15.2008.90
Comminatoria di fallimento. Ricorso. Uso di termini sconvenienti. Irricevibilità dei motivi di merito
5 dicembre 2008Italiano4 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2008.90
Data decisione, Autorità:
05.12.2008, CEF
Titolo:
Comminatoria di fallimento. Ricorso. Uso di termini sconvenienti. Irricevibilità dei motivi di merito
PROCEDURA DI RICORSO
art. 159 LEF
art. 7 cpv. 6 LPR
Incarto n.
15.2008.90
Lugano
5 dicembre
2008
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 6 novembre 2008 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria
di fallimento emessa il 16 ottobre 2008 nell’esecuzione n. __________ promossa
contro il ricorrente da
PI 1
rappr. dall’avv. PA 1, __________
viste le
osservazioni 25 novembre 2008 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il
ricorrente contesta la comminatoria di fallimento emessa nei suoi confronti,
affermando che la stessa sarebbe stata ritirata da una sua dipendente senza il
suo consenso e che egli starebbe versando regolari rate mensili allo studio
legale dell’avv. PA 1 onde estinguere il credito posto in esecuzione;
che il 12
novembre 2008, l’CO 1, in applicazione dell’art. 7 cpv. 5 LPR (legge cantonale
sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento), ha impartito
al ricorrente un termine di 5 giorni per ripresentare il ricorso formulato
senza termini ingiuriosi all’indirizzo della controparte;
che il
ricorrente non ha ritirato l’invio raccomandato dell’Ufficio bensì quello
rispedito con invio semplice e, il 27 novembre 2008, ha presentato un nuovo
allegato ricorsuale in cui il termine ingiurioso è sostituito con un altro termine
che il ricorrente ritiene meno offensivo;
che
l’art. 7 cpv. 6 LPR prevede l’irricevibilità del ricorso quale conseguenza
dell’inosservanza dell’ingiunzione di correggere un atto ricorsuale sconveniente;
che nel
caso concreto può essere lasciata aperta la questione dell’ammissibilità
formale del nuovo allegato (dal punto di vista sia della sua tempestività sia
della tollerabilità del termine usato nei confronti della controparte) e della
compatibilità della citata norma cantonale con il diritto federale, siccome il
ricorso è comunque manifestamente infondato, motivo per il quale non è del
resto stato notificato all’escutente (art. 9 cpv. 2 LPR);
che
infatti è irrilevante ai fini del giudizio sapere se la dipendente dell’escusso
era autorizzata a ritirare la comminatoria di fallimento impugnata, giacché
egli non contesta che l’atto gli sia effettivamente pervenuto – del resto
l’impugnazione in esame dimostra con ogni chiarezza che è stato il caso – e
comunque la notifica si avvera valida ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 LEF;
che
d’altronde contro la comminatoria di fallimento non è data facoltà all’escusso
d’interporre opposizione;
che, allo
stadio del proseguimento, una sospensione dell’esecuzione in seguito alla
concessione di una dilazione o di una rateizzazione del pagamento del credito
posto in esecuzione è possibile solo con una decisione del giudice fondata
sugli art. 85 o 85a LEF;
che il
differimento del fallimento è subordinato alla stessa condizione (art. 173
LEF);
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 64, 85, 85a, 161, 173 LEF; 7, 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– avv.
PA 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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