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Decisione

15.2008.95

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29 gennaio 2009Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ promossa da RI 1 contro PI 1 il 10 novembre 2008

l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti dell’escusso,

determinandone il minimo d’esistenza mensile in fr. 3’302.10, sulla base del

seguente conteggio:

Introiti

debitore fr.

3’190.-- 44%

coniuge fr.

4’000.-- 56%

totale

mensile fr. 7’190.-- 100%

Minimo

d’esistenza

Minimo

base fr. 1’550.--

Figli

minorenni fr. 250.--

Visita

figli fr. 350.--

Locazione fr.

2’131.--

Asilo

nido fr. 840.--

Cassa

malati fr. 963.80

Tras.

debitore + convivente fr. 700.--

Pasti

fuori domicilio x 2 fr. 480.--

Div.

figli x 4 fr. 240.--

Totale

deduzioni fr. 7'504.80 100%

fr.

3’302.10 44%

L’Ufficio ha pignorato la tredicesima mensilità limitatamente

all’importo eccedente fr. 1'345.20. Questo importo, lasciato a disposizione

dell’escusso, corrisponde alla differenza tra il suo minimo di esistenza di fr.

3'302.10 e il suo reddito mensile di fr. 3190.--, moltiplicata per dodici mensilità.

L’Ufficio

ha anche pignorato:

-

un credito contestato di fr. 19'700.-- vantato dall’escusso nei confronti della

procedente,

-

un’autovettura marca __________,

-

diversi beni mobili che si trovano presso l’abitazione della procedente.

B.

Contro tale provvedimento insorge con ricorso

20 novembre 2008 RI 1. La ricorrente chiede che non venga riconosciuto nella

determinazione del minimo vitale l’importo di fr. 350.-- per le spese causate

all’escusso dalle visite dei figli e l’importo di fr. 840.00 per i costi

dell’asilo nido del figlio __________. La ricorrente contesta altresì il

riconoscimento dell’importo di fr. 700.-- per le spese di trasferta del

debitore e della sua convivente. A mente della ricorrente i costi per la

locazione sono eccessivi e non documentati. RI 1 ritiene l’importo riconosciuto

per i pasti fuori domicilio troppo elevato così come anche la voce riferita alle

spese diverse per i 4 figli. La creditrice chiede i giustificativi dei costi

per la cassa malati.

La

ricorrente contesta la proprietà dell’escusso sull’autoveicolo __________, in quanto la documentazione da lei prodotta ne attesterebbe la sua

esclusiva proprietà, e sul mobilio pignorato presso la sua abitazione, in

quanto PI 1 mai ne avrebbe documentalmente reclamato la proprietà. Chiede

altresì la prova dell’esistenza del credito vantato dall’escusso nei suoi

confronti e il bonifico immediato a suo favore da parte dell’Ufficio della

parte pignorata della tredicesima mensilità.

C.

Con osservazioni del 26 novembre 2008 PI 1 chiede

la reiezione del gravame, sostenendo che l’appartamento occupato dalla propria

famiglia è giustificato sia dalle necessità del suo nucleo famigliare che dall’accoglienza

di tutti i figli durante il diritto di visita. L’osservante afferma di essere

proprietario sia dell’automobile __________ che del mobilio pignorato presso

l’abitazione della procedente. In merito al credito contestato da lui vantato

nei confronti di RI 1, l’osservante ne ribadisce l’esistenza.

D.

Con le osservazioni pure PI 1 presenta a sua

volta ricorso contro il verbale di pignoramento rilevando che oltre all’importo

di fr. 2'131.00, già riconosciuto per le spese della locazione, deve essere

considerata nella determinazione del proprio minimo vitale anche la somma di

fr. 45.37 a titolo di conguaglio delle spese accessorie. Inoltre la convivente

lavora come assistente di cure presso la __________ dove si reca, a seguito dei

turni spezzati, anche due volte al giorno percorrendo anche di 88 chilometri.

L’escusso chiede quindi che vengano riconosciuti, come avvenuto in sede

fiscale, per queste trasferte fr. 8'866.00 annuali.

