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Decisione

15.2008.93

Ricorso. Legittimazione del rappresentante senza diritto di firma di un'associazione iscritta a registro di commercio. Irricevibilità del ricorso fondato su motivi di merito

5 dicembre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i propri provvedimenti riservata all’art. 17 cpv. 4 LEF, ha annullato la

notifica in questione e ordinato una nuova intimazione dell’avviso di

pignoramento;

che l’escussa

è insorta contro tale provvedimento, facendo valere che debitore del credito

posto in esecuzione sarebbe PI 1, siccome sarebbe lui ad aver firmato, a nome

del S__________ (__________), i contratti di assicurazione su cui l’escutente

fonda la propria pretesa;

che PI 1

sarebbe del resto stato esautorato dalla carica di segretario e privato della

firma individuale nell’ottobre 2008, nonché denunciato al Ministero pubblico

per ammanchi finanziari e per non aver versato i contributi sociali ed

assicurativi, tra cui quelli dovuti alla procedente;

che

firmatario del ricorso è il segretario ad interim dell’escussa, F__________,

che a registro di commercio è iscritto come membro dell’associazione senza

diritto di firma;

ch’egli a

giustificazione del proprio potere di rappresentanza ha prodotto una procura firmata

dal presidente e dal vicepresidente dell’associazione (doc. A);

che

appare dubbia la legittimazione di F__________ a rappresentare la ricorrente ai

sensi dell’art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia

di esecuzione e fallimento (LPR);

che

infatti la giurisprudenza della scrivente Camera (decisione 9 gennaio 2004

[inc. 14.2003.52], cons. 1.2), che ammette tale legittimazione a favore del mandatario

commerciale ai sensi dell'art. 462 CO qualora sia al beneficio di una procura

esplicita, non appare applicabile al rappresentante convenzionale di

un’associazione senza scopo commerciale;

che la

questione può comunque essere lasciata aperta, siccome il ricorso è anche

irricevibile per incompetenza materiale della Camera;

che in

effetti la ricorrente si oppone alla decisione di riconsiderazione unicamente

per motivi di merito, che sfuggono al potere di cognizione della Camera,

limitato alla verifica della legalità e dell’opportunità dei provvedimenti

degli organi di esecuzione forzata (art. 17 LEF);

che la

questione dell’esistenza della pretesa dedotta in esecuzione e dell’identità del

debitore rientra invece nella competenza del giudice chiamato a rigettare

l’opposizione (art. 79 segg. LEF);

che nel

caso concreto la ricorrente avrebbe quindi dovuto far valere le sue censure

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni;

che a

questo proposito la Camera, giusta l’art. 19 cpv. 1 LPR, ha accertato d’ufficio

che la ricorrente ha avuto modo di presentare in quella sede allegati di

risposta, di duplica e di osservazioni, tutti sottoscritti da F__________ (e

non da PI 1), e che la sentenza 12 giugno 2008 (inc. 34.2007.73), con cui

l’opposizione interposta dalla ricorrente è stata rigettata in via definitiva, è

stata poi recapitata nella casella postale della società il 16 giugno 2008;

che tale

sentenza è quindi passata in giudicato e non può più essere rimessa in discussione

a questo stadio della procedura;

che il

ricorso è pertanto irricevibile;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

richiamati

gli art. 17, 20a, 90 LEF; 15, 19 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– PI

2, __________;

– avv.

PA 1, __________ (per PI 1).

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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