15.2008.95
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29 gennaio 2009Italiano22 min
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Numero d'incarto:
15.2008.95
Data decisione, Autorità:
29.01.2009, CEF
Titolo:
Beni che devono essere pignorati dall'Ufficio. Escusso che alloggia presso di sè i figli di cui non ha la custodia. Spese connesse all'uso dell'auto. Costo abbonamento arcobaleno. Canone di locazione adeguato e conguaglio spese accessorie. Pasti fuori dall'economia domestica. Costi per l'asilo nido
ATTO DI PIGNORAMENTO
BENE IMPIGNORABILE
REDDITO
art. 91 LEF
art. 93 LEF
art. 95 cpv. 3 LEF
art. 95 cpv. 4 LEF
art. 97 cpv. 2 LEF
art. 51 LPAMM
art. 5 cpv. 1 LPR
Incarto n.
15.2008.95
Lugano
29 gennaio
2009
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 novembre 2008 di
RI 1
e sul ricorso 26 novembre 2008 di
PI 1, __________
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’esecuzione del
pignoramento in data 10 novembre 2008 nell’esecuzione n. __________ promossa da
RI 1 contro
PI 1
viste le
osservazioni:
- 26
novembre 2008 di PI 1, __________;
- 22
dicembre 2008 dell’CO 1, __________;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ promossa da RI 1 contro PI 1 il 10 novembre 2008
l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti dell’escusso,
determinandone il minimo d’esistenza mensile in fr. 3’302.10, sulla base del
seguente conteggio:
Introiti
debitore fr.
3’190.-- 44%
coniuge fr.
4’000.-- 56%
totale
mensile fr. 7’190.-- 100%
Minimo
d’esistenza
Minimo
base fr. 1’550.--
Figli
minorenni fr. 250.--
Visita
figli fr. 350.--
Locazione fr.
2’131.--
Asilo
nido fr. 840.--
Cassa
malati fr. 963.80
Tras.
debitore + convivente fr. 700.--
Pasti
fuori domicilio x 2 fr. 480.--
Div.
figli x 4 fr. 240.--
Totale
deduzioni fr. 7'504.80 100%
fr.
3’302.10 44%
L’Ufficio ha pignorato la tredicesima mensilità limitatamente
all’importo eccedente fr. 1'345.20. Questo importo, lasciato a disposizione
dell’escusso, corrisponde alla differenza tra il suo minimo di esistenza di fr.
3'302.10 e il suo reddito mensile di fr. 3190.--, moltiplicata per dodici mensilità.
L’Ufficio
ha anche pignorato:
-
un credito contestato di fr. 19'700.-- vantato dall’escusso nei confronti della
procedente,
-
un’autovettura marca __________,
-
diversi beni mobili che si trovano presso l’abitazione della procedente.
B.
Contro tale provvedimento insorge con ricorso
20 novembre 2008 RI 1. La ricorrente chiede che non venga riconosciuto nella
determinazione del minimo vitale l’importo di fr. 350.-- per le spese causate
all’escusso dalle visite dei figli e l’importo di fr. 840.00 per i costi
dell’asilo nido del figlio __________. La ricorrente contesta altresì il
riconoscimento dell’importo di fr. 700.-- per le spese di trasferta del
debitore e della sua convivente. A mente della ricorrente i costi per la
locazione sono eccessivi e non documentati. RI 1 ritiene l’importo riconosciuto
per i pasti fuori domicilio troppo elevato così come anche la voce riferita alle
spese diverse per i 4 figli. La creditrice chiede i giustificativi dei costi
per la cassa malati.
La
ricorrente contesta la proprietà dell’escusso sull’autoveicolo __________, in quanto la documentazione da lei prodotta ne attesterebbe la sua
esclusiva proprietà, e sul mobilio pignorato presso la sua abitazione, in
quanto PI 1 mai ne avrebbe documentalmente reclamato la proprietà. Chiede
altresì la prova dell’esistenza del credito vantato dall’escusso nei suoi
confronti e il bonifico immediato a suo favore da parte dell’Ufficio della
parte pignorata della tredicesima mensilità.
C.
