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Decisione

15.2008.90

Comminatoria di fallimento. Ricorso. Uso di termini sconvenienti. Irricevibilità dei motivi di merito

5 dicembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2008.90

Data decisione, Autorità:

05.12.2008, CEF

Titolo:

Comminatoria di fallimento. Ricorso. Uso di termini sconvenienti. Irricevibilità dei motivi di merito

PROCEDURA DI RICORSO

art. 159 LEF

art. 7 cpv. 6 LPR

Incarto n.

15.2008.90

Lugano

5 dicembre

2008

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 6 novembre 2008 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria

di fallimento emessa il 16 ottobre 2008 nell’esecuzione n. __________ promossa

contro il ricorrente da

PI 1

rappr. dall’avv. PA 1, __________

viste le

osservazioni 25 novembre 2008 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il

ricorrente contesta la comminatoria di fallimento emessa nei suoi confronti,

affermando che la stessa sarebbe stata ritirata da una sua dipendente senza il

suo consenso e che egli starebbe versando regolari rate mensili allo studio

legale dell’avv. PA 1 onde estinguere il credito posto in esecuzione;

che il 12

novembre 2008, l’CO 1, in applicazione dell’art. 7 cpv. 5 LPR (legge cantonale

sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento), ha impartito

al ricorrente un termine di 5 giorni per ripresentare il ricorso formulato

senza termini ingiuriosi all’indirizzo della controparte;

che il

ricorrente non ha ritirato l’invio raccomandato dell’Ufficio bensì quello

rispedito con invio semplice e, il 27 novembre 2008, ha presentato un nuovo

allegato ricorsuale in cui il termine ingiurioso è sostituito con un altro termine

che il ricorrente ritiene meno offensivo;

che

l’art. 7 cpv. 6 LPR prevede l’irricevibilità del ricorso quale conseguenza

dell’inosservanza dell’ingiunzione di correggere un atto ricorsuale sconveniente;

che nel

caso concreto può essere lasciata aperta la questione dell’ammissibilità

formale del nuovo allegato (dal punto di vista sia della sua tempestività sia

della tollerabilità del termine usato nei confronti della controparte) e della

compatibilità della citata norma cantonale con il diritto federale, siccome il

ricorso è comunque manifestamente infondato, motivo per il quale non è del

resto stato notificato all’escutente (art. 9 cpv. 2 LPR);

che

infatti è irrilevante ai fini del giudizio sapere se la dipendente dell’escusso

era autorizzata a ritirare la comminatoria di fallimento impugnata, giacché

egli non contesta che l’atto gli sia effettivamente pervenuto – del resto

l’impugnazione in esame dimostra con ogni chiarezza che è stato il caso – e

comunque la notifica si avvera valida ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 LEF;

che

d’altronde contro la comminatoria di fallimento non è data facoltà all’escusso

d’interporre opposizione;

che, allo

stadio del proseguimento, una sospensione dell’esecu­zione in seguito alla

concessione di una dilazione o di una rateizzazione del pagamento del credito

posto in esecuzione è possibile solo con una decisione del giudice fondata

sugli art. 85 o 85a LEF;

che il

differimento del fallimento è subordinato alla stessa condizione (art. 173

LEF);

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 64, 85, 85a, 161, 173 LEF; 7, 9 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– avv.

PA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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