15.2009.1
Proroga del termine per ultimare la liquidazione fallimentare
23 marzo 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2009.1
Data decisione, Autorità:
23.03.2009, CEF
Titolo:
Proroga del termine per ultimare la liquidazione fallimentare
TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO
art. 270 LEF
Incarto n.
15.2009.1
Lugano
23 marzo 2009
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 22 dicembre 2008 formulata da
Amministrazione speciale dell'PI 1
rappr. dall' IS 1
nell’ambito della procedura fallimentare concernente
la
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
Fatti
1. La
procedura è aperta dal 1998.
2. Il
30 giugno 2008, la Camera ha concesso un’ulteriore proroga del termine per
ultimare la liquidazione fallimentare fino al 31 dicembre 2008 (inc. 15.08.3),
indicando gli atti ancora compiere (cons. 6.2) e invitando fermamente
l’amministrazione fallimentare speciale ad almeno terminare la realizzazione
degli attivi e avviare la fase di riparto definitivo entro tale data (cons.
6.3). Le è anche stato chiesto di risolvere entro la fine dell’anno 2008 i
problemi sorti con il decesso del terzo membro dell’amministrazione
fallimentare speciale, __________, ovvero la registrazione contabile delle sue
prestazioni negli anni 2003-2005 e il ricupero degli acconti da lui eventualmente
prelevati in troppo (cons. 6.4).
3. Il
22 dicembre 2008, l’amministrazione speciale ha chiesto un’ulteriore proroga
fino al 31 dicembre 2009, allegando la necessità di realizzare i fondi n. __________
e __________ RFD di __________ di proprietà dell’eredità giacente (pronunciato
il 28 novembre 2008 l’ammortamento delle cartelle ipotecarie al portatore che
li gravavano, l’asta è stata fissata il 2 febbraio 2009) e di aspettare l’esito
della procedura di raggruppamento terreni concernente la part. n. 5951 RFD di __________,
che dovrebbe sfociare in un’indennità di fr. 1'698,80 per la massa (è infatti
sfumata la possibilità di una vendita a trattative private). Inoltre, l’istante
ha segnalato di aver designato l’avv. __________ per rappresentare la massa
nella vertenza avviata l’11 novembre 2008 dal Fondo di garanzia LPP (subentrato
nelle pretese vantate da __________ contro il defunto) con una notifica di
risarcimento danno ex art. 5 LEF allo Stato ticinese per la mancata iscrizione
del suo credito in prima classe. Infine, l’istante ha precisato che il progetto
di conto finale era pronto ad essere sottoposto alla delegazione dei creditori
in vista d’approvazione.
4. Giusta
l’art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno
dalla dichiarazione del medesimo, e in caso di bisogno tale termine può essere
prorogato dall’autorità di vigilanza cantonale.
4.1. Nel
caso concreto, l’amministrazione istante, dall’ultima proroga, ha proceduto a
realizzare i fondi n. __________ e __________ RFD di __________ (incassando fr.
234'000.--), stabilito il conto delle prestazioni fornite da __________ negli
anni 2003-2005 (una copia è stata consegnata alla Camera il 10 novembre 2008),
Considerandi
predisposto il conto finale e le note d’onorario dei membri dell’amministrazione
speciale. Si può quindi ritenere che essa abbia fatto quanto la Camera aveva
chiesto nell’ultima decisione di proroga.
4.2
Per poter
chiudere la procedura, l’amministrazione speciale deve ancora:
– incassare
l’indennità spettante al fondo part. n° __________ RFP di __________ nella procedura
di raggruppamento terreni, in cui si aspetta l’emanazione di una decisione a
breve termine;
– sottoscrivere
la convenzione con la società L__________ SA relativa al compenso (dell’ordine
di fr. 10'000.--) da versare da quest’ultima all’eredità giacente per la
ripresa dei lavori che il defunto aveva in corso prima del decesso; l’istante
denuncia una resistenza ingiustificata della controparte ma ha assicurato che
questa trattativa non ritarderà la chiusura della procedura fallimentare,
perché non ritiene opportuno un intervento giudiziario: intende però mantenere
le trattative finché può;
– sistemare
la questione del Fondo di garanzia LPP: entro la fine del mese lo Stato
dovrebbe comunicare le proprie osservazioni alle pretese notificategli dal
Fondo;
– allestire
lo stato di riparto definitivo e il conto finale (art. 261 LEF) e, prima di
depositarli, fare approvare i conti dalla delegazione dei creditori (art. 237
cpv. 3 n. 3 LEF);
– chiedere
alla Camera la determinazione degli onorari dell’amministrazione speciale e della
delegazione dei creditori qualora venga chiesta l’applicazione dell’art. 47
OTLEF.
4.3
A
proposito di quest’ultimo punto, si ricorda che unitamente all’istanza andranno
prodotti il protocollo degli anni 2008-2009 (quello relativo agli anni
precedenti è già agli atti), la graduatoria e le sue modifiche, la decisione
d’approvazione dei conti da parte della delegazione dei creditori nonché il
progetto di conto finale, che indicherà, separatamente, il ricavo lordo di ogni
attivo gravato da pegno e i connessi costi (onorari e spese) d’inventario, di
amministrazione e di realizzazione giusta l’art. 262 cpv. 2 LEF, nonché il
ricavo lordo complessivo di tutti gli attivi non gravati da pegno e di
eventuali eccedenze consecutive alla realizzazione dei pegni e gli altri costi
(onorari e spese) (art. 85 RUF). Ovviamente, il totale degli onorari esposti
dovrà corrispondere alla cifra complessiva figurante nell’istanza. L’inventario
è invece già agli atti.
5.
Visto
quanto precede, si può prorogare il termine per ultimare la procedura fino al
31.
dicembre 2009, con l’invito all’amministrazione speciale a comunicare alla
Camera la risposta dello Stato alla notifica del Fondo di garanzia LPP e le
intenzioni di quest’ultimo non appena saranno note.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 270 LEF;
decreta:
1. L’istanza è accolta.
1.1. Il
termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2009.
1.2. L’amministrazione
speciale comunicherà alla Camera la risposta dello
Stato alla notifica del Fondo di garanzia LPP e le intenzioni di quest’ultimo
non appena saranno note.
2. Intimazione
a: – avv. __________ IS 1, __________;
– Ispettorato di esecuzione e fallimenti, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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