15.2009.100
Avviso di pignoramento provvisorio. Effetto di un appello contro la decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione o di un ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la sentenza cantona
16 settembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2009.100
Data decisione, Autorità:
16.09.2009, CEF
Titolo:
Avviso di pignoramento provvisorio. Effetto di un appello contro la decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione o di un ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la sentenza cantonale
PIGNORAMENTO PROVVISORIO
art. 310 cpv. 4 let. d CPC-TI
art. 22 cpv. 3 LALEF
art. 90 LEF
art. 103 cpv. 1 LTF
Incarto n.
15.2009.100
Lugano
16 settembre
2009
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 9 settembre 2009 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di
pignoramento provvisorio emesso il 24 agosto 2009 nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il
ricorso è da considerare tardivo giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, nella misura in
cui la ricorrente ha ricevuto l’avviso di pignoramento impugnato il 24 agosto
2009 (ricorso, pag. 2 ad 1), ovvero più di dieci giorni prima dell’inoltro del
ricorso, avvenuto il 10 settembre 2009;
che, a
prescindere dal fatto di sapere se, come sostiene l’Obergericht di
Basilea-Campagna (SJZ 1998, 281), l’indicazione del carattere provvisorio del
pignoramento debba figurare nell’avviso di pignoramento (scettico: Foëx, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 10 ad art. 90), ancorché
l’apposito modulo prescritto dal Tribunale federale (mod. n. 5) non lo preveda,
l’assenza di tale indicazione non è ovviamente un motivo di nullità ai sensi
dell’art. 22 LEF, siccome non lo è neppure l’omissione dello stesso avviso
(cfr. Foëx, op. cit., n. 19 ad
art. 90, con rif.);
che la comunicazione
2 settembre 2009 dell’CO 1 ha manifestamente valore puramente informativo,
sicché non ha avuto quale effetto d’interrompere il termine di ricorso;
che a
titolo aggiuntivo va del resto rilevato come nel frattempo l’appello interposto
dalla ricorrente contro la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione
sia stato respinto da questa Camera con sentenza 7 settembre 2009 (inc. 14.09.69);
che
sebbene la via del ricorso al Tribunale federale in materia civile (art. 72
segg. LTF), aperta contro tale sentenza, sia da considerare quale via di
ricorso ordinaria (vedi titolo del capitolo 3 della LTF, che precede gli art.
72 segg.), essa non è comunque sospensiva per legge (cfr. art. 103 cpv. 1 LTF e
STF 15 ottobre 2007, inc.5A_367/2007);
che la
sentenza citata dalla ricorrente (DTF 122 III 38), secondo cui il pignoramento
provvisorio non potrebbe essere eseguito prima che la decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione sia passata in giudicato, riguardava una
fattispecie in cui il diritto cantonale (in casu del Canton Basilea-Campagna)
prevedeva un rimedio di diritto ordinario avente effetto sospensivo per legge
(DTF 122 III 37, cons. 1a);
che è
proprio l’esistenza dell’effetto sospensivo automatico alla base della motivazione
del Tribunale federale (cfr. DTF 122 III 39, cons. 2 in alto) ed è in tal senso
che la giurisprudenza federale è stata recepita dalla dottrina dominante (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed.,
Zurigo 1997, n. 2 ad art. 83; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 5 ad
art. 83; Schmidt, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 83);
che, per contro, nei casi
in cui il diritto cantonale, come nel Canton Ticino, non prevede alcun effetto
sospensivo automatico (art. 22 cpv. 3 LALEF) e/o prescrive l’esecutività
provvisoria delle sentenze di rigetto dell’opposizione ancorché impugnate (art.
310 cpv. 4 lett. d CPC-TI), il pignoramento provvisorio può essere eseguito
fintanto che l’autorità di ricorso non ha concesso effetto sospensivo
all’appello promosso contro la sentenza di rigetto (Staehelin, op. cit., loc. cit.; ancora più radicale: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 16 ad art. 83);
che pure il ricorso in
materia civile al Tribunale federale non è automaticamente sospensivo (art. 103
cpv. 1 LTF);
che rifiutare al
procedente il diritto di ottenere un pignoramento provvisorio qualora la
sentenza cantonale di rigetto dell’opposizione sia oggetto di un ricorso in
materia civile al Tribunale federale al quale non è (ancora) stato concesso
effetto sospensivo o al quale addirittura è stato negato tale effetto toglierebbe
ogni significato all’art. 103 cpv. 1 LTF;
che il ricorso andrebbe
pertanto respinto anche nel merito;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);
che
in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, il ricorso in esame non è stato notificato alla
controparte;
richiamati
gli art. 17, 20a, 83 cpv. 2 LEF; 103 LTF; 22 cpv. 3 LALEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
all’avv. PA 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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