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Decisione

15.2008.91

Fallimento. Cessione delle pretese del fallito contro un'assicurazione RC. Litisconsorzio necessario. Diritto di pegno del danneggiato. Osservazioni al ricorso. Gratuito patrocinio

29 gennaio 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 2 novembre 2007 è stata decretata la liquidazione in via di fallimento

dell’eredità giacente fu PI 1.

B. Il 2

settembre 2008, l’CO 1 ha proposto a tutti i creditori iscritti nella

graduatoria di rinunciare a diverse pretese vantate dal defunto, in particolare

“il diritto ed i crediti derivanti dal contratto di assicurazione RC (polizza

no. U201641416) del defunto PI 1, __________, verso l’assicurazione __________

e da ogni altro contratto di assicurazione RC del defunto”. Nel contempo,

l’Ufficio, avvertendo i creditori che salvo avviso della maggioranza di essi

entro il termine di 10 giorni la rinuncia della massa sarebbe stata data per

acquisita, ha assegnato loro un termine di 20 giorni per chiedere la cessione

delle pretese in questione.

C. Il 26

settembre 2008, l’Ufficio ha ceduto la pretesa contro l’__________ a quattro

creditori, ovvero avv. RI 1, PI 2, PI 9 e PI 13.

D. Il 6

novembre 2008, l’avv. RI 1 ha presentato ricorso contro il secondo provvedimento,

chiedendone l’annullamento e la sua sostituzione con un atto di cessione esclusiva

a suo favore. Egli sostiene che la pretesa in questione non rientrerebbe a

pieno titolo nella massa, dal momento che il defunto, quale patrocinatore del

ricorrente, l’avrebbe detenuta solo a titolo fiduciario per conto del proprio

cliente e la massa sarebbe dunque subentrata unicamente negli obblighi del

defunto di promuovere la causa contro l’assicurazione RC e di assistere in tal

modo il danneggiato al fine di coprire il danno da lui patito. Con la sua

cessione giusta l’art. 260 LEF, che assumerebbe per certi versi le caratteristiche

di una rivendicazione di proprietà, il ruolo della massa sarebbe passato al

danneggiato e la sua qualità di vero creditore si sarebbe sovrapposta a quella di

partner contrattuale dell’assicurazione. Gli altri cessionari non avrebbero

invece nessun diritto autonomo su quanto da incassare e ogni eccedenza sarebbe

da escludere, siccome la pretesa ceduta corrisponde esattamente al danno patito

dal ricorrente.

E. Con

osservazioni 18 novembre 2008, PI 9 si è opposta al ricorso, aderendo tuttavia

alla proposta di annullamento della cessione in questione, a condizione che

venga sostituita con cessioni “esclusive” ed indipendenti, ritenuto che a suo

avviso ogni cessionario dovrebbe poter far valere il proprio credito indipendentemente

dagli altri.

F. Con

osservazioni 24 novembre 2008, PI 2 si è ugualmente opposta al ricorso, ritenendolo

formalmente irricevibile, in quanto l’atto impugnato in realtà non sarebbe quello

indicato bensì le tre distinte decisioni, di ugual data, con cui l’Ufficio ha

autorizzato gli altri tre creditori a far valere la pretesa in questione. Nel

merito, la resistente ha chiesto la reiezione del ricorso, osservando come la

questione di sapere se gli altri tre creditori sono, come pretende il

ricorrente, cessionari sui generis a cui non competerebbero diritti

contro l’assicurazione rientra nella competenza del giudice che verrà

eventualmente adito sul merito delle pretese litigiose e non in quella

dell’autorità di vigilanza. A titolo aggiuntivo, la resistente afferma

d’altronde di anch’essa vantare pretese contro __________ per un danno

causatole dal defunto nel corso della sua attività professionale.

Considerandi

in diritto:

1.

Formalmente,

l’avv. RI 1 contesta unicamente l’atto che l’autorizza a far valere la pretesa

del defunto contro __________ (doc. A). La Camera non può però, senza incorrere

in un eccessivo formalismo, dichiarare il ricorso irricevibile – o più giustamente

respingerlo – per il motivo ch’egli non avrebbe impugnato anche le altre tre

cessioni e quindi non potrebbe esigere la sostituzione dell’atto di cessione

esplicitamente indicato con un altro a suo esclusivo favore. Dalle sue

conclusioni e dai motivi del ricorso risulta infatti chiaramente che il

ricorrente contesta anche le altre cessioni. L’eccezione in ordine formulata da

PI 2 va pertanto respinta. Il ricorso è inoltre stato inoltrato, il 6 novembre

2008, entro il termine di 10 giorni dell’art. 17 cpv. 2 LEF, posto che il

ricorrente ha ritirato l’invio contenente la cessione 26 settembre 2008 il 28

ottobre 2008 (doc. B e C). Non si può rimproverargli di non aver impugnato già

l’offerta di cessione del 2 settembre 2008 con cui l’Ufficio ha impartito a

tutti i creditori il termine per chiedere la cessione delle pretese del defunto

contro __________, poiché prima dell’effettivo esercizio di tale facoltà da

parte di altri creditori, egli non poteva vantare un interesse degno di

protezione attuale e pratico alla modifica del provvedimento e quindi non era

legittimato ad impugnarlo (cfr. Cometta,

Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 38 ad art. 17). Il ricorso è di conseguenza

ricevibile.