E. Con osservazioni 22 dicembre 2008 pure l’CO 1 chiede, con

motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito, che il ricorso di RI

1 venga respinto. In merito alla richiesta della precedente di bonificarle immediatamente la parte pignorata della tredicesima

mensilità, l’Ufficio ritiene di dover trattenere questa somma sino alla

conclusione del periodo di trattenuta di salario di un anno per poter far

fronte a eventuali spese al beneficio di privilegi che il debitore potrebbe

essere chiamato a sostenere.

Considerato

Considerandi

1.

1.1

Più ricorsi –

presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum

– formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o

contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati

sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti

conformemente agli art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm, non solo quando sviluppino

allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino

tesi divergenti.

Il giudizio di

congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza,

preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura

ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano

comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e

possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231]

cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Cometta, Commentario alla LPR, Lugano

1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).

1.2

Il ricorso 20

novembre 2008 di RI 1 e il ricorso 26 novembre 2008 di PI 1 sono riferiti al

medesimo atto esecutivo, ossia al verbale di pignoramento allestito dall’CO 1 nell’ambito

della procedura esecutiva n. __________. Le due vertenze possono pertanto

essere congiunte per ragioni di economia processuale ed essere evase con una

sola sentenza.

2.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del

debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le

circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del

pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua

famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

3.

Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo

di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale, tenendo conto dei ricavi

e delle spese effettivi mensili.

4.

Nell'ambito del

pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua

sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire

tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2

LEF; DTF

117.

III 61 ss.; Lebrecht,

Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 9 ad art.

91). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che

le deve sottoscrivere. L’ufficio di esecuzione nell’allestimento del verbale di

pignoramento deve di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e

non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni

del creditore (cfr. Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi

concreti in tale senso.

5.

In

merito alle singole censure rivolte dalla ricorrente al verbale di pignoramento

allestito dall’Ufficio va rilevato:

6.1

L’ufficio

è tenuto a pignorare, fino a concorrenza di quanto basti per pagare i crediti,

in capitale, interessi e spese, dei creditori pignoranti del gruppo (cfr. art.

97.

cpv. 2 LEF), tutti i diritti patrimoniali dell’escusso, compresi quelli

indicati dall’escusso come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi

(cfr. art. 95 cpv. 3 LEF), e senza tenere conto, per la stima, del loro

carattere contestato (cfr. DTF

120.

III 51). Ci si può chiedere se per beni dell’escusso vanno intesi beni

di cui l’ufficio ha acquisito la convinzione che appartengono all’escusso (in

questo senso: Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4a ed., Losanna

1993, n. 1120 p. 220; quest’autore aggiunge però che il pignoramento va anche

effettuato se la condizione giuridica dell’oggetto suscettibile di essere

pignorato “appare” incerta) o beni che l’ufficio ritiene, in base ad una

decisione fondata sulla verosimiglianza, proprietà dell’escusso (in questo

senso: cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003,

n. 2 ad § 24: il diritto dell’escusso deve apparire almeno possibile; Foëx,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 55-57 ad

art. 95; Gilliéron, Commentaire, n. 13 e 74 ad art. 106). La seconda accezione pare

più conforme al sistema della LEF, che impone all’ufficio un’equidistanza tra

escusso ed precettanti (cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). In ogni caso, l’ufficio deve

comunque pignorare i diritti patrimoniali pignorabili che l’escutente indica

come appartenenti all’escusso, o che quest’ultimo allega essere suoi, a meno

che, a pena di nullità ex art. 22 LEF, essi risultano ovviamente appartenere ad

un terzo (cfr. DTF 84 III 79 ss; 106 III 88-90; 110 III

26, c. 2; Foëx, op. cit., n. 57 ad art. 95; Gilliéron,

Commentaire, n. 74 ad art. 106; contra DTF 29 I 549-550, secondo la quale la procedura di rivendicazione andrebbe

promossa anche quando la pretesa del terzo appare incontestabile; Gilliéron,

Commentaire, n. 186 ad art. 106). Vale a dire che in caso di dubbio (riservato,

segnatamente, il caso della richiesta di pignoramento di un immobile iscritto a

registro fondiario a nome di un terzo, che risulta possibile solo se viene resa

verosimile una delle condizioni di cui all’art. 10 cpv. 1 RFF), l’ufficio deve

pignorare e dare avvio alla procedura di rivendicazione di cui agli art. 106

ss. LEF. Infatti, la decisione di non pignorare, riservata un’eventuale

modifica da parte delle autorità di vigilanza adite con ricorso ex art. 17 ss.

