15.2008.93
Ricorso. Legittimazione del rappresentante senza diritto di firma di un'associazione iscritta a registro di commercio. Irricevibilità del ricorso fondato su motivi di merito
5 dicembre 2008Italiano5 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2008.93
Data decisione, Autorità:
05.12.2008, CEF
Titolo:
Ricorso. Legittimazione del rappresentante senza diritto di firma di un'associazione iscritta a registro di commercio. Irricevibilità del ricorso fondato su motivi di merito
PROCEDURA DI RICORSO
art. 17 LEF
art. 90 LEF
art. 15 LPR
Incarto n.
15.2008.93
Lugano
5 dicembre
2008
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 28 novembre 2008 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il provvedimento
18 novembre 2008 con cui è stato annullata la notifica dell’avviso di pignoramento
emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 2
esaminati
atti e documenti;
rilevato
che, in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, il ricorso, in quanto irricevibile, non è
stato notificato alle altri parti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 4
novembre 2008 l’UEF di Bellinzona ha notificato a PI 1, presso il suo domicilio
di __________, l’avviso di pignoramento emesso nell’esecuzione n. __________
nei confronti del S__________ (ora RI 1);
che PI 1,
con ricorso 13 novembre 2008 si è opposto alla notifica, facendo valere di non
poter validamente rappresentare l’escussa, siccome non dispone del diritto di
firma e comunque è stato esautorato, senza il proprio consenso, dalla carica di
membro e segretario;
che con
decisione 18 novembre 2008, l’Ufficio, avvalendosi della facoltà di riconsiderare
Fatti
i propri provvedimenti riservata all’art. 17 cpv. 4 LEF, ha annullato la
notifica in questione e ordinato una nuova intimazione dell’avviso di
pignoramento;
che l’escussa
è insorta contro tale provvedimento, facendo valere che debitore del credito
posto in esecuzione sarebbe PI 1, siccome sarebbe lui ad aver firmato, a nome
del S__________ (__________), i contratti di assicurazione su cui l’escutente
fonda la propria pretesa;
che PI 1
sarebbe del resto stato esautorato dalla carica di segretario e privato della
firma individuale nell’ottobre 2008, nonché denunciato al Ministero pubblico
per ammanchi finanziari e per non aver versato i contributi sociali ed
assicurativi, tra cui quelli dovuti alla procedente;
che
firmatario del ricorso è il segretario ad interim dell’escussa, F__________,
che a registro di commercio è iscritto come membro dell’associazione senza
diritto di firma;
ch’egli a
giustificazione del proprio potere di rappresentanza ha prodotto una procura firmata
dal presidente e dal vicepresidente dell’associazione (doc. A);
che
appare dubbia la legittimazione di F__________ a rappresentare la ricorrente ai
sensi dell’art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia
di esecuzione e fallimento (LPR);
che
infatti la giurisprudenza della scrivente Camera (decisione 9 gennaio 2004
[inc. 14.2003.52], cons. 1.2), che ammette tale legittimazione a favore del mandatario
commerciale ai sensi dell'art. 462 CO qualora sia al beneficio di una procura
esplicita, non appare applicabile al rappresentante convenzionale di
un’associazione senza scopo commerciale;
che la
questione può comunque essere lasciata aperta, siccome il ricorso è anche
irricevibile per incompetenza materiale della Camera;
che in
effetti la ricorrente si oppone alla decisione di riconsiderazione unicamente
per motivi di merito, che sfuggono al potere di cognizione della Camera,
limitato alla verifica della legalità e dell’opportunità dei provvedimenti
degli organi di esecuzione forzata (art. 17 LEF);
che la
questione dell’esistenza della pretesa dedotta in esecuzione e dell’identità del
debitore rientra invece nella competenza del giudice chiamato a rigettare
l’opposizione (art. 79 segg. LEF);
che nel
caso concreto la ricorrente avrebbe quindi dovuto far valere le sue censure
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni;
che a
questo proposito la Camera, giusta l’art. 19 cpv. 1 LPR, ha accertato d’ufficio
che la ricorrente ha avuto modo di presentare in quella sede allegati di
risposta, di duplica e di osservazioni, tutti sottoscritti da F__________ (e
non da PI 1), e che la sentenza 12 giugno 2008 (inc. 34.2007.73), con cui
l’opposizione interposta dalla ricorrente è stata rigettata in via definitiva, è
stata poi recapitata nella casella postale della società il 16 giugno 2008;
che tale
sentenza è quindi passata in giudicato e non può più essere rimessa in discussione
a questo stadio della procedura;
che il
ricorso è pertanto irricevibile;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati
gli art. 17, 20a, 90 LEF; 15, 19 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– PI
2, __________;
– avv.
PA 1, __________ (per PI 1).
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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