15.2008.82
Cessione di pretese della massa giusta l'art. 260 LEF. Assegnazione del termine per chiedere la cessione prima della scadenza del termine d'insinuazione. Domanda di restituzione del termine formulata
3 dicembre 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2008.82
Data decisione, Autorità:
03.12.2008, CEF
Titolo:
Cessione di pretese della massa giusta l'art. 260 LEF. Assegnazione del termine per chiedere la cessione prima della scadenza del termine d'insinuazione. Domanda di restituzione del termine formulata da un creditore insinuatosi più tardi
CESSIONE DEI DIRITTI DELLA MASSA
art. 33 cpv. 4 LEF
art. 260 LEF
Incarto n.
15.2008.82
Lugano
3 dicembre
2008
CJ/fp/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 31 ottobre 2008 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la mancata assegnazione
del termine dell’art. 260 LEF nella liquidazione fallimentare relativa a
PI 1
procedura che concerne anche i seguenti creditori:
1. PI 2, __________
rappr. dallo studio
legale RA 1, __________
2. Confederazione
Svizzera, Berna
3. Stato del Cantone Ticino,
entrambe rappr. dall’PI
3, __________
3. PI 4, Lugano
4. PI 5, __________
rappr. dall’avv. RA 2,
__________
5. PI 6, __________
rappr. dallo studio
legale RA 3,
viste le
osservazioni 13 novembre di PI 5, 17 novembre della PI 6 e 21 novembre 2008
dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Il
21 dicembre 2007, l’CO 1 ha pubblicato l’apertura in via sommaria della liquidazione
dell’eredità giacente fu PI 1, impartendo ai creditori un termine scadente il
21 gennaio 2008 per insinuare le proprie pretese.
B. Il
16 gennaio 2008, l’avv. RI 1, qui ricorrente, ha notificato nella liquidazione
in questione un credito di fr. 539'144,20, indirizzando lo scritto per errore
alla Pretura di Lugano anziché all’Ufficio fallimenti. Ha poi rettificato la
svista il giorno seguente (doc. A1 e A2). Fatto sta che tale pretesa è stata
iscritta nell’elenco delle insinuazioni sotto il numero d’ordine 8 con la data
del 18 gennaio 2008 ed è stata ammessa nella graduatoria depositata il 30 giugno
2008, che ora è definitiva.
C. In
precedenza, e meglio il 14 gennaio 2008, l’Ufficio aveva informato i creditori
noti dell’inventario di un diritto di revoca della donazione della quota di
comproprietà per piani PPP __________ di 159/1000 della part. __________ RFD __________
che il defunto aveva stipulato a favore della figlia, riservandosene
l’usufrutto vita natural durante, e, stante la sua prossima scadenza (al 5
maggio 2008), ne aveva proposto la cessione giusta l’art. 260 LEF a chi l’avesse
chiesta prima del 12 febbraio 2008 (doc. H). La lettera circolare è stata
spedita a 11 creditori (cfr. distinta figurante nella mappetta “revoca donazione”),
tra cui cinque di essi hanno chiesto la cessione (ovvero la PI 6, l’avv. PI 2, PI
3, PI 4 e PI 5). Ovviamente, il ricorrente, la cui insinuazione non era ancora
pervenuta all’Ufficio, non figura tra i destinatari.
D. Il
29 ottobre 2008, l’avv. RI 1, allegando di essere venuto a conoscenza della cessione
del diritto di revoca in occasione di un colloquio telefonico relativo a
un’altra offerta di cessione (pretesa contro __________), ha chiesto all’Ufficio
di estendere anche a lui la prima cessione (doc. F). Il 30 ottobre, egli ha
interposto ricorso contro la reiezione (implicita) della sua istanza (doc. G),
chiedendo la restituzione del termine per chiedere la cessione del diritto di
revoca della donazione.
1. Ancorché
in modo piuttosto confuso, il ricorrente, oltre a chiedere la restituzione del
termine per chiedere la cessione del diritto di revoca giusta l’art. 33 cpv. 4
LEF, critica la decisione dell’Ufficio di non aver aspettato la scadenza del
termine d’insinuazione prima di porre in cessione la pretesa in questione,
rispettivamente di non avergli tempestivamente comunicato detta cessione.
