15.2008.84
Allestimento dell'inventario fallimentare. Beni da inventariare
10 febbraio 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2008.84
Data decisione, Autorità:
10.02.2009, CEF
Titolo:
Allestimento dell'inventario fallimentare. Beni da inventariare
INVENTARIO
art. 197 cpv. 1 LEF
art. 221 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2008.84
Lugano
10 febbraio
2009
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 novembre 2008 di
RI 1
(patr. dall’ RA 1)
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’allestimento dell’inventario nella
liquidazione dell’
PI 1
concernente anche quali parti interessate
__________
viste le osservazioni:
- 12 novembre 2008 del __________;
- 17 novembre 2008 di __________, __________;
- 25 novembre 2008 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con decreto __________ marzo 200__________ la Pretura del
Distretto di __________ ha ordinato la liquidazione tramite l’CO 1 della
successione relitta dal defunto __________.
B. Il
__________ ottobre 200__________ l’Ufficio ha allestito l’inventario ex art.
221 LEF e lo ha depositato, unitamente alla graduatoria, a decorrere dal __________
ottobre 200__________.
C. Con
ricorso 3 novembre 2008 RI 1, creditore iscritto al n. 133 della graduatoria
fallimentare, ha chiesto di retrocedere gli atti all’Ufficio affinché questi
proceda a ulteriori accertamenti in relazione ad una cessione di crediti da __________
a __________ datata 19 febbraio 2005 e alla consegna di fr. 370'000.-- di
spettanza di __________ da parte della __________ a __________.
In
via subordinata il ricorrente ha postulato di inserire nell’inventario sia il
diritto di chiedere la revoca della citata cessione sia il credito di fr.
370'000.-- del defunto contro __________ r.
A
sostegno delle proprie richieste il ricorrente ha argomentato che:
- con
atto di cessione, apparentemente del 19 febbraio 2005, __________ ha trasferito
ogni suo credito a __________ senza ricevere alcuna controprestazione;
- questa
cessione sarebbe revocabile perché stipulata quando __________ era già
ampiamente indebitato;
- la
ditta __________ avrebbe pagato, sulla base di un contratto di locazione del 27
novembre 2002, anticipatamente il canone di fr. 500'000.-- per la locazione dei
mappali n. __________ dal 1° dicembre 2002 al 31 dicembre 2017;
- con
l’autorizzazione di __________, tale importo venne consegnato a contanti a __________
in due rate: una di fr. 130'000.-- alla sottoscrizione del contratto e una di
fr. 370'000.-- il 6 settembre 2004;
- __________
non avrebbe visto nulla in quanto __________ non gli avrebbe consegnato quanto
incassato;
- l’acconto
di fr. 130'000.-- venne lasciato da __________ a __________ a parziale
compensazione di un credito vantato da quest’ultimo nei di lui confronti;
- per
quanto riguarda la rimanenza di fr. 370'000.--, che egli avrebbe dovuto
consegnare a __________, benché abbia firmato una ricevuta di ricezione, __________
afferma di non averli mai incassati.
D. Con
osservazioni 17 novembre 2008 __________ ha chiesto la reiezione del ricorso
argomentando che alla firma del contratto di locazione inerente i mappali di __________
la __________ si è presentata con soli fr. 130'000.--, chiedendo una proroga di
alcune settimane per versare la rimanenza di fr. 370'000.--. L’osservante, con
l’accordo di __________, avrebbe concesso la proroga. Malgrado ciò il legale
della __________, __________ __________, chiese che i contratti già preparati
venissero firmati, ciò che puntualmente avvenne. L’osservante evidenzia di non
essersi accorto che questi contratti non erano datati. In un accordo separato è
però confermata la circostanza che furono pagati soli fr. 130'000.--. La
differenza di fr. 370'000.-- sarebbe tutt’ora nelle mani della __________.
E. Con
osservazioni 25 novembre 2008 l’CO 1 ritiene aver rettamente effettuato le
verifiche d’uso per la compilazione dell’inventario. Esso non si oppone
tuttavia all’accoglimento della richiesta formulata in via subordinata dal
ricorrente.
