15.2008.80
Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa. Ipotesi in cui l'Ufficio deve chiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune
20 gennaio 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2008.80
Data decisione, Autorità:
20.01.2009, CEF
Titolo:
Procedura e modi di realizzazione di una quota in un'eredità indivisa. Ipotesi in cui l'Ufficio deve chiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune
COMUNIONE
art. 132 LEF
art. 9 RDC
art. 10 RDC
art. 13 RDC
Incarto n.
15.2008.80
Lugano
20 gennaio
2009
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 28
ottobre 2008 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai
sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso
PI 1, __________
nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dalla
defunta
__________
composta di
PI 1
(patr. dall’ RA 2)
PI 2
(patr. dall’ RA 1)
nelle
varie esecuzioni dell’IS 1 promosse contro l’escusso da
PI 4, __________
es. n. __________,
PI 2, __________
(patr. dall’__________
RA 1, __________)
es. __________
__________, __________
(rappr. dal PI 5, __________)
es. n. __________
PI 6, __________
es. __________, n. __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nelle
procedure esecutive promosse nei confronti di PI 1, l’IS 1ha pignorato i
diritti spettanti all’escusso nell’eredità indivisa ed in
comunione relitta dalla defunta __________ composta, oltre che
dall’escusso, di PI 2.
B. Avendo
dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, l’11 aprile 2008
l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di
conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 30 aprile 2008.
All’udienza, alla quale era presente solo il rappresentante di
PI 2, nessuna conciliazione è stata raggiunta. In quanto così richiesto dal
debitore, l’Ufficio ha convocato le parti ad una seconda udienza per il
14 maggio 2008. Anche a questa seconda udienza, alla quale
erano presenti i due componenti della comunione indivisa, nessuna conciliazione
è stata raggiunta.
Il
19 giugno 2008 l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10
giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota
ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). In tale occasione l’Ufficio ha
determinato il valore della quota pignorata a PI 1 in oltre Fr. 1'000’000.--.
Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.
C. Il
28 ottobre 2008 l’ Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del
modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1 nell’eredità indivisa, preavvisando la loro vendita ai pubblici
incanti.
Considerato
in
diritto: 1. Dai verbali di pignoramento si
evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella comunione
ereditaria fu __________ composta dall’escusso e da PI 2.
2. La
procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità
indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti
dell’escusso.
3. L’Ufficio
ha determinato che il valore della quota parte spettante all’escusso nella
comunione ereditaria fu __________ assomma a oltre fr. 1’000'000.-- (cfr. scritto
19 giugno 2008 trasmesso a tutti gli interessati). Tale
accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti
interessate.
Qualora, come nel caso
di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso
non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura
prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e
la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli
interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro
la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1
RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei
diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa
all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione
del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta
l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà
Considerandi
ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere
determinato almeno approssimativamente in base alle
informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di
conciliazione.
4.
Nel caso di specie l’Ufficio ha
preavvisato la vendita ai pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando
che la massa ereditaria è composta da diversi beni immobili di un valore
complessivo di fr. 1'709'631.--. Per questo motivo l’Ufficio ha assegnato alla
quota pignorata di pertinenza dell’escusso il valore di fr. 1’280'000.--, in
considerazione della quota ereditaria di ¾ spettante all’escusso. Questi dati
non sono stati contestati dalle parti interessate e quindi si può ritenere che
il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi
dell’art. 10 cpv. 3 RDC: per questo motivo se ne potrebbe ordinare la vendita
all’asta, come proposto dall’Ufficio.
Sennonché
l’art. 10 cpv. 3 RDC non esclude la soluzione dello scioglimento della
comunione nei casi in cui il valore della quota è determinato: al contrario questa
norma esclude, in linea di massima, la messa all’incanto della quota il cui
valore non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita
unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di
realizzazione, che per il resto è questione di opportunità che rientra nel
potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, cons. 2;
Bettschart, Commentaire romand de la LP, Basilea/
Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 132). L’art. 10 cpv.
3.
RDC tende ad evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96
III 16, cons. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 32
ad art. 132). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando, come nel
caso concreto, il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei
crediti posti in esecuzione. In effetti in siffatta ipotesi in sede di asta i
creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato
l’importo dei loro crediti. A seguito di ciò vi è quindi il rischio concreto
che la quota venga aggiudicata ad un prezzo ampiamente inferiore al suo valore
reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo
aver estinto i crediti, possa riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione
alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2
LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 RDC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria
(art. 13 cpv. 2 RDC). Nel caso concreto poi, a fronte dell’elevato valore
dell’interessenza (oltre un milione di franchi), non è sproporzionato per i
creditori dover anticipare le spese connesse alla divisione della successione –
spese che comunque saranno da coprire con quanto otterrà l’escusso dalla
divisione (art. 13 cpv. 2 RDC). L’interesse di quest’ultimo supera infine quello
dei creditori a un pagamento veloce dei propri crediti. Ne consegue che in
concreto deve essere ordinato all’Ufficio di procedere a richiedere lo
scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10.
cpv. 2 RDC).
5.
Nel
Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC è l’ufficiale
delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il proprio domicilio (art. 96
cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale dell’IS 1 chiedere la divisione
della successione alla competente autorità qualora il coerede dovesse opporvisi
(art. 12 e 13 cpv. 2 RDC) e rappresentare l’escusso nella procedura (cfr. CEF
11.
gennaio 2002 [inc. 15.01.287]). Come detto, le spese connesse alla procedura
di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 RDC), a
pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68
cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad
art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 RDC sono inapplicabili, altrimenti i
creditori potrebbero comodamente raggirare la protezione a favore del debitore
prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC. L’Ufficio procederà poi, nella misura
necessaria al soddisfacimento dei creditori, a realizzare i beni attribuiti all’escusso
nella divisione alfine di poter disporre della necessaria liquidità per
estinguere i crediti in esecuzione.
6.
Non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 LEF, 9, 10 e 13 del
Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione
dei diritti in comunione (RDC);
pronuncia:
1. L’istanza è accolta.
1.1. Di
conseguenza è ordinato all’IS 1 di procedere allo scioglimento della comunione
relitta da __________ composta di PI 1, __________, e di PI 2, __________, e
alla liquidazione del patrimonio comune, secondo quanto indicato al
considerando 5.
__________ 2. Non si prelevano spese,
né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
4. Intimazione
all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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