LEF, preclude al creditore la possibilità di far valere i propri diritti

nell’unica procedura prevista a questo scopo, ossia quella degli art. 106 ss.

LEF.

6.2

In

casu l’escusso ha dichiarato in modo esplicito di avere nei confronti di RI 1 un

credito di fr. 19'700.-- e di essere proprietario sia dell’autovettura __________

che del mobilio pignorato presso l’abitazione della procedente. In riferimento

all’asserito credito PI 1 ha prodotto le fotocopie di due ricevute postali

dalle quali emerge che il 12 giugno 1996 e il 27 ottobre 1997 egli ha bonificato

alla ricorrente fr. 9'700.-- rispettivamente fr. 10'000.--. Per quanto riguarda

la proprietà dell’escusso sull’autovettura __________, quest’ultimo ha prodotto

lo scritto 1° giugno 1999 del __________, con cui viene personalmente

ringraziato per l’acquisto e il verbale di consegna, nel quale è attestata la

consegna dell’autovettura al contraente signor PI 1. A fronte delle

affermazioni dell’escusso e della documentazione dallo stesso prodotta,

l’Ufficio -malgrado lo scritto dell’aprile del 2007, nel quale l’escusso per

essere esonerato dal pagamento dell’imposta di circolazione, ha comunicato alla

Sezione della circolazione che dal dicembre 2006 il veicolo non sarebbe più di sua

proprietà “ma di uso esclusivo della mia ex moglie”- non può escludere che questi

diritti patrimoniali e questi beni mobili appartengano effettivamente a PI 1. Procedendo

al pignoramento, l’CO 1 si è pertanto correttamente determinato, ritenuto che le

questioni sollevate dalla ricorrente sull’esistenza del credito dell’escusso

nei suoi confronti e sulla proprietà dei beni pignorati non può essere decisa

dall’organo di esecuzione, non potendosi quest’ultimo sostituire al giudice

civile competente per decidere sul merito.

7.

Se il debitore, spesso e per un lasso di

tempo superiore alla media, alloggia e mantiene presso di sé i figli, di cui

non ha la custodia, ben si giustifica che se ne tenga conto nel computo del

minimo vitale (BlSchK

2001, 174 s.; Guidicelli/ Piccirilli,

Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella

pratica ticinese, Lugano 2002, n. 123). Nel caso di specie tale

presupposto si realizza: infatti, trascorrendo i tre figli

avuti dal primo matrimonio con PI 1 un fine settimana ogni due settimane, tre

settimane di vacanza durante le ferie estive, una settimana di vacanza durante

il periodo natalizio, una settimana alternativamente a Carnevale o a Pasqua,

una sera infrasettimanale da dopo la scuola a dopo cena, essi stanno con lui ben

oltre il periodo di tempo che in genere viene stabilito nell’ambito della

regolamentazione del diritto alle relazioni personali tra i figli e i genitori

non affidatari a seguito di divorzio. Per questo motivo si giustifica

conteggiare nel minimo vitale di PI 1 il ragionevole importo di fr. 350.--

mensili quale costo causato all’escusso dall’esercizio del diritto di visita

sui figli affidati alla madre.

8.

L’Ufficio ha

riconosciuto a PI 1 fr. 240.-- per non meglio precisate spese diverse da lui

sostenute in relazione ai quattro figli. Siffatto importo non può essere

calcolato nel minimo di esistenza dell’escusso ritenuto che non ne è stata dimostrata

la necessità e neppure l’effettiva esistenza.

9.