Con osservazioni del 26 novembre 2008 PI 1 chiede
la reiezione del gravame, sostenendo che l’appartamento occupato dalla propria
famiglia è giustificato sia dalle necessità del suo nucleo famigliare che dall’accoglienza
di tutti i figli durante il diritto di visita. L’osservante afferma di essere
proprietario sia dell’automobile __________ che del mobilio pignorato presso
l’abitazione della procedente. In merito al credito contestato da lui vantato
nei confronti di RI 1, l’osservante ne ribadisce l’esistenza.
D.
Con le osservazioni pure PI 1 presenta a sua
volta ricorso contro il verbale di pignoramento rilevando che oltre all’importo
di fr. 2'131.00, già riconosciuto per le spese della locazione, deve essere
considerata nella determinazione del proprio minimo vitale anche la somma di
fr. 45.37 a titolo di conguaglio delle spese accessorie. Inoltre la convivente
lavora come assistente di cure presso la __________ dove si reca, a seguito dei
turni spezzati, anche due volte al giorno percorrendo anche di 88 chilometri.
L’escusso chiede quindi che vengano riconosciuti, come avvenuto in sede
fiscale, per queste trasferte fr. 8'866.00 annuali.
E. Con osservazioni 22 dicembre 2008 pure l’CO 1 chiede, con
motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito, che il ricorso di RI
1 venga respinto. In merito alla richiesta della precedente di bonificarle immediatamente la parte pignorata della tredicesima
mensilità, l’Ufficio ritiene di dover trattenere questa somma sino alla
conclusione del periodo di trattenuta di salario di un anno per poter far
fronte a eventuali spese al beneficio di privilegi che il debitore potrebbe
essere chiamato a sostenere.
Considerato
Considerandi
1.
1.1
Più ricorsi –
presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum
– formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o
contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati
sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti
conformemente agli art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm, non solo quando sviluppino
allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino
tesi divergenti.
Il giudizio di
congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza,
preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura
ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano
comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e
possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231]
cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).
1.2
Il ricorso 20
novembre 2008 di RI 1 e il ricorso 26 novembre 2008 di PI 1 sono riferiti al
medesimo atto esecutivo, ossia al verbale di pignoramento allestito dall’CO 1 nell’ambito
della procedura esecutiva n. __________. Le due vertenze possono pertanto
essere congiunte per ragioni di economia processuale ed essere evase con una
sola sentenza.
2.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del
debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
3.
Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo
di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale, tenendo conto dei ricavi
e delle spese effettivi mensili.
4.
Nell'ambito del
pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua
sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire
tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2
LEF; DTF
117.
III 61 ss.; Lebrecht,
Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 9 ad art.
91). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che
le deve sottoscrivere. L’ufficio di esecuzione nell’allestimento del verbale di
pignoramento deve di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e
non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni
del creditore (cfr. Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi
concreti in tale senso.
5.
In
merito alle singole censure rivolte dalla ricorrente al verbale di pignoramento
allestito dall’Ufficio va rilevato:
6.1
L’ufficio
è tenuto a pignorare, fino a concorrenza di quanto basti per pagare i crediti,
in capitale, interessi e spese, dei creditori pignoranti del gruppo (cfr. art.
97.
cpv. 2 LEF), tutti i diritti patrimoniali dell’escusso, compresi quelli
indicati dall’escusso come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi
(cfr. art. 95 cpv. 3 LEF), e senza tenere conto, per la stima, del loro
carattere contestato (cfr. DTF
120.
