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Decisione

15.2008.84

Allestimento dell'inventario fallimentare. Beni da inventariare

10 febbraio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decreto __________ marzo 200__________ la Pretura del

Distretto di __________ ha ordinato la liquidazione tramite l’CO 1 della

successione relitta dal defunto __________.

B. Il

__________ ottobre 200__________ l’Ufficio ha allestito l’inventario ex art.

221 LEF e lo ha depositato, unitamente alla graduatoria, a decorrere dal __________

ottobre 200__________.

C. Con

ricorso 3 novembre 2008 RI 1, creditore iscritto al n. 133 della graduatoria

fallimentare, ha chiesto di retrocedere gli atti all’Ufficio affinché questi

proceda a ulteriori accertamenti in relazione ad una cessione di crediti da __________

a __________ datata 19 febbraio 2005 e alla consegna di fr. 370'000.-- di

spettanza di __________ da parte della __________ a __________.

In

via subordinata il ricorrente ha postulato di inserire nell’inventario sia il

diritto di chiedere la revoca della citata cessione sia il credito di fr.

370'000.-- del defunto contro __________ r.

A

sostegno delle proprie richieste il ricorrente ha argomentato che:

- con

atto di cessione, apparentemente del 19 febbraio 2005, __________ ha trasferito

ogni suo credito a __________ senza ricevere alcuna controprestazione;

- questa

cessione sarebbe revocabile perché stipulata quando __________ era già

ampiamente indebitato;

- la

ditta __________ avrebbe pagato, sulla base di un contratto di locazione del 27

novembre 2002, anticipatamente il canone di fr. 500'000.-- per la locazione dei

mappali n. __________ dal 1° dicembre 2002 al 31 dicembre 2017;

- con

l’autorizzazione di __________, tale importo venne consegnato a contanti a __________

in due rate: una di fr. 130'000.-- alla sottoscrizione del contratto e una di

fr. 370'000.-- il 6 settembre 2004;

- __________

non avrebbe visto nulla in quanto __________ non gli avrebbe consegnato quanto

incassato;

- l’acconto

di fr. 130'000.-- venne lasciato da __________ a __________ a parziale

compensazione di un credito vantato da quest’ultimo nei di lui confronti;

- per

quanto riguarda la rimanenza di fr. 370'000.--, che egli avrebbe dovuto

consegnare a __________, benché abbia firmato una ricevuta di ricezione, __________

afferma di non averli mai incassati.

D. Con

osservazioni 17 novembre 2008 __________ ha chiesto la reiezione del ricorso

argomentando che alla firma del contratto di locazione inerente i mappali di __________

la __________ si è presentata con soli fr. 130'000.--, chiedendo una proroga di

alcune settimane per versare la rimanenza di fr. 370'000.--. L’osservante, con

l’accordo di __________, avrebbe concesso la proroga. Malgrado ciò il legale

della __________, __________ __________, chiese che i contratti già preparati

venissero firmati, ciò che puntualmente avvenne. L’osservante evidenzia di non

essersi accorto che questi contratti non erano datati. In un accordo separato è

però confermata la circostanza che furono pagati soli fr. 130'000.--. La

differenza di fr. 370'000.-- sarebbe tutt’ora nelle mani della __________.

E. Con

osservazioni 25 novembre 2008 l’CO 1 ritiene aver rettamente effettuato le

verifiche d’uso per la compilazione dell’inventario. Esso non si oppone

tuttavia all’accoglimento della richiesta formulata in via subordinata dal

ricorrente.

F. Con

osservazioni 12 novembre 2008 il __________ ha chiesto, con motivazioni che,

per quanto necessario, saranno riprese in seguito, l’accoglimento del ricorso.

Considerato

Considerandi

1.

Per l'art. 197 cpv. 1 LEF tutti i beni pignorabili spettanti al

debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino,

un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. Giusta l’art.

221.

cpv. 1 LEF appena l’ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione

della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell’inventario dei

beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro

conservazione.

2.

Nell’ambito

dell’allestimento dell’inventario vanno inventariati tutti i diritti

patrimoniali in possesso del fallito, o che egli rivendica oppure che i

creditori o le circostanze indicano come appartenenti al fallito al momento

dell’apertura del fallimento, in altre parole tutti i beni che non appartengono

in modo univoco e liquido a terzi (cfr. Lustenberger,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 7 ss. ad

art. 221; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 35 ad art. 221).

Anche i diritti patrimoniali la cui appartenenza alla massa attiva è contestata

devono essere inventariati (cfr. DTF 114 III 22; 104 III 24, cons. 2).

3.

Contro il

rifiuto d’inventariare un bene o un diritto che si presume appartenga alla

massa ogni creditore ha diritto d’interporre ricorso (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 2003, §

44.

n. 14, p. 350; Lustenberger, op. cit., n. 33 ad art. 221; DTF 114 III 22, 64 III 35).

4.

Nel

caso di specie con atto denominato “Zession - Abtretungserklärung” datato 19

febbraio 2005 __________ ha ceduto ogni suo credito a __________, senza ricevere,

almeno apparentemente, alcuna controprestazione.

Con contratto del 27

novembre 2002 egli ha concesso in affitto alla __________

le particelle n. __________ e n. __________ RFD di __________ per il periodo

dal 1° dicembre 2002 al 31 dicembre 2017. Nel contratto di affitto le parti

hanno indicato che il fitto di fr. 500'000.-- per la durata determinata del

contratto è già stato pagato. Con lo scritto denominato “accordo” di stessa data

locatore e locataria hanno precisato che “contrariamente a quanto pattuito nel

contratto di affitto, il fitto finora pagato dalla società __________ è di fr.

130'000.-- “ e che “la rimanenza di fr. 370'000.-- sarà da pagarsi secondo

accordi separati tra le parti”. In una successiva ricevuta del 6 settembre 2004

poi __________ ha dichiarato di ricevere “seduta stante” dalla conduttrice fr.

500'000.-- per il pagamento del canone d’affitto relativo alla locazione delle

particelle n. __________ e n. __________ RFD di __________.

Questi tre documenti

sono tutti stati sottoscritti da __________ in rappresentanza di __________.

5.

In

considerazione della richiesta formulata dal ricorrente (v. le motivazioni

addotte sub c) e della circostanza che l’inesistenza dei diritti che RI 1

ritiene appartenere alla massa fallimentare è tutt’altro che certa, sulla

scorta di quanto espresso sub 1 e 2, così come postulato in via subordinata con

il ricorso, l’organo di esecuzione deve inserire tra i beni della massa,

inventariandoli:

- il

diritto della massa di chiedere la revoca della cessione datata 19 febbraio

2005.

e di conseguenza il diritto di richiedere a __________ il versamento di

quanto sino ad ora incassato a dipendenza di questa cessione;

- un

credito di fr. 370'000.-- del defunto contro __________ a dipendenza

dell’incasso da parte di quest’ultimo di fr. 370'000.-- pagati dalla __________

a __________.

Siccome agli atti già vi

sono gli elementi necessari per poter accogliere la richiesta formulata in via

subordinata dal ricorrente, non vi è motivo di retrocedere l’incarto all’Ufficio

affinché proceda agli ulteriori accertamenti richiesti con il petitum A 2. del

ricorso.

6.

Il

ricorso è quindi accolto.

Non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 17, 197 cpv. 1 e 221 cpv. 1 LEF

pronuncia:

1. Il ricorso è

accolto.

2. E'

fatto ordine all'CO 1 di determinarsi come al considerando 5 di questa

sentenza.

3. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

4.

Intimazione a:

__________.

Comunicazione all’CO

1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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