1.1. La
seconda questione va esaminata per prima, giacché un termine può essere restituito
ai sensi dell’art. 33 cpv. 4 LEF solo se è scaduto, ciò che presuppone che sia
stato validamente assegnato. A questo proposito, pare molto dubbio che l’amministrazione
del fallimento possa proporre cessioni (giusta l’art. 260 LEF) prima della
scadenza del termine d’insinuazione. In effetti, la cessione di un diritto è nulla
se l’insieme dei creditori iscritti nella graduatoria non ha dapprima
formalmente rinunciato ad esercitarlo (DT 118 III 57; 113 III 135). Le cessioni
sono pertanto escluse prima del deposito della graduatoria. Del resto, unicamente
Fatti
i creditori che non ne siano definitivamente stati esclusi sono legittimati a
chiedere la cessione (Jeanneret/Carron,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco
2005, n. 15 ad art. 260). Qualora la pretesa che
l’amministrazione del fallimento intende cedere si prescriva prima di tale
scadenza, essa dovrebbe intraprendere i passi necessari ad interrompere la
prescrizione o la perenzione (in linea di massima è sufficiente la promozione
di un’esecuzione: art. 135 n. 2 CO), rispettivamente potrebbe proporne la
cessione ai creditori noti, ma sotto riserva dei diritti dei creditori le cui
pretese verranno poi eventualmente iscritte nella graduatoria.
1.2. Nel
caso di specie, la questione può rimanere indecisa, perché non sussisteva comunque
alcun motivo per anticipare la cessione del diritto di revoca. Infatti, la data
di scadenza del termine di 5 anni indicata dall’Ufficio, ovvero il 5 maggio
2008, era successiva alla fine del termine d’insinuazione (21 gennaio 2008).
D’altronde, se con il termine di 5 anni l’Ufficio intendeva il termine di cui
all’art. 288 LEF, la sua indicazione risultava errata – giacché esso inizia a
decorrere, a ritroso, dalla dichiarazione di fallimento – e in ogni caso
irrilevante quanto all’esercizio del diritto di revoca, dal momento che la sua
perenzione interviene solo due anni dopo la dichiarazione del fallimento (art.
292 n. 2 LEF).
1.3. In
queste condizioni, andrebbe constatata la nullità delle cessioni del diritto di
revoca. Sennonché, da una parte, si evince dall’incarto che la circolare 14
gennaio 2008 è stata comunicata a tutti i creditori – tranne il ricorrente – la
cui insinuazione è stata presentata nel termine impartito ed è stata ammessa
nella graduatoria. L’insinuazione di __________, giunta all’Ufficio il 10 settembre
2008, è invece tardiva (l’Ufficio dovrà in proposito pubblicare la graduatoria
modificata in virtù dell’art. 251 cpv. 4 LEF). Questa creditrice è quindi
vincolata alle decisioni adottate in precedenza dagli altri creditori (Hierholzer, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 251). D’altra parte, il ricorrente ha comunque chiesto la cessione del
diritto di revoca entro il termine – di circa un mese – fissato dall’Ufficio
nella circolare 14 gennaio 2008, se, correttamente lo si computa dal momento in
cui ne ha avuto conoscenza, ossia dal 27 ottobre 2008 (cfr. doc. F). Non
risulta infatti dagli atti che l’avv. RI 1 abbia in precedenza avuto o dovuto
avere conoscenza della circolare 14 gennaio 2008, né ciò viene allegato
dall’Ufficio o dai resistenti (le cui contestazioni non sono motivate). Motivi
di economia di procedura consigliano quindi di confermare le cessioni in
essere, formalizzate dall’Ufficio il 18 febbraio 2008, e d’incaricarlo di
allestire a favore del ricorrente un atto di cessione analogo a quelli già
rilasciati il 18 febbraio 2008, con effetto retroattivo a tale data, così che
il ricorrente partecipi sin dall’inizio ai costi e agli eventuali utili
connessi all’esercizio della pretesa ceduta.
2. L’ingiunzione
di cessione al ricorrente della pretesa di revoca rende priva di oggetto la
domanda di restituzione di termine giusta l’art. 33 cpv. 4 LEF.
3. Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 33, 260, 288, 292 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è accolto.
1.1. Di
conseguenza, è fatto ordine all’CO 1 di allestire a favore dell’avv. RI 1
un’autorizzazione a far valere il “diritto di revoca della donazione DG
12513/ 05.05.2003 della PPP __________ di 159/1000 comproprietà del fondo part.
__________ RFD __________”, sul modello di quelle allestite a favore degli
altri creditori, indicandovi esplicitamente che la cessione esplica i suoi
effetti dal 18 febbraio 2008.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. RI 1, __________;
– St.
legale RA 1, __________;
– PI
3, __________;
– avv.
RA 2, __________;
– PI
4, __________;
–
St. legale RA 3, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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