2.

Giusta

l’art. 260 LEF, ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese

alle quali rinuncia la massa dei creditori. La giurisprudenza

e la dottrina hanno tuttavia avuto modo di precisare che la cessione di pretese

a un cessionario che è lui stesso debitore dei diritti ceduti è inammissibile

(DTF 113 III 137, cons. 3b; CEF 29 febbraio 2008 [15.07.125/126], cons.

4, con rif.). In effetti, non è né giuridicamente né

logicamente concepibile che una persona promuova azione o esecuzione contro sé

stessa. Se invece il cessionario è una persona vicina al debitore (ad es. un

amministratore della fallita, cfr. DTF 107 III 93, cons. 2), la questione

dell’eventuale nullità della cessione per manifesto abuso di diritto rientra

nell’esclusiva competenza del giudice adito (Jeanneret/Carron,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 17 ad art. 260).

2.1

Nel

caso concreto, il ricorrente non contesta che la pretesa ceduta sia del defunto

e quindi rientri nella massa fallimentare, dal momento che sostiene (in modo

inesatto come si vedrà) che la massa la detiene a titolo fiduciario. Del resto,

anche volendo ritenere ch’egli faccia in realtà valere un diritto esclusivo

contro __________, si dovrebbe comunque rinviarlo a far valere le proprie

ragioni nella causa di merito relativa alle pretese in questione, dato che

l’art. 242 LEF non si applica alla rivendicazione di diritti e crediti non

incorporati in una cartavalore (DTF 128 III 388; CEF 21 settembre 2006 [15.06.29], cons. 3.1). Non esistono pertanto

motivi giuridici che impediscano l’Ufficio di autorizzare anche gli altri

creditori ad esercitare le pretese poste in cessione.

2.2

D’altronde,

l’analisi giuridica del ricorrente sui reciproci rapporti tra assicurato, assicuratore

e danneggiato è inesatta. Secondo l’art. 60 cpv. 1 LCA, nel caso di assicurazione

contro le conseguenze della responsabilità civile il terzo danneggiato ha, fino

a concorrenza del risarcimento a lui spettante, un diritto di pegno

sull’indennità dovuta allo stipulante (1° periodo) e l’assicuratore può pagare

l’indennità direttamente al terzo danneggiato (2° periodo). Il legislatore non ha tuttavia conferito a

quest’ultimo un diritto diretto contro l’assicuratore (ad es.

DTF 87 I 98, cons. 1; Roelli/Jaeger,

Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. II,

Berna 1932, n. 28 ad art. 60; Carron,

Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Basilea/Ginevra/

Monaco 2001, n. 13 ad art. 60) – contrariamente a quanto

prevede ad esempio l’art. 65 cpv. 1 LCStr – e nemmeno un diritto di distrazione

– come invece statuito ad es. all’art. 401 cpv. 3 CO – bensì un semplice

diritto di pegno legale, alla stregua dei diritti di ritenzione (art. 895 ss.

CC) (CEF 12 marzo 2003 [15.03.34], cons. 3.2).

2.3

Il

ricorrente non sostiene nemmeno che la cessione sarebbe priva di oggetto, nel

senso che l’assicurazione gli avrebbe direttamente pagato l’indennità dovuta o

perlomeno si sarebbe dichiarata disposta a farlo. Secondo la giurisprudenza della

Camera è del resto dubbio che l’assicuratore possa validamente tacitare il

proprio debito nelle mani del danneggiato dopo l’apertura del fallimento

dell’assicurato (CEF 12 marzo 2003 [15.03.34], cons. 3.2).