III 51). Ci si può chiedere se per beni dell’escusso vanno intesi beni
di cui l’ufficio ha acquisito la convinzione che appartengono all’escusso (in
questo senso: Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4a ed., Losanna
1993, n. 1120 p. 220; quest’autore aggiunge però che il pignoramento va anche
effettuato se la condizione giuridica dell’oggetto suscettibile di essere
pignorato “appare” incerta) o beni che l’ufficio ritiene, in base ad una
decisione fondata sulla verosimiglianza, proprietà dell’escusso (in questo
senso: cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003,
n. 2 ad § 24: il diritto dell’escusso deve apparire almeno possibile; Foëx,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 55-57 ad
art. 95; Gilliéron, Commentaire, n. 13 e 74 ad art. 106). La seconda accezione pare
più conforme al sistema della LEF, che impone all’ufficio un’equidistanza tra
escusso ed precettanti (cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). In ogni caso, l’ufficio deve
comunque pignorare i diritti patrimoniali pignorabili che l’escutente indica
come appartenenti all’escusso, o che quest’ultimo allega essere suoi, a meno
che, a pena di nullità ex art. 22 LEF, essi risultano ovviamente appartenere ad
un terzo (cfr. DTF 84 III 79 ss; 106 III 88-90; 110 III
26, c. 2; Foëx, op. cit., n. 57 ad art. 95; Gilliéron,
Commentaire, n. 74 ad art. 106; contra DTF 29 I 549-550, secondo la quale la procedura di rivendicazione andrebbe
promossa anche quando la pretesa del terzo appare incontestabile; Gilliéron,
Commentaire, n. 186 ad art. 106). Vale a dire che in caso di dubbio (riservato,
segnatamente, il caso della richiesta di pignoramento di un immobile iscritto a
registro fondiario a nome di un terzo, che risulta possibile solo se viene resa
verosimile una delle condizioni di cui all’art. 10 cpv. 1 RFF), l’ufficio deve
pignorare e dare avvio alla procedura di rivendicazione di cui agli art. 106
ss. LEF. Infatti, la decisione di non pignorare, riservata un’eventuale
modifica da parte delle autorità di vigilanza adite con ricorso ex art. 17 ss.
LEF, preclude al creditore la possibilità di far valere i propri diritti
nell’unica procedura prevista a questo scopo, ossia quella degli art. 106 ss.
LEF.
6.2
In
casu l’escusso ha dichiarato in modo esplicito di avere nei confronti di RI 1 un
credito di fr. 19'700.-- e di essere proprietario sia dell’autovettura __________
che del mobilio pignorato presso l’abitazione della procedente. In riferimento
all’asserito credito PI 1 ha prodotto le fotocopie di due ricevute postali
dalle quali emerge che il 12 giugno 1996 e il 27 ottobre 1997 egli ha bonificato
alla ricorrente fr. 9'700.-- rispettivamente fr. 10'000.--. Per quanto riguarda
la proprietà dell’escusso sull’autovettura __________, quest’ultimo ha prodotto
lo scritto 1° giugno 1999 del __________, con cui viene personalmente
ringraziato per l’acquisto e il verbale di consegna, nel quale è attestata la
consegna dell’autovettura al contraente signor PI 1. A fronte delle
affermazioni dell’escusso e della documentazione dallo stesso prodotta,
l’Ufficio -malgrado lo scritto dell’aprile del 2007, nel quale l’escusso per
essere esonerato dal pagamento dell’imposta di circolazione, ha comunicato alla
Sezione della circolazione che dal dicembre 2006 il veicolo non sarebbe più di sua
proprietà “ma di uso esclusivo della mia ex moglie”- non può escludere che questi
diritti patrimoniali e questi beni mobili appartengano effettivamente a PI 1. Procedendo
al pignoramento, l’CO 1 si è pertanto correttamente determinato, ritenuto che le
questioni sollevate dalla ricorrente sull’esistenza del credito dell’escusso
nei suoi confronti e sulla proprietà dei beni pignorati non può essere decisa
dall’organo di esecuzione, non potendosi quest’ultimo sostituire al giudice
civile competente per decidere sul merito.
7.
Se il debitore, spesso e per un lasso di
tempo superiore alla media, alloggia e mantiene presso di sé i figli, di cui
non ha la custodia, ben si giustifica che se ne tenga conto nel computo del
minimo vitale (BlSchK
2001, 174 s.; Guidicelli/ Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella
pratica ticinese, Lugano 2002, n. 123). Nel caso di specie tale
presupposto si realizza: infatti, trascorrendo i tre figli
avuti dal primo matrimonio con PI 1 un fine settimana ogni due settimane, tre
settimane di vacanza durante le ferie estive, una settimana di vacanza durante
il periodo natalizio, una settimana alternativamente a Carnevale o a Pasqua,
una sera infrasettimanale da dopo la scuola a dopo cena, essi stanno con lui ben
oltre il periodo di tempo che in genere viene stabilito nell’ambito della
regolamentazione del diritto alle relazioni personali tra i figli e i genitori
non affidatari a seguito di divorzio. Per questo motivo si giustifica
conteggiare nel minimo vitale di PI 1 il ragionevole importo di fr. 350.--
mensili quale costo causato all’escusso dall’esercizio del diritto di visita
sui figli affidati alla madre.
