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Decisione

15.2008.88

Ricorso deve perseguire un fine procedurale concreto

3 dicembre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Con

precetto esecutivo n. __________ del 29 aprile 2008 RI 1 procede contro PI 1

per l’incasso di fr. 4'600.--. Il 2 maggio 2008 il precetto è stato notificato

all’escussa, che ha interposto opposizione.

2. Malgrado

l’opposizione, il 19 settembre 2008 PI 1 ha pagato presso l’CO 1 quanto richiestole

con il PE. Lo stesso giorno l’Ufficio ha ordinato il bonifico dell’importo di

fr. 4'670.-- a favore del creditore, a cui tale importo è stato accreditato solo

dopo qualche giorno.

3. Contro

i modi d’esecuzione del bonifico si aggrava il creditore con ricorso di data 7

novembre 2008, sostenendo che a seguito del ritardo con cui gli è stato

accreditato l’importo in esecuzione la sua immagine presso le banche si sarebbe

“offuscata”, egli sarebbe stato costretto a richiedere un prestito di fr.

500.-- alla moglie, dalla quale vive separato, ed inoltre avrebbe dovuto ritardare

i propri pagamenti a favore di terzi.

4. Con

osservazioni 12 novembre 2008 l’CO 1 chiede la reiezione del ricorso perché

egli ha ordinato il bonifico a favore del ricorrente lo stesso giorno in cui la

debitrice ha proceduto al pagamento. Il fatto che l’accredito sia avvenuto dopo

sette giorni dipenderebbe unicamente dal sistema informatico in dotazione al

centro sistemi informatici dello Stato del Cantone Ticino.

Considerato

Considerandi

1.

Per l’art. 17 cpv. 1 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza è

ammesso contro ogni provvedimento dell’ufficio d’esecuzione o di fallimento.

Con provvedimento impugnabile va inteso un determinato comportamento di un

organo di esecuzione e fallimento in applicazione della LEF e del diritto

esecutivo federale in genere. Il ricorso all’Autorità

di vigilanza cantonale ha per oggetto non l’accertamento con giudizio di merito

di un diritto materiale posto a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il

provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di

natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la

proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta,

Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998 [di seguito: BAKO], n. 1 ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano

1998.

[di seguito: Commentario], n. 3.c ad parte generale, p. 14 s.).

2.

Legittimata

a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la parte che ha un interesse proprio,

attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un

fallimento (Cometta, BAKO, n. 38

ad art. 17; Cometta, Commentario,

n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,

vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17). In

particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di

procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice

constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione

forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF

(cfr. Cometta, Commentario, p. 15

ad d; Gilliéron, op. cit., n. 65

ad art. 17, con rif.).

3.

Nel caso in esame l’importo dedotto

in esecuzione con il PE n. __________ è stato accreditato sul conto del

creditore prima della presentazione dell’atto di ricorso: ne consegue che l’atto

ricorsuale risulta inammissibile non perseguendo un

fine procedurale concreto, pratico ed attuale nell’ambito dell’esecuzione

forzata oramai terminata.

4.

Non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.

2.

OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 17 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non

si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

- RI 1,

__________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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