2.4

Se

fosse accertato che il ricorrente dispone di un diritto di pegno sulle pretese

in questione ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 LCA e che, viceversa, gli altri tre

cessionari invece non possono far valere un simile diritto, si potrebbe forse

seguire la tesi ricorsuale secondo cui la cessione a favore di questi ultimi è

priva di significato pratico, dal momento che tutto quanto __________ dovesse

pagare spetterebbe comunque al ricorrente: la somma ricavata dall’esercizio

della pretesa ceduta viene infatti ripartita tra i cessionari secondo il loro

grado rispettivo giusta gli art. 219 e 220 LEF (art. 260 cpv. 2 LEF; Jeanneret/Carron, op. cit., n. 51 ad art. 260). Ma in realtà,

tale accertamento non c’è, anzi nessuno dei crediti fatti valere dai quattro

cessionari nei confronti del defunto risulta iscritto nella graduatoria quale

credito garantito da pegno manuale. La ripartizione di quanto eventualmente dovesse

versare __________ avverrà pertanto in proporzione degli importi dei rispettivi

crediti dei cessionari così come iscritti in graduatoria (art. 220 cpv. 1 LEF):

ogni cessionario ha quindi concretamente un potenziale interesse alla cessione.

3.

A

scanso di equivoci, è bene ricordare, con riferimento alle osservazioni di PI 9,

che l’Ufficio ha emesso quattro distinte decisioni, con cui ha autorizzato ogni

singolo creditore ad esercitare le pretese del defunto contro __________ nella

misura dell’importo del proprio credito, ancorché con l’obbligo di costituirsi

liti consorti qualora fosse necessario un processo contro l’assicurazione. Le

condizioni di cessione sono testualmente quelle contenute nel modello n. 7F di

“cessione di pretese della massa” elaborato dal Tribunale federale quale

(allora) autorità federale di vigilanza, che prevedono in particolare la

costituzione di un litisconsorzio necessario in caso di cessione multipla (cfr.

DTF 121 III 494, cons. 2 e Jeanneret/

Carron, op. cit., n. 43 ad art. 260).

4.

Il

ricorso va pertanto respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF), giacché la

resistente PI 2 non ha motivato la sua richiesta di deroga al principio posto

in queste norme.

5.

In

merito alla richiesta di PI 2 di essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria, si osserva che l'assistenza giudiziaria può essere concessa, visto

il principio della gratuità della procedura di ricorso, solo nella forma del

gratuito patrocinio.

5.1

Risulta dalla legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assi­stenza

giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7) che l’assistenza giudiziaria è concessa alle

condizioni cumulative seguenti:

– il richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);

– la

procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e

una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura

a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);

– per

il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a

contrario), ossia:

– la

persona richiedente non è in grado di procedere con atti propri, o

– la

designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi

interessi, oppure

– la

causa presenta difficoltà particolari.

5.2

Nel caso concreto,

tutti i presupposti testé enumerati sono adempiuti. L’istante risulta infatti essere

indigente secondo il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria

(doc. 1 allegato alla relativa istanza 24 novembre 2008), poiché il suo reddito

mensile (fr. 2'085.--) non copre il proprio minimo di esistenza, che può esser

stabilito in fr. 2'118.--, secondo il seguente calcolo:

Minimo

di base (secondo la tabella degli UEF) fr. 1'100.--

Interessi

ipotecari (3,5% di fr. 257'440 dal 1/9/08) fr. 750.75

Premi

dell’assicurazione stabili (fr. 566,8 ./. 12) fr. 47.25

Premi

dell’assicurazione malati obbligatoria fr. 220.--

Totale: fr. 2'118.--

Visto quanto precede non è

necessario esaminare se parte dei costi di elettricità fatti valere

dall’istante potrebbero essere riconosciuti come spese per il riscaldamento né

se siano da considerare i premi dell’assicurazione per l’economia domestica

privata (in ambito esecutivo tali premi non vengono inclusi nel minimo di esistenza

– cfr. CEF 27 novembre 2008, inc. 15.08.53, cons. 4.3 – ma la questione è

discussa per quanto concerne la valutazione dell’indigenza nelle procedure di

assistenza giudiziaria: cfr. A. Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum,

AJP/PJA 2002, p. 653 s. ad III/3/A/b).

D’altronde, non si può

ritenere che il valore della sostanza immobiliare dell’istante superi i suoi

debiti ipotecari (il contrario risulta del resto dalle sue tassazioni fiscali),

giacché la banca non è disposta ad aumentare il credito ipotecario senza la

fornitura di garanzie supplementari (scritto 16/1/2009 di Banca__________).

Anche gli altri

presupposti sono poi adempiuti: la questione litigiosa presenta una particolare

difficoltà; l’opposizione al ricorso presentava ovviamente una buona probabilità di esito favorevole nonché un evidente interesso

economico. L’istanza va quindi accolta.

Richiamati gli art. 17, 20a, 260 LEF, art. 60 LCA,

art. 61 e 62 OTLEF, art. 3 e 14 Lag;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

È

concesso a PI 2 il beneficio del gratuito patrocinio in merito agli atti

compiuti in suo favore dall’avv. PA 3 nella presente procedura di ricorso.

4.

Intimazione

a: – avv. PA 1, __________;

avv. PA 3, __________;

avv. PA 2, __________;

PI 13, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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