E’

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù

dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per

l’esercizio della sua professione (cfr. DTF

117.

III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/

/Walther, op. cit.,

n. 27 ad § 23; Fritzsche/Walder,

Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I,

Zurigo 1984, § 24 n. 60; Guidicelli/Piccirilli,

op. cit., n. 171 e segg.).

Nel

caso di specie l’Ufficio ha riconosciuto l’importo mensile di fr. 700.-- per spese

di trasferta dell’escusso e della convivente.

La

convivente dell’escusso lavora come assistente di cure presso la __________. PI

1.

ha dichiarato che a seguito dei turni che deve svolgere, essa effettua il

tragitto casa-lavoro anche due volte al giorno. Nel modulo 4, riguardante le

spese professionali della contribuente per il 2007, la convivente ha dichiarato

di effettuare il tragitto casa lavoro una volta al giorno per 130 giorni e due

volte al giorno per i rimanenti 90 giorni lavorativi annuali, percorrendo

complessivamente 13'640 chilometri. La circostanza che la convivente

dell’escusso effettua turni di varia natura risulta pure documentata dalla

dichiarazione 12 febbraio 2008 del Direttore __________, dalla quale emerge che

nell’organico in cui la stessa è inserita vengono effettuati 9 tipi di turni giornalieri

diversi, parte dei quali spezzati, e che tra due turni di lavoro nell’arco del

medesimo giorno intercorrono anche 5 ore di pausa. A fronte di queste dichiarazioni,

della circostanza che le deduzioni richieste sono state interamente accettate anche

dall’Ufficio di tassazione e dell’attività professionale svolta dalla

convivente, può essere ragionevolmente ritenuto che ella necessita del veicolo

privato per l’esercizio della sua professione. Considerata

una percorrenza mensile media di circa 1137 chilometri, per le trasferte vanno conteggiati,

ad un costo unitario di fr. 0.50 al chilometro, fr. 569.-- mensili. Un costo

unitario superiore di fr. 0.65 al chilometro, come in sede fiscale, non può

essere infatti riconosciuto in sede esecutiva (Guidicelli/ Piccirilli, op. cit., n. 185).

PI

1.

abita a Lugano e utilizza i mezzi pubblici per recarsi al lavoro a Mendrisio.

Per questo motivo quali sue spese di trasferta deve essere riconosciuto il

costo dell’abbonamento “Arcobaleno” di fr. 1071.-- all’anno, pari a fr. 90.--

mensili.

10.1

Per

il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza

concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente

al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile

tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71

cons. 3b e rif. ivi).

PI

1.

ha asseverato di pagare complessivi fr. 2'130.-- per la pigione, per

l’affitto di un parcheggio e per l’acconto delle spese accessorie. Oltre a ciò

egli ha dichiarato di pagare quale conguaglio delle spese accessorie fr. 544.54

all’anno, pari a fr. 45.37 mensili.

Dal

contratto di locazione per l’appartamento di via __________, dal modulo

ufficiale del Dipartimento delle istituzioni per la notifica di aumenti di

pigione, dal contratto di locazione per il parcheggio di veicoli e dal

bollettino di versamento per il conguaglio delle spese accessorie, tutti documenti

prodotti dall’escusso, è emerso che quanto asserito da PI 1 riguardo al canone

dell’abitazione da lui locata unitamente alla compagna corrisponde

effettivamente al vero.

10.2

Il principio

secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e

vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese

dell’alloggio (DTF 129 III 526

ss.).

10.3

Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio

conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che

l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo

categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue

necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il

reddito dell’escusso (DTF 104 III

38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF

10.

novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 1.1.2001

per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II. 1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.).

Il debitore non può

essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio

corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto

ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua

eccessiva comodità (DTF 114 III

12.

cons. 2 e 4; CEF 10 novembre

2000.

in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola

essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Walther, op. cit., n. 64 ad § 23; Vonder

Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo

del minimo d’esistenza, n. II.1.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.), salvo che questi

siano eccessivamente lunghi (DTF

129.

