ composta, oltre che

dall’escusso, di PI 2.

B. Avendo

dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, l’11 aprile 2008

l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di

conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 30 aprile 2008.

All’udienza, alla quale era presente solo il rappresentante di

PI 2, nessuna conciliazione è stata raggiunta. In quanto così richiesto dal

debitore, l’Ufficio ha convocato le parti ad una seconda udienza per il

14 maggio 2008. Anche a questa seconda udienza, alla quale

erano presenti i due componenti della comunione indivisa, nessuna conciliazione

è stata raggiunta.

Il

19 giugno 2008 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10

giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota

ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). In tale occasione l’Ufficio ha

determinato il valore della quota pignorata a PI 1 in oltre Fr. 1'000’000.--.

Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

C. Il

28 ottobre 2008 l’ Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del

modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1 nell’eredità indivisa, preavvisando la loro vendita ai pubblici

incanti.

Considerato

in

diritto: 1. Dai verbali di pignoramento si

evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella comunione

ereditaria fu __________ composta dall’escusso e da PI 2.

2. La

procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità

indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti

dell’escusso.

3. L’Ufficio

ha determinato che il valore della quota parte spettante all’escusso nella

comunione ereditaria fu __________ assomma a oltre fr. 1’000'000.-- (cfr. scritto

19 giugno 2008 trasmesso a tutti gli interessati). Tale

accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti

interessate.

Qualora, come nel caso

di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso

non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura

prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e

la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli

interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro

la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1

RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei

diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa

all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione

del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta

l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà

Considerandi

ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere

determinato almeno approssimativamente in base alle

informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di

conciliazione.

4.

Nel caso di specie l’Ufficio ha

preavvisato la vendita ai pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando

che la massa ereditaria è composta da diversi beni immobili di un valore

complessivo di fr. 1'709'631.--. Per questo motivo l’Ufficio ha assegnato alla

quota pignorata di pertinenza dell’escusso il valore di fr. 1’280'000.--, in

considerazione della quota ereditaria di ¾ spettante all’escusso. Questi dati

non sono stati contestati dalle parti interessate e quindi si può ritenere che

il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi

dell’art. 10 cpv. 3 RDC: per questo motivo se ne potrebbe ordinare la vendita

all’asta, come proposto dall’Ufficio.

Sennonché

l’art. 10 cpv. 3 RDC non esclude la soluzione dello scioglimento della

comunione nei casi in cui il valore della quota è determinato: al contrario questa

norma esclude, in linea di massima, la messa all’incanto della quota il cui

valore non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita

unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di

realizzazione, che per il resto è questione di opportunità che rientra nel

potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, cons. 2;

Bettschart, Commentaire romand de la LP, Basilea/

Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 132). L’art. 10 cpv.

3.

RDC tende ad evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96

III 16, cons. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 32

ad art. 132). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando, come nel

caso concreto, il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei

crediti posti in esecuzione. In effetti in siffatta ipotesi in sede di asta i

creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato

l’importo dei loro crediti. A seguito di ciò vi è quindi il rischio concreto

che la quota venga aggiudicata ad un prezzo ampiamente inferiore al suo valore

reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo

aver estinto i crediti, possa riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione

alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2

LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 RDC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria

(art. 13 cpv. 2 RDC). Nel caso concreto poi, a fronte dell’elevato valore

dell’interessenza (oltre un milione di franchi), non è sproporzionato per i

creditori dover anticipare le spese connesse alla divisione della successione –

spese che comunque saranno da coprire con quanto otterrà l’escusso dalla

divisione (art. 13 cpv. 2 RDC). L’interesse di quest’ultimo supera infine quello

dei creditori a un pagamento veloce dei propri crediti. Ne consegue che in

concreto deve essere ordinato all’Ufficio di procedere a richiedere lo

scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10.

cpv. 2 RDC).

5.

Nel

Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC è l’ufficiale

delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il proprio domicilio (art. 96

cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale dell’IS 1 chiedere la divisione

della successione alla competente autorità qualora il coerede dovesse opporvisi

(art. 12 e 13 cpv. 2 RDC) e rappresentare l’escusso nella procedura (cfr. CEF

11.

gennaio 2002 [inc. 15.01.287]). Come detto, le spese connesse alla procedura

di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 RDC), a

pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68

cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad

art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 RDC sono inapplicabili, altrimenti i

creditori potrebbero comodamente raggirare la protezione a favore del debitore

prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC. L’Ufficio procederà poi, nella misura

necessaria al soddisfacimento dei creditori, a realizzare i beni attribuiti all’escusso

nella divisione alfine di poter disporre della necessaria liquidità per

estinguere i crediti in esecuzione.

6.

Non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF, 9, 10 e 13 del

Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione

dei diritti in comunione (RDC);

pronuncia:

1. L’istanza è accolta.

1.1. Di

conseguenza è ordinato all’IS 1 di procedere allo scioglimento della comunione

relitta da __________ composta di PI 1, __________, e di PI 2, __________, e

alla liquidazione del patrimonio comune, secondo quanto indicato al

considerando 5.

__________ 2. Non si prelevano spese,

né si assegnano indennità.

3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per

il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione

all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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