8.
L’Ufficio ha
riconosciuto a PI 1 fr. 240.-- per non meglio precisate spese diverse da lui
sostenute in relazione ai quattro figli. Siffatto importo non può essere
calcolato nel minimo di esistenza dell’escusso ritenuto che non ne è stata dimostrata
la necessità e neppure l’effettiva esistenza.
9.
E’
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù
dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per
l’esercizio della sua professione (cfr. DTF
117.
III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/
/Walther, op. cit.,
n. 27 ad § 23; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I,
Zurigo 1984, § 24 n. 60; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., n. 171 e segg.).
Nel
caso di specie l’Ufficio ha riconosciuto l’importo mensile di fr. 700.-- per spese
di trasferta dell’escusso e della convivente.
La
convivente dell’escusso lavora come assistente di cure presso la __________. PI
1.
ha dichiarato che a seguito dei turni che deve svolgere, essa effettua il
tragitto casa-lavoro anche due volte al giorno. Nel modulo 4, riguardante le
spese professionali della contribuente per il 2007, la convivente ha dichiarato
di effettuare il tragitto casa lavoro una volta al giorno per 130 giorni e due
volte al giorno per i rimanenti 90 giorni lavorativi annuali, percorrendo
complessivamente 13'640 chilometri. La circostanza che la convivente
dell’escusso effettua turni di varia natura risulta pure documentata dalla
dichiarazione 12 febbraio 2008 del Direttore __________, dalla quale emerge che
nell’organico in cui la stessa è inserita vengono effettuati 9 tipi di turni giornalieri
diversi, parte dei quali spezzati, e che tra due turni di lavoro nell’arco del
medesimo giorno intercorrono anche 5 ore di pausa. A fronte di queste dichiarazioni,
della circostanza che le deduzioni richieste sono state interamente accettate anche
dall’Ufficio di tassazione e dell’attività professionale svolta dalla
convivente, può essere ragionevolmente ritenuto che ella necessita del veicolo
privato per l’esercizio della sua professione. Considerata
una percorrenza mensile media di circa 1137 chilometri, per le trasferte vanno conteggiati,
ad un costo unitario di fr. 0.50 al chilometro, fr. 569.-- mensili. Un costo
unitario superiore di fr. 0.65 al chilometro, come in sede fiscale, non può
essere infatti riconosciuto in sede esecutiva (Guidicelli/ Piccirilli, op. cit., n. 185).
PI
1.
abita a Lugano e utilizza i mezzi pubblici per recarsi al lavoro a Mendrisio.
Per questo motivo quali sue spese di trasferta deve essere riconosciuto il
costo dell’abbonamento “Arcobaleno” di fr. 1071.-- all’anno, pari a fr. 90.--
mensili.
10.1
Per
il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza
concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente
al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile
tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71
cons. 3b e rif. ivi).
PI
1.
ha asseverato di pagare complessivi fr. 2'130.-- per la pigione, per
l’affitto di un parcheggio e per l’acconto delle spese accessorie. Oltre a ciò
egli ha dichiarato di pagare quale conguaglio delle spese accessorie fr. 544.54
all’anno, pari a fr. 45.37 mensili.
Dal
contratto di locazione per l’appartamento di via __________, dal modulo
ufficiale del Dipartimento delle istituzioni per la notifica di aumenti di
pigione, dal contratto di locazione per il parcheggio di veicoli e dal
bollettino di versamento per il conguaglio delle spese accessorie, tutti documenti
prodotti dall’escusso, è emerso che quanto asserito da PI 1 riguardo al canone
dell’abitazione da lui locata unitamente alla compagna corrisponde
effettivamente al vero.
10.2
Il principio
secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e
vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese
dell’alloggio (DTF 129 III 526
ss.).
10.3
Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio
conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che
l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue
necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il
reddito dell’escusso (DTF 104 III
38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF
10.
novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 1.1.2001
per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II. 1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.).