III 526 ss.). Infatti in presenza di un contratto di locazione che non può

essere rescisso per molti anni, attendere il prossimo termine ordinario di

disdetta per procedere a una computazione ridotta delle spese d’alloggio

eccessive, è incompatibile con l’onere del debitore di ridurre al minimo le

spese per l’abitazione (DTF 129

III 526, 527). In siffatte circostanze il Tribunale federale ha reputato

adeguata l’assegnazione da parte dell’Ufficio di un termine di circa sei mesi

all’escusso per ridurre le proprie spese di locazione (DTF 129 III 528). Se il debitore vive in casa propria in

luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari. (cfr.

Tabella dei minimi di esistenza, punto II.1.2).

10.4

In

concreto, seppure il canone di locazione corrisposto dall’escusso possa eccedere

in una certa qual misura un canone adeguato nella regione di Lugano per un

appartamento ad uso di tre persone, occorre mettere in relazione tale importo sia

con gli introiti mensili di PI 1 e della sua compagna (che, considerando anche

l’importo versato dal datore di lavoro dell’escusso direttamente all’ex moglie

assomma a fr. 11'880.--) sia, e soprattutto, alla necessità per l’escusso di

poter avere a disposizione uno spazio adeguato anche a poter accogliere i tre

figli di primo matrimonio nei frequenti periodi in cui questi si trovano presso

di lui e concludere che il canone di locazione non può essere considerato

eccessivo. L’escusso ha inoltre documentato di dover pagare quale conguaglio

delle spese accessorie fr. 544.54 all’anno, pari a fr. 45.37 mensili, che

devono essere riconosciuti nella determinazione del suo minimo vitale.

11.

Il debitore che è

costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia

domestica ha diritto a un supplemento di fr. 11.-- per ogni pasto principale

(cfr. Tabella, punto 2.4b). PI 1 lavora a Mendrisio e abitando a Lugano non

rientra al domicilio durante il mezzogiorno. Di conseguenza è costretto a

consumare tale pasto fuori dall’economia domestica. L’importo mensile di fr. 240.--

deve essere riconosciuto conformemente al punto 2.4b della Tabella.

Come

visto in precedenza la convivente lavora a __________ e per 130 giorni all’anno non rientra al domicilio, a causa dei turni

effettuati, per preparasi e consumare uno dei due pasti giornalieri, che deve

essere preso fuori dall’economia domestica. L’importo

di fr. 1’430.-- annuali (fr. 11.-- x 130 giorni), pari a fr. 120.-- mensili,

deve pertanto esserle riconosciuto.

12.

PI 1 e la compagna

lavorano a tempo pieno. Per questo motivo, nel calcolo del loro minimo vitale, devono

essere incluse, come correttamente fatto dall’Ufficio, le spese per l’asilo

nido frequentato dal figlio comune __________, nato nel 2007, di fr. 840.--

mensili.

13.

La creditrice ha

chiesto i giustificativi dei costi riconosciuti per la cassa malati. Con le

osservazioni al ricorso PI 1 ha prodotto le relative polizze assicurative,

dalle quali emerge che i costi sostenuti per l’assicurazione malattia da lui,

dalla convivente e dal figlio __________ assommano a complessivi fr. 955.-- mensili

in luogo dei fr. 963.80 accertati dall’Ufficio.

14.

Il reddito determinante

del debitore per stabilire gli introiti della famiglia non è di fr. 3'190.--,

come accertato dall’Ufficio, ma di fr. 7'880.-- . Questo perché l’importo di

fr. 4'690.--, versato dal datore di lavoro direttamente alla moglie per gli

alimenti a lei dovuti, deve essere considerato reddito dell’escusso esattamente

come nel caso in cui fosse lo stesso debitore ad effettuare il bonifico a

favore dell’ex consorte. Questa somma viene poi essere considerata quale spesa nella

determinazione del minimo vitale del debitore. Per questi motivi, sulla base

delle considerazioni espresse precedentemente, il calcolo del minimo di

esistenza di PI 1si presenta come segue:

Introiti

debitore fr.

