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Decisione

15.2009.100

Avviso di pignoramento provvisorio. Effetto di un appello contro la decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione o di un ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la sentenza cantona

16 settembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2009.100

Data decisione, Autorità:

16.09.2009, CEF

Titolo:

Avviso di pignoramento provvisorio. Effetto di un appello contro la decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione o di un ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la sentenza cantonale

PIGNORAMENTO PROVVISORIO

art. 310 cpv. 4 let. d CPC-TI

art. 22 cpv. 3 LALEF

art. 90 LEF

art. 103 cpv. 1 LTF

Incarto n.

15.2009.100

Lugano

16 settembre

2009

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 9 settembre 2009 di

RI 1

patrocinata dall’ PA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di

pignoramento provvisorio emesso il 24 agosto 2009 nell’esecuzione n. __________

promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il

ricorso è da considerare tardivo giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, nella misura in

cui la ricorrente ha ricevuto l’avviso di pignoramento impugnato il 24 agosto

2009 (ricorso, pag. 2 ad 1), ovvero più di dieci giorni prima dell’inoltro del

ricorso, avvenuto il 10 settembre 2009;

che, a

prescindere dal fatto di sapere se, come sostiene l’Ober­gericht di

Basilea-Campagna (SJZ 1998, 281), l’indicazione del carattere provvisorio del

pignoramento debba figurare nell’avviso di pignoramento (scettico: Foëx, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 10 ad art. 90), ancorché

l’apposito modulo prescritto dal Tribunale federale (mod. n. 5) non lo preveda,

l’assenza di tale indicazione non è ovviamente un motivo di nullità ai sensi

dell’art. 22 LEF, siccome non lo è neppure l’omissione dello stesso avviso

(cfr. Foëx, op. cit., n. 19 ad

art. 90, con rif.);

che la comunicazione

2 settembre 2009 dell’CO 1 ha manifestamente valore puramente informativo,

sicché non ha avuto quale effetto d’interrompere il termine di ricorso;

che a

titolo aggiuntivo va del resto rilevato come nel frattempo l’appello interposto

dalla ricorrente contro la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione

sia stato respinto da questa Camera con sentenza 7 settembre 2009 (inc. 14.09.69);

che

sebbene la via del ricorso al Tribunale federale in materia civile (art. 72

segg. LTF), aperta contro tale sentenza, sia da considerare quale via di

ricorso ordinaria (vedi titolo del capitolo 3 della LTF, che precede gli art.

72 segg.), essa non è comunque sospensiva per legge (cfr. art. 103 cpv. 1 LTF e

STF 15 ottobre 2007, inc.5A_367/2007);

che la

sentenza citata dalla ricorrente (DTF 122 III 38), secondo cui il pignoramento

provvisorio non potrebbe essere eseguito prima che la decisione di rigetto

provvisorio dell’opposizione sia passata in giudicato, riguardava una

fattispecie in cui il diritto cantonale (in casu del Canton Basilea-Campagna)

prevedeva un rimedio di diritto ordinario avente effetto sospensivo per legge

(DTF 122 III 37, cons. 1a);

che è

proprio l’esistenza dell’effetto sospensivo automatico alla base della motivazione

del Tribunale federale (cfr. DTF 122 III 39, cons. 2 in alto) ed è in tal senso

che la giurisprudenza federale è stata recepita dalla dottrina dominante (cfr. Jaeger/Wal­der/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed.,

Zurigo 1997, n. 2 ad art. 83; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 5 ad

art. 83; Schmidt, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 83);

che, per contro, nei casi

in cui il diritto cantonale, come nel Canton Ticino, non prevede alcun effetto

sospensivo automatico (art. 22 cpv. 3 LALEF) e/o prescrive l’esecutività

provvisoria delle sentenze di rigetto dell’opposizione ancorché impugnate (art.

310 cpv. 4 lett. d CPC-TI), il pignoramento provvisorio può essere eseguito

fintanto che l’autorità di ricorso non ha concesso effetto sospensivo

all’appello promosso contro la sentenza di rigetto (Staehelin, op. cit., loc. cit.; ancora più radicale: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 16 ad art. 83);

che pure il ricorso in

materia civile al Tribunale federale non è automaticamente sospensivo (art. 103

cpv. 1 LTF);

che rifiutare al

procedente il diritto di ottenere un pignoramento provvisorio qualora la

sentenza cantonale di rigetto dell’opposi­zione sia oggetto di un ricorso in

materia civile al Tribunale federale al quale non è (ancora) stato concesso

effetto sospensivo o al quale addirittura è stato negato tale effetto toglierebbe

ogni significato all’art. 103 cpv. 1 LTF;

che il ricorso andrebbe

pertanto respinto anche nel merito;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

che

in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, il ricorso in esame non è stato notificato alla

controparte;

richiamati

gli art. 17, 20a, 83 cpv. 2 LEF; 103 LTF; 22 cpv. 3 LALEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

all’avv. PA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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