15.2008.88
Ricorso deve perseguire un fine procedurale concreto
3 dicembre 2008Italiano5 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2008.88
Data decisione, Autorità:
03.12.2008, CEF
Titolo:
Ricorso deve perseguire un fine procedurale concreto
PROCEDURA DI RICORSO
art. 17 LEF
Incarto n.
15.2008.88
Lugano
3 dicembre
2008
EC/fp/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 novembre 2008 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente
contro
PI 1
in tema di accredito a favore del creditore del
saldo dell’esecuzione;
viste le osservazioni 12 novembre 2008 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti,
ritenuto
Fatti
1. Con
precetto esecutivo n. __________ del 29 aprile 2008 RI 1 procede contro PI 1
per l’incasso di fr. 4'600.--. Il 2 maggio 2008 il precetto è stato notificato
all’escussa, che ha interposto opposizione.
2. Malgrado
l’opposizione, il 19 settembre 2008 PI 1 ha pagato presso l’CO 1 quanto richiestole
con il PE. Lo stesso giorno l’Ufficio ha ordinato il bonifico dell’importo di
fr. 4'670.-- a favore del creditore, a cui tale importo è stato accreditato solo
dopo qualche giorno.
3. Contro
i modi d’esecuzione del bonifico si aggrava il creditore con ricorso di data 7
novembre 2008, sostenendo che a seguito del ritardo con cui gli è stato
accreditato l’importo in esecuzione la sua immagine presso le banche si sarebbe
“offuscata”, egli sarebbe stato costretto a richiedere un prestito di fr.
500.-- alla moglie, dalla quale vive separato, ed inoltre avrebbe dovuto ritardare
i propri pagamenti a favore di terzi.
4. Con
osservazioni 12 novembre 2008 l’CO 1 chiede la reiezione del ricorso perché
egli ha ordinato il bonifico a favore del ricorrente lo stesso giorno in cui la
debitrice ha proceduto al pagamento. Il fatto che l’accredito sia avvenuto dopo
sette giorni dipenderebbe unicamente dal sistema informatico in dotazione al
centro sistemi informatici dello Stato del Cantone Ticino.
Considerato
Considerandi
1.
Per l’art. 17 cpv. 1 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza è
ammesso contro ogni provvedimento dell’ufficio d’esecuzione o di fallimento.
Con provvedimento impugnabile va inteso un determinato comportamento di un
organo di esecuzione e fallimento in applicazione della LEF e del diritto
esecutivo federale in genere. Il ricorso all’Autorità
di vigilanza cantonale ha per oggetto non l’accertamento con giudizio di merito
di un diritto materiale posto a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il
provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di
natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la
proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998 [di seguito: BAKO], n. 1 ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998.
[di seguito: Commentario], n. 3.c ad parte generale, p. 14 s.).
2.
Legittimata
a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la parte che ha un interesse proprio,
attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un
fallimento (Cometta, BAKO, n. 38
ad art. 17; Cometta, Commentario,
n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17). In
particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di
procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice
constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione
forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF
(cfr. Cometta, Commentario, p. 15
ad d; Gilliéron, op. cit., n. 65
ad art. 17, con rif.).
3.
Nel caso in esame l’importo dedotto
in esecuzione con il PE n. __________ è stato accreditato sul conto del
creditore prima della presentazione dell’atto di ricorso: ne consegue che l’atto
ricorsuale risulta inammissibile non perseguendo un
fine procedurale concreto, pratico ed attuale nell’ambito dell’esecuzione
forzata oramai terminata.
4.
Non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.
2.
OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
- RI 1,
__________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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