7’880.-- 66%

coniuge fr.

4’000.-- 34%

totale

mensile fr. 11’880.-- 100%

Minimo

d’esistenza fr. 1’550.--

Figli

minorenni fr. 250.--

Visita

figli fr. 350.--

alimenti fr.

4'690.--

Locazione fr.

2’131.--

Conguaglio

spese accessorie fr. 45.--

Asilo

nido fr. 840.--

Cassa

malati fr. 955.--

Trasferte

convivente fr. 569.--

Trasferte

debitore fr. 90.--

Pasti

fuori domicilio debitore fr. 240.--

Pasti

fuori domicilio convivente fr. 120.--

Totale

deduzioni fr. 11'830.-- 100%

fr.

7’808.-- 66%

Ne consegue che è

pertanto pignorata la quota del reddito di PI 1 eccedente il suo minimo di

esistenza determinato in fr. 7'808.--. Ritenuto che di questo importo fr.

4'690.-- vengono versati all’ex moglie direttamente dal datore di lavoro del

debitore, in concreto si deve pignorare la quota del

reddito di PI 1 a lui direttamente versato e eccedente l’importo di fr.

3'118.--. Considerato che oggetto del pignoramento è ogni provento del lavoro

(art. 93 cpv. 1 LEF) e che quindi anche la tredicesima,

se percepita, fa parte del salario e va anch'essa presa in considerazione nel

calcolo di un’eccedenza pignorabile, nel pignoramento della quota eccedente fr.

3'118.-- è compresa anche tredicesima mensilità.

In

linea di principio la ripartizione a favore dei creditori dovrebbe avvenire

unicamente al termine del pignoramento o con il ritiro delle esecuzioni. È

tuttavia possibile effettuare dei pagamenti parziali ex art. 144 cpv. 2 LEF a

favore dei creditori procedenti, soprattutto se ciò si impone per il genere del

credito posto in esecuzione (Vonder

Mühll, op. cit., n. 64 s. ad art. 93). Nel caso di specie del salario di

fr. 3'190.-- che il datore di lavoro versa a PI 1, fr. 3'118.-- mensili devono essere

lasciati a sua disposizione mentre l’eccedenza di fr. 72.-- oltre alla

tredicesima mensilità sono pignorate. Ne consegue che se l’importo trattenuto

di fr. 72.-- mensili e la tredicesima mensilità venissero immediatamente

versati alla creditrice, nel caso in cui durante il pignoramento del salario PI

1.

dovesse far fronte a delle spese riconosciute nella determinazione del minimo

vitale, l’Ufficio non potrebbe permetterglielo, non avendo più a disposizione i

fondi necessari. Ne consegue che, trattenendo quanto pignorato sino al termine

del periodo di pignoramento, l’Ufficio si è in concreto correttamente

determinato.

15.

A

seguito dello scritto del 5 gennaio 2009 con il quale RI 1 ha sostenuto che PI

1.

possiede o sarebbe detentore di una nuova autovettura acquistata di recente,

questa Camera in data 9 gennaio 2008 ha esperito i necessari accertamenti

presso la Sezione della circolazione, dai quali è emerso che PI 1 non è detentore

di nessun autoveicolo.

16.

Sia il ricorso

20.

novembre 2008 di RI 1 che il ricorso 26 novembre 2008 di PI 1 sono parzialmente

accolti.

Non si prelevano spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 22, 91, 93, 95 cpv. 3 e 4, 97 cpv. 2, 106 ss. LEF; 5 cpv. 1 LPR; 51 LPamm;

61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Le procedure

dipendenti dal ricorso 20 novembre 2008 di RI 1 e dal ricorso 26 novembre 2008

di PI 1 sono congiunte.

2. I

ricorsi sono parzialmente accolti e di conseguenza è ordinato all’CO 1 di

pignorare la quota del reddito di PI 1 a lui direttamente versato dal datore di

lavoro e eccedente l’importo di fr. 3'118.--.

3. Non si

prelevano spese, né si assegnano indennità.

4.

Intimazione a:

- RI

1, __________;

-

PI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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