Il debitore non può
essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio
corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto
ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua
eccessiva comodità (DTF 114 III
12.
cons. 2 e 4; CEF 10 novembre
2000.
in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola
essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Walther, op. cit., n. 64 ad § 23; Vonder
Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo
del minimo d’esistenza, n. II.1.1, FUCT 2/2001 pag. 74 ss.), salvo che questi
siano eccessivamente lunghi (DTF
129.
III 526 ss.). Infatti in presenza di un contratto di locazione che non può
essere rescisso per molti anni, attendere il prossimo termine ordinario di
disdetta per procedere a una computazione ridotta delle spese d’alloggio
eccessive, è incompatibile con l’onere del debitore di ridurre al minimo le
spese per l’abitazione (DTF 129
III 526, 527). In siffatte circostanze il Tribunale federale ha reputato
adeguata l’assegnazione da parte dell’Ufficio di un termine di circa sei mesi
all’escusso per ridurre le proprie spese di locazione (DTF 129 III 528). Se il debitore vive in casa propria in
luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari. (cfr.
Tabella dei minimi di esistenza, punto II.1.2).
10.4
In
concreto, seppure il canone di locazione corrisposto dall’escusso possa eccedere
in una certa qual misura un canone adeguato nella regione di Lugano per un
appartamento ad uso di tre persone, occorre mettere in relazione tale importo sia
con gli introiti mensili di PI 1 e della sua compagna (che, considerando anche
l’importo versato dal datore di lavoro dell’escusso direttamente all’ex moglie
assomma a fr. 11'880.--) sia, e soprattutto, alla necessità per l’escusso di
poter avere a disposizione uno spazio adeguato anche a poter accogliere i tre
figli di primo matrimonio nei frequenti periodi in cui questi si trovano presso
di lui e concludere che il canone di locazione non può essere considerato
eccessivo. L’escusso ha inoltre documentato di dover pagare quale conguaglio
delle spese accessorie fr. 544.54 all’anno, pari a fr. 45.37 mensili, che
devono essere riconosciuti nella determinazione del suo minimo vitale.
11.
Il debitore che è
costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia
domestica ha diritto a un supplemento di fr. 11.-- per ogni pasto principale
(cfr. Tabella, punto 2.4b). PI 1 lavora a Mendrisio e abitando a Lugano non
rientra al domicilio durante il mezzogiorno. Di conseguenza è costretto a
consumare tale pasto fuori dall’economia domestica. L’importo mensile di fr. 240.--
deve essere riconosciuto conformemente al punto 2.4b della Tabella.
Come
visto in precedenza la convivente lavora a __________ e per 130 giorni all’anno non rientra al domicilio, a causa dei turni
effettuati, per preparasi e consumare uno dei due pasti giornalieri, che deve
essere preso fuori dall’economia domestica. L’importo
di fr. 1’430.-- annuali (fr. 11.-- x 130 giorni), pari a fr. 120.-- mensili,
deve pertanto esserle riconosciuto.
12.
PI 1 e la compagna
lavorano a tempo pieno. Per questo motivo, nel calcolo del loro minimo vitale, devono
essere incluse, come correttamente fatto dall’Ufficio, le spese per l’asilo
nido frequentato dal figlio comune __________, nato nel 2007, di fr. 840.--
mensili.
13.
La creditrice ha
chiesto i giustificativi dei costi riconosciuti per la cassa malati. Con le
osservazioni al ricorso PI 1 ha prodotto le relative polizze assicurative,
dalle quali emerge che i costi sostenuti per l’assicurazione malattia da lui,
dalla convivente e dal figlio __________ assommano a complessivi fr. 955.-- mensili
in luogo dei fr. 963.80 accertati dall’Ufficio.
14.
Il reddito determinante
del debitore per stabilire gli introiti della famiglia non è di fr. 3'190.--,
come accertato dall’Ufficio, ma di fr. 7'880.-- . Questo perché l’importo di
fr. 4'690.--, versato dal datore di lavoro direttamente alla moglie per gli
alimenti a lei dovuti, deve essere considerato reddito dell’escusso esattamente
come nel caso in cui fosse lo stesso debitore ad effettuare il bonifico a
favore dell’ex consorte. Questa somma viene poi essere considerata quale spesa nella
determinazione del minimo vitale del debitore. Per questi motivi, sulla base
delle considerazioni espresse precedentemente, il calcolo del minimo di
esistenza di PI 1si presenta come segue:
Introiti
debitore fr.