F. Con
osservazioni 12 novembre 2008 il __________ ha chiesto, con motivazioni che,
per quanto necessario, saranno riprese in seguito, l’accoglimento del ricorso.
Considerato
Considerandi
1.
Per l'art. 197 cpv. 1 LEF tutti i beni pignorabili spettanti al
debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino,
un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. Giusta l’art.
221.
cpv. 1 LEF appena l’ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione
della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell’inventario dei
beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro
conservazione.
2.
Nell’ambito
dell’allestimento dell’inventario vanno inventariati tutti i diritti
patrimoniali in possesso del fallito, o che egli rivendica oppure che i
creditori o le circostanze indicano come appartenenti al fallito al momento
dell’apertura del fallimento, in altre parole tutti i beni che non appartengono
in modo univoco e liquido a terzi (cfr. Lustenberger,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 7 ss. ad
art. 221; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 35 ad art. 221).
Anche i diritti patrimoniali la cui appartenenza alla massa attiva è contestata
devono essere inventariati (cfr. DTF 114 III 22; 104 III 24, cons. 2).
3.
Contro il
rifiuto d’inventariare un bene o un diritto che si presume appartenga alla
massa ogni creditore ha diritto d’interporre ricorso (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 2003, §
44.
n. 14, p. 350; Lustenberger, op. cit., n. 33 ad art. 221; DTF 114 III 22, 64 III 35).
4.
Nel
caso di specie con atto denominato “Zession - Abtretungserklärung” datato 19
febbraio 2005 __________ ha ceduto ogni suo credito a __________, senza ricevere,
almeno apparentemente, alcuna controprestazione.
Con contratto del 27
novembre 2002 egli ha concesso in affitto alla __________
le particelle n. __________ e n. __________ RFD di __________ per il periodo
dal 1° dicembre 2002 al 31 dicembre 2017. Nel contratto di affitto le parti
hanno indicato che il fitto di fr. 500'000.-- per la durata determinata del
contratto è già stato pagato. Con lo scritto denominato “accordo” di stessa data
locatore e locataria hanno precisato che “contrariamente a quanto pattuito nel
contratto di affitto, il fitto finora pagato dalla società __________ è di fr.
130'000.-- “ e che “la rimanenza di fr. 370'000.-- sarà da pagarsi secondo
accordi separati tra le parti”. In una successiva ricevuta del 6 settembre 2004
poi __________ ha dichiarato di ricevere “seduta stante” dalla conduttrice fr.
500'000.-- per il pagamento del canone d’affitto relativo alla locazione delle
particelle n. __________ e n. __________ RFD di __________.
Questi tre documenti
sono tutti stati sottoscritti da __________ in rappresentanza di __________.
5.
In
considerazione della richiesta formulata dal ricorrente (v. le motivazioni
addotte sub c) e della circostanza che l’inesistenza dei diritti che RI 1
ritiene appartenere alla massa fallimentare è tutt’altro che certa, sulla
scorta di quanto espresso sub 1 e 2, così come postulato in via subordinata con
il ricorso, l’organo di esecuzione deve inserire tra i beni della massa,
inventariandoli:
- il
diritto della massa di chiedere la revoca della cessione datata 19 febbraio
2005.
e di conseguenza il diritto di richiedere a __________ il versamento di
quanto sino ad ora incassato a dipendenza di questa cessione;
- un
credito di fr. 370'000.-- del defunto contro __________ a dipendenza
dell’incasso da parte di quest’ultimo di fr. 370'000.-- pagati dalla __________
a __________.
Siccome agli atti già vi
sono gli elementi necessari per poter accogliere la richiesta formulata in via
subordinata dal ricorrente, non vi è motivo di retrocedere l’incarto all’Ufficio
affinché proceda agli ulteriori accertamenti richiesti con il petitum A 2. del
ricorso.
6.
Il
ricorso è quindi accolto.
Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 17, 197 cpv. 1 e 221 cpv. 1 LEF
pronuncia:
1. Il ricorso è
accolto.
2. E'
fatto ordine all'CO 1 di determinarsi come al considerando 5 di questa
sentenza.
3. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
4.
Intimazione a:
__________.
Comunicazione all’CO
1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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