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Decisione

15.2008.82

Cessione di pretese della massa giusta l'art. 260 LEF. Assegnazione del termine per chiedere la cessione prima della scadenza del termine d'insinuazione. Domanda di restituzione del termine formulata

3 dicembre 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i creditori che non ne siano definitivamente stati esclusi sono legittimati a

chiedere la cessione (Jeanneret/Carron,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco

2005, n. 15 ad art. 260). Qualora la pretesa che

l’amministrazione del fallimento intende cedere si prescriva prima di tale

scadenza, essa dovrebbe intraprendere i passi necessari ad interrompere la

prescrizione o la perenzione (in linea di massima è sufficiente la promozione

di un’esecuzione: art. 135 n. 2 CO), rispettivamente potrebbe proporne la

cessione ai creditori noti, ma sotto riserva dei diritti dei creditori le cui

pretese verranno poi eventualmente iscritte nella graduatoria.

1.2. Nel

caso di specie, la questione può rimanere indecisa, perché non sussisteva comunque

alcun motivo per anticipare la cessione del diritto di revoca. Infatti, la data

di scadenza del termine di 5 anni indicata dall’Ufficio, ovvero il 5 maggio

2008, era successiva alla fine del termine d’insinuazione (21 gennaio 2008).

D’al­tronde, se con il termine di 5 anni l’Ufficio intendeva il termine di cui

all’art. 288 LEF, la sua indicazione risultava errata – giacché esso inizia a

decorrere, a ritroso, dalla dichiarazione di fallimento – e in ogni caso

irrilevante quanto all’esercizio del diritto di revoca, dal momento che la sua

perenzione interviene solo due anni dopo la dichiarazione del fallimento (art.

292 n. 2 LEF).

1.3. In

queste condizioni, andrebbe constatata la nullità delle cessioni del diritto di

revoca. Sennonché, da una parte, si evince dall’in­carto che la circolare 14

gennaio 2008 è stata comunicata a tutti i creditori – tranne il ricorrente – la

cui insinuazione è stata presentata nel termine impartito ed è stata ammessa

nella graduatoria. L’insinuazione di __________, giunta all’Ufficio il 10 settembre

2008, è invece tardiva (l’Ufficio dovrà in proposito pubblicare la graduatoria

modificata in virtù dell’art. 251 cpv. 4 LEF). Questa creditrice è quindi

vincolata alle decisioni adottate in precedenza dagli altri creditori (Hierholzer, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 251). D’altra parte, il ricorrente ha comunque chiesto la cessione del

diritto di revoca entro il termine – di circa un mese – fissato dall’Ufficio

nella circolare 14 gennaio 2008, se, correttamente lo si computa dal momento in

cui ne ha avuto conoscenza, ossia dal 27 ottobre 2008 (cfr. doc. F). Non

risulta infatti dagli atti che l’avv. RI 1 abbia in precedenza avuto o dovuto

avere conoscenza della circolare 14 gennaio 2008, né ciò viene allegato

dall’Ufficio o dai resistenti (le cui contestazioni non sono motivate). Motivi

di economia di procedura consigliano quindi di confermare le cessioni in

essere, formalizzate dall’Ufficio il 18 febbraio 2008, e d’incaricarlo di

allestire a favore del ricorrente un atto di cessione analogo a quelli già

rilasciati il 18 febbraio 2008, con effetto retroattivo a tale data, così che

il ricorrente partecipi sin dall’inizio ai costi e agli eventuali utili

connessi all’esercizio della pretesa ceduta.

2. L’ingiunzione

di cessione al ricorrente della pretesa di revoca rende priva di oggetto la

domanda di restituzione di termine giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF.

3. Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 33, 260, 288, 292 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto.

1.1. Di

conseguenza, è fatto ordine all’CO 1 di allestire a favore dell’avv. RI 1

un’autorizzazione a far valere il “diritto di revoca della donazione DG

12513/ 05.05.2003 della PPP __________ di 159/1000 comproprietà del fondo part.

__________ RFD __________”, sul modello di quelle allestite a favore degli

altri creditori, indicandovi esplicitamente che la cessione esplica i suoi

effetti dal 18 febbraio 2008.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. RI 1, __________;

– St.

legale RA 1, __________;

– PI

3, __________;

– avv.

RA 2, __________;

– PI

4, __________;

St. legale RA 3, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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