7’880.-- 66%
coniuge fr.
4’000.-- 34%
totale
mensile fr. 11’880.-- 100%
Minimo
d’esistenza fr. 1’550.--
Figli
minorenni fr. 250.--
Visita
figli fr. 350.--
alimenti fr.
4'690.--
Locazione fr.
2’131.--
Conguaglio
spese accessorie fr. 45.--
Asilo
nido fr. 840.--
Cassa
malati fr. 955.--
Trasferte
convivente fr. 569.--
Trasferte
debitore fr. 90.--
Pasti
fuori domicilio debitore fr. 240.--
Pasti
fuori domicilio convivente fr. 120.--
Totale
deduzioni fr. 11'830.-- 100%
fr.
7’808.-- 66%
Ne consegue che è
pertanto pignorata la quota del reddito di PI 1 eccedente il suo minimo di
esistenza determinato in fr. 7'808.--. Ritenuto che di questo importo fr.
4'690.-- vengono versati all’ex moglie direttamente dal datore di lavoro del
debitore, in concreto si deve pignorare la quota del
reddito di PI 1 a lui direttamente versato e eccedente l’importo di fr.
3'118.--. Considerato che oggetto del pignoramento è ogni provento del lavoro
(art. 93 cpv. 1 LEF) e che quindi anche la tredicesima,
se percepita, fa parte del salario e va anch'essa presa in considerazione nel
calcolo di un’eccedenza pignorabile, nel pignoramento della quota eccedente fr.
3'118.-- è compresa anche tredicesima mensilità.
In
linea di principio la ripartizione a favore dei creditori dovrebbe avvenire
unicamente al termine del pignoramento o con il ritiro delle esecuzioni. È
tuttavia possibile effettuare dei pagamenti parziali ex art. 144 cpv. 2 LEF a
favore dei creditori procedenti, soprattutto se ciò si impone per il genere del
credito posto in esecuzione (Vonder
Mühll, op. cit., n. 64 s. ad art. 93). Nel caso di specie del salario di
fr. 3'190.-- che il datore di lavoro versa a PI 1, fr. 3'118.-- mensili devono essere
lasciati a sua disposizione mentre l’eccedenza di fr. 72.-- oltre alla
tredicesima mensilità sono pignorate. Ne consegue che se l’importo trattenuto
di fr. 72.-- mensili e la tredicesima mensilità venissero immediatamente
versati alla creditrice, nel caso in cui durante il pignoramento del salario PI
1.
dovesse far fronte a delle spese riconosciute nella determinazione del minimo
vitale, l’Ufficio non potrebbe permetterglielo, non avendo più a disposizione i
fondi necessari. Ne consegue che, trattenendo quanto pignorato sino al termine
del periodo di pignoramento, l’Ufficio si è in concreto correttamente
determinato.
15.
A
seguito dello scritto del 5 gennaio 2009 con il quale RI 1 ha sostenuto che PI
1.
possiede o sarebbe detentore di una nuova autovettura acquistata di recente,
questa Camera in data 9 gennaio 2008 ha esperito i necessari accertamenti
presso la Sezione della circolazione, dai quali è emerso che PI 1 non è detentore
di nessun autoveicolo.
16.
Sia il ricorso
20.
novembre 2008 di RI 1 che il ricorso 26 novembre 2008 di PI 1 sono parzialmente
accolti.
Non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 22, 91, 93, 95 cpv. 3 e 4, 97 cpv. 2, 106 ss. LEF; 5 cpv. 1 LPR; 51 LPamm;
61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Le procedure
dipendenti dal ricorso 20 novembre 2008 di RI 1 e dal ricorso 26 novembre 2008
di PI 1 sono congiunte.
2. I
ricorsi sono parzialmente accolti e di conseguenza è ordinato all’CO 1 di
pignorare la quota del reddito di PI 1 a lui direttamente versato dal datore di
lavoro e eccedente l’importo di fr. 3'118.--.
3. Non si
prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.
Intimazione a:
- RI
1, __________;
-
PI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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